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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1542/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTA
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 12:08 innanzi al giudice dott. Massimo Vaccari, sono comparsi:
Per 'avv. RESIDORI MATTEO Parte_1 Per 'avv. RESIDORI MATTEO Controparte_2
Per l'avv. SAMORI' FABIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di pc, già depositato telematicamente;
L'avv. SAMORI' precisa le conclusioni come da memoria ex art 171 ter n, 1 c.p.c.
pagina 1 di 8 Il Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.
Il Giudice avvisa le parti che darà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione indicativamente alle ore 17.00.
Le parti rinunciano a comparire.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. Massimo Vaccari
All'esito della Camera di consiglio il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1542/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RESIDORI MATTEO, del C.F._2
foro di Verona con indirizzo di pec riportato in atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
SAMORI' FABIO, del foro di Rimini
CONVENUTA
Alla quale è stata riunita la causa avente n. 2461/2024 R.G. promossa da pagina 3 di 8 (C.F. , Parte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RESIDORI MATTEO, del C.F._2
foro di Verona con indirizzo di pec riportato in atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
SAMORI' FABIO, del foro di Rimini
Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori hanno convenuto in giudizio davanti a questo tribunale per CP_1
sentirla condannare alla restituzione in loro favore della somma di euro 90.000,00, oltre agli interessi legali su di essa, che hanno assunto di aver mutuato alla convenuta mediante un bonifico effettuato dal proprio conto corrente bancario l'11 giugno 2008.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha resistito alla domanda avversaria assumendo che il predetto pagamento era stato effettuato dagli attori a seguito dell'emissione da parte sua, nella sua veste di amministratrice della società "La Suerte s.r.l.”, e che, per un mero errore, aveva loro comunicato il proprio IBAN personale anziché quello della società.
Inoltre, la ha eccepito l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito di CP_1
controparte atteso che la prima richiesta di restituzione della somma pretesa da controparte risaliva al 27 ottobre 2008.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti la domanda attorea è pienamente fondata e come tale merita di essere accolta. pagina 4 di 8 Tale conclusione discende dalla considerazione della inconsistenza, e finanche pretestuosità, delle argomentazioni con le quali la si è opposta CP_1
all'accoglimento delle domande attoree.
Quanto al primo dei suoi assunti esso non solo risulta quanto mai fantasioso, e come tale intrinsecamente inverosimile, ma non è stato nemmeno dimostrato atteso che la convenuta non ha precisato quali sarebbero state le prestazioni, i servizi o i beni che la società da lei amministrata avrebbe fornito agli attori, non ha prodotto le fatture che ha menzionato e, infine, non ha nemmeno avanzato istanze istruttorie orali al fine di comprovare le circostanze di fatto da lei dedotte.
Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione invece, deve innanzitutto evidenziarsi la contraddittorietà della posizione assunta dalla convenuta.
La sua difesa, infatti, fino all'odierna udienza di discussione orale aveva sostenuto che la non aveva mai ricevuto le lettere con le quali gli attori assumono di aver CP_1
interrotto la prescrizione, salvo che per la lettera del 27 Ottobre 2008, intendendosi comunque disconosciute tutte le firme in atti.
Successivamente alla prima lettera del 2008, la signora non ha più CP_1
ricevuto altre intimazioni di pagamento e le sottoscrizioni delle ricevute postali non sono a lei riferibili.
La convenuta, infatti, non ha mai avuto la propria residenza nel Comune di Verucchio, come risulta dal certificato rilasciato dalla LI di SA MA (doc.n.2) e come confermato dal certificato italiano che ne attesta l'iscrizione all'AIRE (doc.n.3)” (così testualmente nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
All'odierna udienza, invece, il difensore della convenuta, nel corso della discussione ha affermato che anche la seconda intimazione di pagamento inviata mediante raccomandata a/r dagli attori, ossia quella recante la data del 22.10.2013, e indirizzata, al pagina 5 di 8 pari della prima, a Verrucchio (Rimini) via Casale n. 278, era stata ricevuta dalla mentre ha ribadito la mancata ricezione da parte della sua assistita della terza CP_1
raccomandata, quella avente data 12.10.2018, che risulta essere stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
D'altro canto, che le prime due raccomandate dovessero essere giunte entrambe a destinazione era evincibile anche dalla circostanza che entrambi i relativi avvisi di ricevimento risultano sottoscritti da , che è la cognata della convenuta, Parte_2
come si evince dal certificato di stato famiglia di (si veda doc. 4 parte Persona_1
attrice), fratello della convenuta e marito della Parte_2
Non si vede pertanto perché solo la prima di esse sarebbe dovuta giungere nella sfera di conoscenza della convenuta né, del resto, la difesa della convenuta ha mai spiegato come si giustificasse l'originaria posizione assunta di ammettere la ricezione della prima negando quella della seconda pur a fronte di identiche modalità di spedizione e ricevimento.
