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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente relatore
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3511/2024
avente ad oggetto: Mutamento di sesso;
autorizzazione intervento chirurgico promossa da:
nato il [...] a [...] Parte_1
(VR) VIA CASETTE DI S. MARIA N. 23, INT. 1 37024 NEGRAR con avv. MARI CAROLINA
RICORRENTE
1 contro
Procura della Repubblica di Verona, in persona del Procuratore Capo.
Conclusioni dell'attore: come in atto di citazione (a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza dl 12.12.2024)
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
Concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione, chiedeva l'autorizzazione Parte_1
alla rettificazione di attribuzione del suo sesso, da femminile a maschile e all'esecuzione dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli di genere maschili.
Riferiva che fin da giovane aveva vissuto la sua identità psicosessuale come maschile, percependo la sua varianza di genere.
Aggiungeva di presentare un quadro psico clinico di transgenderismo e di disforia di genere, comprovato dalla documentazione medica versata in atti,
nonché di essere seguita dal mese da gennaio 2021 presso la sede di
Verona, dal “Servizio di accoglienza Trans/Transgender Sat-Pink Aps”,
evidenziando di aver recentemente terminato il proprio percorso psicoclinico e psicoterapeutico con la dott.ssa in Persona_1
servizio presso il suddetto centro.
2 Ancora, riferiva di aver iniziato, nel mese di luglio 2022, una terapia ormonale androgenizzante sotto controllo del medico endocrinologo dott.
, con conseguente modificazione dei suoi caratteri sessuali Persona_2
esteriori, e che, dalla valutazione psicodiagnostica effettuata sulla sua persona, non erano emersi disturbi psicopatologici.
Precisava, inoltre, che già prima di intraprendere il percorso di transizione,
aveva condotto la sua vita al maschile sia sotto il profilo psicologico che relazionale, presentandosi all'esterno con vestiario e acconciature maschili,
nonché manifestando comportamenti prettamente maschili, evidenziando altresì di essere conosciuta tra i suoi amici con il nome elettivo di Per_3
Comparsa l'attrice all'udienza del 12.12.2024, la quale ha confermato integralmente il contenuto del ricorso, la causa è stata discussa oralmente e all'esito il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio.
Ciò premesso in ordine alle allegazioni attoree le domande di parte attrice sono fondate e devono pertanto essere accolte per le seguenti considerazioni.
In merito alla domanda volta a ottenere la rettificazione anagrafica, occorre preliminarmente esaminare la portata semantica dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella misura in cui viene stabilito un nesso tra la rettifica dei dati anagrafici e la modificazione dei caratteri sessuali. Il
3 dubbio ermeneutico, invero, ha riguardato proprio l'esatta individuazione di tali caratteri e delle relative modalità di cambiamento.
Sul punto, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'esegesi della norma di cui sopra con sentenza n. 15138/2015, ha rimarcato il carattere strettamente personale e individuale del percorso di cambiamento del sesso e ha affermato che la rettificazione nei registri dello stato civile dei dati anagrafici non richiede necessariamente l'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari. Ad avviso della Corte, conduce in tale direzione una interpretazione logica e sistematica delle norme di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 della l. 164/82, laddove la prima disposizione non fa menzione delle concrete modalità della modificazione dei caratteri sessuali mentre il successivo articolo 3 (abrogato nella sua originaria formulazione per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 39, e attualmente trasfuso, senza variazioni testuali, nel D.Lgs. n. 150 del 2011,
art. 31, comma 4) prescrive il trattamento chirurgico solo “quando risulta necessario”.
La Cassazione, tuttavia, ha precisato che occorre “accertare in maniera rigorosa la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale”, in quanto tale aspetto è funzionale a garantire il rinvenimento di quel giusto bilanciamento tra valori costituzionali,
4 identificati rispettivamente nel diritto alla identità personale e nell'esigenza di certezza nelle relazioni giuridiche.
Conferisce maggiore pregnanza a tale pronuncia quella successiva con cui la Corte Costituzionale, con sentenza n. 221 del 2015, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della norma sopra indicata di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 14 aprile 1982, n. 164, ha escluso la necessarietà sic et simpliciter dell'intervento chirurgico, ai fini dell'ottenimento della rettificazione dei dati anagrafici. L'approdo a tale conclusione è avvenuto valorizzando la portata evolutiva della norma di cui alla Legge n. 164 del 1982, quale norma propria di “una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale” e che per tali motivi accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni,
quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi,
sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.” (cfr. C. Cost. 161/1985).
