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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 251 R.G. dell'anno 2020 tra
( ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parenti (C.F.
) del Foro di Roma, giusta procura apposta in calce al presente atto, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Roma, Viale delle Milizie n. 114, come da procura in atti
- ATTORE
E
, nata a [...] il [...], ) il Sig. Controparte_1 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4
) e , nato a [...] l'[...]
[...] Controparte_3 C.F._5
) ai fini del presente atto ed atti conseguenziali tutti elettivamente domiciliati in
[...]
Civitavecchia al Corso Marconi n.13 presso e nello studio dell'Avv. AR IA IL che li rappresenta e difende in virtù di delega estesa in calce alla comparsa di risposta
- CONVENUTI
NONCHE'
, ( ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_4 CodiceFiscale_6
residente in [...] int.35 e , Controparte_5
( ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gioacchino Belli n.6; contumaci
- CONVENUTI
E TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
in persona del legale rappr.te Controparte_6 pro tempore, con sede in Roma alla Via dei Somaschi n.
1 -Lungotevere Marzio, 12,
- CONVENUTA
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Piaccia al Tribunale adito, adversis reiectis, in via preliminare: accertare e dichiarare procedibile lo scioglimento della comunione ereditaria parziale sui beni siti in località Casale dei Bagni, stante la loro conformità urbanistica, e precisamente:
1) terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F. 9 part. 37 superficie mq. 6050 – rendita £ 75.625;
2) terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F. 9 part.38 superficie mq. 728- rendita £ 9.828;
3) terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F. 18 part.47 superficie mq. 8200- rendita £ 57.400; previo scioglimento della comunione ereditaria parziale della signora con gli eredi di Parte_2 quest'ultima; disporre la divisione della comunione ereditaria di tra i germani e CP_7 Parte_1 Controparte_1 procedendo allo scioglimento parziale della comunione ereditaria insistente sui beni siti in località Casale dei Bagni sopra descritti
- concedere un ulteriore termine per consentire il completamento della rimozione delle difformità urbanistiche insistenti sul compendio immobiliare di via Leopardi 52;
- disporre la restituzione pro quota della in favore del signor della somma di € 3.300,00 Parte_1 anticipate dalla signor per l'abbattimento degli abusi realizzati dal de cuius come Parte_1 CP_7 da allegata fattura (cfr. doc. 19), nell'interesse della cosa comune;
In via subordinata nel merito previo scioglimento della comunione ereditaria parziale della signora Parte_2
con gli eredi di quest'ultima
[...]
- disporre la divisione della comunione ereditaria di tra i germani e CP_7 Parte_1 CP_1 ed a tal fine nominare il consulente tecnico d'ufficio per la formazione delle masse ereditarie da dividersi e
[...] delle relative quote;
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- disporre la divisione gli immobili di cui in narrativa attribuendo in proprietà esclusiva a ciascuno degli eredi la quota spettante;
- rigettare le domande di accertamento di presunte donazioni di danaro nei confronti di in quanto CP_7 improcedibili in rito, inammissibili, generiche infondate in fatto ed in diritto;
- rigettare le ulteriori richieste di controparte perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto.
- estromettere dal presente giudizio in quanto l'ipoteca Controparte_8 giudiziale iscritta nel 1997 non essendo stata rinnovata è perenta.
Con vittoria di spese e compensi.
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia, contrariis reictiis, insiste nella dichiarazione di improcedibilità della domanda e precisa le seguenti conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta:
1) previa nomina di consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, tenuto conto anche degli abusi edilizi del Sig. -ordinare la divisione dei cespiti con Parte_3 attribuzione ai singoli comproprietari della quota ad ognuno spettante, tenuto conto dell'iscrizione d'ipoteca giudiziale contro il solo Sig. e di tutte le donazioni di denaro effettuate dal defunto Sig. Parte_1 Pt_1
Firmato Da: AR IA IL Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 114abf1 6 Pietro in favore del figlio Sig. e del Sig. nonché del credito vantato dalla Sig.ra Parte_1 Controparte_5 CP_1
nei confronti della massa ereditaria;
2)porre tutte le spese occorrenti alla divisione quali C.T.U.,
[...] frazionamento, apposizione di termini e confini e altre a carico dei condividenti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor premetteva che: Parte_1
- in data 29.5.1994 decedeva in Civitavecchia la signora la quale lasciava eredi Parte_2 il marito ed i figli e;
CP_7 Controparte_1 Parte_1
- i figli a rinunciavano all'eredità della loro madre ed essi Controparte_1 Parte_1 succedevano per rappresentazione i rispettivi figli: e;
Controparte_3 Controparte_2
e : CP_4 Controparte_5
- nella massa ereditaria ricadevano i seguenti beni:
1) 50% terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F. 9 part. 37 superficie mq. 6050 – rendita £ 75.625;
2) 50% terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F. 9 part.38 superficie mq. 728- rendita £ 9.828;
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3) 50% terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F.
