Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 831/2024 r.g. a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 831 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Monfalcone (GO), alla Via Plinio n. 6, presso lo studio dell'avv. BREDA
BARBARA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso, di seguito riportate:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Monfalcone (GO) il
21.10.2000 tra i Sigg.ri e ordinando Parte_1 Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda
1
Comuni di residenza.
2) La casa coniugale, sita in San Canzian d'Isonzo Via G. Verdi n. 5/C, già di esclusiva proprietà del sig. gravata da mutuo, rimarrà assegnata ed Parte_1 in uso allo stesso, unitamente a tutto il mobilio che l'arreda e la compone.
3) Il figlio continuerà a vivere nella casa materna. Il padre potrà incontrarlo Per_1
presso la propria abitazione compatibilmente agli impegni ed ai desiderata del figlio e compatibilmente ai propri impegni.
4) Per tutte le sopraesposte ragioni, e in particolare tenuto conto della difficile situazione economica dell'odierno ricorrente e delle sue mutate capacità reddituali, ridurre la misura del contributo al mantenimento del figlio , parzialmente già Per_1
economicamente autosufficiente, rideterminando e quantificando la misura della contribuzione al mantenimento nella somma di € 50,00 mensili, o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta per legge o di Giustizia, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Gorizia;
5) Assegno unico familiare a beneficio della sig.ra CP_2
6) Nulla a titolo di mantenimento del coniuge.
7) Con vittoria di spese ed onorario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/11/2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Gorizia affinché sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...] nel corso del quale è nato il [...] il figlio CP_1 Persona_2
ormai maggiorenne, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 27.12.2024, on si è costituita, pertanto, ne va dichiarata Controparte_1
la contumacia.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, quindi, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata, dal Tribunale di Gorizia, con il decreto n. cron. 6284/2007 del
2 15.10.2007, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il
10.10.2007.
È, parimenti, provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n
898/70, così come successivamente modificata, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla va disposto in ordine alle statuizioni accessorie relative agli incontri padre – figlio e all'immobile di proprietà del ricorrente, atteso che il figlio è ormai Per_1
maggiorenne e non risulta convivente con il padre.
Va, infine, dichiarata inammissibile tanto la domanda relativa alla riduzione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, quanto quella relativa all'assegno unico per i figli.
Quanto alla prima, vale rammentare che il giudizio di divorzio determina il superamento degli assetti patrimoniali, raggiunti in sede di separazione, con la conseguenza che la domanda di riduzione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, stabilito in sede di separazione, formulata dal ricorrente, va correttamente qualificata quale domanda volta alla determinazione del contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne, da versare in favore della madre.
Ciò posto, la domanda va dichiarata inammissibile, atteso che la legittimazione ad agire per il riconoscimento del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, spetta direttamente a quest'ultimo o, in via concorrente, al genitore convivente con il figlio
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6950 del 16/07/1998). Trattasi, in altri termini, di domanda che deve essere oggetto di specifica riproposizione in sede di scioglimento del matrimonio ad opera della parte interessata.
In ordine alla seconda, basti richiamare la previsione di cui all'art. 6 c. 4 d.lgs.
230/2021, secondo cui l'assegno è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura, a ciascun genitore, salvo diverso accordo. Il Tribunale, in ogni caso, si limita a prendere atto che il ricorrente nulla oppone all'integrale versamento, in favore della resistente, dell'assegno unico per i figli.
Le spese processuali vanno compensate integralmente, tenuto conto della natura del
3 presente procedimento e della parziale soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Monfalcone, il 21/10/2000 (atto n. 39, parte I,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000);
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monfalcone per gli incombenti di legge;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara
Menossi, magistrato ordinario in tirocinio.
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