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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/07/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Sezione - Volontaria Giurisdizione
R.G. 164/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione - Volontaria Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto:
Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di fallimento nella causa iscritto al n. 164 /2024 promossa da: reclamante CP_1 contro
DI reclamato - contumace Controparte_2 CP_1
e contro reclamato - contumace Controparte_3
e contro reclamato - contumace CP_4
e con il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Genova parte necessaria
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte reclamante ha formulatole seguenti conclusioni
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni di cui alla narrativa, chiarare nulla e/o revocare la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale Co di con sede in Massa (MS), via Roma, 128, codice fiscale e partita iva n. CP_6
, emessa dal Tribunale di Massa in data 4 giugno 2024 e pubblicata il 7 P.IVA_1 giugno 2024 ed assumere i provvedimenti di cui all'art. 53, commi 2 e 4 e 47, comma 2, ccii. Con vittoria di spese e compensi di lite”. * * *
-parte reclamata contumace non Controparte_7 CP_1 ha rassegnato conclusioni;
* * *
-parte reclamata ontumace non ha rassegnato conclusioni;
Controparte_3
* * *
-parte reclamata contumace non ha rassegnato conclusioni;
CP_4
* * *
-il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova ha formulato le seguenti conclusioni:
“… che codesta on. Corte respinga il reclamo”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulla pronuncia reclamata.
Il Tribunale di Massa su ricorso di e ex fornitori Controparte_3 CP_4 di con sentenza n.18/2024 pubblicata il 07/06/2024, dichiarava CP_1
“l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di (P. Iva CP_1
), con sede in Massa via Roma n. 128, in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore ”, nominava il Giudice Delegato e il Controparte_8
Curatore in persona del dottor , disponendo per la prosecuzione della Controparte_9 procedura, tra l'altro, con formazione ed esame dello stato passivo.
Il Tribunale di Massa dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio con nella sua contumacia, e verificata la legittimazione attiva dei creditori CP_1 istanti, riteneva la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale. Quanto ai presupposti soggettivi, il Tribunale di Massa evidenziava che era una società che esercitava una attività commerciale, CP_1 ancora operativa e in possesso dei “parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019” (cfr. pag. 5 sentenza reclamata), aveva omesso di depositare qualsivoglia documentazione, aveva “omesso di dimostrare la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi” e non aveva depositato alcun “bilancio dalla data di costituzione nel 2015 al 23/04/2024” (cfr. pag.
pag. 2/10 6 ibidem). Quanto ai presupposti oggettivi, il Tribunale di Massa evidenziava che la società si trovava in uno stato di insolvenza perché si trovava in “una situazione
d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni”, desumibile “non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato… (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 … applicabile alla fattispecie in esame…)”, circostanza in concreto riscontrabile attraverso “le perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo” e l'esistenza di “un ingente debito tributario, senza entrare nel merito delle pretese impositive … (…Ordinanza n. 5856 del
22/02/2022…)” (cfr. pag. 7 ibidem).
Il Tribunale di Massa indicava, in concreto, che la società:
i) non aveva onorato i debiti nei confronti delle due società istanti seppur per importi del tutto modesti (per 553,26 euro nei confronti di Centro Edile s.r.l. e per 710,00 nei confronti di;
CP_4
ii) aveva “debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale-previdenziale) per € 151.256,00”;
iii) aveva “passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di €
98.854,00, inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. 770 e IRAP, riferite agli anni di imposta
2020/2022, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 41
CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da in data Controparte_10
10/05/2024)”; iv) aveva dei “debiti previdenziali, in via amministrativa, per € 2.700,00”;
v) aveva omesso “il deposito di qualsiasi bilancio di esercizio fin dalla costituzione della società, pur essendovi tenuta per legge (cfr. visura aggiornata – Registro
Imprese)” (cfr. pagg. 7 e 8 ibidem).
Il Tribunale di Massa, quindi concludeva che la società non aveva “più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni”, che non aveva “assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, volta a provare il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza” e che
“la sommatoria dei crediti della parte ricorrente e dell'ammontare dei debiti erariale
pag. 3/10 iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 151.256,00 (cfr. estratto aggiornato del concessionario per la riscossione datato Controparte_11
23/04/2024) comporta ampiamente il superamento del limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019)” (cfr. pag. 8 ibidem).
