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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Giudici:
dott. Rosario Baglioni Presidente rel. est. dott.ssa Licia Tomay Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 826/2024 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Mariangela Pezzolla ed elettivamente domiciliato in Montemilone, al Corso Mario Pagano n.
33, presso lo studio del difensore e da
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Mariangela Pezzolla ed elettivamente domiciliata in Montemilone, al Corso Mario
Pagano n. 33, presso lo studio del difensore
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni: le parti hanno reiterato la richiesta di divorzio ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 08.04.2024, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in Ginestra (PZ) in data 08.08.1984 e che dalla loro unione sono nati
i figli (il 14.04.1985), (il 02.03.1987) e (il 18.01.1990), tutti Per_1 Per_2 Per_3
economicamente indipendenti - hanno dedotto che negli anni è venuta meno l'affectio coniugalis su cui si fondava il rapporto matrimoniale rendendo intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Hanno chiesto emettersi sentenza di divorzio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione: “1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Ginestra;
2) confermare, per il resto, le condizioni di cui alla separazione.”.
Con sentenza parziale n. 57/2024, pubblicata il 18/07/2024 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza del 03/04/2025, le parti hanno chiesto emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni di cui all'omologata separazione consensuale, e la causa è stata riservata in decisione.
Come sopra detto, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale con la sentenza sopra citata, prodotta telematicamente dai ricorrenti, munita di attestazione di irrevocabilità.
La mancata ripresa della convivenza tra i coniugi deve ritenersi pacifica, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la richiesta pronuncia di divorzio.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella presente procedura di separazione consensuale e divorzio congiunto (v. art. 3 lett. b legge 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1 lett. a del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e applicabile ratione temporis).
In secondo luogo, le prospettazioni di entrambe le parti, come sopra richiamate, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ginestra per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, con la sentenza di omologa della separazione consensuale il Collegio ha già verificato che nei rapporti tra i coniugi l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative. Le relative argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate.
Anche per il divorzio l'accordo va integrato con la previsione – imposta dalla legge – della rivalutazione annuale, sulla base degli indici Istat-Foi, del contributo economico pattuito per il mantenimento della Sig.ra Parte_2
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso datato 08/04/2024, richiamata la sentenza parziale n. 57/2024, Parte_2
pubblicata il 18/07/2024 di omologa della separazione consensuale, già pronunciata tra le parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Ginestra (PZ), in Parte_1 Parte_2
data 08/08/1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ginestra dell'Anno 1984, Parte II, Serie A, n. 2;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14
e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale;
d) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 03/04/2025
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni