Decreto cautelare 13 giugno 2024
Ordinanza cautelare 9 luglio 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00266/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza Comando Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
a) Del provvedimento della Guardia di Finanza - Ispettorato per gli Istituti di istruzione del -OMISSIS- con cui è stato determinato il rinvio d’autorità dalla frequenza del 93° Corso per Allievi Marescialli “-OMISSIS-” del Mar. -OMISSIS-, per aver riportato un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi (9,060/20), con proscioglimento dalla ferma volontaria contratta nel Corpo con decorrenza immediata.
b) di ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso a quello impugnato tra cui, ove lesivo:
verbale -OMISSIS- della Commissione per l’attribuzione del punto caratteristico agli allievi Marescialli della 4^ Compagnia allievi del 93° Corso Allievi Marescialli “-OMISSIS-” con cui è stato espresso un giudizio di non idoneità con punteggio 9,060 ventesimi;
il foglio n. -OMISSIS- con il quale il Comandante della Scuola ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza ha proposto il rinvio d’autorità dal 93° Corso Allievi marescialli “-OMISSIS-”, non conosciuto;
il foglio n. -OMISSIS-, notificato l’-OMISSIS-con il quale è stato avviato nei confronti del Mar. -OMISSIS- il procedimento amministrativo finalizzato a valutare l’adozione del provvedimento di rinvio d’autorità dal 93° Corso;
di tutti i giudizi espressi da qualunque superiore gerarchico della ricorrente, in qualunque sede, ivi comprese le valutazioni, le annotazioni, le punizioni di qualsiasi forma e tipo, la nota del -OMISSIS- a firma del Gen. -OMISSIS- successivamente pervenuta e di qualunque altra, anche quelle eventualmente non conosciute, nonché di tutti i giudizi e i documenti che attengono agli altri allievi del corso che hanno contribuito a determinare le medie, allo stato non conosciuti;
il Decreto Ministeriale 10.11.1933-XII (Regolamento per la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza), nelle parti di interesse e ove lesive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Guardia di Finanza Comando Generale e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. La ricorrente è risultata vincitrice, nel dicembre 2021, del concorso Allievi Marescialli della Guardia di Finanza e nel gennaio 2022, ha avviato la frequenza del 93° Corso, denominato “-OMISSIS-”.
Al termine del primo anno ha conseguito una valutazione di idoneità, sia con riferimento alla media degli studi, sia con riferimento al punto caratteristico.
Al termine del secondo anno, in ragione del rendimento conseguito negli studi, l’Allieva ha conseguito la promozione al grado di Maresciallo.
In data -OMISSIS-, la Commissione per l’Attribuzione del Punto Caratteristico, riunitasi all’esito della conclusione del secondo anno di studi, formulava giudizio di non idoneità alla prosecuzione del corso nei confronti della -OMISSIS-, attribuendole un punteggio di 9,060/20.
Prendeva, conseguentemente, avvio il procedimento amministrativo di rinvio dal corso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 199/1995 che si concludeva con il provvedimento di rinvio d’autorità dal corso, emesso dal Generale Ispettore per gli Istituti di Formazione della Guardia di Finanza in data 24.04.2024.
Con l’odierno ricorso si impugna, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, i seguenti atti:
a) il provvedimento della Guardia di Finanza – Ispettorato per gli Istituti di Istruzione del-OMISSIS-, con cui è stato determinato il rinvio d’autorità dalla frequenza del 93° Corso per Allievi Marescialli “-OMISSIS-” del Mar. -OMISSIS- -OMISSIS-, per aver riportato un punto caratteristico inferiore a 10/20 (9,060/20), con contestuale proscioglimento dalla ferma volontaria contratta nel Corpo con decorrenza immediata;
b) “ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso a quello impugnato tra cui, ove lesivo.
Si è costituita l’Amministrazione militare resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n. 121/2024, questo collegio respingeva la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza del 28 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. Osserva, preliminarmente, il Collegio che, in materia di note caratteristiche e punto caratteristico ci si trova alle prese con valutazioni caratterizzate da discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività delle motivazioni sottese al giudizio.
Ne consegue che il giudizio informato alla discrezionalità tecnica è censurabile solo quando sia del tutto mancata la motivazione, ovvero non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale o quando sia evidente la illogicità e l’incoerenza dell’apparato motivazionale.
A partire dalla sentenza Cons. Stato, IV sezione, n. 601 del 9 aprile 1999, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all’iter procedimentale applicativo del predetto criterio.
Non è, quindi, l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo.
Nel caso di specie il collegio ritiene di poter individuare un apparato motivazionale incongruo per i motivi che si andranno ad analizzare.
In primo luogo appare necessario evidenziare i profili differenziali che si possono stagliare tra la documentazione caratteristica (cc.dd. “note caratteristiche”) ed il punto caratteristico trattandosi di documenti diversi.
La prima, infatti, viene redatta dai superiori gerarchici dell’VO (comandante di plotone e di compagnia), mentre il secondo è determinato da una apposita Commissione, di cui fanno parte anche il Comandante della Scuola ed il Comandante dei Corsi.
Ancora, la documentazione caratteristica si articola in voci predeterminate – comprensive del rendimento negli studi - ed in un giudizio finale, incarnando la valutazione che la gerarchia formula di un VO in un determinato arco temporale di osservazione.
Al contrario, il punto caratteristico costituisce una valutazione di alcune qualità ed ha ad oggetto una valutazione di attitudine, di idoneità, di adeguatezza di un VO e che fa discendere una conseguenza espulsiva dalla frequenza del corso e risolutiva del rapporto di lavoro al conseguimento di una valutazione insufficiente, ovvero al di sotto della soglia minima di 10.