* * *
2. Sul presente reclamo. depositava reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Massa, CP_1 non contestando la propria contumacia in primo grado, affermando di essere pienamente legittimata a proporre ogni motivo di impugnazione e a produrre documenti e dedurre difese, formulando due censure relative: i) alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 51, quarto comma, C.C.I.I. per essere l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria complessivamente inferiore alla soglia di trentamila euro;
ii) alla inesistenza dello stato di insolvenza.
Il ricorso introduttivo era ritualmente notificato dalla Cancelleria al curatore, quale rappresentante della e anche a Controparte_12
e creditori procedenti in primo grado. Costoro non Controparte_3 CP_4 si costituivano.
Il ricorso introduttivo era del pari comunicato al Pubblico Ministero presso la
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova che formulava le conclusioni in epigrafe riportate.
Era disposta l'acquisizione della Relazione del Curatore ai sensi dell'articolo 130, comma quarto, CCII, dello Stato Passivo della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
e del Rapporto Riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni CP_1 raccolte ai sensi dell'articolo 130, comma nono, CCII, relativi alla LIQUIDAZIONE Con GIUDIZIALE Erano, quindi, acquisite sia la relazione predisposta dal CP_1
Curatore ex art. 130, comma quarto, CCII, sia la relazione periodica relativa alla prosecuzione dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 211, comma 4 CCII per il periodo dal 29/07/2024 (data del decreto di autorizzazione) al 31/03/2025.
Le parti costituite depositavano, infine, note di udienza in trattazione scritta, insistendo nelle proprie conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
* * *
pag. 4/10
3. Sulle doglianze del reclamante.
La Corte osserva preliminarmente che risulta pienamente instaurato il contraddittorio con tutte le parti del procedimento e che va dichiarata la contumacia della
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di e di CP_1 Controparte_3 CP_4
ritualmente evocati in giudizio e non costituitisi.
[...]
* * *
Ciò premesso, con la prima doglianza lamenta la nullità della sentenza CP_1 per violazione dell'art. 51, quarto comma, CCII per essere l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria complessivamente inferiore alla soglia di trentamila euro. La reclamante afferma che il Tribunale di Massa ha dichiarato l'insolvenza della società da tre documenti, acquisiti dall'istruttoria d'ufficio disposta dal giudice, in assenza di allegazioni provenienti dalla debitrice contumace, cioè:
i) la certificazione dei debiti tributari emessa dall' di Massa Controparte_10
(cfr. doc. 10 reclamo);
ii) l'elenco delle Cartelle Esattoriali e degli Avvisi di Esazione, emessi dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Massa (cfr. doc. 11 reclamo);
iii) la certificazione dei debiti contributivi INPS.4600.02/05/2024.0081113, rilasciata da INPS in data 2 maggio 2024 (cfr. doc. 12 reclamo). da un lato contesta la legittimità, la provenienza, la autenticità e la CP_1 valenza probatoria dei primi due documenti indicati, dall'altro produce una attestazione datata 8/7/2024 a firma del Dottore Commercialista e Revisore Contabile dottor che indica come sulla base dei “documenti disponibili nel corso del Persona_1 giudizio di primo grado, si evince che i debiti di scaduti e inadempiuti alla data CP_1 del 4 giugno 2024 (data della sentenza del Tribunale di Massa che ne ha dichiarato la liquidazione giudiziale), ammontavano ad euro 21.536,22” (cfr. pag. 8 Reclamo).
La reclamante lamenta che il Tribunale di Massa avrebbe male interpretato l'elenco delle Cartelle Esattoriali e degli Avvisi di Esazione (cfr. doc. 11 Reclamo) perché la terz'ultima e ultima colonna conterrebbero indicazioni non valutate dal giudice di prime cure relative alla rateizzazione dei debiti erariali (con scadenza delle poste di debito non ancora maturata) e alla definizione agevolata degli stessi (rottamazione, con impossibilità di computare tali importi tra i debiti scaduti).
