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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 149/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 149/2025 R.G. promossa da
- (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Di Cola;
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Castelraimondo (MC), via XX Settembre n. 3;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), rappresentato dalla sig.ra CP C.F._2 [...]
quale amministratrice di sostegno, in forza del provvedimento emesso CP_2 dal G.T. del Tribunale di Macerata in data 4.7.2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Pettinari, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Camerino (MC), via Pallotta n. 15;
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE con l'intervento di pagina 1 di 15 PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 35/2025 del Tribunale di Macerata, pubblicata in data 17/01/2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia alla Corte di Appello di Ancona, ogni
Parte_1 diversa domanda, anche proposta in via incidentale, ed eccezione avversaria disattesa e respinta, in parziale riforma della Sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti pronunciare la separazione dei coniugi e con dichiarazione di addebito della
Parte_1 CP separazione in capo a quest'ultimo e condanna del medesimo al risarcimento del danno in favore della sig.ra nella misura che sarà determinata e
Parte_1 liquidata anche in via equitativa: imponendo a carico dell' l'obbligo di CP mantenimento della coniuge, , con previsione in favore della
Parte_1 medesima dell'assegno di mantenimento di €450,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno cinque di ogni mese mediante accredito sulla POSTE PAY intestata alla medesima;
imponendo a carico dell' l'obbligo di mantenimento della GL , CP Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e convivente con la madre , con previsione di un assegno di mantenimento in favore
Parte_1 della medesima di €400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare entro il giorno cinque di ogni mese mediante accredito sulla
POSTE PAY intestata alla medesima;
ponendo a carico dell' l'obbligo CP di corrispondere le spese straordinarie necessarie per la GL , Persona_1 spese scolastiche universitarie e spese mediche, nonché le spese per le utenze della casa coniugale;
fermo il resto della Sentenza impugnata e con ogni altro consequenziale provvedimento di legge, con vittoria di spese di lite ex art. 91
c.p.c.”.
Per l'appellato-appellante incidentale : “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP di Appello di Ancona, previa fissazione di una nuova udienza,
1) Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perché infondato in Parte_1 fatto e in diritto.
pagina 2 di 15 2) Per le ragioni esposte in narrativa e in accoglimento dell'impugnazione incidentale, retrodatare gli effetti della sentenza alla data del gennaio 2024
(momento in cui è stata diagnosticata la neoplasia-adenocarcinoma rettale infiltrante), oppure dal momento in cui il Giudice Tutelare ha disposto l'avvio della procedura di Amministrazione di Sostegno nominando all'uopo quale
Amministratrice la sig.ra (4-07-2024) o dal ricovero di Controparte_2 CP presso la Casa di Riposo di Esanatoglia (novembre 2024)
[...]
3) dichiarare che per il periodo giugno 2024 / febbraio 2025, e comunque per tutta la durata della borsa lavoro, nulla è dovuto per il mantenimento della GL
. Per_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Conclusioni del P.G.: “Considerato che le doglianze esposte in punto quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole, appaiono motivate e condivisibili chiede la parziale modifica della sentenza di separazione personale nei termini richiesti in relazione alla suindicata statuizione con conferma nel resto”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 35/2025, pubblicata in data 17.1.2025 nel procedimento n.
2165/2021 R.G., il Tribunale di Macerata, preso atto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dichiarava la separazione personale dei coniugi e;
respingeva la domanda di addebito proposta da CP Parte_1 quest'ultima nei confronti del marito;
confermava l'assegnazione della casa coniugale a;
poneva a carico di di corrispondere alla Parte_1 CP moglie un assegno mensile di euro 150,00 - per il mantenimento della GL
, maggiorenne non economicamente autosufficiente - nonché il 60% Persona_1 delle spese straordinarie;
poneva, altresì, a carico di l'obbligo di CP versare alla moglie l'importo di euro 300,00 a titolo di mantenimento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
confermava il provvedimento del 21.7.2023 - che ordinava all' erogatore del CP_3 trattamento pensionistico dell' di versare direttamente alla con CP Parte_1 accredito sulla sua Poste Pay, l'importo mensile disposto dai provvedimenti pagina 3 di 15 Presidenziali dell'11.4.2022, pari a complessivi euro 600,00 ( euro 350,00 per la e euro 250,00 per la GL convivente ) - riducendo, con Parte_1 Per_1 decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, l'ammontare della prestazione pecuniaria da distrarre in favore di , conformemente a Parte_1 quanto statuito nella motivazione;
infine, compensava integralmente le spese di lite.
Avverso detto provvedimento ha proposto appello chiedendo - in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado - la pronuncia di addebito della separazione al marito e la condanna di al risarcimento del danno in conseguenza della CP violazione dei doveri matrimoniali da determinarsi in via equitativa, e, quanto ai rapporti economici, l'aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore, da determinarsi in euro 450,00 e l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della GL - maggiorenne non autosufficiente - da determinarsi in euro Per_1
400,00 oltre la totalità delle spese straordinarie, nonché le spese per le utenze della casa coniugale.
Il sig. costituitosi a mezzo del proprio Amministratore di sostegno CP
, GL di primo letto) ha resistito chiedendo il rigetto del gravame Controparte_2 ex adverso interposto ed ha proposto appello incidentale in ordine alla decorrenza degli effetti della sentenza rispetto agli assegni di mantenimento, chiedendo che gli stessi vengano retrodatati, indicando - in subordine - diverse date.
Il Procuratore Generale è intervenuto chiedendo la parziale modifica della sentenza rispetto all'assegno di mantenimento della GL maggiorenne, con conferma nel resto.
In data 2.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme della camera di consiglio, assegnando all'appellante termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, un termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta che il Tribunale - Parte_1 nel respingere la domanda di addebito da lei proposta - avrebbe erroneamente pagina 4 di 15 affermato che la stessa “non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni siffatta domanda”.
Al riguardo, la difesa rappresenta che per tutto il corso del giudizio - ed anche nella comparsa conclusionale - ha ribadito le proprie conclusioni, con le quali chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito in capo all' CP
e con condanna al risarcimento del danno.
In proposito, l'appellante evidenzia come non sia contestato il fatto che CP nel giugno 2021 si allontanava dalla casa familiare per non farvi più ritorno, lasciando moglie e GL sole e prive di reddito, violando l'obbligo coabitazione, di assistenza morale e materiale, di collaborazione e di contribuzione nell'interesse della famiglia, fatto di per sé sufficiente a giustificare l'addebito.
