TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15681 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv. SPINA FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente – CONTRO
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 pr ALOISIO FRANCESCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente – E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario – Oggetto: Separazione giudiziale. Conclusioni delle parti: All'udienza del 16/07/2025, svoltasi a trattazione scritta, le par- ti concludevano come note scritte alle quali si rinvia. Conclusioni del Pubblico Ministero: visto. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Deve preliminarmente darsi atto che con note scritte in sostituzione di udienza del 16/07/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle doman- de ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato telematicamente in data 08/07/2025, che in questa sede integralmente si riportano:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. Dichiarare la rinuncia da parte della sig.ra alla corresponsione dell'importo Pt_1 mensile pari ad € 250,00 a titolo di mantenimento;
3. Dichiarare che la casa coniugale, sita in Lungomare Colombo Cristoforo n.616, nella quale la sig.ra vive, resti nella detenzione della predetta alla quale è pervenuta dai Pt_1 propri genitori e concessa in comodato d'uso gratuito;
4. Mantenere l'onere finanziario a carico del sig. come garante per l'acquisto CP_1 del veicolo utilizzato dalla sig.r di importi 69,92, interamente sostenuto Pt_1 dal sig . CP_1 I si chiedono, inoltre, che pronunciato il decreto di omologa della Pt_1 CP_1 separazi a essa al Giudice affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, secondo comma c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiarano di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva pronunci lo scioglimento de- gli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate in sede di separazione”. Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio, aggiunta ex art. 473 bis 49 c.p.c. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sen- tenza di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a [...]- Parte_2 Controparte_1 65, i quali hanno contratto matrim 10/07/2019, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.19, parte I, dell'anno 2019, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinan- za;
riserva alla sentenza di scioglimento del matrimonio ogni decisione riguardante la distri- buzione delle spese processuali tra le parti;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, do- po il passaggio in giudicato. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 21/07/2025 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 2 -
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15681 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv. SPINA FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente – CONTRO
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 pr ALOISIO FRANCESCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente – E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario – Oggetto: Separazione giudiziale. Conclusioni delle parti: All'udienza del 16/07/2025, svoltasi a trattazione scritta, le par- ti concludevano come note scritte alle quali si rinvia. Conclusioni del Pubblico Ministero: visto. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Deve preliminarmente darsi atto che con note scritte in sostituzione di udienza del 16/07/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle doman- de ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato telematicamente in data 08/07/2025, che in questa sede integralmente si riportano:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. Dichiarare la rinuncia da parte della sig.ra alla corresponsione dell'importo Pt_1 mensile pari ad € 250,00 a titolo di mantenimento;
3. Dichiarare che la casa coniugale, sita in Lungomare Colombo Cristoforo n.616, nella quale la sig.ra vive, resti nella detenzione della predetta alla quale è pervenuta dai Pt_1 propri genitori e concessa in comodato d'uso gratuito;
4. Mantenere l'onere finanziario a carico del sig. come garante per l'acquisto CP_1 del veicolo utilizzato dalla sig.r di importi 69,92, interamente sostenuto Pt_1 dal sig . CP_1 I si chiedono, inoltre, che pronunciato il decreto di omologa della Pt_1 CP_1 separazi a essa al Giudice affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, secondo comma c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiarano di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva pronunci lo scioglimento de- gli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate in sede di separazione”. Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio, aggiunta ex art. 473 bis 49 c.p.c. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sen- tenza di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a [...]- Parte_2 Controparte_1 65, i quali hanno contratto matrim 10/07/2019, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.19, parte I, dell'anno 2019, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinan- za;
riserva alla sentenza di scioglimento del matrimonio ogni decisione riguardante la distri- buzione delle spese processuali tra le parti;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, do- po il passaggio in giudicato. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 21/07/2025 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 2 -