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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 3748/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3748 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ambrosio. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo Augeri.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2741/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 19.3.2021, in tema di risarcimento danni;
ripristino dello stato dei luoghi”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 6.2.2025 dalla difesa della Controparte_2
il 7.2.2025 dalla difesa di .
[...] Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 9.9.2021), dinanzi a Parte_1 questa Corte, la proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_2
2741/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 19.3.2021.
pagina 1 di 10 ****
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_1 [...]
esponendo di essere proprietaria di un'unità immobiliare, sita in al Vico Controparte_2 CP_2
Piedigrotta n. 10/E, piano rialzato, int. 13, confinante a nord con il giardino di pertinenza del Convento dei Frati
Minori Cappuccini, sito in il corso Vittorio Emanuele n. 730 e lamentando che agli inizi del 2011 i CP_2 [...]
arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione, avessero sopraelevato – di circa 2 metri e 20 Controparte_2 centimetri (così incrementandone l'altezza fino a metri 9,70) - il muro di confine (per tutta la sua lunghezza, pari a circa 26,00 metri) prospiciente la sua (dell'attrice, si intende) proprietà, così riducendo irrimediabilmente la luce e l'areazione del suo immobile, con particolare riferimento alle finestre e alle vedute del bagno principale e della cucina, il tutto con peggioramento delle condizioni di abitabilità di tale bene e con deprezzamento del relativo valore.
E, alla luce di quanto esposto, sostenendo che il comportamento dei convenuti fosse illegittimo, avendo il muro di confine assunto un'altezza superiore a quella prevista dalla legge (rispetto alla distanza dall'immobile di sua proprietà), aveva chiesto che, dichiarata l'illegittimità della sopraelevazione, fosse ordinato il Parte_1 ripristino dello stato dei luoghi, previa riduzione dell'altezza del muro in misura non inferiore a metri 2,20, con condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni subìti, da quantificare in corso di causa, e alle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la fondatezza Controparte_2 dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto, sostenendo che: 1) l'attrice non avesse provato di essere proprietaria dell'unità immobiliare solo sommariamente descritta in citazione;
2) quanto dedotto dalla Pt_1 secondo cui la sua proprietà confinerebbe con il giardino dei Frati non fosse vero, essendo invece a CP_2 distanza di ben oltre tre metri ed essendovi, nel mezzo, spazi ed aree di terzi, aggiungendo che il piano rialzato in relazione al quale l'attrice aveva dedotto di essere proprietaria si trovasse ad un livello inferiore rispetto al giardino;
3) infine, che non vi fosse stata alcuna modifica del muro, essendo lo stesso solo stato intonacato e ripulito nel 2007 e, quindi, mai sopraelevato.
Con la sentenza n. 2741/2021 impugnata in questa sede, il Tribunale di Napoli ha così statuito: “a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna al pagamento, in favore della in persona del Parte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in misura pari ad € 3.545,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge.”.
Il giudice di prime cure, dopo aver qualificato la domanda intrapresa da nell'ambito dell'azione Parte_1 risarcitoria disciplinata dall'art. 872 c.c., ha rigettato tale domanda, ritenendo, in sintesi:
a) che l'attrice non avesse provato né la sua qualità di proprietaria dell'immobile che sarebbe stato danneggiato dalla sopraelevazione, né, tantomeno, il fatto materiale foriero di danno, integrato dalla sopraelevazione pagina 2 di 10 medesima, non avendo depositato documentazione, né formulato alcuna istanza istruttoria alcuna in corso di causa;
b) che, anche se la proprietà dell'unità immobiliare e la sopraelevazione fossero state dimostrate, in mancanza di prova circa la violazione delle distanze legali e circa il danno a carico dell'unità immobiliare dell'attrice, non si sarebbe potuto riconoscere alcun risarcimento, non potendo con una liquidazione equitativa supplirsi alle carenze di allegazione e prova e non potendo essere ammessa, per tale ragione, la richiesta consulenza d'ufficio (in quanto, in tal caso, avrebbe avuto carattere esplorativo, non avendo l'attrice fornito una precisa indicazione dei dati catastali dell'unità immobiliare asseritamente di sua proprietà e non avendo neppure prodotto una perizia di parte o, almeno, documentazione fotografica a supporto dei propri assunti).
