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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2890 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2016 promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carnevale Parte_1
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sirica CP_1
appellato
Controparte_2
appellato contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5542/2015 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di responsabilita' ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nocera CP_1
Inferiore, il al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_2
riportati al motociclo di sua proprietà, tipo Ducati tg. AY31632, quantificati in
€ 1.734,99, a causa di “un forte dislivello tra il piano stradale e la caditoia”.
Allegava a sostegno delle sue pretese che: “in data 22.08.2014, alle ore 10.15 circa transitando a bordo della sua motocicletta, sulla strada denominata III
Trav. in in prossimità del civico 09 a causa di un dislivello CP_3 CP_2
tra il piano stradale ed una caditoia non perfettamente allineata allo stesso non opportunamente segnalato non visibile, cadeva sul selciato…omissis…riportava danni al motore, alla carrozzeria da entrambi i lati del mezzo e sul muso…omissis…”.
La convenuta Amministrazione evocava in giudizio la Parte_1
qualificandola come unico soggetto responsabile dei fatti di causa poiché
“tenuta alla garanzia in ragione della esecuzione dei lavori effettuati per la manutenzione delle reti idriche, da essa gestite e per suo conto”.
Si costituiva in giudizio la che impugnava il contenuto dell'atto Pt_1
introduttivo che la evocava in giudizio, ne rilevava l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e ne chiedeva pertanto l'integrale rigetto. Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata prova testimoniale, il giudizio veniva deciso con sentenza n. 5542/2015 del
30.10.2015 che così statuiva: “Dichiara la responsabile del sinistro Pt_1
de quo e per l'effetto la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di della somma di € 1.200,00 per le causali di cui in CP_1
parte motiva, con interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo;
2) condanna la
al pagamento delle spese e competenze di causa in favore dell'attore Pt_1
che liquida in € 155,00 per spese, € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase di introduzione, € 300,00 per la fase di trattazione ed € 250 per la fase di discussione, oltre accessori di legge diritti, con attribuzione ex art. 93 al difensore antistatario ed in favore del che liquida in € 55,00 Controparte_2
per spese, € 250 per la fase di studio, € 250,00 per la fase di costituzione, €
250,00 per la fase di trattazione ed € 250 per la fase di discussione, oltre accessori di legge.”.
Avverso detta pronuncia interponeva appello la chiedendone Pt_1
l'integrale riforma.
Si costituiva il quale chiedeva dichiarare il rigetto dell'appello CP_1
e proponeva appello incidentale per sentire dichiarare responsabile il
[...]
CP_2
L'ente locale, nonostante la regolare notifica, non si costituiva in giudizio e restava contumace.
Esperito il tentativo di mediazione, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 26.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti emerge che non rientrano tra le competenze del gestore del servizio idrico integrato la pulizia delle caditoie, la manutenzione straordinaria di pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria, nonché la manutenzione di eventuali dislivelli fra piano stradale e caditoie.
Da quanto appena esposto emerge che la manutenzione del dislivello in questione spettava al Questo d'altra parte, è Controparte_2 CP_2
sicuramente responsabile della vigilanza sulle condizioni delle strade ed è tenuto ad assicurare che le strade possano essere percorse senza pericolo per gli utenti.
Anche il secondo motivo di appello, in ordine all'applicabilità degli artt. 2051
e 2043 c.c. è fondato mentre infondato è il collegato appello incidentale.
In casi come quello oggetto di causa, in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, di per sé statica e inerte, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, la prova del nesso causale risulta particolarmente delicata
(cfr.Cass. civ., 7 gennaio 2016, n. 56). Invero, la caduta sul suolo costituisce di per sé un evento che può dipendere da tanti fattori (una distrazione, un'imprudenza) e dello stesso potrà essere chiamato a rispondere il custode solo quando si provi che esso sia riferibile proprio alla cosa. Pertanto l'attore è tenuto a dare una prova rigorosa in ordine al nesso causale allorché agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c., giacché dovrà dimostrare che l'evento dannoso è la conseguenza normale della particolare condizione lesiva della cosa, trattandosi nella fattispecie in esame di cosa statica ed inerte, quale il piano stradale.
