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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2145/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2145/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TARANTINI ROSA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
TARANTINI ROSA
ATTORE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUZZONI STEFANIA, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in PRESSO AVVOCATURA INAIL VIA AMENDOLA,3 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BUZZONI STEFANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08-11-2022, conveniva in Parte_2 giudizio l' dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di avere lavorato dal 1989 fino al pensionamento, avvenuto nel 2020, alle dipendenze della svolgendo attività di educatrice su persone Parte_3
pagina 1 di 4 disabili, mansioni che implicavano la movimentazione manuale delle persone non autosufficienti o non completamente autosufficienti. Affermava poi che le attività lavorative svolte, come specificatamente descritte, in ricorso, avevano comportato un intenso impegno fisico, con sovraccarico delle spalle, delle braccia e del rachide lombare, e le avevano causato discopatie plurime con protrusioni discali e cervicobrachialgia, con un danno biologico complessivo dell'otto per cento, che si aggiungeva all'invalidità già riconosciuta dall'Istituto per una diversa malattia professionale, in misura pari al 7%. Affermava poi di avere inoltrato all' in data 14-02-2020, domanda amministrativa CP_1 per il riconoscimento della predetta malattia professionale, ma l , aveva respinto CP_1 la domanda in questione, ritenendo che non sussistesse nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta. Eccepiva poi l'erroneità del provvedimento di rigetto, per le ragioni indicate in CP_1 ricorso, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'origine professionale della malattia denunciata in data 14-02-2020, con riconoscimento di un grado di invalidità complessiva quale risultante nel corso del giudizio, compreso il pregresso riconoscimento di un'invalidità del 7%, e condannasse l' a corrispondere l'indennizzo, parametrato al suddetto danno CP_1 biologico. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande della CP_1 ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare negava la sussistenza di nesso causale tra le attività svolte dalla stessa ricorrente, e le patologie denunciate in data 14-02-2020, che erano invece conseguenze di infortuni extra lavorativi occorsi alla medesima ricorrente. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande svolte dalla ricorrente, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 05-05-2023, 07-09-2023, 24-10-2023, 06-03-2024, 07-06-2024, 28-06-2024, 09-09-2024, 30-09-2024, 13-01-2025. Venivano sentiti come testi e Testimone_1 Testimone_2
Veniva espletata CTU medico legale ed un supplemento di Ctu Medico Legale, venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta, osserva il Tribunale che dalle testimonianze di e è emerso con chiarezza che l'attività lavorativa Testimone_1 Testimone_2 svolta dalla ricorrente presso la ha comportato un intenso impegno Parte_3 fisico, con sforzi e posture che impegnavano massicciamente il rachide lombo sacrale, le braccia e le spalle.
pagina 2 di 4 Dalla CTU medico legale svolta nel processo, è poi emerso che la malattia definita come
“Protrusioni discali cervicali esitate in multiple barre disco esofitarie posteriori ad ampio raggio tra C3-C4, C4-C5 e C5-C6” da cui è affetta la ricorrente, ha avuto eziologia professionale ed ha causato un danno biologico permanente del 5%, che unito al pregresso danno biologico già riconosciuto dall' nella misura del 7%, ha CP_1 determinato un danno biologico complessivo del 11%, con decorrenza dalla data della denuncia del 14-02-2020. La consulenza tecnica è apparsa immune da vizi logici ed adeguatamente motivata, ed è stata condivisa dai CTP, che nulla hanno obbiettato alle conclusioni della CTU. Pertanto viene dichiarato che la malattia definita come “Protrusioni discali cervicali esitate in multiple barre disco esofitarie posteriori ad ampio raggio tra C3-C4, C4-
C5 e C5-C6” da cui è affetta la ricorrente, ha avuto eziologia professionale ed ha causato un danno biologico permanente del 5%, che unito al pregresso danno biologico già riconosciuto dall nella misura del 7%, ha determinato un danno biologico CP_1 complessivo del 11%, con decorrenza dalla data della denuncia del 14-02-2020. L' deve quindi essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo di CP_1 legge, parametrato al grado di invalidità sopra accertato, con interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed in Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che la malattia professionale definita come “Protrusioni discali cervicali esitate in multiple barre disco esofitarie posteriori ad ampio raggio tra C3-C4, C4-C5 e C5-C6” da cui è affetta la ricorrente, ha avuto eziologia professionale ed ha causato un danno biologico nella misura del 5%, che unito al danno biologico CP_1 già riconosciuto dall determina un danno biologico complessivo del 11%, alla data CP_1 della domanda amministrativa del 14-02-2020. Condanna l alla corresponsione alla ricorrente dell'indennizzo di cui all'art. 13 del CP_1
Dlgs N°38/2020, nella misura di cui al capo che precede, con interessi legali dalla data della domanda amministrativa al saldo. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico dell CP_1
Condanna l alla rifusione delle spese processuali a favore della ricorrente, CP_1 liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario.