* * *
pag. 5/10 con la seconda doglianza lamenta l'inesistenza dello stato di insolvenza CP_1
e afferma: i) di non aver mai subito protesti e di non aver subito procedimenti esecutivi per debiti inadempiuti;
ii) di avere, come da bilancio 31/12/2023 un patrimonio netto positivo di euro 186.690,39; iii) di avere a tale esercizio passività complessive per euro
529.741,29, a fronte di un maggior attivo di euro 622.977,09; iv) di avere debiti scaduti inferiori ai crediti di impresa anche per importi già maturati, da fatturare, che ammontano ad euro 99.181,00; v) di avere un Debt Service Coverage Ratio (DSCR) positivo, pari a 1,0695.
* * *
È stata acquisita la relazione ex art. 130, comma quarto, CCII, predisposta dal
Curatore della Liquidazione Giudiziale.
Risulta da tale relazione:
• “che la documentazione contabile acquisita, adatta alla natura e dimensioni dell'impresa, risulta completa e formalmente tenuta in maniera corretta” (cfr. pag. 3 doc. ult. cit.), composta, tra gli altri da Libro Giornale, Schede contabili, Libro inventari e Libri iva:
• che “sono stati acquisiti i bilanci dell'impresa pubblicati con relativa nota integrativa dal 2015 al 2023 compreso” (cfr. ibidem);
• che “la documentazione contabile consente la ricostruzione puntuale del movimento degli affari della società” (cfr. ibidem);
• che la società “al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale era ancora operativa, con diversi contratti di appalto in corso, e lo è tuttora visto l'esercizio in continuità dell'attività di impresa ex art 211 CCII” (cfr. pag. 5 doc. ult. cit.);
• che “alla data di apertura della liquidazione giudiziale esistevano debiti scaduti solo per importo modesto, pari ad € 21.536,22” (cfr. pag. 6 doc. ult. cit.);
• che “che alla data di apertura della liquidazione giudiziale non sussistevano condizioni e/o segnali di crisi o di insolvenza” (cfr. ibidem), giacché: i) vi erano commesse per 70.000,00 euro;
ii) la società aveva stipulato contratti per 243.000,00 euro con cantieri da avviare;
iii) vi erano crediti da fatturare per lavori ultimati per
29.181,34; iv) vi erano crediti fatturati e da riscuotere per 31.277,54; v), vi erano crediti verso l'Erario per 172.866,05 euro;
vi) vi erano debiti scaduti solo per 21.536,22 euro, vii) vi erano flussi di cassa e capitale circolante netto positivi viii) vi era un patrimonio netto di 195.811,61euro;
pag. 6/10 • che la società per attivi, ricavi e debiti “non può essere qualificata come impresa minore e, pertanto, supera i limiti dimensionali per l'apertura di una liquidazione giudiziale” (cfr. pag. 7 doc. ult. cit.);
• che per tutte le ragioni indicate la società alla data di apertura della procedura “non fosse in crisi né tantomeno insolvente” (cfr. ibidem).
Il Curatore ha, in particolare, precisato che alla data di apertura della procedura i
“dati contabili ed il portafoglio commesse non mettono in luce sintomi di uno stato di crisi e/o di insolvenza. La società era nella possibilità di far fronte alle obbligazioni
(ciò a maggior ragione se, rimanendo in bonis, avrebbe potuto utilizzare la positiva leva finanziaria dei crediti verso l'erario per il pagamento dei tributi e oneri previdenziali in scadenza)” (cfr. pag. 8 doc. ult. cit.), presentando un disavanzo attivo di
309.701,00 euro (cfr. pag. 10 doc. ult. cit.) e che “in tutto il periodo analizzato il patrimonio netto è sempre stato positivo anche in considerazione del comportamento virtuoso dei soci di accantonare gli utili a riserva del patrimonio netto” (cfr. pag. 17 doc. ult. cit.).
Il Curatore ha quindi concluso la propria relazione affermando: “… Alla luce dell'attività istruttoria svolta, dell'analisi della documentazione contabile ed extracontabile acquisita e delle risultanze dell'esercizio provvisorio autorizzato ex art.