18 part.47 superficie mq. 8200- rendita £ 57.400;
4) 50% diritto di superficie fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, Piazza Regina Margherita distinto al N.C.E.U. al F. 22 part. 372 superficie mq. 55,00;
5) 50% fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT distinto al
N.C.E U. al F. 16 part.794 sub.1 vani 8,5 - rendita £ 1.997.500;
6) 50% fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT -S1 distinto al
N.C.E.U. al F. 16 part.794 sub.2 mq.117 - rendita £ 924.300;
7) 50% fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT int.1 distinto al
N.C.E U. al F. 16 part.1354 sub.1 vani 3,5;
8) 50% fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT int.2 distinto al
N.C.E U. al F. 16 part.1354 sub.2 vani 2,5 ;
9) 50% fabbricato sito in comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT distinto al
N.C.E. U. al F. 16 part.1354 sub.3 mq15;
10) 50% terreno sito in comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi distinto al N.C.T al F. 16 part.640 mq 66 - rendita £ 1.188;
11) 50%terreno sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi distinto al N.C.E U. al F.
16 part.794 / 8 mq1.670 - rendita £ 30.060;
- i suddetti eredi non procedevano mai alla divisione ereditaria;
- successivamente, in data 28.10.2007, decedeva in Civitavecchia anche il signor CP_7 lasciando eredi i due figli e;
Parte_1 Controparte_1
- nella massa ereditaria ricadevano i seguenti beni:
1) 4/6 terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F. 9 part.37 superficie mq. 6050 – rendita 75.625;
2) 4/6 terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F. 9 part.38 superficie mq. 720- rendita £ 9.828;
3) 4/6 terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F.
18 part.47 superficie mq. 8200- rendita £ 57.400;
4) 4/6 fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT int.1 distinto al
N.C.E U. al F. 16 part.1354 sub.1 vani 3,5;
5) 4/6 fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT int.2 distinto al
N.C.E U. al F. 16 part.1354 sub.2 vani 2,5;
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6) 4/6 fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT distinto al
N.C.E. U. al F. 16 part.1354 sub.3 mq15;
7) 4/6 fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT distinto al
N.C.E. U. al F. 16 part.1354 sub.4 mq 57;
8) 4/6 terreno sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi distinto al N.C.T al F. 16 part.640 mq 66 - rendita £ 1.188;
9) 4/6 terreno sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi distinto al N.C.T. al F. 16 part. 1371 are 8,85 - rendita € 3,89; formulando le seguenti conclusioni:
Piaccia al Tribunale adito, adversis reiectis, previo scioglimento della comunione ereditaria della signora Parte_2
con gli eredi di quest'ultima, - disporre la divisione della comunione ereditaria di tra i
[...] CP_7 germani e ed a tal fine nominare il consulente tecnico d'ufficio per la formazione Parte_1 Controparte_1 delle masse ereditarie da dividersi e delle relative quote;
- disporre la divisione gli immobili di cui in narrativa attribuendo in proprietà esclusiva a ciascuno degli eredi la quota spettante;
Con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in giudizio la signora insieme ai figli ed Controparte_1 CP_3 CP_2
, contestando la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto rassegnando
[...] le conclusioni sopra riportate e chiedendo autorizzarsi previamente ex art. 269 c.p.c. la chiamata in giudizio della .S.p.A. Controparte_6
Questo giudice autorizzava la chiamata di terzo ed all'udienza del 5.5.2021 venivano concessi i termini 183 VI c. c.p.c.
All'udienza del 17.11.2021 il Giudice, tenuto conto dell'eccezione di improcedibilità avanzata dalla parte convenuta per la sussistenza di abusi edilizi, disponeva l'acquisizione da parte di parte attrice della CTU resa nel precedente giudizio di divisione ereditaria R.G. 4374/2019 del
Tribunale di Civitavecchia tra le medesime parti rinviando all'udienza 16.3.2022.
