Articolo 29 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 28Articolo 30
Versione
12 maggio 1963
Art. 29. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1941-42, sono stabiliti nelle
seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1941-42 (articolo 25) ............ L. 6.783.822,61 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 27) ............ " 23.953.590,04
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1942 ... L. 30.737.412,65
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963