211 CCII, a prescindere dai requisiti dimensionali che comunque collocano la società tra le imprese assoggettabili a ad una procedura concorsuale maggiore, si CP_1 ritiene di poter concludere che alla data di apertura della liquidazione giudiziale non ricorrevano segnali oggettivi di crisi, né sintomi riconducibili a una situazione di insolvenza. L'azienda, infatti, presentava: un capitale circolante netto costantemente positivo;
un portafoglio ordini attivo, con commesse in corso e contratti già acquisiti;
crediti verso l'erario di rilevante entità, la cui indisponibilità è stata determinata dal divieto di compensazione ex art 155 CCII a seguito dell'apertura della procedura concorsuale;
debiti scaduti di importo modesto, regolarmente onorati o oggetto di definizione;
un patrimonio netto sempre positivo nel periodo indagato;
una capacità di generazione di cassa che è stata per il momento confermata anche dall'esercizio di impresa in continuità aziendale ex art 211 CCII.
L'analisi condotta non ha rilevato elementi tali da far ritenere che l'organo amministrativo abbia agito in modo colposo o doloso, né che abbia posto in essere condotte suscettibili di integrare profili di responsabilità, civili o penali. Non sono
pag. 7/10 altresì emersi comportamenti distrattivi o operazioni anomale pregiudizievoli per i creditori.
Pertanto, a giudizio dello scrivente, non vi erano – al momento dell'apertura della procedura – condizioni di crisi o insolvenza della società, né sussistono elementi che consentano di configurare responsabilità in capo all'organo gestorio” (cfr. pagg. 18 e
19 doc. ult. cit.).
* * *
Ritiene la Corte che alla luce del contenuto della relazione predisposta dal Curatore della Liquidazione Giudiziale ai sensi dell'articolo 130, comma quarto, CCII e dei dati contabili allegati alla stessa, il reclamo è fondato. Risulta, infatti, che la società al momento dell'apertura della procedura non si trovava in uno stato di insolvenza tale da giustificare l'avvio della Liquidazione Giudiziale della quale non sussistevano i presupposti di legge. Co Va, quindi, revocata la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale
(P. Iva , con sede in Massa via Roma n. 128. CP_1 P.IVA_1
Deve essere disposto, con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 53 CCII, l'obbligo informativo periodico relativo alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato, che è fissato, nel caso di specie, con cadenza quadrimestrale.
* * *
Occorre precisare che ai sensi dell'articolo 53 CCII “in caso di revoca della liquidazione giudiziale, anche nell'ipotesi di omologazione del concordato restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124”.
L'articolo 147 del DPR 115/2002 dispone che “in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la
pag. 8/10 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di Appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore
o al debitore”.
La Corte osserva che la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale è imputabile alla odierna reclamante che, pur in presenza di una regolare notifica del ricorso per l'avvio della procedura, non si è costituita nella fase prefallimentare. La debitrice reclamante non ha, quindi, provveduto al deposito ai sensi di legge dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e di ogni documento utile al Tribunale per effettuare le proprie valutazioni. Il comportamento tenuto dalla debitrice reclamante ha quindi indotto il Giudice di primo grado nell'errato convincimento della sussistenza dei requisiti per l'apertura della Liquidazione Giudiziale. È, infatti, onere del debitore fornire la prova del mancato superamento delle soglie previste per l'apertura della
Liquidazione Giudiziale. Vanno, quindi, poste a carico della debitrice reclamante le spese della procedura e il compenso del curatore da liquidarsi dal Tribunale.