All'esito dell'esame della CTU acquisita il Giudice rilevava la sussistenza di abusi edilizi insistenti sul complesso immobiliare di via Leopardi 52 caduto in successione e rinviava al 15 febbraio
2023 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza la parte attrice in merito all'eccezione di improcedibilità avanzata da controparte fondata sulla presenza di opere abusive realizzate dal de cuius sull'immobile CP_7 caduto in successione ed oggetto del presente giudizio di divisione, dichiarava di aver, successivamente all'udienza del 16.3.2022, proceduto a sua cura e spese all'abbattimento delle opere abusive realizzate nell'immobile oggetto di divisione dal de cuius risultanti CP_7
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dalla CTU dell'arch. , atteso che le stesse erano risultate non sanabili e depositava le Per_1 fatture relative alle spese sostenute per le opere di abbattimento e ripristino.
La parte convenuta affermava che erano stati commessi ulteriori abusi.
Questo ritenuta la necessità di valutare se le opere realizzate dopo la precedente relazione del
CTU avessero modificato la situazione di fatto rendendo ammissibile lo scioglimento della comunione, revocava il provvedimento con cui le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e nominava il l'Arch. fissando l'udienza del 7 giugno 2023 per il Persona_2 giuramento.
A tale udienza poiché il CTU nominato non si presentava, il Giudice lo revocava e nominava il
Geometra rinviando per il giuramento all'udienza del 27.9.2024 nella quale il Persona_3
CTU prestava giuramento, riceveva dal Giudice i quesiti e fissava l'inizio delle operazioni peritali.
Depositata la CTU questo Giudice all'udienza del 27.3.2024 il Giudice rilevata la persistenza delle difformità urbanistiche rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.2024 in cui la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini 190 c.p.c.
Il termine per il deposito delle memorie di replica scadeva in data 12 febbraio 2025.
In data 10 febbraio 2025 l'Avv. IL difensore dei convenuti comunicava che in data 08/02/2025 era deceduto l'attore Sig. in Civitavecchia. Parte_1
In linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 ottobre
2009 n. 23042) dal quale non vi è ragione di discostarsi nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 281-quinquies, dev'essere dichiarata l'interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l'art. 300, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ. in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla legge n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Pertanto l'interruzione si sarebbe astrattamente potuta dichiarare.
Tuttavia l'art. 300 c.p.c. stabilisce che se l'evento si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti e dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto.
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Poiché nel caso in esame il procuratore della parte deceduta non ha effettuato alcuna dichiarazione e l'art. 300 cod. proc. civ. subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall'evento previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita, restando esclusa vuoi la possibilità di rilievo d'ufficio dell'evento, vuoi la rilevanza della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera di parte diversa da quella che lo ha subito (Cass. 4 agosto 2009 n. 17193), deve escludersi che nel caso in esame si possa dichiarare l'interruzione del giudizio.
Venendo al merito del giudizio la questione preliminare da esaminare attiene alla ammissibilità della domanda con riferimento agli immobili oggetto di causa.
La relazione tecnica del C.t.u. (cfr. relazione depositata in data 13 marzo 2024) geom. Persona_4
[... ha confermato l'esistenza di abusi edilizi nel fabbricato dove si trovano gli immobili oggetto di divisione.
Deve ritenersi che a tali difformità urbanistico-edilizie delle costruzioni consegua l'inammissibilità della domanda di divisione.
Il principio, già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha trovato, di recente conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021) che ha affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Non può aderirsi al diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito secondo il quale l'improcedibilità della domanda non sussisterebbe per le difformità di scarsa importanza e eliminabili che farebbe riferimento ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione, sempre a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230) secondo la quale “può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 del codice civile a condizione che il vizio di regolarità urbanistica non oltrepassi la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, (…)
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tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso”.
Deve in primo luogo osservarsi che questa giurisprudenza della Corte di cassazione chiarisce come: “La distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di contratto preliminare ed alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione, non è ….. utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi
……. previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire (minuziosamente indicata), comporterebbe, come correttamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni, un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ricordata da Cass. n. 111659 del 2018, all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili”.
I principi affermati dalla sentenza Cass. Sez. Un. n.25021/2019 non sembrano in ogni caso in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.
Bisogna prendere le mosse dal principio affermato nella sentenza n. 25021/2019 secondo cui gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
La Corte di cassazione ha illustrato come di seguito i motivi di tale affermazione.
“Dal confronto tra la disposizione dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quella dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 risulta come soltanto nella prima gli "atti di scioglimento della comunione" sono espressamente contemplati tra quelli colpiti da nullità ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche;
nella seconda disposizione (l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985), invece, nessun riferimento espresso vi è agli atti di scioglimento della comunione.