****
ha censurato la sentenza n. 2741/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, asserendo che le Parte_1 motivazioni formulate da quest'ultimo non potessero ritenersi fondate.
Con un unico, articolato, motivo, ha criticato la decisione del Tribunale di Napoli di non rimetterla Parte_1 nei termini per il deposito della documentazione e delle richieste istruttorie, nonostante l'evidente errore nella individuazione del termine di decorrenza dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. (rappresentato dal fatto che nel corso dell'udienza del 1.10.2019, la decorrenza dei detti termini era stata differita a partire dall'1.3.2019, - evidentemente per errore, trattandosi di data anteriore alla stessa udienza- anziché dall'1.3.2020) non fosse stato a lei imputabile.
E, secondo l'appellante, tale ingiusta decadenza non le avrebbe consentito di documentare, ai sensi dell'art. 183
c.p.c., la titolarità del diritto di proprietà, la sussistenza del fatto causativo del danno e di chiedere la verifica peritale dell'effettiva sopraelevazione contestata;
il tutto tenendo conto, in ogni caso, secondo la che sia Pt_1 nelle note conclusionali che all'udienza di discussione aveva ritualmente chiesto la rimessione in termini e che, in ogni caso, già nell'atto introduttivo aveva formulato richieste istruttorie con particolare riferimento all'istanza di
CTU.
E, alla luce di quanto dedotto, l'appellante, invocando quantomeno la compensazione delle spese di lite, tenuto conto delle suddette circostanze processuali, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In riforma integrale della impugnata sentenza…1- Dichiarare l'illegittimità della sopraelevazione del muro di confine di pertinenza del convento dei convenuti, prospiciente la proprietà dell'attrice e, per l'effetto, ordinare il ripristino dello stato dei luoghi previa riduzione dell'altezza del predetto muro in misura non inferiore a metri 2,20 ovvero nei limiti che il giudicante riterrà necessari per consentire all'attrice l'ordinario godimento, quanto a luce ed aerazione, dell'immobile di sua proprietà, il tutto anche all'esito di eventuale CTU che fin d'ora si richiede;
2- Condannare i convenuti al ristoro di tutti i danni subiti dall'attrice per effetto dei comportamenti illegittimi dei convenuti, da quantificare in corso di causa;
3- Condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio
pagina 3 di 10 grado con attribuzione al sottoscritto avvocato ed in ogni caso dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado. In via istruttoria procedere alla remissione in termini dell'appellante rispetto a tutto quanto andrà prodotto e dedotto a sostegno della domanda di merito.”.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 25.1.2022, la Controparte_2 ha contestato l'ammissibilità, ex artt. 342 e 348 c.p.c., nonché la fondatezza dell'avverso gravame,
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte respingere l'appello introdotto da perché Parte_1 inammissibile ed infondato in fatto e diritto, con condanna della stessa alle spese e competenze di lite, ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ricorrendo i requisiti della lite temeraria.”.
Con ordinanza depositata il 15.2.2022 è stata ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 15.1.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza dell'11.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 6.2.2025 dalla difesa della Controparte_2
e il 7.2.2025 dalla difesa di ), la causa è stata riservata in decisione con ordinanza
[...] Parte_1 depositata l'11.2.2025 (comunicata ritualmente alle parti della cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene, in via preliminare, che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione del motivo di gravame e come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio della doglianza mossa dall'impugnante – il punto della sentenza investito da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
pagina 4 di 10 Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I,
Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I,
Ord., 19/03/2025, n. 7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte Parte_1 ritiene che sia infondato.