pagina 3 di 4 Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 13-01-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2145/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TARANTINI ROSA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
TARANTINI ROSA
ATTORE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUZZONI STEFANIA, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in PRESSO AVVOCATURA INAIL VIA AMENDOLA,3 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BUZZONI STEFANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08-11-2022, conveniva in Parte_2 giudizio l' dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di avere lavorato dal 1989 fino al pensionamento, avvenuto nel 2020, alle dipendenze della svolgendo attività di educatrice su persone Parte_3
pagina 1 di 4 disabili, mansioni che implicavano la movimentazione manuale delle persone non autosufficienti o non completamente autosufficienti. Affermava poi che le attività lavorative svolte, come specificatamente descritte, in ricorso, avevano comportato un intenso impegno fisico, con sovraccarico delle spalle, delle braccia e del rachide lombare, e le avevano causato discopatie plurime con protrusioni discali e cervicobrachialgia, con un danno biologico complessivo dell'otto per cento, che si aggiungeva all'invalidità già riconosciuta dall'Istituto per una diversa malattia professionale, in misura pari al 7%. Affermava poi di avere inoltrato all' in data 14-02-2020, domanda amministrativa CP_1 per il riconoscimento della predetta malattia professionale, ma l , aveva respinto CP_1 la domanda in questione, ritenendo che non sussistesse nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta. Eccepiva poi l'erroneità del provvedimento di rigetto, per le ragioni indicate in CP_1 ricorso, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'origine professionale della malattia denunciata in data 14-02-2020, con riconoscimento di un grado di invalidità complessiva quale risultante nel corso del giudizio, compreso il pregresso riconoscimento di un'invalidità del 7%, e condannasse l' a corrispondere l'indennizzo, parametrato al suddetto danno CP_1 biologico. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande della CP_1 ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare negava la sussistenza di nesso causale tra le attività svolte dalla stessa ricorrente, e le patologie denunciate in data 14-02-2020, che erano invece conseguenze di infortuni extra lavorativi occorsi alla medesima ricorrente. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande svolte dalla ricorrente, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 05-05-2023, 07-09-2023, 24-10-2023, 06-03-2024, 07-06-2024, 28-06-2024, 09-09-2024, 30-09-2024, 13-01-2025. Venivano sentiti come testi e Testimone_1 Testimone_2
Veniva espletata CTU medico legale ed un supplemento di Ctu Medico Legale, venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta, osserva il Tribunale che dalle testimonianze di e è emerso con chiarezza che l'attività lavorativa Testimone_1 Testimone_2 svolta dalla ricorrente presso la ha comportato un intenso impegno Parte_3 fisico, con sforzi e posture che impegnavano massicciamente il rachide lombo sacrale, le braccia e le spalle.
pagina 2 di 4 Dalla CTU medico legale svolta nel processo, è poi emerso che la malattia definita come
“Protrusioni discali cervicali esitate in multiple barre disco esofitarie posteriori ad ampio raggio tra C3-C4, C4-C5 e C5-C6” da cui è affetta la ricorrente, ha avuto eziologia professionale ed ha causato un danno biologico permanente del 5%, che unito al pregresso danno biologico già riconosciuto dall' nella misura del 7%, ha CP_1 determinato un danno biologico complessivo del 11%, con decorrenza dalla data della denuncia del 14-02-2020. La consulenza tecnica è apparsa immune da vizi logici ed adeguatamente motivata, ed è stata condivisa dai CTP, che nulla hanno obbiettato alle conclusioni della CTU. Pertanto viene dichiarato che la malattia definita come “Protrusioni discali cervicali esitate in multiple barre disco esofitarie posteriori ad ampio raggio tra C3-C4, C4-
C5 e C5-C6” da cui è affetta la ricorrente, ha avuto eziologia professionale ed ha causato un danno biologico permanente del 5%, che unito al pregresso danno biologico già riconosciuto dall nella misura del 7%, ha determinato un danno biologico CP_1 complessivo del 11%, con decorrenza dalla data della denuncia del 14-02-2020. L' deve quindi essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo di CP_1 legge, parametrato al grado di invalidità sopra accertato, con interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed in Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che la malattia professionale definita come “Protrusioni discali cervicali esitate in multiple barre disco esofitarie posteriori ad ampio raggio tra C3-C4, C4-C5 e C5-C6” da cui è affetta la ricorrente, ha avuto eziologia professionale ed ha causato un danno biologico nella misura del 5%, che unito al danno biologico CP_1 già riconosciuto dall determina un danno biologico complessivo del 11%, alla data CP_1 della domanda amministrativa del 14-02-2020. Condanna l alla corresponsione alla ricorrente dell'indennizzo di cui all'art. 13 del CP_1
Dlgs N°38/2020, nella misura di cui al capo che precede, con interessi legali dalla data della domanda amministrativa al saldo. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico dell CP_1
Condanna l alla rifusione delle spese processuali a favore della ricorrente, CP_1 liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario.
pagina 3 di 4 Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 13-01-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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