Questa mancata coincidenza tra il testo delle due disposizioni ha indotto in passato questa Corte ad affermare, facendo applicazione del canone interpretativo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 - a differenza di quanto vale per l'art. 17, comma 1, della stessa legge (ora art. 46,
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comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001) - non è applicabile agli atti di scioglimento della comunione (Cass., Sez. 2,
n. 14764 del 13/07/2005); sicché nessuna comminatoria di nullità esisterebbe per gli atti di scioglimento della comunione di qualsiasi tipo (anche comunione ordinaria) relativa ad edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.
Le Sezioni Unite ritengono che vi siano validi argomenti per rivedere tale conclusione.
In primo luogo, sul piano della interpretazione letterale, va considerata la diversa struttura semantica delle due disposizioni normative.
Infatti, mentre l'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 (come prima l'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985) individua gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi (o a loro parti), per i quali commina la sanzione della nullità, avendo riguardo al loro effetto giuridico («trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione»), l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, invece, individua gli atti inter vivos per i quali commina la nullità avendo riguardo solo al loro "oggetto", richiedendo cioè che si tratti di «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti», prescindendo dal loro effetto giuridico (il richiamo all'effetto giuridico degli atti, contenuto nella locuzione «esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù», si rinviene nella disposizione solo con funzione eccettuativa, ossia per escludere, dal campo di applicazione della norma, gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù).
In sostanza, l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 indica gli atti oggetto della comminatoria di nullità in modo ellittico e sintetico, attraverso l'amplissima formula «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti»; tale espressione, sul piano logico-semantico, risulta comprensiva di tutti gli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, qualunque effetto giuridico abbiano, eccettuati solo gli atti espressamente esclusi.
Pertanto, come - nella detta formula - devono ritenersi senza dubbio compresi gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o loro parti (anch'essi non espressamente previsti), così non vi sono ragioni per escludere – sul piano dell'interpretazione letterale - gli atti di scioglimento della comunione se e in quanto aventi ad oggetto edifici (o loro parti).
In secondo luogo, poi, sul piano della interpretazione teleologica e avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore, va considerato che sia l'art. 46 che l'art. 40 disciplinano comunque atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi o a loro parti.
Non potrebbe comprendersi, allora, in mancanza di espressa previsione di legge, perché lo scioglimento della comunione di un immobile abusivo e non sanabile dovrebbe ritenersi consentito per il solo fatto che il fabbricato sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985; considerato, peraltro, che le sanzioni
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amministrative della demolizione dell'edificio abusivo e dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune valgono anche per i fabbricati realizzati prima della entrata in vigore della detta legge.
Tantomeno potrebbe comprendersi perché dovrebbe essere vietata la compravendita o la costituzione di usufrutto relativamente ad un tale immobile e dovrebbe invece essere consentito lo scioglimento della comunione, pur se trattasi di comunione non ereditaria.
In entrambi i casi si è dinanzi ad un immobile edificato illecitamente e non ricondotto a legittimità sul piano amministrativo.
La omogeneità delle situazioni non consente, in mancanza di una espressa previsione normativa, di concludere per una diversità di disciplina…….
La previsione - negli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985 - di un "unico" regime giuridico per ogni tipo di scioglimento di comunione comporta, in applicazione del canone interpretativo "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", che lo scioglimento della comunione ereditaria, ove abbia ad oggetto fabbricati abusivi (o parti di essi), deve ritenersi sottoposto al medesimo trattamento giuridico ("comminatoria di nullità") previsto per lo scioglimento della comunione ordinaria.”.
Non pare si possa contestare la correttezza di tale ricostruzione poiché quest'ultima sembra ipotizzare l'applicazione al giudizio di divisione l'interpretazione formulata dalla Corte di cassazione in materia di atti di compravendita tra privati (e di trasferimento coattivo ex art. 2932
c.c.) secondo la quale il vizio di regolarità urbanistica non vizia l'atto (e consente il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.) e, quindi, consente la divisione giudiziale.
Deve, tuttavia, osservarsi che la sentenza Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230 ha ribadito che
"la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta
a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” e che “in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
Successivamente la giurisprudenza della Corte di cassazione ha anche precisato che il giudice ex art. 2932 c.c, non può emanare sentenza di trasferimento coattivo in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di
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costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed integrano, altresì, una condizione dell'azione (Cass. 2 settembre
2020 n. 18195) e che nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione (Cass. 29 settembre 2020 n. 20526).
Sulla base di tali premesse deve valutarsi come applicare la disciplina citata a procedimenti come quello di scioglimento della comunione nei quali non vi è un atto privato di alienazione ma un provvedimento giudiziale di trasferimento del bene (decreto di trasferimento o provvedimento di assegnazione).