Il Tribunale di Napoli, infatti, rilevando la mancanza di prova – per effetto della riscontrata decadenza, in capo all'attrice, dalla possibilità di depositare documenti e richiedere l'ammissione di mezzi istruttori, non essendo state depositate tempestivamente le memorie previste dall'art. 183, co. VI, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie) - ha correttamente rigettato la domanda formulata dalla per la mancata Pt_1 dimostrazione della sua qualità di proprietaria dell'immobile che sarebbe stato danneggiato dalla sopraelevazione e, comunque, del fatto materiale foriero di danno, integrato dalla sopraelevazione medesima (che, secondo l'attrice, sarebbe avvenuta, da parte della convenuta, nel 2011). Controparte_2
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., infatti, sarebbe stata tenuta a dimostrare tali fatti costitutivi della Parte_1 propria pretesa, in quanto contestati specificamente dalla parte convenuta (anche, dunque, la propria titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso, a fronte della contestazione della parte convenuta pure sul diritto di proprietà invocato dalla stessa Cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951). Pt_1
Ma, si ribadisce, l'attrice non aveva né depositato il proprio titolo di acquisto dell'unità immobiliare (sita in CP_2 al Vico Piedigrotta n. 10/E, piano rialzato, int. 13) che sarebbe stata, a suo dire, danneggiata dalla asserita sopraelevazione operata dalla convenuta, né ha documentato o, comunque, richiesto tempestivamente di provare pagina 5 di 10 (mediante, ad esempio, testimonianze), la sopraelevazione che, a suo dire, avrebbe illegittimamente posto in essere, nel 2011, la Provincia Controparte_2
Né tali prove possono essere ammesse in appello, operando il divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c. ed essendo corretta la decisione del Tribunale di negare alla AR la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c.
Ciò sia per la non scusabilità dell'errore - consistito nel non avere depositato tempestivamente, ossia prima del passaggio alla fase decisoria, le memorie istruttorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. (in particolare la memoria prevista dal n.2 di tale comma) e, in allegato, i documenti probatori, sia, comunque, per la mancanza di tempestività dell'istanza di rimessione in termini.
Quanto al primo aspetto, il Tribunale di Benevento ha, infatti, correttamente rilevato che:
1) Per mero errore materiale, nel corso dell'udienza dell'1.10.2019, avendo i difensori delle parti chiesto che la decorrenza dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. fosse differita rispetto alla data di udienza, i detti termini erano stati concessi a partire dall'1.3.2019, con rinvio della trattazione dell'udienza del 12.6.2020;
2) si era trattato di un evidente errore materiale (decorrendo i termini, invece, dall'1.3.2020), facilmente evincibile dal fatto che, in alcun modo, la loro decorrenza sarebbe potuta partire da una data anteriore rispetto a quella dell'udienza nel corso della quale erano stati concessi;
3) del resto, con decreto del 27.5.2020, la trattazione era stata rinviata, dandosi atto del fatto che “i termini delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. non sono ancora scaduti, stante la sospensione dei termini processuali disposta con l'art. 83, II comma, d.l. 18/2020 e l'art. 36 del d. l. n. 23 del 08.04.2020, il quale ha prorogato il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'articolo 83 d.l. n. 18 del 17.03.2020, alla data del 11 maggio 2020”, così implicitamente confermando il fatto che i termini decorressero a partire dall'1.3.2020, altrimenti ragionando gli stessi sarebbero di certo già spirati al momento dell'emissione del decreto;
E, quanto al secondo, il Tribunale ha giustamente osservato:
1) che, nonostante quanto detto in precedenza (sulla evidenza e, quindi, sulla facile riscontrabilità di tale errore materiale), la difesa di parte attrice, né a seguito dell'emissione del suddetto decreto, né con le note di trattazione scritta depositate prima della celebrazione dell'udienza del 15.1.2021, aveva avanzato alcuna istanza o di chiarimento in ordine alla decorrenza dei termini o di rimessione in termini, essendosi limitata a richiedere l'ammissione della prova testimoniale formulata da parte convenuta senza avanzare alcuna istanza di nuova concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.;
2) che la difesa dell'attrice aveva proposto l'istanza di rimessione in termini, infatti, solo con le note conclusionali, ovvero dopo il deposito dell'ordinanza del 19.1.2021, nella quale si evidenziava l'errore materiale nell'indicazione del termine di decorrenza per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., chiarendo che la decorrenza dall'1.3.2020;
3) che l'evidenza dell'errore ed il comportamento assunto da parte attrice prima dell'adozione dell'ordinanza di pagina 6 di 10 fissazione dell'odierna udienza di discussione orale, quindi, fossero stati chiaramente sintomatici del fatto che alcuna incertezza vi potesse essere stata sulla reale decorrenza dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., sicché l'istanza di rimessione in termini formulata, per la prima volta, nelle memorie conclusionali di parte attrice, dovesse essere rigettata, non potendo ritenersi ascrivibile ad errore incolpevole il mancato deposito delle memorie nei termini assegnati.
