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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di CA, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/1/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ANDREA Parte_1 C.F._1
MARINO MERLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Bagni di CA (LU), via Roma n. 55, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA CONSANI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in CA (LU), corso Garibaldi n. 14, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i ricorrenti dichiarano di avere mezzi propri per il rispettivo mantenimento e rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
2) i ricorrenti dichiarano che la figlia ha mezzi propri per il proprio mantenimento;
ER
3) il signor si riconosce debitore della onnicomprensiva somma di € 20.000,00 per arretrati Pt_1 dell'assegno di mantenimento previsto per la figlia in sede di separazione e si impegna a ER corrispondere detta somma mediante rate mensili di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 2025».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in CA (LU) il 23/5/1992, antecedentemente al quale è nata la figlia ER
(nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 Parte_2 in CA (LU) in data 23/5/1992, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di CA (LU) all'Atto Numero 35, Parte 1, dell'Anno 1992;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di CA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in CA, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di CA, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/1/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ANDREA Parte_1 C.F._1
MARINO MERLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Bagni di CA (LU), via Roma n. 55, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA CONSANI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in CA (LU), corso Garibaldi n. 14, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i ricorrenti dichiarano di avere mezzi propri per il rispettivo mantenimento e rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
2) i ricorrenti dichiarano che la figlia ha mezzi propri per il proprio mantenimento;
ER
3) il signor si riconosce debitore della onnicomprensiva somma di € 20.000,00 per arretrati Pt_1 dell'assegno di mantenimento previsto per la figlia in sede di separazione e si impegna a ER corrispondere detta somma mediante rate mensili di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 2025».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in CA (LU) il 23/5/1992, antecedentemente al quale è nata la figlia ER
(nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 Parte_2 in CA (LU) in data 23/5/1992, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di CA (LU) all'Atto Numero 35, Parte 1, dell'Anno 1992;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di CA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in CA, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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