In tali provvedimenti non è prevista, ovviamente, alcuna dichiarazione di parte cosicché occorre stabilire quale sia il possibile contenuto dell'atto di trasferimento del bene emesso dal giudice con riferimento alla situazione urbanistico-edilizia del bene ed alla sia regolarità catastale.
Certamente nei provvedimenti emessi dal giudice si deve accertare l'esistenza della concessione edilizia o della concessione in sanatoria, la riferibilità della stessa all'immobile e la conformità catastale oggettiva non potendo certo il giudice della divisione redigere un atto privo di tali elementi né attestare circostanze non conformi a quanto risulta dalla documentazione in atti.
Da ciò deriva che se il giudice non solo ove riscontri la mancanza di tali documenti ma anche ove ne rileva l'inadeguatezza ad attestare la regolarità urbanistico edilizia del bene non può emettere il decreto di trasferimento o il provvedimento di assegnazione.
In sostanza è proprio per il carattere “testuale” della nullità prevista dalla legge e riaffermata anche dalla giurisprudenza di merito a far esclude che il giudice possa emettere i provvedimenti di assegnazione nel caso in cui risulti dagli atti l'esistenza di irregolarità urbanistico-edilizie o la non conformità catastale, non potendo ovviamente in tali casi inserire negli atti una dichiarazione non conforme alle risultanze del giudizio e dovendo, comunque, realizzare la funzione essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente propria della dichiarazione, richiedente la concreta riferibilità del titolo all'immobile oggetto dell'atto.
Né, come si è visto, sembra possibile distinguere tra variazioni essenziali e non essenziali del manufatto edificato, in quanto irrilevante al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, anche in considerazione della moltiplicazione dei titoli abilitativi previsti in riferimento all'attività
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edilizia da eseguire e della indeterminatezza del sistema delle nullità ove lo stesso fosse affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica difficilmente identificabili e sostanzialmente lasciate all'arbitrio dell'interprete.
Nel caso in esame il CTU ha riscontrato le difformità sopra riportate e deve, quindi, dichiararsi l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione sull'immobile sopra indicata.
Pertanto la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite devono compensarsi tra le pari in quanto le ragioni della decisione sono del tutto estranee alle richieste e conclusioni formulate negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 251 del 2020 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: dichiara la contumacia di , e della CP_9 CP_10 Controparte_6
[...] dichiara inammissibile la domanda di divisione;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 24 febbraio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 251 R.G. dell'anno 2020 tra
( ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parenti (C.F.
) del Foro di Roma, giusta procura apposta in calce al presente atto, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Roma, Viale delle Milizie n. 114, come da procura in atti
- ATTORE
E
, nata a [...] il [...], ) il Sig. Controparte_1 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4
) e , nato a [...] l'[...]
[...] Controparte_3 C.F._5
) ai fini del presente atto ed atti conseguenziali tutti elettivamente domiciliati in
[...]
Civitavecchia al Corso Marconi n.13 presso e nello studio dell'Avv. AR IA IL che li rappresenta e difende in virtù di delega estesa in calce alla comparsa di risposta
- CONVENUTI
NONCHE'
, ( ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_4 CodiceFiscale_6
residente in [...] int.35 e , Controparte_5
( ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gioacchino Belli n.6; contumaci
- CONVENUTI
E TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
in persona del legale rappr.te Controparte_6 pro tempore, con sede in Roma alla Via dei Somaschi n.
1 -Lungotevere Marzio, 12,
- CONVENUTA
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Piaccia al Tribunale adito, adversis reiectis, in via preliminare: accertare e dichiarare procedibile lo scioglimento della comunione ereditaria parziale sui beni siti in località Casale dei Bagni, stante la loro conformità urbanistica, e precisamente:
1) terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F. 9 part. 37 superficie mq. 6050 – rendita £ 75.625;
2) terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F. 9 part.38 superficie mq. 728- rendita £ 9.828;
3) terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F. 18 part.47 superficie mq. 8200- rendita £ 57.400; previo scioglimento della comunione ereditaria parziale della signora con gli eredi di Parte_2 quest'ultima; disporre la divisione della comunione ereditaria di tra i germani e CP_7 Parte_1 Controparte_1 procedendo allo scioglimento parziale della comunione ereditaria insistente sui beni siti in località Casale dei Bagni sopra descritti
- concedere un ulteriore termine per consentire il completamento della rimozione delle difformità urbanistiche insistenti sul compendio immobiliare di via Leopardi 52;
- disporre la restituzione pro quota della in favore del signor della somma di € 3.300,00 Parte_1 anticipate dalla signor per l'abbattimento degli abusi realizzati dal de cuius come Parte_1 CP_7 da allegata fattura (cfr. doc. 19), nell'interesse della cosa comune;
In via subordinata nel merito previo scioglimento della comunione ereditaria parziale della signora Parte_2
con gli eredi di quest'ultima
[...]