Quanto affermato dal Tribunale di Napoli è corretto, invero, in base all'art. 153 c.p.c., come interpretato dalla
Suprema Corte.
In particolare, la rimessione in termini presuppone, in ognuna delle formulazioni che nel tempo si sono succedute (artt. 184-bis e 153 cod. proc. civ.) un errore cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, tale da presentare i caratteri dell'assolutezza (e non della mera difficoltà) e da porsi in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza.
Il chiaro dettato normativo dell'art. 153 c.p.c., comma 2, nel prevedere che il giudice rimetta in termini la parte nelle ipotesi di causa non imputabile, impone che il beneficio dell'errore scusabile sia riconosciuto, dunque, solo in esito a un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano a fronte di obiettive incertezze normative o in presenza di gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte (cfr. Cass. civ., Sez. V, 26/04/2023, n. 11029).
La rimessione è, però, sempre legata anche alla condizione ulteriore della tempestività dell'istanza di parte.
Quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, la rimessione in termini richiede, allora, la verifica della ricorrenza di entrambi gli elementi: (a) l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima e (b) l'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente.
Pertanto, chi assuma di essere incorso in decadenza da un'attività processuale per causa non imputabile deve attivarsi immediatamente.
Deve attivarsi immediatamente perché in ciò (nell'attivazione immediata) si manifesta il bilanciamento tra i principi costituzionali richiamati, di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo.
E la tempestività è da intendere come immediatezza della reazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa .
Per quanta elasticità si voglia manifestare a tal riguardo, è di solare evidenza che il concetto presuppone che l'istanza sia fatta entro un termine ragionevolmente a fronte della percezione del fatto oggettivo che ha determinato la decadenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/07/2024, n. 21282 e i richiami giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 05/07/2024, n. 18435; Sez. V, 26/04/2023, n. 11029).
Ciò posto, dunque, correttamente il giudice di prime cure non ha neanche ammesso la ctu chiesta dall'attrice sin dall'atto di citazione in quanto, attese tali carenze di allegazione e di prova, la consulenza avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
pagina 7 di 10 Ed invero, avendo la consulenza la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 31/03/2025, n. 8498).
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Alla luce di tali considerazioni, il giudice di prime cure ha, allora, anche applicato correttamente (nel condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite) anche il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., non essendo sufficiente quanto ritenuto dall'appellante (richiamando le “circostanze processuali”), ai fini dell'invocata compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. nel testo conseguente alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
Ed invero, in assenza di una reciproca soccombenza, il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle "gravi ed eccezionali ragioni" che impongono la compensazione delle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 28/03/2024, n. 8495; Sez. lavoro, Ord., 13/11/2023, n.
31414).
Deve escludersi, dunque, l'idoneità a configurare le "gravi ed eccezionali ragioni", ex art. 92, comma 2, c.p.c., delle giustificazioni che facciano riferimento alla peculiarità del caso concreto ed alla oggettiva difficoltà di valutazione in fatto ed in diritto.
La formula utilizzata, per la sua genericità, non è, invero, idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite e neppure dà contezza, con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie, che costituisce il nucleo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, presenti, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga ai fondamentale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 22/10/2019, n. 26956; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord., 13/07/2023, n. 20012).
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente,
pagina 8 di 10 anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Tutte situazioni, queste, si ribadisce, non ricorrenti nel caso di specie.
Va aggiunto, del resto, che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/05/2024, n. 12733; Sez. II, 13/03/2024, n. 6726;
Sez. lavoro, 14/12/2022, n. 36668; Sez. II, 08/08/2019, n. 21172; Sez. VI - 2, 02/09/2014, n. 18503).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata vittoriosa.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez.
II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse delle appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.26.000,01 ad €. 52.000,00, in base al valore
(indeterminabile, ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia.