* * *
4. Sulle spese del presente giudizio
Quanto alle spese del reclamo si reputa equo compensarle integralmente fra le parti considerato che lo stesso è stato accolto ma che la dichiarazione di apertura della
Liquidazione Giudiziale è conseguente al mancato deposito dei bilanci nella fase prefallimentare (deposito per il quale deve ritenersi che l'odierno reclamante non si sia attivato quale legale rappresentante della società debitrice) e tenuto conto che le parti reclamate private non si sono costituite.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Sezione - Volontaria Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di reclamo promosso da avverso la sentenza n.18/2024 emessa dal CP_1
Tribunale di Massa, pubblicata il 07/06/2024,
1. ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto,
2. REVOCA
pag. 9/10 la sentenza con la quale è stata dichiarata aperta la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di pronunciata dal Tribunale di Massa;
CP_1
3. DISPONE che il debitore assolva sotto la vigilanza del curatore, sino al momento in cui la presente sentenza passerà in giudicato, l'obbligo informativo periodico relativo alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa con cadenza quadrimestrale
4. DICHIARA che l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale è imputabile alla debitrice odierna reclamante e pone conseguentemente a suo carico le spese della procedura e il compenso del curatore che verranno liquidati dal Tribunale;
5. DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 23/7/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Sezione - Volontaria Giurisdizione
R.G. 164/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione - Volontaria Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto:
Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di fallimento nella causa iscritto al n. 164 /2024 promossa da: reclamante CP_1 contro
DI reclamato - contumace Controparte_2 CP_1
e contro reclamato - contumace Controparte_3
e contro reclamato - contumace CP_4
e con il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Genova parte necessaria
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte reclamante ha formulatole seguenti conclusioni
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni di cui alla narrativa, chiarare nulla e/o revocare la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale Co di con sede in Massa (MS), via Roma, 128, codice fiscale e partita iva n. CP_6
, emessa dal Tribunale di Massa in data 4 giugno 2024 e pubblicata il 7 P.IVA_1 giugno 2024 ed assumere i provvedimenti di cui all'art. 53, commi 2 e 4 e 47, comma 2, ccii. Con vittoria di spese e compensi di lite”. * * *
-parte reclamata contumace non Controparte_7 CP_1 ha rassegnato conclusioni;
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-parte reclamata ontumace non ha rassegnato conclusioni;
Controparte_3
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-parte reclamata contumace non ha rassegnato conclusioni;
CP_4
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-il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova ha formulato le seguenti conclusioni:
“… che codesta on. Corte respinga il reclamo”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulla pronuncia reclamata.
Il Tribunale di Massa su ricorso di e ex fornitori Controparte_3 CP_4 di con sentenza n.18/2024 pubblicata il 07/06/2024, dichiarava CP_1
“l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di (P. Iva CP_1
), con sede in Massa via Roma n. 128, in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore ”, nominava il Giudice Delegato e il Controparte_8
Curatore in persona del dottor , disponendo per la prosecuzione della Controparte_9 procedura, tra l'altro, con formazione ed esame dello stato passivo.
Il Tribunale di Massa dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio con nella sua contumacia, e verificata la legittimazione attiva dei creditori CP_1 istanti, riteneva la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale. Quanto ai presupposti soggettivi, il Tribunale di Massa evidenziava che era una società che esercitava una attività commerciale, CP_1 ancora operativa e in possesso dei “parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019” (cfr. pag. 5 sentenza reclamata), aveva omesso di depositare qualsivoglia documentazione, aveva “omesso di dimostrare la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi” e non aveva depositato alcun “bilancio dalla data di costituzione nel 2015 al 23/04/2024” (cfr. pag.
pag. 2/10 6 ibidem). Quanto ai presupposti oggettivi, il Tribunale di Massa evidenziava che la società si trovava in uno stato di insolvenza perché si trovava in “una situazione
d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni”, desumibile “non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato… (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 … applicabile alla fattispecie in esame…)”, circostanza in concreto riscontrabile attraverso “le perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo” e l'esistenza di “un ingente debito tributario, senza entrare nel merito delle pretese impositive … (…Ordinanza n. 5856 del
22/02/2022…)” (cfr. pag. 7 ibidem).
Il Tribunale di Massa indicava, in concreto, che la società:
i) non aveva onorato i debiti nei confronti delle due società istanti seppur per importi del tutto modesti (per 553,26 euro nei confronti di Centro Edile s.r.l. e per 710,00 nei confronti di;
CP_4
ii) aveva “debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale-previdenziale) per € 151.256,00”;
iii) aveva “passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di €
98.854,00, inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. 770 e IRAP, riferite agli anni di imposta
2020/2022, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 41
CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da in data Controparte_10
10/05/2024)”; iv) aveva dei “debiti previdenziali, in via amministrativa, per € 2.700,00”;
v) aveva omesso “il deposito di qualsiasi bilancio di esercizio fin dalla costituzione della società, pur essendovi tenuta per legge (cfr. visura aggiornata – Registro
Imprese)” (cfr. pagg. 7 e 8 ibidem).
Il Tribunale di Massa, quindi concludeva che la società non aveva “più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni”, che non aveva “assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, volta a provare il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza” e che
“la sommatoria dei crediti della parte ricorrente e dell'ammontare dei debiti erariale
pag. 3/10 iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 151.256,00 (cfr. estratto aggiornato del concessionario per la riscossione datato Controparte_11
23/04/2024) comporta ampiamente il superamento del limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019)” (cfr. pag. 8 ibidem).