- disporre la divisione della comunione ereditaria di tra i germani e CP_7 Parte_1 CP_1 ed a tal fine nominare il consulente tecnico d'ufficio per la formazione delle masse ereditarie da dividersi e
[...] delle relative quote;
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- disporre la divisione gli immobili di cui in narrativa attribuendo in proprietà esclusiva a ciascuno degli eredi la quota spettante;
- rigettare le domande di accertamento di presunte donazioni di danaro nei confronti di in quanto CP_7 improcedibili in rito, inammissibili, generiche infondate in fatto ed in diritto;
- rigettare le ulteriori richieste di controparte perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto.
- estromettere dal presente giudizio in quanto l'ipoteca Controparte_8 giudiziale iscritta nel 1997 non essendo stata rinnovata è perenta.
Con vittoria di spese e compensi.
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia, contrariis reictiis, insiste nella dichiarazione di improcedibilità della domanda e precisa le seguenti conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta:
1) previa nomina di consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, tenuto conto anche degli abusi edilizi del Sig. -ordinare la divisione dei cespiti con Parte_3 attribuzione ai singoli comproprietari della quota ad ognuno spettante, tenuto conto dell'iscrizione d'ipoteca giudiziale contro il solo Sig. e di tutte le donazioni di denaro effettuate dal defunto Sig. Parte_1 Pt_1
Firmato Da: AR IA IL Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 114abf1 6 Pietro in favore del figlio Sig. e del Sig. nonché del credito vantato dalla Sig.ra Parte_1 Controparte_5 CP_1
nei confronti della massa ereditaria;
2)porre tutte le spese occorrenti alla divisione quali C.T.U.,
[...] frazionamento, apposizione di termini e confini e altre a carico dei condividenti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor premetteva che: Parte_1
- in data 29.5.1994 decedeva in Civitavecchia la signora la quale lasciava eredi Parte_2 il marito ed i figli e;
CP_7 Controparte_1 Parte_1
- i figli a rinunciavano all'eredità della loro madre ed essi Controparte_1 Parte_1 succedevano per rappresentazione i rispettivi figli: e;
Controparte_3 Controparte_2
e : CP_4 Controparte_5
- nella massa ereditaria ricadevano i seguenti beni:
1) 50% terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F. 9 part. 37 superficie mq. 6050 – rendita £ 75.625;
2) 50% terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F. 9 part.38 superficie mq. 728- rendita £ 9.828;
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3) 50% terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F.
18 part.47 superficie mq. 8200- rendita £ 57.400;
4) 50% diritto di superficie fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, Piazza Regina Margherita distinto al N.C.E.U. al F. 22 part. 372 superficie mq. 55,00;
5) 50% fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT distinto al
N.C.E U. al F. 16 part.794 sub.1 vani 8,5 - rendita £ 1.997.500;
6) 50% fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT -S1 distinto al
N.C.E.U. al F. 16 part.794 sub.2 mq.117 - rendita £ 924.300;
7) 50% fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT int.1 distinto al
N.C.E U. al F. 16 part.1354 sub.1 vani 3,5;
8) 50% fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT int.2 distinto al
N.C.E U. al F. 16 part.1354 sub.2 vani 2,5 ;
9) 50% fabbricato sito in comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT distinto al
N.C.E. U. al F. 16 part.1354 sub.3 mq15;
10) 50% terreno sito in comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi distinto al N.C.T al F. 16 part.640 mq 66 - rendita £ 1.188;
11) 50%terreno sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi distinto al N.C.E U. al F.
16 part.794 / 8 mq1.670 - rendita £ 30.060;
- i suddetti eredi non procedevano mai alla divisione ereditaria;
- successivamente, in data 28.10.2007, decedeva in Civitavecchia anche il signor CP_7 lasciando eredi i due figli e;
Parte_1 Controparte_1
- nella massa ereditaria ricadevano i seguenti beni:
1) 4/6 terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F. 9 part.37 superficie mq. 6050 – rendita 75.625;
2) 4/6 terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F. 9 part.38 superficie mq. 720- rendita £ 9.828;
3) 4/6 terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Casale dei Bagni distinto al N.C.T. al F.