Di qui, fissati i profili differenziali tra tali documenti, autonomi tra loro, occorre, tuttavia, soggiungere che tra gli stessi è necessario che vi sia coerenza, nel senso che il giudizio compendiato nel punto caratteristico può certamente superare le valutazioni delle note caratteristiche ma, nel qual caso, sarà necessaria una motivazione puntuale che indichi, con chiarezza e senza contraddizioni, il motivo per il quale un’allieva abbia conseguito valutazioni positive fino ad essere promossa al grado successivo e, dopo pochi giorni dalla predetta promozione, essere destinataria di un provvedimento equivalente alla destituzione dall’impiego.
In ordine alla motivazione non può avere un rilievo dirimente il numero di punizioni (limitate al richiamo verbale e, al più, alla consegna semplice), considerato che in un Istituto di Istruzione le sanzioni hanno anche lo scopo di “formare” il corsista. Ciò che rileva, semmai, è la gravità dei comportamenti che hanno dato luogo alle punizioni e che dimostrano inequivocabilmente la totale incompatibilità dell’allievo alla vita militare. Ebbene, dalle varie determinazioni, non si legge di nessun comportamento talmente grave tanto da giustificare la rimozione dal Corpo di appartenenza. E infatti sul punto non può essere ignorato un dato non di secondaria importanza, il non aver cioè mai riportato la ricorrente neppure un solo giorno di “consegna di rigore”, a differenza – secondo quanto sostenuto dalla ricorrente con affermazione non smentita dall’Amministrazione - di quanto accaduto per altri allievi del medesimo corso che, pur rendendosi responsabili di condotte molto più gravi dal punto di vista disciplinare (sanzionate in alcuni casi con diversi giorni di consegna di rigore), a differenza della ricorrente, non sono stati destinatari di alcun provvedimento risolutivo del rapporto di impiego.
Appare, inoltre, necessario considerare che per l’Amministrazione la ricorrente era meritevole di accedere al terzo anno di corso di formazione professionale, giudicandola persino idonea e meritevole di conseguire il grado di “Maresciallo” al termine del secondo anno di corso.
Nello specifico, al termine del secondo anno di studi, (esattamente in data 19 dicembre 2023), in ragione del rendimento sino a quel momento espresso - sia sotto il profilo didattico che militare – la ricorrente è stata ritenuta meritevole di essere promossa al grado superiore di “Maresciallo” della Guardia di Finanza, il cui conseguimento avviene a seguito di una valutazione che deve tenere conto anche delle qualità morali, professionali e di attitudine militare che possono certamente essere oggetto di un ripensamento successivo, ma in quel caso è necessaria una motivazione rafforzata che superi le precedenti valutazioni senza cadere in contraddizione con le stesse.
Neppure appare sufficiente ad integrare la motivazione del provvedimento impugnato il riferimento al numero di assenze “superiore alla media del corso” considerato che il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199 all’art. 45, stabilisce quali sono le cause per il rinvio d'autorità dal corso, per gli allievi Marescialli, e tra questi non figura una media di assenze superiore agli altri allievi in termini di numero. Al contrario, come è giusto che sia in base a parametri oggettivi rispettosi della certezza del diritto, l’art. 45, tra gli altri, prevede un numero di assenze specifico: “siano stati per qualsiasi motivo assenti, per singolo anno di corso, più di novanta giorni”, tetto non superato dalla ricorrente.
È evidente, quindi, che quello della “media del corso” è un criterio che non trova riscontro nelle disposizioni di legge e che, pertanto, non appare sufficiente ad integrare la motivazione nemmeno con riferimento ad una eventuale demotivazione dell’allieva nel caso in cui, come avvenuto nella fattispecie in esame, le assenze siano riferibili ad impedimenti debitamente certificati.
Inidonea a sostenere la motivazione appare anche il riferimento ad un “approccio manifestamente superficiale nello svolgimento delle attività addestrative e didattiche”, considerato che la media annuale del primo anno è 14,250/20 che progredisce fino a raggiungere i 16/20 nel secondo anno. Inoltre, si rileva che la motivazione risulta carente anche in relazione all’argomento relativo ai criteri di attribuzione di quelli che l’Amministrazione militare definisce “permessi per merito”, che introduce “un nuovo concetto di merito come presupposto la loro concessione – basato su tre profili essenziali: rendimento negli studi, partecipazione alle attività, andamento disciplinare”.
L’Amministrazione militare conferma che l’istituto del “permesso per merito” è stato introdotto dal Generale Comandante della Scuola proprio ai fini di ancorare a criteri di merito la concessione e fruizione dei permessi, come da disciplina entrata in vigore in data 20.10.2023.
Pertanto, considerata la loro cadenza bisettimanale, gli allievi della 4^ Compagnia, al cui interno era inquadrata l’odierna ricorrente, hanno potuto usufruire solo di 4 finestre temporali: 27-28-29 ottobre 2023; 10-11-12 novembre 2023; 24-25-26 novembre 2023 e 8-9-10 dicembre 2023.
La ricorrente, in particolare, ha fruito dei 2 permessi del -OMISSIS-. In definitiva ha ottenuto entrambi i permessi per merito disponibili prima della valutazione finale negativa il che non appare coerente con una valutazione finale talmente negativa da comportare il rinvio dal corso.
3.§. Per i motivi predetti, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto per difetto di motivazione e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.
La complessità della fattispecie concreta rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) accoglie nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla, per quanto di interesse, i provvedimenti impugnati;
2) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.