Nella controversia in esame, deve innanzitutto evidenziarsi che le allegazioni attoree, già nell'atto di citazione, sono caratterizzate da genericità.
Ed infatti, nulla è stato dedotto in merito all'andatura tenuta dall'attore ed all'entità del dislivello fra piano stradale e caditoia che, dalle foto allegate, non risulta evincibile, con certezza. I testimoni hanno sostanzialmente solo confermato la caduta e non è stato pertanto provato, nemmeno con chiarimenti alle risposte, che l'attore tenesse un'andatura idonea allo stato dei luoghi.
Dagli atti di causa emerge al riguardo che il sinistro si sia verificato in orario diurno ed in condizioni di visibilità buone.
Pertanto, l'attore avrebbe potuto visualizzare esattamente il tratto di strada in questione, il dislivello come raffigurato nelle foto prodotte e conseguentemente adottare per tempo le necessarie cautele richieste dallo stato dei luoghi in modo da evitare l'evento dannoso.
In altri termini le risultanze istruttorie non consentono di affermare né che la caduta sia dipesa dal dislivello, né consentono di escludere che la stessa caduta sia stata dovuta ad una disattenzione del danneggiato o ad un non corretto utilizzo del motociclo da parte dello stesso.
Ne consegue che la lamentata caduta deve ritenersi imputabile al caso fortuito, consistente nella colpa del danneggiato, il quale, in condizioni di buona visibilita'ed adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare l'infortunio.
La fattispecie concreta, quindi, non puo' essere considerata un'insidia imprevedibile, tale da giustificare una responsabilita' ex art. 2051 c.c.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, a maggior ragione, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c., proposta in via subordinata, atteso che anche in tal caso, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della cd. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
1214/84; Cass. Civ. 5670/97).
La giurisprudenza oscillante in casi analoghi induce a compensare le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado.
2) Rigetta l'appello incidentale.
3) Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
4) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2890 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2016 promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carnevale Parte_1
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sirica CP_1
appellato
Controparte_2
appellato contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5542/2015 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di responsabilita' ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nocera CP_1
Inferiore, il al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_2
riportati al motociclo di sua proprietà, tipo Ducati tg. AY31632, quantificati in
€ 1.734,99, a causa di “un forte dislivello tra il piano stradale e la caditoia”.
Allegava a sostegno delle sue pretese che: “in data 22.08.2014, alle ore 10.15 circa transitando a bordo della sua motocicletta, sulla strada denominata III
Trav. in in prossimità del civico 09 a causa di un dislivello CP_3 CP_2
tra il piano stradale ed una caditoia non perfettamente allineata allo stesso non opportunamente segnalato non visibile, cadeva sul selciato…omissis…riportava danni al motore, alla carrozzeria da entrambi i lati del mezzo e sul muso…omissis…”.
La convenuta Amministrazione evocava in giudizio la Parte_1
qualificandola come unico soggetto responsabile dei fatti di causa poiché
“tenuta alla garanzia in ragione della esecuzione dei lavori effettuati per la manutenzione delle reti idriche, da essa gestite e per suo conto”.
Si costituiva in giudizio la che impugnava il contenuto dell'atto Pt_1
introduttivo che la evocava in giudizio, ne rilevava l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e ne chiedeva pertanto l'integrale rigetto. Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata prova testimoniale, il giudizio veniva deciso con sentenza n. 5542/2015 del
30.10.2015 che così statuiva: “Dichiara la responsabile del sinistro Pt_1
de quo e per l'effetto la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di della somma di € 1.200,00 per le causali di cui in CP_1
parte motiva, con interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo;
2) condanna la
al pagamento delle spese e competenze di causa in favore dell'attore Pt_1
che liquida in € 155,00 per spese, € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase di introduzione, € 300,00 per la fase di trattazione ed € 250 per la fase di discussione, oltre accessori di legge diritti, con attribuzione ex art. 93 al difensore antistatario ed in favore del che liquida in € 55,00 Controparte_2
per spese, € 250 per la fase di studio, € 250,00 per la fase di costituzione, €
250,00 per la fase di trattazione ed € 250 per la fase di discussione, oltre accessori di legge.”.