18 part.47 superficie mq. 8200- rendita £ 57.400;
4) 4/6 fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT int.1 distinto al
N.C.E U. al F. 16 part.1354 sub.1 vani 3,5;
5) 4/6 fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT int.2 distinto al
N.C.E U. al F. 16 part.1354 sub.2 vani 2,5;
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6) 4/6 fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT distinto al
N.C.E. U. al F. 16 part.1354 sub.3 mq15;
7) 4/6 fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi 52 PT distinto al
N.C.E. U. al F. 16 part.1354 sub.4 mq 57;
8) 4/6 terreno sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi distinto al N.C.T al F. 16 part.640 mq 66 - rendita £ 1.188;
9) 4/6 terreno sito in Comune di Civitavecchia, via Giacomo Leopardi distinto al N.C.T. al F. 16 part. 1371 are 8,85 - rendita € 3,89; formulando le seguenti conclusioni:
Piaccia al Tribunale adito, adversis reiectis, previo scioglimento della comunione ereditaria della signora Parte_2
con gli eredi di quest'ultima, - disporre la divisione della comunione ereditaria di tra i
[...] CP_7 germani e ed a tal fine nominare il consulente tecnico d'ufficio per la formazione Parte_1 Controparte_1 delle masse ereditarie da dividersi e delle relative quote;
- disporre la divisione gli immobili di cui in narrativa attribuendo in proprietà esclusiva a ciascuno degli eredi la quota spettante;
Con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in giudizio la signora insieme ai figli ed Controparte_1 CP_3 CP_2
, contestando la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto rassegnando
[...] le conclusioni sopra riportate e chiedendo autorizzarsi previamente ex art. 269 c.p.c. la chiamata in giudizio della .S.p.A. Controparte_6
Questo giudice autorizzava la chiamata di terzo ed all'udienza del 5.5.2021 venivano concessi i termini 183 VI c. c.p.c.
All'udienza del 17.11.2021 il Giudice, tenuto conto dell'eccezione di improcedibilità avanzata dalla parte convenuta per la sussistenza di abusi edilizi, disponeva l'acquisizione da parte di parte attrice della CTU resa nel precedente giudizio di divisione ereditaria R.G. 4374/2019 del
Tribunale di Civitavecchia tra le medesime parti rinviando all'udienza 16.3.2022.
All'esito dell'esame della CTU acquisita il Giudice rilevava la sussistenza di abusi edilizi insistenti sul complesso immobiliare di via Leopardi 52 caduto in successione e rinviava al 15 febbraio
2023 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza la parte attrice in merito all'eccezione di improcedibilità avanzata da controparte fondata sulla presenza di opere abusive realizzate dal de cuius sull'immobile CP_7 caduto in successione ed oggetto del presente giudizio di divisione, dichiarava di aver, successivamente all'udienza del 16.3.2022, proceduto a sua cura e spese all'abbattimento delle opere abusive realizzate nell'immobile oggetto di divisione dal de cuius risultanti CP_7
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dalla CTU dell'arch. , atteso che le stesse erano risultate non sanabili e depositava le Per_1 fatture relative alle spese sostenute per le opere di abbattimento e ripristino.
La parte convenuta affermava che erano stati commessi ulteriori abusi.
Questo ritenuta la necessità di valutare se le opere realizzate dopo la precedente relazione del
CTU avessero modificato la situazione di fatto rendendo ammissibile lo scioglimento della comunione, revocava il provvedimento con cui le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e nominava il l'Arch. fissando l'udienza del 7 giugno 2023 per il Persona_2 giuramento.
A tale udienza poiché il CTU nominato non si presentava, il Giudice lo revocava e nominava il
Geometra rinviando per il giuramento all'udienza del 27.9.2024 nella quale il Persona_3
CTU prestava giuramento, riceveva dal Giudice i quesiti e fissava l'inizio delle operazioni peritali.
Depositata la CTU questo Giudice all'udienza del 27.3.2024 il Giudice rilevata la persistenza delle difformità urbanistiche rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.2024 in cui la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini 190 c.p.c.
Il termine per il deposito delle memorie di replica scadeva in data 12 febbraio 2025.
In data 10 febbraio 2025 l'Avv. IL difensore dei convenuti comunicava che in data 08/02/2025 era deceduto l'attore Sig. in Civitavecchia. Parte_1
In linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 ottobre
2009 n. 23042) dal quale non vi è ragione di discostarsi nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 281-quinquies, dev'essere dichiarata l'interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l'art. 300, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ. in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla legge n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Pertanto l'interruzione si sarebbe astrattamente potuta dichiarare.
