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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5965/2023 R.G., iniziata con atto di citazione notifi- cato il 13/10/2023, da
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
CORSO UMBERTO I 237 80138 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. RI-
NALDI CRESCENZO GIUSEPPE, c.f.: , dal quale è C.F._1
rappresentato e difeso - ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: , elettivamente domiciliato in PIAZ- CP_1 P.IVA_2
ZALE STAZIONE 6 35131 PADOVA, presso lo studio dell'Avv. BENE-
TAZZO IGOR, c.f.: , dal quale è rappresentato e dife- C.F._2
so - CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1865/2023 emesso da questo Tribunale il 18/7/2023.
Causa introitata in decisione senza assumere alcun mezzo di prova, sulle se- guenti conclusioni di parte attrice opponente: “1) Revocare, e per gli effetti annullare, il Decreto In- giuntivo n. 1865/2023, emesso in data 18/luglio/2022 dal Tribunale Civile di Padova nell'ambito del procedimento avente RGN 3960/23 già solo per il fatto che l'importo richiesto supera di gran lunga quello pattuito con oneri non dovuti nei termini richiesti;
2) nel merito, Accertare e Dichiarare l'effettivo credito che la sarà tenuta a Parte_1 riconoscere alla tenendo presente anche ai fini della regolamentazione delle spese CP_1 che la medesima si rende disponibile a corrispondere la somma di € 3.130,90 oltre interessi su detta somma dal 29 maggio 2023 (data di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della Provincia) o a voler concedere, dal 11 maggio 2023 (data in cui ha trasmesso le certificazioni della Linea Vita);
3) Condannare parte opposta alla refusione in favore della della somma Parte_1 pari ad € 1,000,00 o la somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà a titolo di risarci- mento del danno per lite temeraria. In subordine, si richiede che detto importo venga liquida- to anche in via equitativa.
4) Condannare la opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di avvocato”
e di parte convenuta opposta: “ Nel merito: rigettarsi integralmente l'opposizione in quanto infondata e comunque non provata;
in ogni caso condannarsi Parte_1
con sede legale in Caivano (NA), Via Tiberio n. 8, Cod. fisc. , in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società CP_1 con sede legale in Conselve (PD), Via Alcide De Gasperi n. 13, C.F. , in perso- P.IVA_2 na del legale rappresentante sig. , dell'importo complessivo di € 16.077,04, Controparte_2 già comprensiva di interessi di mora fino al 26.06.2023, oltre ulteriori interessi di mora ex D.
Lgs 231/2002 maturati e maturandi dal 27.06.2023 al saldo effettivo, in forza della fattura n. 179/001 del 13.10.2022, il tutto oltre spese e compensi del procedimento monitorio;
con vittoria di spese di giudizio, comprese spese generali, CPA, tassa di registro, ed ogni successiva occorrenda”
FATTO E DIRITTO.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
nel mese di settembre 2022, ha fornito a la linea CP_1 Parte_1
vita che ha installato sul colmo del tetto dell'Istituto Scancerle di Padova, non ricevendo da quest'ultima il pagamento del prezzo della predetta fornitura.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) ha subappaltato a i lavori di risanamento Parte_1 CP_1
conservativo ed adeguamento sicurezza dell'Istituto Scancerle di Padova, ap- paltatigli dalla Provincia di Padova (circostanza pacifica).
2) L'opponente ha pagato all'opposta soltanto la posa in opera della linea vita sul colmo del tetto (circostanza pacifica: vedasi pag. 4 penultimo capoverso atto di opposizione).
3) ha acquistato da Livith, al prezzo di €13.684,12# CP_1
(€11.216,49+iva al 22%), tutti i componenti utilizzati per realizzare la linea vita (vedasi doc. 24 opposta). Essi sono stati consegnati dal venditore
- 2 - all'opposta accompagnati da tre documenti di trasporto (vedasi doc. 25 oppo- sta) e successivamente portati da quest'ultima nel cantiere di cui è causa così come risulta da altri tre documenti di trasporto (vedasi doc. 26 opposta).
4) conosceva il prezzo da pagare per l'acquisto dei compo- Parte_1
nenti di cui al precedente punto 3.
Ad avviso dello scrivente tale circostanza è deducibile dal fatto che per la for- nitura in questione, vi sono due conferme d'ordine redatte dal fornitore (Li- vith spa); una, indirizzata a (vedasi doc.4 opponente) e Parte_1
l'altra, a (vedasi doc. 23 opposta). Le citate conferme d'ordine CP_1
hanno lo stesso numero identificativo (16402/00), identica data (08/9/2022) e stesso prezzo (€13.684,12) ma diverse modalità di pagamento;
5) ha maggiorato il prezzo richiesto da ricomprenden- CP_1 Parte_2
dovi l'aggio. L'imponibile esposto nella fattura di acquisto da Livith ammon- ta, infatti, ad €11.216,49# (vedasi doc. 24 opposta) mentre quello riportato nella fattura azionata col decreto ingiuntivo opposto, è di €12.332,85#, per un totale iva inclusa di €15.046,08# (vedasi doc. 3 ingiungente).
6) Con mail del 30/3/2023 proveniente da un indirizzo riconducibile a Grup- po Sapa srl ed indirizzata a l'opponente dichiara testualmente: CP_1
“Inoltre è dovuto il pagamento della fattura per la fornitura della linea vita di
€15.046,08# compresa di iva” (VEDASI DOC. 5 INGIUNGENTE)
In definitiva, deve versare a la somma di Parte_1 CP_1
€15.046,08#, maggiorata degli interessi moratori ex d.lgs. n.231/2002 dal
14/10/2022, data di scadenza del pagamento della fattura n.179/001 fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute vanno poste a carico dell'attore opponente ed in favore dell'altra parte, liquidandole in
€5.100,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.
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P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1865/2023 emesso da questo Tribunale il 18/7/2023.
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, a pagare a in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Così deciso il 15 gennaio 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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