Nel corso del giudizio di primo grado, poi, la ha richiamato una serie di Parte_1 condotte vessatorie - soprusi, umiliazioni, violenze - asseritamente poste in essere dall' nei suoi confronti, sia durante la loro convivenza, sia CP successivamente alla cessazione della stessa, sottolineando - da ultimo - anche la decisione del coniuge di dormire sul divano, facendo venir meno ogni possibilità di intimità di coppia.
La difesa, poi, lamenta che erroneamente il primo Giudice non avrebbe ammesso la prova per testimoni sui fatti idonei a dimostrare le condotte poste in essere dall' in violazione dei doveri coniugali. CP
L'appellato - a mezzo dell'Amministratrice di sostegno - ha Controparte_2 contestato integralmente il gravame, evidenziando di essere stato oggetto di scarsa considerazione da parte dei familiari e vittima di umiliazioni da parte della moglie (che lo considerava “un soggetto antiquato e inadeguato”), di essersi sempre adoperato per soddisfare le esigenze della e della GL, tanto Parte_1 da arrivare al punto di indebitarsi e non gestire più la situazione economica, cadendo in uno stato di forte depressione che lo ha indotto ad attuare un tentativo di suicidio nel giugno 2021, senza aver ricevuto alcun supporto morale e materiale dalla coniuge che durante la convivenza matrimoniale non si è mai adoperata per contribuire alle esigenze familiari.
pagina 5 di 15 L'appellato, infine, osserva che l'istruttoria compiuta non ha fornito prova alcuna del comportamento violento e prevaricatore lamentato dalla moglie;
al contrario, dal file audio prodotto - che riproduce una conversazione tra moglie, marito e GL - emergerebbe chiaramente la notevole mancanza di rispetto delle due donne nei suoi confronti, evidenziando come la loro unica preoccupazione sia quella di avere accesso al suo conto corrente.
Il motivo di appello è infondato.
La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.
In ogni caso, la constatata violazione dei doveri coniugali non è di per sé sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In altri termini, la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per altre ragioni, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/12/2021, n. 40795).
Inoltre “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cassazione civile sez. I 05/08/2020 n. 16691).
In linea con tale principio, la S.C. ha poi precisato che “Il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale in quanto porta all'impossibilità della convivenza, a meno che l'autore della condotta abbandonica non abbia dimostrato l'esistenza di una giusta causa ex art. 146 c.c. o che
pagina 6 di 15 l'abbandono sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (così: Cass. n. 10719/2013;
Cass. n. 25663/2014; Cass. n. 648/2000).
“Costituisce una "giusta causa", la presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare” (Cass. n. 4540/2011).
L'appellante non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia che ritiene, in maniera del tutto condivisibile, che l'appellante non abbia provato condotte maltrattanti tenute dall' tali da assumere rilevanza causale rispetto alla CP fine del rapporto matrimoniale.
Come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, le prove offerte dall'appellante non sono state ammesse proprio in quanto inidonee a lumeggiare sul nesso di causalità tra le asserite condotte vessatorie e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per la Parte_1
La nel corso della vita matrimoniale (durata circa 17 anni, dal 2004 al Parte_1
2021) non ha mai denunciato - nelle sedi opportune - gli asseriti atti di violenza nei suoi confronti, né ha presentato istanza di separazione per suo autonomo impulso e contraddittoriamente ha affermato di “sentire la mancanza del marito” per l'”abbandono del talamo” e, nello stesso tempo, di non sopportarne il comportamento vessatorio.
Sulla base dell'istruttoria compiuta in primo grado, deve pertanto ritenersi che l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi sia riconducibile ad un progressivo deterioramento del vincolo coniugale ormai in atto ormai da tempo.
Il quadro emerso non consente di attribuire all'uno o all'altro coniuge “la fine dell'unione”, emergendo - piuttosto - una situazione di incomunicabilità e di progressiva disaffezione ed insofferenza, probabilmente legate anche alla differenza di età (16 anni), cultura, concezione di stili di vita, che hanno reso difficile una vera condivisione di vita e di interessi, situazione accentuatasi con il trascorrere degli anni.
pagina 7 di 15 Quanto, poi, all'allontanamento nel giugno 2021 dalla casa coniugale da parte del sig. emerge chiaramente come tale condotta sia stata determinata dal CP tentativo di suicidio posto in essere dal medesimo (nel giugno 2021) a causa della profonda depressione in cui era caduto, pressato da problemi economici e privo di supporto emotivo/morale da parte della moglie e della GL.
In siffatto contesto, appare verisimile che il tragico gesto sia conseguenza di una crisi già in atto;
in tale situazione, l'allontanamento dalla casa familiare ha rappresentato una via obbligata - per l' - per tentare di sottrarsi ad una CP convivenza irrimediabilmente compromessa e divenuta ormai intollerabile.
Risulta, quindi, infondata anche la domanda di risarcimento del danno, in mancanza di adeguata prova dell'an e del quantum.
Con il secondo - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura la quantificazione degli assegni di mantenimento in favore del coniuge e della GL, determinati in misura inferiore a quanto richiesto e a quanto già stabilito nei provvedimenti presidenziali dell'11.4.2022 (euro 350,00 in suo favore ed euro
300,00 per la GL), nonché della misura delle spese straordinarie.
Secondo la difesa, la concreta determinazione degli assegni di mantenimento sarebbe erronea, ingiusta, nonché contraddittoria a fronte dell'accertamento:
- del notevole divario reddituale e patrimoniale tra i coniugi: l' percepisce CP redditi da pensione e, successivamente al pensionamento, per un periodo di tempo limitato, anche redditi da lavoro autonomo derivante da attività di falegnameria e restauro, a differenza della priva di qualsiasi reddito;
Parte_1
- del buon tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, proprio per il duplice reddito dell' - pubblico impiegato e artigiano - desunto altresì dall'importo CP di oltre euro 600,00 mensili consegnato alla per far fronte alle esigenze Parte_1 quotidiane della famiglia;
- del venir meno delle poste passive che incidevano sul reddito, ovvero l'estinzione per pagamento - nell'agosto del 2024 - del debito del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa coniugale e di altri due finanziamenti, con conseguente aumento della disponibilità economica rispetto a quella sussistente al momento dei provvedimenti presidenziali;
pagina 8 di 15 - dei comportamenti dolosi dell' diretti a sottrarre risorse dal proprio CP conto corrente (prelievi in contanti per euro 4.000,00 in meno di due mesi) per far apparire - contrariamente al vero - una condizione di indebitamento, spese fisse superiori all'importo della pensione (per giustificare i prelievi) e un basso saldo attivo del conto corrente, con conseguente scarso livello di affidabilità del
“riepilogo spese”.