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Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3748/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2741/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 19.3.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio,
[...] liquidati complessivamente in €.4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 7.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3748 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ambrosio. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo Augeri.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2741/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 19.3.2021, in tema di risarcimento danni;
ripristino dello stato dei luoghi”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 6.2.2025 dalla difesa della Controparte_2
il 7.2.2025 dalla difesa di .
[...] Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 9.9.2021), dinanzi a Parte_1 questa Corte, la proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_2
2741/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 19.3.2021.
pagina 1 di 10 ****
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_1 [...]
esponendo di essere proprietaria di un'unità immobiliare, sita in al Vico Controparte_2 CP_2
Piedigrotta n. 10/E, piano rialzato, int. 13, confinante a nord con il giardino di pertinenza del Convento dei Frati
Minori Cappuccini, sito in il corso Vittorio Emanuele n. 730 e lamentando che agli inizi del 2011 i CP_2 [...]
arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione, avessero sopraelevato – di circa 2 metri e 20 Controparte_2 centimetri (così incrementandone l'altezza fino a metri 9,70) - il muro di confine (per tutta la sua lunghezza, pari a circa 26,00 metri) prospiciente la sua (dell'attrice, si intende) proprietà, così riducendo irrimediabilmente la luce e l'areazione del suo immobile, con particolare riferimento alle finestre e alle vedute del bagno principale e della cucina, il tutto con peggioramento delle condizioni di abitabilità di tale bene e con deprezzamento del relativo valore.
E, alla luce di quanto esposto, sostenendo che il comportamento dei convenuti fosse illegittimo, avendo il muro di confine assunto un'altezza superiore a quella prevista dalla legge (rispetto alla distanza dall'immobile di sua proprietà), aveva chiesto che, dichiarata l'illegittimità della sopraelevazione, fosse ordinato il Parte_1 ripristino dello stato dei luoghi, previa riduzione dell'altezza del muro in misura non inferiore a metri 2,20, con condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni subìti, da quantificare in corso di causa, e alle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la fondatezza Controparte_2 dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto, sostenendo che: 1) l'attrice non avesse provato di essere proprietaria dell'unità immobiliare solo sommariamente descritta in citazione;
2) quanto dedotto dalla Pt_1 secondo cui la sua proprietà confinerebbe con il giardino dei Frati non fosse vero, essendo invece a CP_2 distanza di ben oltre tre metri ed essendovi, nel mezzo, spazi ed aree di terzi, aggiungendo che il piano rialzato in relazione al quale l'attrice aveva dedotto di essere proprietaria si trovasse ad un livello inferiore rispetto al giardino;
3) infine, che non vi fosse stata alcuna modifica del muro, essendo lo stesso solo stato intonacato e ripulito nel 2007 e, quindi, mai sopraelevato.
Con la sentenza n. 2741/2021 impugnata in questa sede, il Tribunale di Napoli ha così statuito: “a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna al pagamento, in favore della in persona del Parte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in misura pari ad € 3.545,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge.”.
Il giudice di prime cure, dopo aver qualificato la domanda intrapresa da nell'ambito dell'azione Parte_1 risarcitoria disciplinata dall'art. 872 c.c., ha rigettato tale domanda, ritenendo, in sintesi:
a) che l'attrice non avesse provato né la sua qualità di proprietaria dell'immobile che sarebbe stato danneggiato dalla sopraelevazione, né, tantomeno, il fatto materiale foriero di danno, integrato dalla sopraelevazione pagina 2 di 10 medesima, non avendo depositato documentazione, né formulato alcuna istanza istruttoria alcuna in corso di causa;
b) che, anche se la proprietà dell'unità immobiliare e la sopraelevazione fossero state dimostrate, in mancanza di prova circa la violazione delle distanze legali e circa il danno a carico dell'unità immobiliare dell'attrice, non si sarebbe potuto riconoscere alcun risarcimento, non potendo con una liquidazione equitativa supplirsi alle carenze di allegazione e prova e non potendo essere ammessa, per tale ragione, la richiesta consulenza d'ufficio (in quanto, in tal caso, avrebbe avuto carattere esplorativo, non avendo l'attrice fornito una precisa indicazione dei dati catastali dell'unità immobiliare asseritamente di sua proprietà e non avendo neppure prodotto una perizia di parte o, almeno, documentazione fotografica a supporto dei propri assunti).