Nella prospettiva della Consulta, dunque, la valorizzazione delle istanze personalistiche, nelle quali è ricompreso il diritto all'identità di genere,
quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, impone che sia
5 rimessa al soggetto la scelta della modalità attraverso cui realizzare il mutamento della propria identità di genere, mutamento che “deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere” e deve potersi dire definitivo.
Ne deriva, in ultima analisi, l'impossibilità di predeterminare le modalità
del percorso di transizione per la varietà delle situazioni personali, non catalogabili entro precisi e rigidi schemi.
L'intervento chirurgico, in definitiva perde la sua connotazione di prerequisito per la realizzazione del mutamento di sesso, divenendo unicamente uno dei possibili mezzi per la sua realizzazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, in particolare nei casi in cui la divergenza tra soma e psiche sia tale da ingenerare nella persona una forte conflittualità tra il suo sentire psichico e la sua condizione anatomica.
Ciò premesso in punto di diritto, va rilevato che, dalla documentazione versata in atti, al cui contenuto si rinvia integralmente, e, segnatamente,
dalla relaziona psico clinica psicodiagnostica redatta dalla citata dott.ssa emerge che è portatore di una Persona_1 Parte_1
condizione di disforia di genere.
Come si legge nella relazione in atti, quest'ultimo, nell'ambito del percorso di valutazione e di supporto intrapreso con la suddetta psicologa, ha
6 riferito, di aver cominciato a percepire la sua “parte maschile” già dalla pubertà.
Sempre in tale relazione, si legge che la condizione transgender dell'attore
“ è intenzionato e determinato nel voler proseguire il Parte_2
percorso di affermazione di genere fino al suo compimento, con la precisa e riconosciuta consapevolezza dell'irreversibilità e della radicalità delle diverse modificazioni previste.
vive il suo presente e prefigura il suo futuro nel genere Parte_2
percepito, quale acquisizione definitiva di stabilità ed equilibrio psicofisico ed emotivo con buone ricadute psicosociali e relazionali.
Si certifica, quindi, che è deciso e motivato a proseguire e Parte_2
compiere la sua transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolgere ciò che necessita per realizzarla”
Sul punto, va altresì richiamata la certificazione a firma dell'endocrinologo dott. (doc.6), attestante l'assunzione da parte di Per_2 [...]
di terapia ormonale nonché che la stessa ha comportato Parte_1
nell'attore medesimo una “
7 Ancora, nella medesima relazione di cui sopra, si è rilevata la salda motivazione espressa dall'attore nell'intraprendere e compiere il percorso di transizione in esame, la consapevolezza di quest'ultimo circa la irreversibilità, radicalità e definitività della identità di genere maschile elettiva;
nella stessa, viene poi riportata la condizione di lucidità
manifestata dall'attore nel corso del percorso in esame e viene sottolineata,
infine, l'assenza di controindicazioni rispetto a tale percorso di transizione rispetto alla transizione e di psicopatologie a carico dell'attore, che possano inficiare detto percorso.
Dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e sopra analizzati, pertanto,
è emersa la definitività ed irreversibilità della scelta di transizione operata con ferma convinzione dall'attore, comprovata anche dall'assunzione delle sembianze esteriori tipiche del sesso maschile ottenute mediante l'assunzione della terapia ormonale prescritta.
Sulla base delle coordinate ermeneutiche e delle circostanze fattuali sopra esposte nonché della significativa documentazione prodotta, va dunque accolta, a prescindere dall'intervenuto mutamento dei caratteri sessuali primari, la domanda di rettificazione dell'attribuzione del sesso dell'attore.
8 Deve dunque ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nell'atto di nascita dell'attore, con il cambiamento del nome da a . Pt_1 Per_3
Alla luce di quanto sopra osservato, ritiene altresì il Collegio che sussistano nel caso di specie le condizioni previste dall'art. 31, 4 comma, del d.lgs.
150\11, per consentire all'attore di eseguire l'intervento chirurgico di riconversione del sesso al fine di assecondare la struttura corporea a quella mentale, favorendo il pieno sviluppo della personalità della stessa e il superamento dell'attuale scissione tra il Sé psichico ed il Sé corporeo.
Nulla va statuito sulle spese, considerato la natura del giudizio e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PESCHIERA DE
DA (VR) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita riferibile a nata a [...] Parte_1
il 20/12/2005 nel senso che ove vi è scritto il nome debba Pt_1
ritenersi scritto il nome e dove è indicato il sesso femminile Pt_2
debba intendersi indicato il sesso maschile;
9 2) autorizza a sottoporsi al trattamento Parte_1
medico-chirurgico di adeguamento e modifica dei suoi caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili;
3) nulla sulle spese.
Verona 04/02/2025
Il PRESIDENTE relatore
Dr. Massimo Vaccari
.