Ad avviso della difesa dell'appellante, la diminuzione della determinazione degli assegni di mantenimento non può essere basata - come sostenuto dal Giudice di prime cure - sulla necessità dell'obbligato di far fronte alle sue esigenze di vita tramite una colf e sul fatto che a fronte dell'assegnazione della casa coniugale - di proprietà dell' per la convivenza con la GL maggiorenne Parte_2 Parte_1 non economicamente autosufficiente, l' sia onerato del canone di CP locazione, pari ad euro 220,00, per l'abitazione (e del pagamento delle relative utenze).
Secondo la tesi, l'assegnazione della casa coniugale era già prevista nei provvedimenti presidenziali urgenti dell'11.4.2022 e la mancata previsione del pagamento delle utenze della casa coniugale avrebbe giustificato, al contrario, un aumento dell'assegno di mantenimento.
Inoltre, la sostiene che l' non sarebbe più gravato dal canone di Parte_1 CP locazione in quanto dal maggio del 2024 - per le sue condizioni di salute - egli non avrebbe fatto più ritorno nell'immobile locato, sia per la necessità di ricoveri ospedalieri o presso R.S.A., sia per il trasferimento della propria residenza anagrafica presso la Casa di Riposo di Esanatoglia.
In seguito al trasferimento nella casa di riposo, l' sostenendo una retta CP mensile, non ha più bisogno di farsi carico delle spese per una donna di servizio, del canone di locazione e delle relative utenze di un appartamento, né di particolari spese per l'alimentazione, essendo alimentato con la Nutrizione
Artificiale.
Inoltre, data la sua condizione di salute, egli dovrebbe percepire un'indennità di accompagnamento per la sua invalidità, con aumento dei redditi all'importo di circa euro 2.200,00.
pagina 9 di 15 Fermo quanto detto in relazione alle condizioni reddituali ed economiche delle parti, l'appellante - in relazione alla GL - rappresenta la stessa è priva di Per_1 autonomia economica ed è ancora concentrata nel proseguimento degli studi universitari, per completare la sua formazione.
Secondo la difesa di parte appellante, la diminuzione dell'assegno per la GL e la riduzione della contribuzione alle spese straordinarie sarebbe erronea e contraddittoria, a fronte delle richieste dello stesso che chiedeva di CP aumentare a 250,00 euro la somma da versare alla GL in corrispondenza al settembre 2024 (data di estinzione del mutuo fondiario).
Per contro, l' ha affermato che - già nel giudizio di primo grado - aveva CP denunciato che il suo reddito effettivo da pensione, detratti i debiti, ammontava ad euro 1.370,00 e che le disposizioni economiche stabilite sin dall'ordinanza presidenziale in favore della e la GL (comprese le utenze della casa Parte_1 familiare e il 70% delle spese straordinarie) erano sproporzionate ed ingiuste, tanto che da esser stato costretto a far ricorso all'aiuto dei figli maggiori, nati dal precedente matrimonio.
La difesa dell'appellato ha evidenziato che - già con le note scritte del 9.4.2024 - nel giudizio di primo grado aveva rappresentato che la sua condizione reddituale e di salute era nettamente peggiorata, dovendo egli far fronte ad una gravissima patologia diagnosticata nel gennaio 2024 (adenocarcinoma infiltrante del retto): attualmente - a far data dal mese di novembre del 2024 - egli si trova ospite presso la casa di riposo di Esanatoglia, alimentato da sondino vivendo con una stomia e dovendo essere spesso ricoverato d'urgenza per scompensi cardiaci, renali etc.
L'appellato ha altresì precisato che le somme prelevate dal conto corrente nel periodo tra l'11.1.2022 e il 7.3.2022 sono state utilizzate per allestire l'appartamento nel quale si è dovuto trasferire (caparra per la locazione, stoviglie, coperte e beni di prima necessità); la sua precaria situazione era stata poi confermata dalla relazione della Guardia di Finanza depositata in data 5.10.2023.
L' inoltre, afferma che gli oneri da sostenere per la sua condizione psico- CP fisica (rette sostenute per la degenza presso la R.S.A.; retta per il ricovero nella pagina 10 di 15 struttura residenziale per anziani;
ratei per l'acquisto di un apparecchio acustico fino a maggio 2025; spese per la cura della persona), nonché il debito derivante dalla cessione del quinto della pensione erodono totalmente i suoi redditi - da pensione ed indennità di accompagnamento - e rendono già difficile sostenere l'importo stabilito dal giudice di prime cure per il mantenimento di moglie e GL, tanto da non escludere la vendita dei beni immobili di proprietà dell'appellato a causa dei debiti accumulati di mese in mese.
In ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento della moglie, la difesa dell'appellato fa presente che la non si è mai adoperata per cercare un Parte_1 impiego, né ha mai inoltrato domande per accedere a prestazioni assistenzialistiche;
inoltre, i problemi di salute della medesima non sono stati provati, come non è stato dimostrato che l' si sia opposto a che ella CP avesse una occupazione durante la convivenza matrimoniale.
Sulla determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento della GL Per_1 la difesa evidenzia il comportamento poco diligente della ragazza che - all'età di
28 anni, completato il ciclo di studi - non ha ancora trovato un'occupazione, neppure saltuaria, salvo una borsa lavoro presso il Comune di Esanatoglia, dell'importo mensile di euro 800,00.
Il motivo è infondato.
Ed invero, l'importo stabilito dal giudice di prime cure a titolo di mantenimento della moglie e della GL, nonché la misura delle spese straordinarie appaiono equi, congrui e proporzionati in relazione alle condizioni economico patrimoniali dell' CP
Infatti, dalla relazione della Guardia di Finanza e dalla documentazione versata in atti emerge che l' è proprietario della casa familiare e del garage di CP pertinenza dell'abitazione - attualmente nella disponibilità della - e di un Parte_1 immobile che in precedenza era adibito all'esercizio dell'attività di falegnameria e restauro.