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2. Sul presente reclamo. depositava reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Massa, CP_1 non contestando la propria contumacia in primo grado, affermando di essere pienamente legittimata a proporre ogni motivo di impugnazione e a produrre documenti e dedurre difese, formulando due censure relative: i) alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 51, quarto comma, C.C.I.I. per essere l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria complessivamente inferiore alla soglia di trentamila euro;
ii) alla inesistenza dello stato di insolvenza.
Il ricorso introduttivo era ritualmente notificato dalla Cancelleria al curatore, quale rappresentante della e anche a Controparte_12
e creditori procedenti in primo grado. Costoro non Controparte_3 CP_4 si costituivano.
Il ricorso introduttivo era del pari comunicato al Pubblico Ministero presso la
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova che formulava le conclusioni in epigrafe riportate.
Era disposta l'acquisizione della Relazione del Curatore ai sensi dell'articolo 130, comma quarto, CCII, dello Stato Passivo della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
e del Rapporto Riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni CP_1 raccolte ai sensi dell'articolo 130, comma nono, CCII, relativi alla LIQUIDAZIONE Con GIUDIZIALE Erano, quindi, acquisite sia la relazione predisposta dal CP_1
Curatore ex art. 130, comma quarto, CCII, sia la relazione periodica relativa alla prosecuzione dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 211, comma 4 CCII per il periodo dal 29/07/2024 (data del decreto di autorizzazione) al 31/03/2025.
Le parti costituite depositavano, infine, note di udienza in trattazione scritta, insistendo nelle proprie conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
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3. Sulle doglianze del reclamante.
La Corte osserva preliminarmente che risulta pienamente instaurato il contraddittorio con tutte le parti del procedimento e che va dichiarata la contumacia della
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di e di CP_1 Controparte_3 CP_4
ritualmente evocati in giudizio e non costituitisi.
[...]
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Ciò premesso, con la prima doglianza lamenta la nullità della sentenza CP_1 per violazione dell'art. 51, quarto comma, CCII per essere l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria complessivamente inferiore alla soglia di trentamila euro. La reclamante afferma che il Tribunale di Massa ha dichiarato l'insolvenza della società da tre documenti, acquisiti dall'istruttoria d'ufficio disposta dal giudice, in assenza di allegazioni provenienti dalla debitrice contumace, cioè:
i) la certificazione dei debiti tributari emessa dall' di Massa Controparte_10
(cfr. doc. 10 reclamo);
ii) l'elenco delle Cartelle Esattoriali e degli Avvisi di Esazione, emessi dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Massa (cfr. doc. 11 reclamo);
iii) la certificazione dei debiti contributivi INPS.4600.02/05/2024.0081113, rilasciata da INPS in data 2 maggio 2024 (cfr. doc. 12 reclamo). da un lato contesta la legittimità, la provenienza, la autenticità e la CP_1 valenza probatoria dei primi due documenti indicati, dall'altro produce una attestazione datata 8/7/2024 a firma del Dottore Commercialista e Revisore Contabile dottor che indica come sulla base dei “documenti disponibili nel corso del Persona_1 giudizio di primo grado, si evince che i debiti di scaduti e inadempiuti alla data CP_1 del 4 giugno 2024 (data della sentenza del Tribunale di Massa che ne ha dichiarato la liquidazione giudiziale), ammontavano ad euro 21.536,22” (cfr. pag. 8 Reclamo).
La reclamante lamenta che il Tribunale di Massa avrebbe male interpretato l'elenco delle Cartelle Esattoriali e degli Avvisi di Esazione (cfr. doc. 11 Reclamo) perché la terz'ultima e ultima colonna conterrebbero indicazioni non valutate dal giudice di prime cure relative alla rateizzazione dei debiti erariali (con scadenza delle poste di debito non ancora maturata) e alla definizione agevolata degli stessi (rottamazione, con impossibilità di computare tali importi tra i debiti scaduti).
