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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3122/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice Unico dott.ssa SI ER dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 27/03/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3122/2021 di R.G. promossa da:
in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
- attore opponente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 mandataria della , rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Controparte_2
Schittulli presso il cui studio sito in Bari alla via Principe Amedeo n. 25 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 27.03.2023 e nei precedenti scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
SI ER che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 22.02.2021 introduceva il giudizio di Parte_1
CP_ merito dell'opposizione all'esecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 412/2016 R.G.
- in relazione alle ordinanze datate 23.11.2020 con le quali il G.E. aveva dichiarato
[...]
“improcedibile il ricorso” per non aver l'esecutato notificato l'opposizione e il decreto nel termine assegnato e rigettato “l'istanza di estinzione e/o improcedibilità della procedura esecutiva come sollevata dall'esecutato” - rassegnando le seguenti conclusioni:
“I. Dichiarare la nullità del pignoramento immobiliare iscritto a ruolo il 22 giugno 2016
(proc.nr.412/2016 R.G.E.), per inesistenza originaria di un titolo esecutivo efficace;
II. Dichiarare, in subordine, la inefficacia del pignoramento per inosservanza di quanto disposto nell'art.567 c.p.c., con conseguente ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento e dichiarazione di estinzione del processo esecutivo;
III. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze della fase sommaria e dell'odierno giudizio di merito;
IV. Ordinare la riconsegna, al debitore esecutato, del bene immobile pignorato e delle chiavi della nuova serratura “costituita in data 16/02/2018 a seguito di accesso forzoso”, come risulta dalla comunicazione dell'esperto ing. alla Cancelleria, datata 17/02/2018; Persona_1
V. Disporre la restituzione all'avv. di tutte le somme dallo stesso esecutato Parte_1
depositate nella procedura esecutiva immobiliare n.412/2016;
VI. Accertare la responsabilità aggravata della e/o della Controparte_4
“cessionaria” ai sensi dell'art.96 c.p.c., con condanna al risarcimento danni per Controparte_1
azione e/o resistenza temeraria, da liquidarsi secondo giustizia”.
L'opponente assumeva che il titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n.
5070/2015 emesso dal Giudice di Pace di Bari, pur munito di formula di provvisoria esecuzione, fosse divenuto inefficace per omessa notifica, con conseguente nullità della procedura esecutiva immobiliare n. 412/2016 R.G.E. per inesistenza del titolo esecutivo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 188 disp. att. c.p.c. e 644 c.p.c..
SI ER Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.05.2021 si costituiva in giudizio l'opposta che eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione Controparte_1
per i seguenti motivi:
1) aver l'opponente iscritto la causa a ruolo solo il 05.03.2021, e dunque tardivamente rispetto alla data di notifica della citazione 22.02.2021;
2) violazione del principio del contraddittorio, per non essere stato il giudizio de quo incardinato nei confronti di tutti i contraddittori quali creditori intervenuti nella procedura esecutiva
(n. 412/2016 R.G.E.) Zuppa Costruzioni e Ristrutturazioni srl, Agenzia delle Entrate - Riscossione,
Condominio e Controparte_5 CP_6
3) essersi il G.E., con ordinanza del 13.6.2018 già pronunciato sui motivi di opposizione connessi all'omessa notifica del titolo esecutivo del creditore procedente ritenendo che essi non impediscano il prosieguo dell'esecuzione, vista la presenza di altro creditore titolato (Equitalia) e tale provvedimento non è stato reclamato né è stato introdotto il giudizio di merito, sicchè è divenuto definitivo;
4) non essere stato notificato dall'opponente entro il termine perentorio il ricorso in opposizione unitamente al decreto di fissazione d'udienza del G.E.;
5) non aver il debitore mai contestato la creditoria degli altri interventori titolati, nei confronti dei quali non ha notificato né l'opposizione all'esecuzione, né il reclamo, né il presente giudizio.
Nel merito, poi, parte opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione non essendo stato dichiarato inefficace il titolo posto a fondamento della procedura esecutiva.
Alla prima udienza il precedente Giudice, rilevando che le parti non avessero richiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e che la causa fosse matura per la decisione, rinviava all'udienza del 06.06.2022 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Seguivano taluni rinvii scaturenti dall'esigenza di riorganizzazione del ruolo a seguito del subentro della scrivente, sino all'odierna udienza in cui la causa viene definitivamente decisa.
*****
Tanto premesso in fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Preliminarmente deve essere rigettata, siccome infondata, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo sollevata dall'opposta.
Invero, come correttamente dedotto da parte opponente, l'iscrizione a ruolo è tempestivamente avvenuta in data 03.03.2021 alle ore 18.16, mentre in data 05.03.2021 è stata effettuata la mera registrazione dell'atto.
SI ER Parimenti infondata si palesa l'ulteriore eccezione di improcedibilità per violazione del principio del contraddittorio, atteso che l'odierno giudizio essendo fondato sul motivo di opposizione dell'inesistenza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo depositato dalla
[...]
intervenuta il 30.11.2017, ha come unico contraddittore la Controparte_4 Controparte_1
in quanto cessionaria dell'unico creditore procedente opposto, ossia della
[...] [...]
Controparte_7
Anche la pronuncia del G.E. del 13.06.2018 non assurge a motivo di improcedibilità dell'opposizione atteso che essa non impedisce la riproposizione della doglianza.
Infine, priva di pregio appare pure l'eccezione fondata sull'asserita omessa notifica del ricorso in opposizione unitamente al decreto di fissazione di udienza essendo stata formulata in maniera generica.
Venendo al merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che in data 26.01.2022 a seguito di ricorso ex art. 644 c.p.c. proposto da il Giudice di Pace di Bari dichiarava l'inefficacia del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5070/2015 per omessa notifica entro il termine di sessanta giorni, da cui consegue la nullità della procedura esecutiva immobiliare n. 412/2016 R.G.E. per inesistenza ab origine di valido titolo esecutivo.
In ragione di tanto, infatti, il G.E., rivedendo il proprio precedente provvedimento emesso in data 23.11.2020, con ordinanza del 14.09.2022 accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Merita accoglimento, altresi', la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da Parte_1 nei confronti dell'opposta che ha resistito all'odierno giudizio con dolo e/o colpa grave attesa
[...] la consapevolezza dell'omessa notifica del decreto ingiuntivo n. 5070/2015 e, pertanto, dell'inesistenza di valido titolo esecutivo su cui fondare la procedura esecutiva.
Pertanto, parte opposta soccombente va condannata al pagamento in favore di parte opponente, oltre che delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, di una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che, ai fini liquidativi, pare equo determinare in €. 1.500,00 in considerazione, per un verso, dell'importo del credito per cui si procede esecutivamente e, per altro verso, della concentrazione dell'odierno giudizio e della correlata riduzione delle incombenze difensive.
Non luogo a provvedere, invece, sulle domande pure avanzate da parte opponente, di riconsegna al debitore esecutato del bene immobile pignorato e delle chiavi della nuova serratura e la domanda di restituzione delle somme depositate dall'esecutato nella procedura trattandosi di domande che devono essere proposte dinanzi al G.E..
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di
SI ER riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) in considerazione del valore del credito nella titolarità dell'istituto di credito opposto, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale secondo i valori medi ridotti al 30% in considerazione della semplicità della questione trattata.
Quanto alle spese della fase cautelare, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione atteso che, come condivisibilmente rilevato dal G.E., il debitore esecutato, nonostante abbia più volte sollevato questioni circa il fatto di non aver ricevuto regolare notifica del decreto ingiuntivo sopra citato nell'ambito della presente procedura esecutiva, avviata nel 2016, abbia poi proposto ricorso per la dichiarazione di inefficacia del titolo solo nel 2021, sollevando una questione nuova in una fase ormai avanzata della procedura, con la conseguente eventualità di un inutile dispendio di risorse legate all'intensa attività processuale sinora svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le eccezioni di improcedibilità dell'opposizione sollevate da parte convenuta opposta;
2) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA la nullità della procedura esecutiva immobiliare n. 412/2016 R.G.E. per inesistenza di valido titolo esecutivo;
3) ACCOGLIE la domanda ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, CONDANNA parte opposta
[...]
al pagamento in favore dell'opponente della Controparte_1 Parte_1
somma di €. 1.500,00;
4) DICHIARA il non luogo a provvedere sulle domande avanzate da parte opponente Parte_1
di riconsegna al debitore esecutato del bene immobile pignorato e delle chiavi della nuova
[...]
serratura e la domanda di restituzione delle somme depositate dall'esecutato nella procedura;
5) COMPENSA integralmente le spese della fase cautelare;
6) CONDANNA parte convenuta opposta al Controparte_1 pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 5.903,10 per compensi, oltre esborsi, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 27.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI ER
SI ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice Unico dott.ssa SI ER dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 27/03/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3122/2021 di R.G. promossa da:
in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
- attore opponente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 mandataria della , rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Controparte_2
Schittulli presso il cui studio sito in Bari alla via Principe Amedeo n. 25 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 27.03.2023 e nei precedenti scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
SI ER che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 22.02.2021 introduceva il giudizio di Parte_1
CP_ merito dell'opposizione all'esecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 412/2016 R.G.