L'appellato, inoltre, percepisce una pensione pari a euro 1.680,00 mensili, oltre ad un assegno di accompagnamento pari ad euro 542,00 mensili, per un totale euro 2.222,00; tale reddito, invero, risulta diminuito da una serie di poste passive pagina 11 di 15 - quali la cessione del quinto, pari ad euro 330,00 contratto nel 2020 (in scadenza nel 2029); la retta della casa di riposo, pari ad euro 1.400,00; la rata per il pagamento degli arretrati della Matelica, pari a euro 156,00; la rata per Parte_3 il pagamento di un apparecchio acustico, pari ad euro 110,00 mensili, oltre ad altre spese indicate in atti.
La sig.ra invece, non percepisce alcun reddito - né da attività Parte_1 lavorativa, né da pensione - e non è titolare di beni mobili registrati o immobili;
la stessa non è gravata da alcun canone di locazione, vivendo nella casa familiare di proprietà dell' analogamente, la GL non percepisce alcun reddito CP Per_1 stabile, tale non potendosi ritenere la borsa lavoro.
Considerate le descritte condizioni economico-patrimoniali, ritiene il Collegio che se, da un lato, sussiste il diritto della e della GL a percepire un Parte_1 assegno di mantenimento da parte dell' in ragione dell'obblighi nascenti CP dal matrimonio e dal rapporto di filiazione, dall'altro, detti assegni devono essere parametrati alle attuali condizioni dell'onerato e alle sopravvenute vicende che hanno aumentato le spese necessarie per la sopravvivenza e la salute del medesimo.
In relazione, poi, agli oneri delle utenze della casa familiare, in mancanza di un provvedimento ad hoc del Giudice o di un accordo tra le parti, occorre riferirsi ai principi generali secondo cui la gratuità dell'assegnazione della casa familiare si riferisce solo all'uso dell'abitazione, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, ivi comprese le utenze domestiche, che sono - e restano - a carico del coniuge assegnatario (cfr. Cass. 18476/2005) e, pertanto, devono essere interamente sostenute dall'appellante assegnataria.
Anche le esigenze della GL sono state correttamente valutate, tenendo conto della sua età, del ciclo di studi già effettuato e della necessità e capacità di attivarsi per rendersi economicamente indipendente.
L'appellato, con ricorso incidentale, chiede che la decorrenza degli effetti della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 17.1.2025, venga retrodatata al gennaio 2024 (momento in cui gli è stata diagnosticata la neoplasia), in quanto da tale data sono state necessarie ulteriori spese e sostegno economico da parte pagina 12 di 15 di terzi, a causa del ricovero presso la R.S.A. di Matelica - struttura nei confronti della quale ha accumulato debiti per l'assistenza ricevuta - ovvero, in CP subordine, dal momento in cui il Giudice Tutelare ha disposto l'avvio della procedura di Amministrazione di Sostegno, nominando all'uopo quale
Amministratrice la sig.ra (4.7.2024) o, in ulteriore subordine, dal Controparte_2 ricovero di presso la Casa di Riposo di Esanatoglia (novembre 2024). CP
Tale diversa decorrenza, secondo la difesa, permetterebbe all' di ridurre CP
l'esposizione debitoria.
Inoltre, considerato che la GL è percettrice di un reddito derivante dalla Per_1 borsa di lavoro dell'importo mensile di €.800,00 - con decorrenza dal mese di giugno 2024, fino al febbraio 2025 - l' chiede che per il periodo suddetto - CP
e, comunque, per l'intera durata della borsa lavoro - nulla sia dovuto dall' CP per il mantenimento della GL.
La ha eccepito la tardività dell'appello incidentale, mentre la difesa Parte_1 dell' ha eccepito la decadenza dell'appellante principale rispetto alla CP possibilità di replicare all'impugnazione incidentale.
Entrambe le eccezioni risultano infondate.
Deve, al riguardo, rilevarsi che il presente giudizio - incardinato dinanzi al primo
Giudice prima dell'entrata in vigore del D.Lvo 149/2022 - resta regolato dal previgente art. 4, comma 15, legge 1.12.1970 n. 898.
Di conseguenza, in ragione della peculiarità del rito camerale - che esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la proposizione dell'appello incidentale, dal primo comma dell'art. 343 c.p.c. - il principio del contraddittorio si considera rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia dopo che la causa è stata trattenuta in decisione (Cassazione civile sez. I,
20/01/2006, n.1179), come avvenuto nella presente fattispecie.
Nel merito, anche il ricorso incidentale è infondato.
pagina 13 di 15 Secondo l'indirizzo consolidato della Cassazione “Il principio secondo cui l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento decorre (in applicazione della regola fissata per gli alimenti dall'art. 445 c.c.) dalla data della presentazione della domanda da parte dell'avente diritto riguarda soltanto il profilo dell'an debeatur della domanda stessa, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il quantum tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della fissazione di misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati” (così: Cass. civ., sez. I, 22/04/1999, n.4011).
Il Tribunale ha contemperato in maniera adeguata le diverse esigenze delle parti, stabilendo la decorrenza della diminuzione degli assegni mantenimento dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, tenuto conto dei provvedimenti presidenziali e del successivo peggioramento della situazione dell' alla fine CP del 2024, in corrispondenza con il deposito della sentenza di primo grado.
Ugualmente infondata è la richiesta di sospendere il contributo al mantenimento della GL nel periodo in cui la stessa ha usufruito della borsa lavoro: l'esiguità della somma ricevuta - che non esprime alcuna definitiva emancipazione economica - e il suo presumibile impiego per esigenze alimentari e di studio non possono determinare la sospensione/cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore.
In conclusione, sia l'appello principale che quello incidentale vanno respinti, con conseguente - integrale - conferma della sentenza impugnata.
La reciproca parziale soccombenza legittima l'integrale compensazione delle spese del grado.
