Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 4011
CASS
Sentenza 22 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il principio secondo cui l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento decorre (in applicazione della regola fissata per gli alimenti dall'art. 445 cod. civ.) dalla data della presentazione della domanda da parte dell'avente diritto riguarda soltanto il profilo dell'"an debeatur" della domanda stessa, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ne' sulla legittimità della fissazione di misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati.

Commentari2

  • 1Separazione e tenore di vita (Cass., 17199/2013)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2018

    Non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, abbia voluto dedicarsi ad un'attività lavorativa retribuita purché tale decisione non comporti una violazione dell'ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l'indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l'unità della famiglia, in quanto incompatibile con l'adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari. La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 …

     Leggi di più…

  • 2quando è possibile differenziarlo
    Avv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 7 novembre 2017

    L'assegno di mantenimento differenziato – indice: Quantificazione dell'assegno Assegno differenziato Principi generali Conclusioni della Corte La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con l'ordinanza n. 25802/2017 ha accolto il ricorso di un marito circa il contributo di mantenimento della moglie, a proprio carico, fissato in 1.500 euro (oltre alla rivalutazione Istat) stante lo squilibrio esistente tra le posizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi. Con la pronuncia, la Suprema Corte è giunta a sostenere che in caso di separazione giudiziale, è consentito fissare una differenziazione dell'assegno di mantenimento sia per quanto concerne la quantificazione, sia per quanto …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 4011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4011
Data del deposito : 22 aprile 1999

Testo completo