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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/07/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1455/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei giudici:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente rel.
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite deposito di note scritte depositate in via telematica, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A sul ricorso presentato dai coniugi:
c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/07/1968, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Lampreu, giusta procura speciale in atti, ricorrente
e
, c.f. nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
resistente - contumace
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica in sede, Controparte_2
Intervenuto per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.12.2022 la ricorrente sopra generalizzata ha esposto che:
- in data 01.06.1996 aveva contratto matrimonio concordatario (rectius, civile) in Boroneddu con il convenuto in regime di comunione legale (Atto n. 1, P. I, Serie A, CP_1 anno 1996);
- dall'unione coniugale era nato a [...], in data [...], l'unico figlio della coppia,
maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
- il Tribunale di Oristano aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 1063/2017 (rectius sentenza n. 217/2018 emessa a definizione del procedimento r.g. 1063/17);
- la convivenza da allora non era più ripresa.
1 Tutto ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di voler dichiarare lo scioglimento del matrimonio, senza condizioni.
Con ordinanza presidenziale del 29.01.2024 è stato assegnato termine per la notifica del provvedimento al convenuto di almeno 45 gg. liberi prima dell'udienza del 21.05.2025.
Non essendo andati a buon fine i tentativi di notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, nel termine assegnato, con ordinanza del 23.09.2025 è stato assegnato a parte ricorrente per la rinnovazione della notificazione dell'ordinanza presidenziale, da effettuarsi almeno 45 giorni liberi prima della nuova udienza di comparizione e trattazione fissata al 19.12.2024.
All'udienza del 19.12.2024 è stato disposto un differimento al 27.02.2025, per la produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione di avvenuto deposito in relazione alla notifica effettuata dalla ricorrente al convenuto ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
A quell'udienza, trattata dal Got stante il trasferimento del giudice titolare ad altro ufficio, è stato disposto un differimento al 26.01.2026 per la decisione dinnanzi al giudice togato futuro assegnatario del ruolo.
Con provvedimento del 17.07.2025 è stata disposta la riassegnazione del fascicolo alla scrivente per la decisione e anticipata l'udienza al 21.07.2025, assegnando, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il medesimo termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, con l'invito a provvedervi entro le ore 9.30.
Nelle proprie note scritte depositate entro il termine assegnato, la ricorrente ha insistito sulle conclusioni già rassegnate in ricorso, rinunciando alla concessione dei termini di legge.
Il ricorso è stato comunicato al P.M., che ha reso conclusioni conformi, chiedendo “che il
Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da voglia pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal medesimo/dalla medesima con
[...]
”. CP_1
***
Occorre innanzitutto rilevare che, in data 9.12.2024, la parte ricorrente ha prodotto la relata di notifica dalla quale risulta che la notifica al convenuto, stante l'assenza momentanea del destinatario/domiciliatario/rifiuto/inidoneità di persona indicata nell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza in Tadasuni, via G. M. Angioy (già via Municipio), è avvenuta il 17/10/2024, mediante deposito nella casa comunale di Tadasuni in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, affissione del previsto avviso ed invio raccomandata A.R. n.66858953305-8 del
17/10/2024.
Inoltre, il 14.01.2025 è stato depositato avviso di ricevimento della C.A.D. inviata con raccomandata n.66858953305-8, con attestazione della compiuta giacenza, per mancato ritiro entro
30 giorni.
Deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia del convenuto, che non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica nei suoi confronti.
*
La domanda di divorzio deve essere accolta.
2 Dagli atti del processo, difatti, risultano regolarmente decorso il termine di legge per poter procedere allo scioglimento del matrimonio, stante la pronuncia della separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Oristano n. 217/2018 pubblicata il 27.03.2018 nel procedimento r.g. 1063/2017, ben oltre 1 anno prima rispetto al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il 29.12.2022.
In mancanza di contestazioni, inoltre, deve ritenersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Le spese, stante la natura del presente procedimento e la contumacia del convenuto, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la contumacia del convenuto;
2. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Boroneddu il 01/06/1996 tra i coniugi e e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del Comune di Boroneddu di procedere alla relativa annotazione di competenza (Atto n. 1, P. I,
S. A, anno 1996);
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Oristano, il 21/07/2025.
La Presidente rel.
Dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei giudici:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente rel.
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite deposito di note scritte depositate in via telematica, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A sul ricorso presentato dai coniugi:
c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/07/1968, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Lampreu, giusta procura speciale in atti, ricorrente
e
, c.f. nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
resistente - contumace
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica in sede, Controparte_2
Intervenuto per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.12.2022 la ricorrente sopra generalizzata ha esposto che:
- in data 01.06.1996 aveva contratto matrimonio concordatario (rectius, civile) in Boroneddu con il convenuto in regime di comunione legale (Atto n. 1, P. I, Serie A, CP_1 anno 1996);
- dall'unione coniugale era nato a [...], in data [...], l'unico figlio della coppia,
maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
- il Tribunale di Oristano aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 1063/2017 (rectius sentenza n. 217/2018 emessa a definizione del procedimento r.g. 1063/17);
- la convivenza da allora non era più ripresa.
1 Tutto ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di voler dichiarare lo scioglimento del matrimonio, senza condizioni.
Con ordinanza presidenziale del 29.01.2024 è stato assegnato termine per la notifica del provvedimento al convenuto di almeno 45 gg. liberi prima dell'udienza del 21.05.2025.
Non essendo andati a buon fine i tentativi di notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, nel termine assegnato, con ordinanza del 23.09.2025 è stato assegnato a parte ricorrente per la rinnovazione della notificazione dell'ordinanza presidenziale, da effettuarsi almeno 45 giorni liberi prima della nuova udienza di comparizione e trattazione fissata al 19.12.2024.
All'udienza del 19.12.2024 è stato disposto un differimento al 27.02.2025, per la produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione di avvenuto deposito in relazione alla notifica effettuata dalla ricorrente al convenuto ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
A quell'udienza, trattata dal Got stante il trasferimento del giudice titolare ad altro ufficio, è stato disposto un differimento al 26.01.2026 per la decisione dinnanzi al giudice togato futuro assegnatario del ruolo.
Con provvedimento del 17.07.2025 è stata disposta la riassegnazione del fascicolo alla scrivente per la decisione e anticipata l'udienza al 21.07.2025, assegnando, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il medesimo termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, con l'invito a provvedervi entro le ore 9.30.
Nelle proprie note scritte depositate entro il termine assegnato, la ricorrente ha insistito sulle conclusioni già rassegnate in ricorso, rinunciando alla concessione dei termini di legge.
Il ricorso è stato comunicato al P.M., che ha reso conclusioni conformi, chiedendo “che il
Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da voglia pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal medesimo/dalla medesima con
[...]
”. CP_1
***
Occorre innanzitutto rilevare che, in data 9.12.2024, la parte ricorrente ha prodotto la relata di notifica dalla quale risulta che la notifica al convenuto, stante l'assenza momentanea del destinatario/domiciliatario/rifiuto/inidoneità di persona indicata nell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza in Tadasuni, via G. M. Angioy (già via Municipio), è avvenuta il 17/10/2024, mediante deposito nella casa comunale di Tadasuni in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, affissione del previsto avviso ed invio raccomandata A.R. n.66858953305-8 del
17/10/2024.
Inoltre, il 14.01.2025 è stato depositato avviso di ricevimento della C.A.D. inviata con raccomandata n.66858953305-8, con attestazione della compiuta giacenza, per mancato ritiro entro
30 giorni.
Deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia del convenuto, che non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica nei suoi confronti.
*
La domanda di divorzio deve essere accolta.
2 Dagli atti del processo, difatti, risultano regolarmente decorso il termine di legge per poter procedere allo scioglimento del matrimonio, stante la pronuncia della separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Oristano n. 217/2018 pubblicata il 27.03.2018 nel procedimento r.g. 1063/2017, ben oltre 1 anno prima rispetto al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il 29.12.2022.
In mancanza di contestazioni, inoltre, deve ritenersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Le spese, stante la natura del presente procedimento e la contumacia del convenuto, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la contumacia del convenuto;
2. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Boroneddu il 01/06/1996 tra i coniugi e e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del Comune di Boroneddu di procedere alla relativa annotazione di competenza (Atto n. 1, P. I,
S. A, anno 1996);
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Oristano, il 21/07/2025.
La Presidente rel.
Dott.ssa Consuelo Mighela
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