- in relazione alle ordinanze datate 23.11.2020 con le quali il G.E. aveva dichiarato
[...]
“improcedibile il ricorso” per non aver l'esecutato notificato l'opposizione e il decreto nel termine assegnato e rigettato “l'istanza di estinzione e/o improcedibilità della procedura esecutiva come sollevata dall'esecutato” - rassegnando le seguenti conclusioni:
“I. Dichiarare la nullità del pignoramento immobiliare iscritto a ruolo il 22 giugno 2016
(proc.nr.412/2016 R.G.E.), per inesistenza originaria di un titolo esecutivo efficace;
II. Dichiarare, in subordine, la inefficacia del pignoramento per inosservanza di quanto disposto nell'art.567 c.p.c., con conseguente ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento e dichiarazione di estinzione del processo esecutivo;
III. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze della fase sommaria e dell'odierno giudizio di merito;
IV. Ordinare la riconsegna, al debitore esecutato, del bene immobile pignorato e delle chiavi della nuova serratura “costituita in data 16/02/2018 a seguito di accesso forzoso”, come risulta dalla comunicazione dell'esperto ing. alla Cancelleria, datata 17/02/2018; Persona_1
V. Disporre la restituzione all'avv. di tutte le somme dallo stesso esecutato Parte_1
depositate nella procedura esecutiva immobiliare n.412/2016;
VI. Accertare la responsabilità aggravata della e/o della Controparte_4
“cessionaria” ai sensi dell'art.96 c.p.c., con condanna al risarcimento danni per Controparte_1
azione e/o resistenza temeraria, da liquidarsi secondo giustizia”.
L'opponente assumeva che il titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n.
5070/2015 emesso dal Giudice di Pace di Bari, pur munito di formula di provvisoria esecuzione, fosse divenuto inefficace per omessa notifica, con conseguente nullità della procedura esecutiva immobiliare n. 412/2016 R.G.E. per inesistenza del titolo esecutivo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 188 disp. att. c.p.c. e 644 c.p.c..
SI ER Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.05.2021 si costituiva in giudizio l'opposta che eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione Controparte_1
per i seguenti motivi:
1) aver l'opponente iscritto la causa a ruolo solo il 05.03.2021, e dunque tardivamente rispetto alla data di notifica della citazione 22.02.2021;
2) violazione del principio del contraddittorio, per non essere stato il giudizio de quo incardinato nei confronti di tutti i contraddittori quali creditori intervenuti nella procedura esecutiva
(n. 412/2016 R.G.E.) Zuppa Costruzioni e Ristrutturazioni srl, Agenzia delle Entrate - Riscossione,
Condominio e Controparte_5 CP_6
3) essersi il G.E., con ordinanza del 13.6.2018 già pronunciato sui motivi di opposizione connessi all'omessa notifica del titolo esecutivo del creditore procedente ritenendo che essi non impediscano il prosieguo dell'esecuzione, vista la presenza di altro creditore titolato (Equitalia) e tale provvedimento non è stato reclamato né è stato introdotto il giudizio di merito, sicchè è divenuto definitivo;
4) non essere stato notificato dall'opponente entro il termine perentorio il ricorso in opposizione unitamente al decreto di fissazione d'udienza del G.E.;
5) non aver il debitore mai contestato la creditoria degli altri interventori titolati, nei confronti dei quali non ha notificato né l'opposizione all'esecuzione, né il reclamo, né il presente giudizio.
Nel merito, poi, parte opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione non essendo stato dichiarato inefficace il titolo posto a fondamento della procedura esecutiva.
Alla prima udienza il precedente Giudice, rilevando che le parti non avessero richiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e che la causa fosse matura per la decisione, rinviava all'udienza del 06.06.2022 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Seguivano taluni rinvii scaturenti dall'esigenza di riorganizzazione del ruolo a seguito del subentro della scrivente, sino all'odierna udienza in cui la causa viene definitivamente decisa.
*****
Tanto premesso in fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Preliminarmente deve essere rigettata, siccome infondata, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo sollevata dall'opposta.
Invero, come correttamente dedotto da parte opponente, l'iscrizione a ruolo è tempestivamente avvenuta in data 03.03.2021 alle ore 18.16, mentre in data 05.03.2021 è stata effettuata la mera registrazione dell'atto.
SI ER Parimenti infondata si palesa l'ulteriore eccezione di improcedibilità per violazione del principio del contraddittorio, atteso che l'odierno giudizio essendo fondato sul motivo di opposizione dell'inesistenza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo depositato dalla
[...]
intervenuta il 30.11.2017, ha come unico contraddittore la Controparte_4 Controparte_1
in quanto cessionaria dell'unico creditore procedente opposto, ossia della
[...] [...]
Controparte_7
Anche la pronuncia del G.E. del 13.06.2018 non assurge a motivo di improcedibilità dell'opposizione atteso che essa non impedisce la riproposizione della doglianza.
Infine, priva di pregio appare pure l'eccezione fondata sull'asserita omessa notifica del ricorso in opposizione unitamente al decreto di fissazione di udienza essendo stata formulata in maniera generica.
Venendo al merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che in data 26.01.2022 a seguito di ricorso ex art. 644 c.p.c. proposto da il Giudice di Pace di Bari dichiarava l'inefficacia del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5070/2015 per omessa notifica entro il termine di sessanta giorni, da cui consegue la nullità della procedura esecutiva immobiliare n. 412/2016 R.G.E. per inesistenza ab origine di valido titolo esecutivo.
In ragione di tanto, infatti, il G.E., rivedendo il proprio precedente provvedimento emesso in data 23.11.2020, con ordinanza del 14.09.2022 accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Merita accoglimento, altresi', la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da Parte_1 nei confronti dell'opposta che ha resistito all'odierno giudizio con dolo e/o colpa grave attesa
[...] la consapevolezza dell'omessa notifica del decreto ingiuntivo n. 5070/2015 e, pertanto, dell'inesistenza di valido titolo esecutivo su cui fondare la procedura esecutiva.
Pertanto, parte opposta soccombente va condannata al pagamento in favore di parte opponente, oltre che delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, di una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che, ai fini liquidativi, pare equo determinare in €. 1.500,00 in considerazione, per un verso, dell'importo del credito per cui si procede esecutivamente e, per altro verso, della concentrazione dell'odierno giudizio e della correlata riduzione delle incombenze difensive.
Non luogo a provvedere, invece, sulle domande pure avanzate da parte opponente, di riconsegna al debitore esecutato del bene immobile pignorato e delle chiavi della nuova serratura e la domanda di restituzione delle somme depositate dall'esecutato nella procedura trattandosi di domande che devono essere proposte dinanzi al G.E..
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di
SI ER riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) in considerazione del valore del credito nella titolarità dell'istituto di credito opposto, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale secondo i valori medi ridotti al 30% in considerazione della semplicità della questione trattata.
Quanto alle spese della fase cautelare, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione atteso che, come condivisibilmente rilevato dal G.E., il debitore esecutato, nonostante abbia più volte sollevato questioni circa il fatto di non aver ricevuto regolare notifica del decreto ingiuntivo sopra citato nell'ambito della presente procedura esecutiva, avviata nel 2016, abbia poi proposto ricorso per la dichiarazione di inefficacia del titolo solo nel 2021, sollevando una questione nuova in una fase ormai avanzata della procedura, con la conseguente eventualità di un inutile dispendio di risorse legate all'intensa attività processuale sinora svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le eccezioni di improcedibilità dell'opposizione sollevate da parte convenuta opposta;
2) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA la nullità della procedura esecutiva immobiliare n. 412/2016 R.G.E. per inesistenza di valido titolo esecutivo;
3) ACCOGLIE la domanda ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, CONDANNA parte opposta
[...]
al pagamento in favore dell'opponente della Controparte_1 Parte_1
somma di €. 1.500,00;
4) DICHIARA il non luogo a provvedere sulle domande avanzate da parte opponente Parte_1
di riconsegna al debitore esecutato del bene immobile pignorato e delle chiavi della nuova
[...]
serratura e la domanda di restituzione delle somme depositate dall'esecutato nella procedura;
5) COMPENSA integralmente le spese della fase cautelare;
6) CONDANNA parte convenuta opposta al Controparte_1 pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 5.903,10 per compensi, oltre esborsi, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 27.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI ER
SI ER