Avverso detta pronuncia interponeva appello la chiedendone Pt_1
l'integrale riforma.
Si costituiva il quale chiedeva dichiarare il rigetto dell'appello CP_1
e proponeva appello incidentale per sentire dichiarare responsabile il
[...]
CP_2
L'ente locale, nonostante la regolare notifica, non si costituiva in giudizio e restava contumace.
Esperito il tentativo di mediazione, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 26.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti emerge che non rientrano tra le competenze del gestore del servizio idrico integrato la pulizia delle caditoie, la manutenzione straordinaria di pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria, nonché la manutenzione di eventuali dislivelli fra piano stradale e caditoie.
Da quanto appena esposto emerge che la manutenzione del dislivello in questione spettava al Questo d'altra parte, è Controparte_2 CP_2
sicuramente responsabile della vigilanza sulle condizioni delle strade ed è tenuto ad assicurare che le strade possano essere percorse senza pericolo per gli utenti.
Anche il secondo motivo di appello, in ordine all'applicabilità degli artt. 2051
e 2043 c.c. è fondato mentre infondato è il collegato appello incidentale.
In casi come quello oggetto di causa, in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, di per sé statica e inerte, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, la prova del nesso causale risulta particolarmente delicata
(cfr.Cass. civ., 7 gennaio 2016, n. 56). Invero, la caduta sul suolo costituisce di per sé un evento che può dipendere da tanti fattori (una distrazione, un'imprudenza) e dello stesso potrà essere chiamato a rispondere il custode solo quando si provi che esso sia riferibile proprio alla cosa. Pertanto l'attore è tenuto a dare una prova rigorosa in ordine al nesso causale allorché agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c., giacché dovrà dimostrare che l'evento dannoso è la conseguenza normale della particolare condizione lesiva della cosa, trattandosi nella fattispecie in esame di cosa statica ed inerte, quale il piano stradale.
Nella controversia in esame, deve innanzitutto evidenziarsi che le allegazioni attoree, già nell'atto di citazione, sono caratterizzate da genericità.
Ed infatti, nulla è stato dedotto in merito all'andatura tenuta dall'attore ed all'entità del dislivello fra piano stradale e caditoia che, dalle foto allegate, non risulta evincibile, con certezza. I testimoni hanno sostanzialmente solo confermato la caduta e non è stato pertanto provato, nemmeno con chiarimenti alle risposte, che l'attore tenesse un'andatura idonea allo stato dei luoghi.
Dagli atti di causa emerge al riguardo che il sinistro si sia verificato in orario diurno ed in condizioni di visibilità buone.
Pertanto, l'attore avrebbe potuto visualizzare esattamente il tratto di strada in questione, il dislivello come raffigurato nelle foto prodotte e conseguentemente adottare per tempo le necessarie cautele richieste dallo stato dei luoghi in modo da evitare l'evento dannoso.
In altri termini le risultanze istruttorie non consentono di affermare né che la caduta sia dipesa dal dislivello, né consentono di escludere che la stessa caduta sia stata dovuta ad una disattenzione del danneggiato o ad un non corretto utilizzo del motociclo da parte dello stesso.
Ne consegue che la lamentata caduta deve ritenersi imputabile al caso fortuito, consistente nella colpa del danneggiato, il quale, in condizioni di buona visibilita'ed adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare l'infortunio.
La fattispecie concreta, quindi, non puo' essere considerata un'insidia imprevedibile, tale da giustificare una responsabilita' ex art. 2051 c.c.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, a maggior ragione, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c., proposta in via subordinata, atteso che anche in tal caso, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della cd. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
1214/84; Cass. Civ. 5670/97).
La giurisprudenza oscillante in casi analoghi induce a compensare le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado.
2) Rigetta l'appello incidentale.
3) Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
4) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo