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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5837 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. AN TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1829/2023 R.G. promossa da e (avv. Alberto Luppi) Parte_1 Parte_2
ATTRICI contro
(avv.ti Tullio Castelli e AN Castelli) Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono intestatarie, per quote di 1/3 cadauna, dell'immobile di seguito catastalmente identificato:
− N.C.T. del Comune di Pozzolengo, foglio 17, particella 185, cat. A/2, cl. 3, consistenza 9,5 vani, superficie catastale totale 215 mq, escluse aree scoperte 215 mq;
rendita € 564,23, via Guglielmo Marconi, piano: Terra -1- 2.
Le attrici hanno chiesto lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il citato immobile.
La convenuta ha eccepito di aver proposto – in altro processo iscritto al n.
10971/2021 R.G. – domanda di usucapione di alcune porzioni dell'immobile interessato dal presente processo. Nondimeno, il giudizio di usucapione è stato in seguito abbandonato a spese compensate.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. a firma dell'ing. Persona_1
L'elaborato peritale è stato depositato in data 27 novembre 2024.
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni e depositato gli scritti conclusivi.
Infine, il processo è transitato in fase decisoria.
1 2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
Ai fini della decisione, sono determinanti le conclusioni della c.t.u., ing. Per_1
dalle quali non vi sono ragioni di discostarsi, sia perché frutto di approfondite
[...] indagini, sia perché rassegnate dopo aver adeguatamente tenuto conto delle (e, ove necessario, replicato alle) osservazioni dei c.t.p. (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del c.t.u., circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Cass.
282/2009).
L'immobile, benché suddiviso in più piani, non è comodamente divisibile. La valutazione del c.t.u., ben motivata, non è contestata.
La convenuta ha formulato istanza di assegnazione dell'intero, a norma dell'art. 720 c.c. Tale istanza deve essere accolta, poiché non contrastata dalle attrici. Non vi ostano gli abusi riscontrati dalla c.t.u., poiché non idonei a pregiudicare la trasferibilità a terzi del bene e, quindi, a fortiori, lo scioglimento della comunione mediante assegnazione (cfr. pagg. 50 e ss. c.t.u.).
Degli abusi edilizi si deve, però, tenere conto ai fini della stima dell'immobile, che il c.t.u. ha condivisibilmente ponderato nel valore di euro 95.249,44. Di conseguenza, il conguaglio dovuto dalla convenuta a ciascuna delle attrici è pari ad euro 31.749,81.
4.
L'esito della lite – in larga parte concordato1 – giustifica la compensazione delle spese. Il costo della c.t.u. graverà definitivamente sulle parti nella misura di 1/3 cadauna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara lo scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile di seguito catastalmente identificato:
− N.C.T. del Comune di Pozzolengo, foglio 17, particella 185, cat. A/2, cl. 3, consistenza 9,5 vani, superficie catastale totale 215 mq, escluse aree scoperte 215 mq;
rendita € 564,23, via Guglielmo Marconi, piano: Terra -1- 2;
2. dichiara la non comoda divisibilità di tale immobile;
3. assegna l'immobile, per intero, alla convenuta;
4. condanna la convenuta a versare a ciascuna delle attrici, a titolo di conguaglio, la somma di euro 31.749,81, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
5. compensa le spese di lite;
6. pone definitivamente il costo della c.t.u. sulle parti nella misura di 1/3 cadauna.
Brescia, 24 dicembre 2025
Il giudice
AN TI
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vi è accordo circa il diritto di procedere a divisione, la non comoda divisibilità dell'immobile e l'assegnazione dell'intero alla convenuta. A latere, inoltre, le parti hanno anche definito il giudizio di usucapione, di modo che l'intero immobile è, ora, pacificamente oggetto della divisione.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. AN TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1829/2023 R.G. promossa da e (avv. Alberto Luppi) Parte_1 Parte_2
ATTRICI contro
(avv.ti Tullio Castelli e AN Castelli) Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono intestatarie, per quote di 1/3 cadauna, dell'immobile di seguito catastalmente identificato:
− N.C.T. del Comune di Pozzolengo, foglio 17, particella 185, cat. A/2, cl. 3, consistenza 9,5 vani, superficie catastale totale 215 mq, escluse aree scoperte 215 mq;
rendita € 564,23, via Guglielmo Marconi, piano: Terra -1- 2.
Le attrici hanno chiesto lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il citato immobile.
La convenuta ha eccepito di aver proposto – in altro processo iscritto al n.
10971/2021 R.G. – domanda di usucapione di alcune porzioni dell'immobile interessato dal presente processo. Nondimeno, il giudizio di usucapione è stato in seguito abbandonato a spese compensate.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. a firma dell'ing. Persona_1
L'elaborato peritale è stato depositato in data 27 novembre 2024.
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni e depositato gli scritti conclusivi.
Infine, il processo è transitato in fase decisoria.
1 2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
Ai fini della decisione, sono determinanti le conclusioni della c.t.u., ing. Per_1
dalle quali non vi sono ragioni di discostarsi, sia perché frutto di approfondite
[...] indagini, sia perché rassegnate dopo aver adeguatamente tenuto conto delle (e, ove necessario, replicato alle) osservazioni dei c.t.p. (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del c.t.u., circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Cass.
282/2009).
L'immobile, benché suddiviso in più piani, non è comodamente divisibile. La valutazione del c.t.u., ben motivata, non è contestata.
La convenuta ha formulato istanza di assegnazione dell'intero, a norma dell'art. 720 c.c. Tale istanza deve essere accolta, poiché non contrastata dalle attrici. Non vi ostano gli abusi riscontrati dalla c.t.u., poiché non idonei a pregiudicare la trasferibilità a terzi del bene e, quindi, a fortiori, lo scioglimento della comunione mediante assegnazione (cfr. pagg. 50 e ss. c.t.u.).
Degli abusi edilizi si deve, però, tenere conto ai fini della stima dell'immobile, che il c.t.u. ha condivisibilmente ponderato nel valore di euro 95.249,44. Di conseguenza, il conguaglio dovuto dalla convenuta a ciascuna delle attrici è pari ad euro 31.749,81.
4.
L'esito della lite – in larga parte concordato1 – giustifica la compensazione delle spese. Il costo della c.t.u. graverà definitivamente sulle parti nella misura di 1/3 cadauna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara lo scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile di seguito catastalmente identificato:
− N.C.T. del Comune di Pozzolengo, foglio 17, particella 185, cat. A/2, cl. 3, consistenza 9,5 vani, superficie catastale totale 215 mq, escluse aree scoperte 215 mq;
rendita € 564,23, via Guglielmo Marconi, piano: Terra -1- 2;
2. dichiara la non comoda divisibilità di tale immobile;
3. assegna l'immobile, per intero, alla convenuta;
4. condanna la convenuta a versare a ciascuna delle attrici, a titolo di conguaglio, la somma di euro 31.749,81, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
5. compensa le spese di lite;
6. pone definitivamente il costo della c.t.u. sulle parti nella misura di 1/3 cadauna.
Brescia, 24 dicembre 2025
Il giudice
AN TI
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vi è accordo circa il diritto di procedere a divisione, la non comoda divisibilità dell'immobile e l'assegnazione dell'intero alla convenuta. A latere, inoltre, le parti hanno anche definito il giudizio di usucapione, di modo che l'intero immobile è, ora, pacificamente oggetto della divisione.
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