Sussistono, da ultimo, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte di entrambi i contendenti - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 CP
pagina 14 di 15 sentenza N.35/2025 del Tribunale di Macerata, pubblicata in data 17.01.2025, così dispone:
- Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, confermando - in ogni sua parte - l'impugnata sentenza;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte di entrambi i contendenti - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, il 30.4.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 149/2025 R.G. promossa da
- (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Di Cola;
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Castelraimondo (MC), via XX Settembre n. 3;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), rappresentato dalla sig.ra CP C.F._2 [...]
quale amministratrice di sostegno, in forza del provvedimento emesso CP_2 dal G.T. del Tribunale di Macerata in data 4.7.2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Pettinari, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Camerino (MC), via Pallotta n. 15;
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE con l'intervento di pagina 1 di 15 PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 35/2025 del Tribunale di Macerata, pubblicata in data 17/01/2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia alla Corte di Appello di Ancona, ogni
Parte_1 diversa domanda, anche proposta in via incidentale, ed eccezione avversaria disattesa e respinta, in parziale riforma della Sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti pronunciare la separazione dei coniugi e con dichiarazione di addebito della
Parte_1 CP separazione in capo a quest'ultimo e condanna del medesimo al risarcimento del danno in favore della sig.ra nella misura che sarà determinata e
Parte_1 liquidata anche in via equitativa: imponendo a carico dell' l'obbligo di CP mantenimento della coniuge, , con previsione in favore della
Parte_1 medesima dell'assegno di mantenimento di €450,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno cinque di ogni mese mediante accredito sulla POSTE PAY intestata alla medesima;
imponendo a carico dell' l'obbligo di mantenimento della GL , CP Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e convivente con la madre , con previsione di un assegno di mantenimento in favore
Parte_1 della medesima di €400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare entro il giorno cinque di ogni mese mediante accredito sulla
POSTE PAY intestata alla medesima;
ponendo a carico dell' l'obbligo CP di corrispondere le spese straordinarie necessarie per la GL , Persona_1 spese scolastiche universitarie e spese mediche, nonché le spese per le utenze della casa coniugale;
fermo il resto della Sentenza impugnata e con ogni altro consequenziale provvedimento di legge, con vittoria di spese di lite ex art. 91
c.p.c.”.
Per l'appellato-appellante incidentale : “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP di Appello di Ancona, previa fissazione di una nuova udienza,
1) Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perché infondato in Parte_1 fatto e in diritto.
pagina 2 di 15 2) Per le ragioni esposte in narrativa e in accoglimento dell'impugnazione incidentale, retrodatare gli effetti della sentenza alla data del gennaio 2024
(momento in cui è stata diagnosticata la neoplasia-adenocarcinoma rettale infiltrante), oppure dal momento in cui il Giudice Tutelare ha disposto l'avvio della procedura di Amministrazione di Sostegno nominando all'uopo quale
Amministratrice la sig.ra (4-07-2024) o dal ricovero di Controparte_2 CP presso la Casa di Riposo di Esanatoglia (novembre 2024)
[...]
3) dichiarare che per il periodo giugno 2024 / febbraio 2025, e comunque per tutta la durata della borsa lavoro, nulla è dovuto per il mantenimento della GL
. Per_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Conclusioni del P.G.: “Considerato che le doglianze esposte in punto quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole, appaiono motivate e condivisibili chiede la parziale modifica della sentenza di separazione personale nei termini richiesti in relazione alla suindicata statuizione con conferma nel resto”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 35/2025, pubblicata in data 17.1.2025 nel procedimento n.
2165/2021 R.G., il Tribunale di Macerata, preso atto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dichiarava la separazione personale dei coniugi e;
respingeva la domanda di addebito proposta da CP Parte_1 quest'ultima nei confronti del marito;
confermava l'assegnazione della casa coniugale a;
poneva a carico di di corrispondere alla Parte_1 CP moglie un assegno mensile di euro 150,00 - per il mantenimento della GL
, maggiorenne non economicamente autosufficiente - nonché il 60% Persona_1 delle spese straordinarie;
poneva, altresì, a carico di l'obbligo di CP versare alla moglie l'importo di euro 300,00 a titolo di mantenimento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
confermava il provvedimento del 21.7.2023 - che ordinava all' erogatore del CP_3 trattamento pensionistico dell' di versare direttamente alla con CP Parte_1 accredito sulla sua Poste Pay, l'importo mensile disposto dai provvedimenti pagina 3 di 15 Presidenziali dell'11.4.2022, pari a complessivi euro 600,00 ( euro 350,00 per la e euro 250,00 per la GL convivente ) - riducendo, con Parte_1 Per_1 decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, l'ammontare della prestazione pecuniaria da distrarre in favore di , conformemente a Parte_1 quanto statuito nella motivazione;
infine, compensava integralmente le spese di lite.
Avverso detto provvedimento ha proposto appello chiedendo - in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado - la pronuncia di addebito della separazione al marito e la condanna di al risarcimento del danno in conseguenza della CP violazione dei doveri matrimoniali da determinarsi in via equitativa, e, quanto ai rapporti economici, l'aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore, da determinarsi in euro 450,00 e l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della GL - maggiorenne non autosufficiente - da determinarsi in euro Per_1
400,00 oltre la totalità delle spese straordinarie, nonché le spese per le utenze della casa coniugale.
Il sig. costituitosi a mezzo del proprio Amministratore di sostegno CP
, GL di primo letto) ha resistito chiedendo il rigetto del gravame Controparte_2 ex adverso interposto ed ha proposto appello incidentale in ordine alla decorrenza degli effetti della sentenza rispetto agli assegni di mantenimento, chiedendo che gli stessi vengano retrodatati, indicando - in subordine - diverse date.
Il Procuratore Generale è intervenuto chiedendo la parziale modifica della sentenza rispetto all'assegno di mantenimento della GL maggiorenne, con conferma nel resto.
In data 2.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme della camera di consiglio, assegnando all'appellante termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, un termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta che il Tribunale - Parte_1 nel respingere la domanda di addebito da lei proposta - avrebbe erroneamente pagina 4 di 15 affermato che la stessa “non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni siffatta domanda”.
Al riguardo, la difesa rappresenta che per tutto il corso del giudizio - ed anche nella comparsa conclusionale - ha ribadito le proprie conclusioni, con le quali chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito in capo all' CP
e con condanna al risarcimento del danno.
In proposito, l'appellante evidenzia come non sia contestato il fatto che CP nel giugno 2021 si allontanava dalla casa familiare per non farvi più ritorno, lasciando moglie e GL sole e prive di reddito, violando l'obbligo coabitazione, di assistenza morale e materiale, di collaborazione e di contribuzione nell'interesse della famiglia, fatto di per sé sufficiente a giustificare l'addebito.