****
ha censurato la sentenza n. 2741/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, asserendo che le Parte_1 motivazioni formulate da quest'ultimo non potessero ritenersi fondate.
Con un unico, articolato, motivo, ha criticato la decisione del Tribunale di Napoli di non rimetterla Parte_1 nei termini per il deposito della documentazione e delle richieste istruttorie, nonostante l'evidente errore nella individuazione del termine di decorrenza dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. (rappresentato dal fatto che nel corso dell'udienza del 1.10.2019, la decorrenza dei detti termini era stata differita a partire dall'1.3.2019, - evidentemente per errore, trattandosi di data anteriore alla stessa udienza- anziché dall'1.3.2020) non fosse stato a lei imputabile.
E, secondo l'appellante, tale ingiusta decadenza non le avrebbe consentito di documentare, ai sensi dell'art. 183
c.p.c., la titolarità del diritto di proprietà, la sussistenza del fatto causativo del danno e di chiedere la verifica peritale dell'effettiva sopraelevazione contestata;
il tutto tenendo conto, in ogni caso, secondo la che sia Pt_1 nelle note conclusionali che all'udienza di discussione aveva ritualmente chiesto la rimessione in termini e che, in ogni caso, già nell'atto introduttivo aveva formulato richieste istruttorie con particolare riferimento all'istanza di
CTU.
E, alla luce di quanto dedotto, l'appellante, invocando quantomeno la compensazione delle spese di lite, tenuto conto delle suddette circostanze processuali, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In riforma integrale della impugnata sentenza…1- Dichiarare l'illegittimità della sopraelevazione del muro di confine di pertinenza del convento dei convenuti, prospiciente la proprietà dell'attrice e, per l'effetto, ordinare il ripristino dello stato dei luoghi previa riduzione dell'altezza del predetto muro in misura non inferiore a metri 2,20 ovvero nei limiti che il giudicante riterrà necessari per consentire all'attrice l'ordinario godimento, quanto a luce ed aerazione, dell'immobile di sua proprietà, il tutto anche all'esito di eventuale CTU che fin d'ora si richiede;
2- Condannare i convenuti al ristoro di tutti i danni subiti dall'attrice per effetto dei comportamenti illegittimi dei convenuti, da quantificare in corso di causa;
3- Condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio
pagina 3 di 10 grado con attribuzione al sottoscritto avvocato ed in ogni caso dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado. In via istruttoria procedere alla remissione in termini dell'appellante rispetto a tutto quanto andrà prodotto e dedotto a sostegno della domanda di merito.”.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 25.1.2022, la Controparte_2 ha contestato l'ammissibilità, ex artt. 342 e 348 c.p.c., nonché la fondatezza dell'avverso gravame,
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte respingere l'appello introdotto da perché Parte_1 inammissibile ed infondato in fatto e diritto, con condanna della stessa alle spese e competenze di lite, ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ricorrendo i requisiti della lite temeraria.”.
Con ordinanza depositata il 15.2.2022 è stata ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 15.1.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza dell'11.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 6.2.2025 dalla difesa della Controparte_2
e il 7.2.2025 dalla difesa di ), la causa è stata riservata in decisione con ordinanza
[...] Parte_1 depositata l'11.2.2025 (comunicata ritualmente alle parti della cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene, in via preliminare, che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione del motivo di gravame e come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio della doglianza mossa dall'impugnante – il punto della sentenza investito da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
pagina 4 di 10 Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I,
Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I,
Ord., 19/03/2025, n. 7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte Parte_1 ritiene che sia infondato.