10
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente relatore
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3511/2024
avente ad oggetto: Mutamento di sesso;
autorizzazione intervento chirurgico promossa da:
nato il [...] a [...] Parte_1
(VR) VIA CASETTE DI S. MARIA N. 23, INT. 1 37024 NEGRAR con avv. MARI CAROLINA
RICORRENTE
1 contro
Procura della Repubblica di Verona, in persona del Procuratore Capo.
Conclusioni dell'attore: come in atto di citazione (a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza dl 12.12.2024)
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
Concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione, chiedeva l'autorizzazione Parte_1
alla rettificazione di attribuzione del suo sesso, da femminile a maschile e all'esecuzione dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli di genere maschili.
Riferiva che fin da giovane aveva vissuto la sua identità psicosessuale come maschile, percependo la sua varianza di genere.
Aggiungeva di presentare un quadro psico clinico di transgenderismo e di disforia di genere, comprovato dalla documentazione medica versata in atti,
nonché di essere seguita dal mese da gennaio 2021 presso la sede di
Verona, dal “Servizio di accoglienza Trans/Transgender Sat-Pink Aps”,
evidenziando di aver recentemente terminato il proprio percorso psicoclinico e psicoterapeutico con la dott.ssa in Persona_1
servizio presso il suddetto centro.
2 Ancora, riferiva di aver iniziato, nel mese di luglio 2022, una terapia ormonale androgenizzante sotto controllo del medico endocrinologo dott.
, con conseguente modificazione dei suoi caratteri sessuali Persona_2
esteriori, e che, dalla valutazione psicodiagnostica effettuata sulla sua persona, non erano emersi disturbi psicopatologici.
Precisava, inoltre, che già prima di intraprendere il percorso di transizione,
aveva condotto la sua vita al maschile sia sotto il profilo psicologico che relazionale, presentandosi all'esterno con vestiario e acconciature maschili,
nonché manifestando comportamenti prettamente maschili, evidenziando altresì di essere conosciuta tra i suoi amici con il nome elettivo di Per_3
Comparsa l'attrice all'udienza del 12.12.2024, la quale ha confermato integralmente il contenuto del ricorso, la causa è stata discussa oralmente e all'esito il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio.
Ciò premesso in ordine alle allegazioni attoree le domande di parte attrice sono fondate e devono pertanto essere accolte per le seguenti considerazioni.
In merito alla domanda volta a ottenere la rettificazione anagrafica, occorre preliminarmente esaminare la portata semantica dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella misura in cui viene stabilito un nesso tra la rettifica dei dati anagrafici e la modificazione dei caratteri sessuali. Il
3 dubbio ermeneutico, invero, ha riguardato proprio l'esatta individuazione di tali caratteri e delle relative modalità di cambiamento.
Sul punto, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'esegesi della norma di cui sopra con sentenza n. 15138/2015, ha rimarcato il carattere strettamente personale e individuale del percorso di cambiamento del sesso e ha affermato che la rettificazione nei registri dello stato civile dei dati anagrafici non richiede necessariamente l'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari. Ad avviso della Corte, conduce in tale direzione una interpretazione logica e sistematica delle norme di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 della l. 164/82, laddove la prima disposizione non fa menzione delle concrete modalità della modificazione dei caratteri sessuali mentre il successivo articolo 3 (abrogato nella sua originaria formulazione per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 39, e attualmente trasfuso, senza variazioni testuali, nel D.Lgs. n. 150 del 2011,
art. 31, comma 4) prescrive il trattamento chirurgico solo “quando risulta necessario”.
La Cassazione, tuttavia, ha precisato che occorre “accertare in maniera rigorosa la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale”, in quanto tale aspetto è funzionale a garantire il rinvenimento di quel giusto bilanciamento tra valori costituzionali,
4 identificati rispettivamente nel diritto alla identità personale e nell'esigenza di certezza nelle relazioni giuridiche.
Conferisce maggiore pregnanza a tale pronuncia quella successiva con cui la Corte Costituzionale, con sentenza n. 221 del 2015, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della norma sopra indicata di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 14 aprile 1982, n. 164, ha escluso la necessarietà sic et simpliciter dell'intervento chirurgico, ai fini dell'ottenimento della rettificazione dei dati anagrafici. L'approdo a tale conclusione è avvenuto valorizzando la portata evolutiva della norma di cui alla Legge n. 164 del 1982, quale norma propria di “una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale” e che per tali motivi accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni,
quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi,
sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.” (cfr. C. Cost. 161/1985).