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pag. 5/10 con la seconda doglianza lamenta l'inesistenza dello stato di insolvenza CP_1
e afferma: i) di non aver mai subito protesti e di non aver subito procedimenti esecutivi per debiti inadempiuti;
ii) di avere, come da bilancio 31/12/2023 un patrimonio netto positivo di euro 186.690,39; iii) di avere a tale esercizio passività complessive per euro
529.741,29, a fronte di un maggior attivo di euro 622.977,09; iv) di avere debiti scaduti inferiori ai crediti di impresa anche per importi già maturati, da fatturare, che ammontano ad euro 99.181,00; v) di avere un Debt Service Coverage Ratio (DSCR) positivo, pari a 1,0695.
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È stata acquisita la relazione ex art. 130, comma quarto, CCII, predisposta dal
Curatore della Liquidazione Giudiziale.
Risulta da tale relazione:
• “che la documentazione contabile acquisita, adatta alla natura e dimensioni dell'impresa, risulta completa e formalmente tenuta in maniera corretta” (cfr. pag. 3 doc. ult. cit.), composta, tra gli altri da Libro Giornale, Schede contabili, Libro inventari e Libri iva:
• che “sono stati acquisiti i bilanci dell'impresa pubblicati con relativa nota integrativa dal 2015 al 2023 compreso” (cfr. ibidem);
• che “la documentazione contabile consente la ricostruzione puntuale del movimento degli affari della società” (cfr. ibidem);
• che la società “al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale era ancora operativa, con diversi contratti di appalto in corso, e lo è tuttora visto l'esercizio in continuità dell'attività di impresa ex art 211 CCII” (cfr. pag. 5 doc. ult. cit.);
• che “alla data di apertura della liquidazione giudiziale esistevano debiti scaduti solo per importo modesto, pari ad € 21.536,22” (cfr. pag. 6 doc. ult. cit.);
• che “che alla data di apertura della liquidazione giudiziale non sussistevano condizioni e/o segnali di crisi o di insolvenza” (cfr. ibidem), giacché: i) vi erano commesse per 70.000,00 euro;
ii) la società aveva stipulato contratti per 243.000,00 euro con cantieri da avviare;
iii) vi erano crediti da fatturare per lavori ultimati per
29.181,34; iv) vi erano crediti fatturati e da riscuotere per 31.277,54; v), vi erano crediti verso l'Erario per 172.866,05 euro;
vi) vi erano debiti scaduti solo per 21.536,22 euro, vii) vi erano flussi di cassa e capitale circolante netto positivi viii) vi era un patrimonio netto di 195.811,61euro;
pag. 6/10 • che la società per attivi, ricavi e debiti “non può essere qualificata come impresa minore e, pertanto, supera i limiti dimensionali per l'apertura di una liquidazione giudiziale” (cfr. pag. 7 doc. ult. cit.);
• che per tutte le ragioni indicate la società alla data di apertura della procedura “non fosse in crisi né tantomeno insolvente” (cfr. ibidem).
Il Curatore ha, in particolare, precisato che alla data di apertura della procedura i
“dati contabili ed il portafoglio commesse non mettono in luce sintomi di uno stato di crisi e/o di insolvenza. La società era nella possibilità di far fronte alle obbligazioni
(ciò a maggior ragione se, rimanendo in bonis, avrebbe potuto utilizzare la positiva leva finanziaria dei crediti verso l'erario per il pagamento dei tributi e oneri previdenziali in scadenza)” (cfr. pag. 8 doc. ult. cit.), presentando un disavanzo attivo di
309.701,00 euro (cfr. pag. 10 doc. ult. cit.) e che “in tutto il periodo analizzato il patrimonio netto è sempre stato positivo anche in considerazione del comportamento virtuoso dei soci di accantonare gli utili a riserva del patrimonio netto” (cfr. pag. 17 doc. ult. cit.).
Il Curatore ha quindi concluso la propria relazione affermando: “… Alla luce dell'attività istruttoria svolta, dell'analisi della documentazione contabile ed extracontabile acquisita e delle risultanze dell'esercizio provvisorio autorizzato ex art.
211 CCII, a prescindere dai requisiti dimensionali che comunque collocano la società tra le imprese assoggettabili a ad una procedura concorsuale maggiore, si CP_1 ritiene di poter concludere che alla data di apertura della liquidazione giudiziale non ricorrevano segnali oggettivi di crisi, né sintomi riconducibili a una situazione di insolvenza. L'azienda, infatti, presentava: un capitale circolante netto costantemente positivo;
un portafoglio ordini attivo, con commesse in corso e contratti già acquisiti;
crediti verso l'erario di rilevante entità, la cui indisponibilità è stata determinata dal divieto di compensazione ex art 155 CCII a seguito dell'apertura della procedura concorsuale;
debiti scaduti di importo modesto, regolarmente onorati o oggetto di definizione;
un patrimonio netto sempre positivo nel periodo indagato;
una capacità di generazione di cassa che è stata per il momento confermata anche dall'esercizio di impresa in continuità aziendale ex art 211 CCII.