Il Tribunale di Napoli, infatti, rilevando la mancanza di prova – per effetto della riscontrata decadenza, in capo all'attrice, dalla possibilità di depositare documenti e richiedere l'ammissione di mezzi istruttori, non essendo state depositate tempestivamente le memorie previste dall'art. 183, co. VI, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie) - ha correttamente rigettato la domanda formulata dalla per la mancata Pt_1 dimostrazione della sua qualità di proprietaria dell'immobile che sarebbe stato danneggiato dalla sopraelevazione e, comunque, del fatto materiale foriero di danno, integrato dalla sopraelevazione medesima (che, secondo l'attrice, sarebbe avvenuta, da parte della convenuta, nel 2011). Controparte_2
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., infatti, sarebbe stata tenuta a dimostrare tali fatti costitutivi della Parte_1 propria pretesa, in quanto contestati specificamente dalla parte convenuta (anche, dunque, la propria titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso, a fronte della contestazione della parte convenuta pure sul diritto di proprietà invocato dalla stessa Cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951). Pt_1
Ma, si ribadisce, l'attrice non aveva né depositato il proprio titolo di acquisto dell'unità immobiliare (sita in CP_2 al Vico Piedigrotta n. 10/E, piano rialzato, int. 13) che sarebbe stata, a suo dire, danneggiata dalla asserita sopraelevazione operata dalla convenuta, né ha documentato o, comunque, richiesto tempestivamente di provare pagina 5 di 10 (mediante, ad esempio, testimonianze), la sopraelevazione che, a suo dire, avrebbe illegittimamente posto in essere, nel 2011, la Provincia Controparte_2
Né tali prove possono essere ammesse in appello, operando il divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c. ed essendo corretta la decisione del Tribunale di negare alla AR la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c.
Ciò sia per la non scusabilità dell'errore - consistito nel non avere depositato tempestivamente, ossia prima del passaggio alla fase decisoria, le memorie istruttorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. (in particolare la memoria prevista dal n.2 di tale comma) e, in allegato, i documenti probatori, sia, comunque, per la mancanza di tempestività dell'istanza di rimessione in termini.
Quanto al primo aspetto, il Tribunale di Benevento ha, infatti, correttamente rilevato che:
1) Per mero errore materiale, nel corso dell'udienza dell'1.10.2019, avendo i difensori delle parti chiesto che la decorrenza dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. fosse differita rispetto alla data di udienza, i detti termini erano stati concessi a partire dall'1.3.2019, con rinvio della trattazione dell'udienza del 12.6.2020;
2) si era trattato di un evidente errore materiale (decorrendo i termini, invece, dall'1.3.2020), facilmente evincibile dal fatto che, in alcun modo, la loro decorrenza sarebbe potuta partire da una data anteriore rispetto a quella dell'udienza nel corso della quale erano stati concessi;
3) del resto, con decreto del 27.5.2020, la trattazione era stata rinviata, dandosi atto del fatto che “i termini delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. non sono ancora scaduti, stante la sospensione dei termini processuali disposta con l'art. 83, II comma, d.l. 18/2020 e l'art. 36 del d. l. n. 23 del 08.04.2020, il quale ha prorogato il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'articolo 83 d.l. n. 18 del 17.03.2020, alla data del 11 maggio 2020”, così implicitamente confermando il fatto che i termini decorressero a partire dall'1.3.2020, altrimenti ragionando gli stessi sarebbero di certo già spirati al momento dell'emissione del decreto;
E, quanto al secondo, il Tribunale ha giustamente osservato:
1) che, nonostante quanto detto in precedenza (sulla evidenza e, quindi, sulla facile riscontrabilità di tale errore materiale), la difesa di parte attrice, né a seguito dell'emissione del suddetto decreto, né con le note di trattazione scritta depositate prima della celebrazione dell'udienza del 15.1.2021, aveva avanzato alcuna istanza o di chiarimento in ordine alla decorrenza dei termini o di rimessione in termini, essendosi limitata a richiedere l'ammissione della prova testimoniale formulata da parte convenuta senza avanzare alcuna istanza di nuova concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.;
2) che la difesa dell'attrice aveva proposto l'istanza di rimessione in termini, infatti, solo con le note conclusionali, ovvero dopo il deposito dell'ordinanza del 19.1.2021, nella quale si evidenziava l'errore materiale nell'indicazione del termine di decorrenza per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., chiarendo che la decorrenza dall'1.3.2020;
3) che l'evidenza dell'errore ed il comportamento assunto da parte attrice prima dell'adozione dell'ordinanza di pagina 6 di 10 fissazione dell'odierna udienza di discussione orale, quindi, fossero stati chiaramente sintomatici del fatto che alcuna incertezza vi potesse essere stata sulla reale decorrenza dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., sicché l'istanza di rimessione in termini formulata, per la prima volta, nelle memorie conclusionali di parte attrice, dovesse essere rigettata, non potendo ritenersi ascrivibile ad errore incolpevole il mancato deposito delle memorie nei termini assegnati.