Nella prospettiva della Consulta, dunque, la valorizzazione delle istanze personalistiche, nelle quali è ricompreso il diritto all'identità di genere,
quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, impone che sia
5 rimessa al soggetto la scelta della modalità attraverso cui realizzare il mutamento della propria identità di genere, mutamento che “deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere” e deve potersi dire definitivo.
Ne deriva, in ultima analisi, l'impossibilità di predeterminare le modalità
del percorso di transizione per la varietà delle situazioni personali, non catalogabili entro precisi e rigidi schemi.
L'intervento chirurgico, in definitiva perde la sua connotazione di prerequisito per la realizzazione del mutamento di sesso, divenendo unicamente uno dei possibili mezzi per la sua realizzazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, in particolare nei casi in cui la divergenza tra soma e psiche sia tale da ingenerare nella persona una forte conflittualità tra il suo sentire psichico e la sua condizione anatomica.
Ciò premesso in punto di diritto, va rilevato che, dalla documentazione versata in atti, al cui contenuto si rinvia integralmente, e, segnatamente,
dalla relaziona psico clinica psicodiagnostica redatta dalla citata dott.ssa emerge che è portatore di una Persona_1 Parte_1
condizione di disforia di genere.
Come si legge nella relazione in atti, quest'ultimo, nell'ambito del percorso di valutazione e di supporto intrapreso con la suddetta psicologa, ha
6 riferito, di aver cominciato a percepire la sua “parte maschile” già dalla pubertà.
Sempre in tale relazione, si legge che la condizione transgender dell'attore
“ è intenzionato e determinato nel voler proseguire il Parte_2
percorso di affermazione di genere fino al suo compimento, con la precisa e riconosciuta consapevolezza dell'irreversibilità e della radicalità delle diverse modificazioni previste.
vive il suo presente e prefigura il suo futuro nel genere Parte_2
percepito, quale acquisizione definitiva di stabilità ed equilibrio psicofisico ed emotivo con buone ricadute psicosociali e relazionali.
Si certifica, quindi, che è deciso e motivato a proseguire e Parte_2
compiere la sua transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolgere ciò che necessita per realizzarla”
Sul punto, va altresì richiamata la certificazione a firma dell'endocrinologo dott. (doc.6), attestante l'assunzione da parte di Per_2 [...]
di terapia ormonale nonché che la stessa ha comportato Parte_1
nell'attore medesimo una “
7 Ancora, nella medesima relazione di cui sopra, si è rilevata la salda motivazione espressa dall'attore nell'intraprendere e compiere il percorso di transizione in esame, la consapevolezza di quest'ultimo circa la irreversibilità, radicalità e definitività della identità di genere maschile elettiva;
nella stessa, viene poi riportata la condizione di lucidità
manifestata dall'attore nel corso del percorso in esame e viene sottolineata,
infine, l'assenza di controindicazioni rispetto a tale percorso di transizione rispetto alla transizione e di psicopatologie a carico dell'attore, che possano inficiare detto percorso.
Dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e sopra analizzati, pertanto,
è emersa la definitività ed irreversibilità della scelta di transizione operata con ferma convinzione dall'attore, comprovata anche dall'assunzione delle sembianze esteriori tipiche del sesso maschile ottenute mediante l'assunzione della terapia ormonale prescritta.
Sulla base delle coordinate ermeneutiche e delle circostanze fattuali sopra esposte nonché della significativa documentazione prodotta, va dunque accolta, a prescindere dall'intervenuto mutamento dei caratteri sessuali primari, la domanda di rettificazione dell'attribuzione del sesso dell'attore.
8 Deve dunque ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nell'atto di nascita dell'attore, con il cambiamento del nome da a . Pt_1 Per_3
Alla luce di quanto sopra osservato, ritiene altresì il Collegio che sussistano nel caso di specie le condizioni previste dall'art. 31, 4 comma, del d.lgs.
150\11, per consentire all'attore di eseguire l'intervento chirurgico di riconversione del sesso al fine di assecondare la struttura corporea a quella mentale, favorendo il pieno sviluppo della personalità della stessa e il superamento dell'attuale scissione tra il Sé psichico ed il Sé corporeo.
Nulla va statuito sulle spese, considerato la natura del giudizio e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PESCHIERA DE
DA (VR) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita riferibile a nata a [...] Parte_1
il 20/12/2005 nel senso che ove vi è scritto il nome debba Pt_1
ritenersi scritto il nome e dove è indicato il sesso femminile Pt_2
debba intendersi indicato il sesso maschile;
9 2) autorizza a sottoporsi al trattamento Parte_1
medico-chirurgico di adeguamento e modifica dei suoi caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili;
3) nulla sulle spese.
Verona 04/02/2025
Il PRESIDENTE relatore
Dr. Massimo Vaccari
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