Nel corso del giudizio di primo grado, poi, la ha richiamato una serie di Parte_1 condotte vessatorie - soprusi, umiliazioni, violenze - asseritamente poste in essere dall' nei suoi confronti, sia durante la loro convivenza, sia CP successivamente alla cessazione della stessa, sottolineando - da ultimo - anche la decisione del coniuge di dormire sul divano, facendo venir meno ogni possibilità di intimità di coppia.
La difesa, poi, lamenta che erroneamente il primo Giudice non avrebbe ammesso la prova per testimoni sui fatti idonei a dimostrare le condotte poste in essere dall' in violazione dei doveri coniugali. CP
L'appellato - a mezzo dell'Amministratrice di sostegno - ha Controparte_2 contestato integralmente il gravame, evidenziando di essere stato oggetto di scarsa considerazione da parte dei familiari e vittima di umiliazioni da parte della moglie (che lo considerava “un soggetto antiquato e inadeguato”), di essersi sempre adoperato per soddisfare le esigenze della e della GL, tanto Parte_1 da arrivare al punto di indebitarsi e non gestire più la situazione economica, cadendo in uno stato di forte depressione che lo ha indotto ad attuare un tentativo di suicidio nel giugno 2021, senza aver ricevuto alcun supporto morale e materiale dalla coniuge che durante la convivenza matrimoniale non si è mai adoperata per contribuire alle esigenze familiari.
pagina 5 di 15 L'appellato, infine, osserva che l'istruttoria compiuta non ha fornito prova alcuna del comportamento violento e prevaricatore lamentato dalla moglie;
al contrario, dal file audio prodotto - che riproduce una conversazione tra moglie, marito e GL - emergerebbe chiaramente la notevole mancanza di rispetto delle due donne nei suoi confronti, evidenziando come la loro unica preoccupazione sia quella di avere accesso al suo conto corrente.
Il motivo di appello è infondato.
La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.
In ogni caso, la constatata violazione dei doveri coniugali non è di per sé sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In altri termini, la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per altre ragioni, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/12/2021, n. 40795).
Inoltre “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cassazione civile sez. I 05/08/2020 n. 16691).
In linea con tale principio, la S.C. ha poi precisato che “Il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale in quanto porta all'impossibilità della convivenza, a meno che l'autore della condotta abbandonica non abbia dimostrato l'esistenza di una giusta causa ex art. 146 c.c. o che
pagina 6 di 15 l'abbandono sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (così: Cass. n. 10719/2013;
Cass. n. 25663/2014; Cass. n. 648/2000).
“Costituisce una "giusta causa", la presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare” (Cass. n. 4540/2011).
L'appellante non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia che ritiene, in maniera del tutto condivisibile, che l'appellante non abbia provato condotte maltrattanti tenute dall' tali da assumere rilevanza causale rispetto alla CP fine del rapporto matrimoniale.
Come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, le prove offerte dall'appellante non sono state ammesse proprio in quanto inidonee a lumeggiare sul nesso di causalità tra le asserite condotte vessatorie e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per la Parte_1
La nel corso della vita matrimoniale (durata circa 17 anni, dal 2004 al Parte_1
2021) non ha mai denunciato - nelle sedi opportune - gli asseriti atti di violenza nei suoi confronti, né ha presentato istanza di separazione per suo autonomo impulso e contraddittoriamente ha affermato di “sentire la mancanza del marito” per l'”abbandono del talamo” e, nello stesso tempo, di non sopportarne il comportamento vessatorio.
Sulla base dell'istruttoria compiuta in primo grado, deve pertanto ritenersi che l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi sia riconducibile ad un progressivo deterioramento del vincolo coniugale ormai in atto ormai da tempo.
Il quadro emerso non consente di attribuire all'uno o all'altro coniuge “la fine dell'unione”, emergendo - piuttosto - una situazione di incomunicabilità e di progressiva disaffezione ed insofferenza, probabilmente legate anche alla differenza di età (16 anni), cultura, concezione di stili di vita, che hanno reso difficile una vera condivisione di vita e di interessi, situazione accentuatasi con il trascorrere degli anni.
pagina 7 di 15 Quanto, poi, all'allontanamento nel giugno 2021 dalla casa coniugale da parte del sig. emerge chiaramente come tale condotta sia stata determinata dal CP tentativo di suicidio posto in essere dal medesimo (nel giugno 2021) a causa della profonda depressione in cui era caduto, pressato da problemi economici e privo di supporto emotivo/morale da parte della moglie e della GL.
In siffatto contesto, appare verisimile che il tragico gesto sia conseguenza di una crisi già in atto;
in tale situazione, l'allontanamento dalla casa familiare ha rappresentato una via obbligata - per l' - per tentare di sottrarsi ad una CP convivenza irrimediabilmente compromessa e divenuta ormai intollerabile.
Risulta, quindi, infondata anche la domanda di risarcimento del danno, in mancanza di adeguata prova dell'an e del quantum.
Con il secondo - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura la quantificazione degli assegni di mantenimento in favore del coniuge e della GL, determinati in misura inferiore a quanto richiesto e a quanto già stabilito nei provvedimenti presidenziali dell'11.4.2022 (euro 350,00 in suo favore ed euro
300,00 per la GL), nonché della misura delle spese straordinarie.
Secondo la difesa, la concreta determinazione degli assegni di mantenimento sarebbe erronea, ingiusta, nonché contraddittoria a fronte dell'accertamento:
- del notevole divario reddituale e patrimoniale tra i coniugi: l' percepisce CP redditi da pensione e, successivamente al pensionamento, per un periodo di tempo limitato, anche redditi da lavoro autonomo derivante da attività di falegnameria e restauro, a differenza della priva di qualsiasi reddito;
Parte_1
- del buon tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, proprio per il duplice reddito dell' - pubblico impiegato e artigiano - desunto altresì dall'importo CP di oltre euro 600,00 mensili consegnato alla per far fronte alle esigenze Parte_1 quotidiane della famiglia;
- del venir meno delle poste passive che incidevano sul reddito, ovvero l'estinzione per pagamento - nell'agosto del 2024 - del debito del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa coniugale e di altri due finanziamenti, con conseguente aumento della disponibilità economica rispetto a quella sussistente al momento dei provvedimenti presidenziali;
pagina 8 di 15 - dei comportamenti dolosi dell' diretti a sottrarre risorse dal proprio CP conto corrente (prelievi in contanti per euro 4.000,00 in meno di due mesi) per far apparire - contrariamente al vero - una condizione di indebitamento, spese fisse superiori all'importo della pensione (per giustificare i prelievi) e un basso saldo attivo del conto corrente, con conseguente scarso livello di affidabilità del
“riepilogo spese”.