Del resto, come ha ricordato la difesa degli attori, la Cassazione sul punto ha affermato che “In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'articolo 139, comma 2, del Cpc, non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, “iuris tantum”, che la
“persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso” (Cassazione civile sez. I -
28/04/2021, n. 11228).
Ora, alla luce delle predette risultanze, deve ritenersi che il termine decennale di prescrizione del diritto di credito degli attori fosse stato da loro nuovamente interrotto il
28.10.2018, data di ricevimento della seconda raccomandata e che da quella avesse pagina 6 di 8 iniziato nuovamente a decorrere.
Esso però è stato nuovamente interrotto, prima della sua scadenza, con l'ulteriore diffida inviata dal difensore degli attori in data 03.07.2023, sia presso il domicilio della convenuta di Verucchio, Via Casale n. 278 che presso la sua residenza anagrafica di SA
MA Via Pelano n. 9 atteso che entrambe le raccomandate risultano essere state restituite al mittente con la dicitura di “compiuta giacenza” (si veda sempre il doc. 3 parte attrice).
Tale conclusione esime dall'esaminare la questione della validità ed efficacia della comunicazione della raccomandata del 12.10.2018, sulla quale è stata svolta una istruttoria testimoniale, ammessa dal precedente giudice istruttore, che, alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi irrilevante.
Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta, in applicazione del criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal dm 147/2022 per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio
Si ravvisano anche i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. ad una somma pari a poco meno di un terzo di quella per spese di lite atteso che la palese infondatezza delle sue difese, come sopra evidenziata, è sufficientemente sintomatica quanto meno della sua colpa grave nel resistere in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, condanna la convenuta a restituire agli attori la somma di euro 90.000,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del 20.10.2008 (data di ricezione della prima raccomandata) a quella della notifica dell'atto di citazione e agli interessi di cui all'art. 1284, penultimo comma, c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione a quella del saldo effettivo nonchè a rifondere loro le spese di lite, che si pagina 7 di 8 liquidano in € 14.103,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso i.v.a., c.p.a. (ed euro 1518,00 per ripetizione del c.u.).
Visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c. condanna altresì la convenuta a corrispondere agli attori la somma ulteriore di euro 4.000,00.
Così deciso in Verona il 18/12/2025
Il Giudice dott. Massimo Vaccari
pagina 8 di 8
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1542/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTA
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 12:08 innanzi al giudice dott. Massimo Vaccari, sono comparsi:
Per 'avv. RESIDORI MATTEO Parte_1 Per 'avv. RESIDORI MATTEO Controparte_2
Per l'avv. SAMORI' FABIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di pc, già depositato telematicamente;
L'avv. SAMORI' precisa le conclusioni come da memoria ex art 171 ter n, 1 c.p.c.
pagina 1 di 8 Il Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.
Il Giudice avvisa le parti che darà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione indicativamente alle ore 17.00.
Le parti rinunciano a comparire.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. Massimo Vaccari
All'esito della Camera di consiglio il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1542/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RESIDORI MATTEO, del C.F._2
foro di Verona con indirizzo di pec riportato in atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
SAMORI' FABIO, del foro di Rimini
CONVENUTA
Alla quale è stata riunita la causa avente n. 2461/2024 R.G. promossa da pagina 3 di 8 (C.F. , Parte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RESIDORI MATTEO, del C.F._2
foro di Verona con indirizzo di pec riportato in atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
SAMORI' FABIO, del foro di Rimini
Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori hanno convenuto in giudizio davanti a questo tribunale per CP_1
sentirla condannare alla restituzione in loro favore della somma di euro 90.000,00, oltre agli interessi legali su di essa, che hanno assunto di aver mutuato alla convenuta mediante un bonifico effettuato dal proprio conto corrente bancario l'11 giugno 2008.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha resistito alla domanda avversaria assumendo che il predetto pagamento era stato effettuato dagli attori a seguito dell'emissione da parte sua, nella sua veste di amministratrice della società "La Suerte s.r.l.”, e che, per un mero errore, aveva loro comunicato il proprio IBAN personale anziché quello della società.
Inoltre, la ha eccepito l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito di CP_1
controparte atteso che la prima richiesta di restituzione della somma pretesa da controparte risaliva al 27 ottobre 2008.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti la domanda attorea è pienamente fondata e come tale merita di essere accolta. pagina 4 di 8 Tale conclusione discende dalla considerazione della inconsistenza, e finanche pretestuosità, delle argomentazioni con le quali la si è opposta CP_1
all'accoglimento delle domande attoree.