Quanto affermato dal Tribunale di Napoli è corretto, invero, in base all'art. 153 c.p.c., come interpretato dalla
Suprema Corte.
In particolare, la rimessione in termini presuppone, in ognuna delle formulazioni che nel tempo si sono succedute (artt. 184-bis e 153 cod. proc. civ.) un errore cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, tale da presentare i caratteri dell'assolutezza (e non della mera difficoltà) e da porsi in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza.
Il chiaro dettato normativo dell'art. 153 c.p.c., comma 2, nel prevedere che il giudice rimetta in termini la parte nelle ipotesi di causa non imputabile, impone che il beneficio dell'errore scusabile sia riconosciuto, dunque, solo in esito a un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano a fronte di obiettive incertezze normative o in presenza di gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte (cfr. Cass. civ., Sez. V, 26/04/2023, n. 11029).
La rimessione è, però, sempre legata anche alla condizione ulteriore della tempestività dell'istanza di parte.
Quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, la rimessione in termini richiede, allora, la verifica della ricorrenza di entrambi gli elementi: (a) l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima e (b) l'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente.
Pertanto, chi assuma di essere incorso in decadenza da un'attività processuale per causa non imputabile deve attivarsi immediatamente.
Deve attivarsi immediatamente perché in ciò (nell'attivazione immediata) si manifesta il bilanciamento tra i principi costituzionali richiamati, di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo.
E la tempestività è da intendere come immediatezza della reazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa .
Per quanta elasticità si voglia manifestare a tal riguardo, è di solare evidenza che il concetto presuppone che l'istanza sia fatta entro un termine ragionevolmente a fronte della percezione del fatto oggettivo che ha determinato la decadenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/07/2024, n. 21282 e i richiami giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 05/07/2024, n. 18435; Sez. V, 26/04/2023, n. 11029).
Ciò posto, dunque, correttamente il giudice di prime cure non ha neanche ammesso la ctu chiesta dall'attrice sin dall'atto di citazione in quanto, attese tali carenze di allegazione e di prova, la consulenza avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
pagina 7 di 10 Ed invero, avendo la consulenza la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 31/03/2025, n. 8498).
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Alla luce di tali considerazioni, il giudice di prime cure ha, allora, anche applicato correttamente (nel condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite) anche il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., non essendo sufficiente quanto ritenuto dall'appellante (richiamando le “circostanze processuali”), ai fini dell'invocata compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. nel testo conseguente alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
Ed invero, in assenza di una reciproca soccombenza, il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle "gravi ed eccezionali ragioni" che impongono la compensazione delle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 28/03/2024, n. 8495; Sez. lavoro, Ord., 13/11/2023, n.
31414).
Deve escludersi, dunque, l'idoneità a configurare le "gravi ed eccezionali ragioni", ex art. 92, comma 2, c.p.c., delle giustificazioni che facciano riferimento alla peculiarità del caso concreto ed alla oggettiva difficoltà di valutazione in fatto ed in diritto.
La formula utilizzata, per la sua genericità, non è, invero, idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite e neppure dà contezza, con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie, che costituisce il nucleo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, presenti, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga ai fondamentale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 22/10/2019, n. 26956; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord., 13/07/2023, n. 20012).
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente,
pagina 8 di 10 anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Tutte situazioni, queste, si ribadisce, non ricorrenti nel caso di specie.
Va aggiunto, del resto, che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/05/2024, n. 12733; Sez. II, 13/03/2024, n. 6726;
Sez. lavoro, 14/12/2022, n. 36668; Sez. II, 08/08/2019, n. 21172; Sez. VI - 2, 02/09/2014, n. 18503).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata vittoriosa.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez.
II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse delle appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.26.000,01 ad €. 52.000,00, in base al valore
(indeterminabile, ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia.
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Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3748/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2741/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 19.3.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio,
[...] liquidati complessivamente in €.4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 7.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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