Ad avviso della difesa dell'appellante, la diminuzione della determinazione degli assegni di mantenimento non può essere basata - come sostenuto dal Giudice di prime cure - sulla necessità dell'obbligato di far fronte alle sue esigenze di vita tramite una colf e sul fatto che a fronte dell'assegnazione della casa coniugale - di proprietà dell' per la convivenza con la GL maggiorenne Parte_2 Parte_1 non economicamente autosufficiente, l' sia onerato del canone di CP locazione, pari ad euro 220,00, per l'abitazione (e del pagamento delle relative utenze).
Secondo la tesi, l'assegnazione della casa coniugale era già prevista nei provvedimenti presidenziali urgenti dell'11.4.2022 e la mancata previsione del pagamento delle utenze della casa coniugale avrebbe giustificato, al contrario, un aumento dell'assegno di mantenimento.
Inoltre, la sostiene che l' non sarebbe più gravato dal canone di Parte_1 CP locazione in quanto dal maggio del 2024 - per le sue condizioni di salute - egli non avrebbe fatto più ritorno nell'immobile locato, sia per la necessità di ricoveri ospedalieri o presso R.S.A., sia per il trasferimento della propria residenza anagrafica presso la Casa di Riposo di Esanatoglia.
In seguito al trasferimento nella casa di riposo, l' sostenendo una retta CP mensile, non ha più bisogno di farsi carico delle spese per una donna di servizio, del canone di locazione e delle relative utenze di un appartamento, né di particolari spese per l'alimentazione, essendo alimentato con la Nutrizione
Artificiale.
Inoltre, data la sua condizione di salute, egli dovrebbe percepire un'indennità di accompagnamento per la sua invalidità, con aumento dei redditi all'importo di circa euro 2.200,00.
pagina 9 di 15 Fermo quanto detto in relazione alle condizioni reddituali ed economiche delle parti, l'appellante - in relazione alla GL - rappresenta la stessa è priva di Per_1 autonomia economica ed è ancora concentrata nel proseguimento degli studi universitari, per completare la sua formazione.
Secondo la difesa di parte appellante, la diminuzione dell'assegno per la GL e la riduzione della contribuzione alle spese straordinarie sarebbe erronea e contraddittoria, a fronte delle richieste dello stesso che chiedeva di CP aumentare a 250,00 euro la somma da versare alla GL in corrispondenza al settembre 2024 (data di estinzione del mutuo fondiario).
Per contro, l' ha affermato che - già nel giudizio di primo grado - aveva CP denunciato che il suo reddito effettivo da pensione, detratti i debiti, ammontava ad euro 1.370,00 e che le disposizioni economiche stabilite sin dall'ordinanza presidenziale in favore della e la GL (comprese le utenze della casa Parte_1 familiare e il 70% delle spese straordinarie) erano sproporzionate ed ingiuste, tanto che da esser stato costretto a far ricorso all'aiuto dei figli maggiori, nati dal precedente matrimonio.
La difesa dell'appellato ha evidenziato che - già con le note scritte del 9.4.2024 - nel giudizio di primo grado aveva rappresentato che la sua condizione reddituale e di salute era nettamente peggiorata, dovendo egli far fronte ad una gravissima patologia diagnosticata nel gennaio 2024 (adenocarcinoma infiltrante del retto): attualmente - a far data dal mese di novembre del 2024 - egli si trova ospite presso la casa di riposo di Esanatoglia, alimentato da sondino vivendo con una stomia e dovendo essere spesso ricoverato d'urgenza per scompensi cardiaci, renali etc.
L'appellato ha altresì precisato che le somme prelevate dal conto corrente nel periodo tra l'11.1.2022 e il 7.3.2022 sono state utilizzate per allestire l'appartamento nel quale si è dovuto trasferire (caparra per la locazione, stoviglie, coperte e beni di prima necessità); la sua precaria situazione era stata poi confermata dalla relazione della Guardia di Finanza depositata in data 5.10.2023.
L' inoltre, afferma che gli oneri da sostenere per la sua condizione psico- CP fisica (rette sostenute per la degenza presso la R.S.A.; retta per il ricovero nella pagina 10 di 15 struttura residenziale per anziani;
ratei per l'acquisto di un apparecchio acustico fino a maggio 2025; spese per la cura della persona), nonché il debito derivante dalla cessione del quinto della pensione erodono totalmente i suoi redditi - da pensione ed indennità di accompagnamento - e rendono già difficile sostenere l'importo stabilito dal giudice di prime cure per il mantenimento di moglie e GL, tanto da non escludere la vendita dei beni immobili di proprietà dell'appellato a causa dei debiti accumulati di mese in mese.
In ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento della moglie, la difesa dell'appellato fa presente che la non si è mai adoperata per cercare un Parte_1 impiego, né ha mai inoltrato domande per accedere a prestazioni assistenzialistiche;
inoltre, i problemi di salute della medesima non sono stati provati, come non è stato dimostrato che l' si sia opposto a che ella CP avesse una occupazione durante la convivenza matrimoniale.
Sulla determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento della GL Per_1 la difesa evidenzia il comportamento poco diligente della ragazza che - all'età di
28 anni, completato il ciclo di studi - non ha ancora trovato un'occupazione, neppure saltuaria, salvo una borsa lavoro presso il Comune di Esanatoglia, dell'importo mensile di euro 800,00.
Il motivo è infondato.
Ed invero, l'importo stabilito dal giudice di prime cure a titolo di mantenimento della moglie e della GL, nonché la misura delle spese straordinarie appaiono equi, congrui e proporzionati in relazione alle condizioni economico patrimoniali dell' CP
Infatti, dalla relazione della Guardia di Finanza e dalla documentazione versata in atti emerge che l' è proprietario della casa familiare e del garage di CP pertinenza dell'abitazione - attualmente nella disponibilità della - e di un Parte_1 immobile che in precedenza era adibito all'esercizio dell'attività di falegnameria e restauro.