Quanto al primo dei suoi assunti esso non solo risulta quanto mai fantasioso, e come tale intrinsecamente inverosimile, ma non è stato nemmeno dimostrato atteso che la convenuta non ha precisato quali sarebbero state le prestazioni, i servizi o i beni che la società da lei amministrata avrebbe fornito agli attori, non ha prodotto le fatture che ha menzionato e, infine, non ha nemmeno avanzato istanze istruttorie orali al fine di comprovare le circostanze di fatto da lei dedotte.
Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione invece, deve innanzitutto evidenziarsi la contraddittorietà della posizione assunta dalla convenuta.
La sua difesa, infatti, fino all'odierna udienza di discussione orale aveva sostenuto che la non aveva mai ricevuto le lettere con le quali gli attori assumono di aver CP_1
interrotto la prescrizione, salvo che per la lettera del 27 Ottobre 2008, intendendosi comunque disconosciute tutte le firme in atti.
Successivamente alla prima lettera del 2008, la signora non ha più CP_1
ricevuto altre intimazioni di pagamento e le sottoscrizioni delle ricevute postali non sono a lei riferibili.
La convenuta, infatti, non ha mai avuto la propria residenza nel Comune di Verucchio, come risulta dal certificato rilasciato dalla LI di SA MA (doc.n.2) e come confermato dal certificato italiano che ne attesta l'iscrizione all'AIRE (doc.n.3)” (così testualmente nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
All'odierna udienza, invece, il difensore della convenuta, nel corso della discussione ha affermato che anche la seconda intimazione di pagamento inviata mediante raccomandata a/r dagli attori, ossia quella recante la data del 22.10.2013, e indirizzata, al pagina 5 di 8 pari della prima, a Verrucchio (Rimini) via Casale n. 278, era stata ricevuta dalla mentre ha ribadito la mancata ricezione da parte della sua assistita della terza CP_1
raccomandata, quella avente data 12.10.2018, che risulta essere stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
D'altro canto, che le prime due raccomandate dovessero essere giunte entrambe a destinazione era evincibile anche dalla circostanza che entrambi i relativi avvisi di ricevimento risultano sottoscritti da , che è la cognata della convenuta, Parte_2
come si evince dal certificato di stato famiglia di (si veda doc. 4 parte Persona_1
attrice), fratello della convenuta e marito della Parte_2
Non si vede pertanto perché solo la prima di esse sarebbe dovuta giungere nella sfera di conoscenza della convenuta né, del resto, la difesa della convenuta ha mai spiegato come si giustificasse l'originaria posizione assunta di ammettere la ricezione della prima negando quella della seconda pur a fronte di identiche modalità di spedizione e ricevimento.
Del resto, come ha ricordato la difesa degli attori, la Cassazione sul punto ha affermato che “In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'articolo 139, comma 2, del Cpc, non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, “iuris tantum”, che la
“persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso” (Cassazione civile sez. I -
28/04/2021, n. 11228).
Ora, alla luce delle predette risultanze, deve ritenersi che il termine decennale di prescrizione del diritto di credito degli attori fosse stato da loro nuovamente interrotto il
28.10.2018, data di ricevimento della seconda raccomandata e che da quella avesse pagina 6 di 8 iniziato nuovamente a decorrere.
Esso però è stato nuovamente interrotto, prima della sua scadenza, con l'ulteriore diffida inviata dal difensore degli attori in data 03.07.2023, sia presso il domicilio della convenuta di Verucchio, Via Casale n. 278 che presso la sua residenza anagrafica di SA
MA Via Pelano n. 9 atteso che entrambe le raccomandate risultano essere state restituite al mittente con la dicitura di “compiuta giacenza” (si veda sempre il doc. 3 parte attrice).
Tale conclusione esime dall'esaminare la questione della validità ed efficacia della comunicazione della raccomandata del 12.10.2018, sulla quale è stata svolta una istruttoria testimoniale, ammessa dal precedente giudice istruttore, che, alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi irrilevante.
Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta, in applicazione del criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal dm 147/2022 per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio
Si ravvisano anche i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. ad una somma pari a poco meno di un terzo di quella per spese di lite atteso che la palese infondatezza delle sue difese, come sopra evidenziata, è sufficientemente sintomatica quanto meno della sua colpa grave nel resistere in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, condanna la convenuta a restituire agli attori la somma di euro 90.000,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del 20.10.2008 (data di ricezione della prima raccomandata) a quella della notifica dell'atto di citazione e agli interessi di cui all'art. 1284, penultimo comma, c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione a quella del saldo effettivo nonchè a rifondere loro le spese di lite, che si pagina 7 di 8 liquidano in € 14.103,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso i.v.a., c.p.a. (ed euro 1518,00 per ripetizione del c.u.).
Visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c. condanna altresì la convenuta a corrispondere agli attori la somma ulteriore di euro 4.000,00.
Così deciso in Verona il 18/12/2025
Il Giudice dott. Massimo Vaccari
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