Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
Il principio secondo cui l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento decorre (in applicazione della regola fissata per gli alimenti dall'art. 445 cod. civ.) dalla data della presentazione della domanda da parte dell'avente diritto riguarda soltanto il profilo dell'"an debeatur" della domanda stessa, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ne' sulla legittimità della fissazione di misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati.
Commentari • 2
- 1. Separazione e tenore di vita (Cass., 17199/2013)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2018
Non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, abbia voluto dedicarsi ad un'attività lavorativa retribuita purché tale decisione non comporti una violazione dell'ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l'indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l'unità della famiglia, in quanto incompatibile con l'adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari. La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 …
Leggi di più… - 2. quando è possibile differenziarloAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 7 novembre 2017
L'assegno di mantenimento differenziato – indice: Quantificazione dell'assegno Assegno differenziato Principi generali Conclusioni della Corte La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con l'ordinanza n. 25802/2017 ha accolto il ricorso di un marito circa il contributo di mantenimento della moglie, a proprio carico, fissato in 1.500 euro (oltre alla rivalutazione Istat) stante lo squilibrio esistente tra le posizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi. Con la pronuncia, la Suprema Corte è giunta a sostenere che in caso di separazione giudiziale, è consentito fissare una differenziazione dell'assegno di mantenimento sia per quanto concerne la quantificazione, sia per quanto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni OLLA - Presidente -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NN IT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso l'avvocato OL PACIFICI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIUA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UA OL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 202/96 della Corte d'Appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 12/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/99 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 20 novembre 1991 PA AT proponeva opposizione al precetto in data 14.11.1991, con il quale la moglie separata IT PI gli aveva intimato il pagamento della somma di L. 6.296.480, di cui L.
4.900.000 per differenze di assegno di mantenimento dal 10 ottobre 1987 alla data del precetto. Con sentenza 29.9.1995 il Tribunale di Sassari accoglieva l'opposizione, dichiarando l'inefficacia del precetto. La decisione era confermata, con sentenza 18.10-12.11.1996, dalla Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari. Osservavano i giudici d'appello che il AT aveva regolarmente corrisposto alla PI l'assegno di mantenimento, inizialmente nella misura (L. 200.000 mensili) fissata nei provvedimenti presidenziali, e successivamente in quella (L. 300.000 mensili) determinata nella sentenza di separazione. E poiché da tale sentenza emergeva che l'aumento dell'assegno era stato disposto soltanto per il periodo successivo alla decisione, ferma restando, per il periodo precedente, la determinazione operata con i provvedimenti provvisori, non poteva la PI pretendere la retroattività dell'importo dell'assegno fissato in sentenza, atteso che il principio di decorrenza degli alimenti dalla domanda, sancito dall'art. 445 c.c., era valido per l'obbligo di corresponsione dell'assegno, ma non per l'entità dello stesso.
Avverso tale sentenza IT PI ha proposto ricorso, corredato da memoria.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione ed interdipendenza, la ricorrente, lamentando violazione di legge (artt. 445, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c.) e vizio di motivazione, sostiene che - contrariamente all interpretazione fornita nella sentenza impugnata - il principio di retroattività, stabilito in materia alimentare dall'art. 445 c.c., comporta che l'assegno fissato con la sentenza di separazione debba decorrere dalla domanda, non potendo un diritto restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere. La sola eccezione potrebbe riguardare l'ipotesi in cui le risultanze istruttorie, o mutamenti insorti successivamente alla domanda, indichino una diversa e successiva decorrenza.
Nella specie, peraltro, la sentenza di separazione indicava soltanto che la determinazione dell'assegno era stata effettuata in base alla rispettiva valutazione dei redditi dei coniugi, senza alcuna considerazione relativa a variazioni, patrimoniali o monetarie, verificatesi posteriormente alla domanda. Tali circostanze (specificamente dedotte nei motivi d'impugnazione, ma trascurate dalla Corte d'appello) dimostravano che l'assegno di mantenimento, nella misura determinata con la sentenza di separazione, doveva decorrere dalla domanda, sostituendosi - per il periodo intermedio - alla quantificazione operata in via provvisoria con i provvedimenti presidenziali.
Le censure sono infondate.
Innanzi tutto, va esclusa la sussistenza della lamentata violazione di legge in relazione all'art. 445 c.c. È bensì vero, infatti, che, in applicazione della regola fissata per gli alimenti dall'art. 445 c.c., l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento decorre dalla data della domanda dell'avente diritto, ma tale principio riguarda solo l'"an debeatur", e non interferisce sulla necessità di determinare il "quantum" tenendo conto dell'evoluzione intervenuta nel corso del giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, anche per effetto della svalutazione monetaria, ne' quindi sulla fissazione di misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati (v. Cass. 3202/86; 5749/93). Nella specie, la Corte d'appello, interpretando le statuizioni della sentenza di separazione, ha ritenuto che la valutazione comparativa dei redditi dei coniugi, sulla cui base il Tribunale aveva determinato l'assegno di mantenimento dovuto alla PI, fosse stata effettuata in relazione alla situazione presente al momento della decisione, ed avesse pertanto stabilito soltanto per il futuro. Ciò comportava che la misura dell'assegno di mantenimento fissata nella sentenza avesse decorrenza dalla sentenza stessa, restando in vigore, per il periodo intermedio, la minor misura determinata nei provvedimenti presidenziali.
Tale conclusione non si pone in contrasto - come rilevato - con il principio sancito dall'art. 445 c.c., posto che l'obbligo di corresponsione dell'assegno decorre in ogni caso dalla data dei provvedimenti presidenziali, e che la diversificazione dell'entità risulta giustificata dalla circostanza che la nuova e maggiore misura è stata determinata in relazione alla valutazione comparativa dei redditi dei coniugi alla data della decisione.
Nè è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia o omessa motivazione, pure lamentato dalla ricorrente, in relazione all'asserita mancata specificazione degli elementi determinanti la variazione della misura dell'assegno.
La statuizione della Corte d'appello si fonda infatti sulla circostanza che la sentenza di separazione aveva determinato la misura dell'assegno in L. 300.000 mensili, sulla base della valutazione comparativa dei redditi dei coniugi al momento della decisione, tenendo quindi conto - evidentemente - delle eventuali variazioni intervenute durante i tre anni di durata del giudizio. E poiché il Tribunale aveva deciso alla stregua di una situazione presente nel 1990, l'assegno così quantificato non poteva retroagire al 1987: con l'ulteriore conseguenza che doveva necessariamente restare confermato, per il periodo intermedio, l'assegno fissato nei provvedimenti presidenziali, sul quale il Tribunale non aveva ritenuto di operare interventi modificativi.
Tale iter argomentativo, ravvisabile nella sentenza della Corte d'appello, appare immune da vizi logici e giuridici, rispettando il principio della decorrenza dell'assegno dalla domanda, in punto di "an debeatur", e collegandosi, in punto di "quantum", ad una interpretazione logica e coerente delle statuizioni rese dal Tribunale nella pronuncia di separazione.
Nè in questa sede è possibile sottoporre a riesame l'interpretazione delle suddette statuizioni, attraverso una diretta valutazione della sentenza di separazione: trattasi, infatti, di un apprezzamento di merito, che, risultando congruamente motivato, non può formare oggetto di censura nel giudizio di legittimità. Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Non v'è luogo ad emettere pronuncia sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1999