L'appellato, inoltre, percepisce una pensione pari a euro 1.680,00 mensili, oltre ad un assegno di accompagnamento pari ad euro 542,00 mensili, per un totale euro 2.222,00; tale reddito, invero, risulta diminuito da una serie di poste passive pagina 11 di 15 - quali la cessione del quinto, pari ad euro 330,00 contratto nel 2020 (in scadenza nel 2029); la retta della casa di riposo, pari ad euro 1.400,00; la rata per il pagamento degli arretrati della Matelica, pari a euro 156,00; la rata per Parte_3 il pagamento di un apparecchio acustico, pari ad euro 110,00 mensili, oltre ad altre spese indicate in atti.
La sig.ra invece, non percepisce alcun reddito - né da attività Parte_1 lavorativa, né da pensione - e non è titolare di beni mobili registrati o immobili;
la stessa non è gravata da alcun canone di locazione, vivendo nella casa familiare di proprietà dell' analogamente, la GL non percepisce alcun reddito CP Per_1 stabile, tale non potendosi ritenere la borsa lavoro.
Considerate le descritte condizioni economico-patrimoniali, ritiene il Collegio che se, da un lato, sussiste il diritto della e della GL a percepire un Parte_1 assegno di mantenimento da parte dell' in ragione dell'obblighi nascenti CP dal matrimonio e dal rapporto di filiazione, dall'altro, detti assegni devono essere parametrati alle attuali condizioni dell'onerato e alle sopravvenute vicende che hanno aumentato le spese necessarie per la sopravvivenza e la salute del medesimo.
In relazione, poi, agli oneri delle utenze della casa familiare, in mancanza di un provvedimento ad hoc del Giudice o di un accordo tra le parti, occorre riferirsi ai principi generali secondo cui la gratuità dell'assegnazione della casa familiare si riferisce solo all'uso dell'abitazione, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, ivi comprese le utenze domestiche, che sono - e restano - a carico del coniuge assegnatario (cfr. Cass. 18476/2005) e, pertanto, devono essere interamente sostenute dall'appellante assegnataria.
Anche le esigenze della GL sono state correttamente valutate, tenendo conto della sua età, del ciclo di studi già effettuato e della necessità e capacità di attivarsi per rendersi economicamente indipendente.
L'appellato, con ricorso incidentale, chiede che la decorrenza degli effetti della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 17.1.2025, venga retrodatata al gennaio 2024 (momento in cui gli è stata diagnosticata la neoplasia), in quanto da tale data sono state necessarie ulteriori spese e sostegno economico da parte pagina 12 di 15 di terzi, a causa del ricovero presso la R.S.A. di Matelica - struttura nei confronti della quale ha accumulato debiti per l'assistenza ricevuta - ovvero, in CP subordine, dal momento in cui il Giudice Tutelare ha disposto l'avvio della procedura di Amministrazione di Sostegno, nominando all'uopo quale
Amministratrice la sig.ra (4.7.2024) o, in ulteriore subordine, dal Controparte_2 ricovero di presso la Casa di Riposo di Esanatoglia (novembre 2024). CP
Tale diversa decorrenza, secondo la difesa, permetterebbe all' di ridurre CP
l'esposizione debitoria.
Inoltre, considerato che la GL è percettrice di un reddito derivante dalla Per_1 borsa di lavoro dell'importo mensile di €.800,00 - con decorrenza dal mese di giugno 2024, fino al febbraio 2025 - l' chiede che per il periodo suddetto - CP
e, comunque, per l'intera durata della borsa lavoro - nulla sia dovuto dall' CP per il mantenimento della GL.
La ha eccepito la tardività dell'appello incidentale, mentre la difesa Parte_1 dell' ha eccepito la decadenza dell'appellante principale rispetto alla CP possibilità di replicare all'impugnazione incidentale.
Entrambe le eccezioni risultano infondate.
Deve, al riguardo, rilevarsi che il presente giudizio - incardinato dinanzi al primo
Giudice prima dell'entrata in vigore del D.Lvo 149/2022 - resta regolato dal previgente art. 4, comma 15, legge 1.12.1970 n. 898.
Di conseguenza, in ragione della peculiarità del rito camerale - che esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la proposizione dell'appello incidentale, dal primo comma dell'art. 343 c.p.c. - il principio del contraddittorio si considera rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia dopo che la causa è stata trattenuta in decisione (Cassazione civile sez. I,
20/01/2006, n.1179), come avvenuto nella presente fattispecie.
Nel merito, anche il ricorso incidentale è infondato.
pagina 13 di 15 Secondo l'indirizzo consolidato della Cassazione “Il principio secondo cui l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento decorre (in applicazione della regola fissata per gli alimenti dall'art. 445 c.c.) dalla data della presentazione della domanda da parte dell'avente diritto riguarda soltanto il profilo dell'an debeatur della domanda stessa, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il quantum tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della fissazione di misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati” (così: Cass. civ., sez. I, 22/04/1999, n.4011).
Il Tribunale ha contemperato in maniera adeguata le diverse esigenze delle parti, stabilendo la decorrenza della diminuzione degli assegni mantenimento dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, tenuto conto dei provvedimenti presidenziali e del successivo peggioramento della situazione dell' alla fine CP del 2024, in corrispondenza con il deposito della sentenza di primo grado.
Ugualmente infondata è la richiesta di sospendere il contributo al mantenimento della GL nel periodo in cui la stessa ha usufruito della borsa lavoro: l'esiguità della somma ricevuta - che non esprime alcuna definitiva emancipazione economica - e il suo presumibile impiego per esigenze alimentari e di studio non possono determinare la sospensione/cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore.
In conclusione, sia l'appello principale che quello incidentale vanno respinti, con conseguente - integrale - conferma della sentenza impugnata.
La reciproca parziale soccombenza legittima l'integrale compensazione delle spese del grado.
Sussistono, da ultimo, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte di entrambi i contendenti - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 CP
pagina 14 di 15 sentenza N.35/2025 del Tribunale di Macerata, pubblicata in data 17.01.2025, così dispone:
- Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, confermando - in ogni sua parte - l'impugnata sentenza;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte di entrambi i contendenti - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, il 30.4.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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