L'analisi condotta non ha rilevato elementi tali da far ritenere che l'organo amministrativo abbia agito in modo colposo o doloso, né che abbia posto in essere condotte suscettibili di integrare profili di responsabilità, civili o penali. Non sono
pag. 7/10 altresì emersi comportamenti distrattivi o operazioni anomale pregiudizievoli per i creditori.
Pertanto, a giudizio dello scrivente, non vi erano – al momento dell'apertura della procedura – condizioni di crisi o insolvenza della società, né sussistono elementi che consentano di configurare responsabilità in capo all'organo gestorio” (cfr. pagg. 18 e
19 doc. ult. cit.).
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Ritiene la Corte che alla luce del contenuto della relazione predisposta dal Curatore della Liquidazione Giudiziale ai sensi dell'articolo 130, comma quarto, CCII e dei dati contabili allegati alla stessa, il reclamo è fondato. Risulta, infatti, che la società al momento dell'apertura della procedura non si trovava in uno stato di insolvenza tale da giustificare l'avvio della Liquidazione Giudiziale della quale non sussistevano i presupposti di legge. Co Va, quindi, revocata la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale
(P. Iva , con sede in Massa via Roma n. 128. CP_1 P.IVA_1
Deve essere disposto, con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 53 CCII, l'obbligo informativo periodico relativo alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato, che è fissato, nel caso di specie, con cadenza quadrimestrale.
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Occorre precisare che ai sensi dell'articolo 53 CCII “in caso di revoca della liquidazione giudiziale, anche nell'ipotesi di omologazione del concordato restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124”.
L'articolo 147 del DPR 115/2002 dispone che “in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la
pag. 8/10 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di Appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore
o al debitore”.
La Corte osserva che la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale è imputabile alla odierna reclamante che, pur in presenza di una regolare notifica del ricorso per l'avvio della procedura, non si è costituita nella fase prefallimentare. La debitrice reclamante non ha, quindi, provveduto al deposito ai sensi di legge dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e di ogni documento utile al Tribunale per effettuare le proprie valutazioni. Il comportamento tenuto dalla debitrice reclamante ha quindi indotto il Giudice di primo grado nell'errato convincimento della sussistenza dei requisiti per l'apertura della Liquidazione Giudiziale. È, infatti, onere del debitore fornire la prova del mancato superamento delle soglie previste per l'apertura della
Liquidazione Giudiziale. Vanno, quindi, poste a carico della debitrice reclamante le spese della procedura e il compenso del curatore da liquidarsi dal Tribunale.
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4. Sulle spese del presente giudizio
Quanto alle spese del reclamo si reputa equo compensarle integralmente fra le parti considerato che lo stesso è stato accolto ma che la dichiarazione di apertura della
Liquidazione Giudiziale è conseguente al mancato deposito dei bilanci nella fase prefallimentare (deposito per il quale deve ritenersi che l'odierno reclamante non si sia attivato quale legale rappresentante della società debitrice) e tenuto conto che le parti reclamate private non si sono costituite.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Sezione - Volontaria Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di reclamo promosso da avverso la sentenza n.18/2024 emessa dal CP_1
Tribunale di Massa, pubblicata il 07/06/2024,
1. ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto,
2. REVOCA
pag. 9/10 la sentenza con la quale è stata dichiarata aperta la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di pronunciata dal Tribunale di Massa;
CP_1
3. DISPONE che il debitore assolva sotto la vigilanza del curatore, sino al momento in cui la presente sentenza passerà in giudicato, l'obbligo informativo periodico relativo alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa con cadenza quadrimestrale
4. DICHIARA che l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale è imputabile alla debitrice odierna reclamante e pone conseguentemente a suo carico le spese della procedura e il compenso del curatore che verranno liquidati dal Tribunale;
5. DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 23/7/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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