Tuttavia l'art. 300 c.p.c. stabilisce che se l'evento si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti e dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto.
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Poiché nel caso in esame il procuratore della parte deceduta non ha effettuato alcuna dichiarazione e l'art. 300 cod. proc. civ. subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall'evento previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita, restando esclusa vuoi la possibilità di rilievo d'ufficio dell'evento, vuoi la rilevanza della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera di parte diversa da quella che lo ha subito (Cass. 4 agosto 2009 n. 17193), deve escludersi che nel caso in esame si possa dichiarare l'interruzione del giudizio.
Venendo al merito del giudizio la questione preliminare da esaminare attiene alla ammissibilità della domanda con riferimento agli immobili oggetto di causa.
La relazione tecnica del C.t.u. (cfr. relazione depositata in data 13 marzo 2024) geom. Persona_4
[... ha confermato l'esistenza di abusi edilizi nel fabbricato dove si trovano gli immobili oggetto di divisione.
Deve ritenersi che a tali difformità urbanistico-edilizie delle costruzioni consegua l'inammissibilità della domanda di divisione.
Il principio, già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha trovato, di recente conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021) che ha affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Non può aderirsi al diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito secondo il quale l'improcedibilità della domanda non sussisterebbe per le difformità di scarsa importanza e eliminabili che farebbe riferimento ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione, sempre a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230) secondo la quale “può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 del codice civile a condizione che il vizio di regolarità urbanistica non oltrepassi la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, (…)
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tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso”.
Deve in primo luogo osservarsi che questa giurisprudenza della Corte di cassazione chiarisce come: “La distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di contratto preliminare ed alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione, non è ….. utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi
……. previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire (minuziosamente indicata), comporterebbe, come correttamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni, un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ricordata da Cass. n. 111659 del 2018, all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili”.
I principi affermati dalla sentenza Cass. Sez. Un. n.25021/2019 non sembrano in ogni caso in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.
Bisogna prendere le mosse dal principio affermato nella sentenza n. 25021/2019 secondo cui gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
La Corte di cassazione ha illustrato come di seguito i motivi di tale affermazione.
“Dal confronto tra la disposizione dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quella dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 risulta come soltanto nella prima gli "atti di scioglimento della comunione" sono espressamente contemplati tra quelli colpiti da nullità ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche;
nella seconda disposizione (l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985), invece, nessun riferimento espresso vi è agli atti di scioglimento della comunione.
Questa mancata coincidenza tra il testo delle due disposizioni ha indotto in passato questa Corte ad affermare, facendo applicazione del canone interpretativo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 - a differenza di quanto vale per l'art. 17, comma 1, della stessa legge (ora art. 46,
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comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001) - non è applicabile agli atti di scioglimento della comunione (Cass., Sez. 2,
n. 14764 del 13/07/2005); sicché nessuna comminatoria di nullità esisterebbe per gli atti di scioglimento della comunione di qualsiasi tipo (anche comunione ordinaria) relativa ad edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.
Le Sezioni Unite ritengono che vi siano validi argomenti per rivedere tale conclusione.
In primo luogo, sul piano della interpretazione letterale, va considerata la diversa struttura semantica delle due disposizioni normative.
Infatti, mentre l'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 (come prima l'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985) individua gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi (o a loro parti), per i quali commina la sanzione della nullità, avendo riguardo al loro effetto giuridico («trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione»), l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, invece, individua gli atti inter vivos per i quali commina la nullità avendo riguardo solo al loro "oggetto", richiedendo cioè che si tratti di «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti», prescindendo dal loro effetto giuridico (il richiamo all'effetto giuridico degli atti, contenuto nella locuzione «esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù», si rinviene nella disposizione solo con funzione eccettuativa, ossia per escludere, dal campo di applicazione della norma, gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù).
In sostanza, l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 indica gli atti oggetto della comminatoria di nullità in modo ellittico e sintetico, attraverso l'amplissima formula «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti»; tale espressione, sul piano logico-semantico, risulta comprensiva di tutti gli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, qualunque effetto giuridico abbiano, eccettuati solo gli atti espressamente esclusi.
Pertanto, come - nella detta formula - devono ritenersi senza dubbio compresi gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o loro parti (anch'essi non espressamente previsti), così non vi sono ragioni per escludere – sul piano dell'interpretazione letterale - gli atti di scioglimento della comunione se e in quanto aventi ad oggetto edifici (o loro parti).
In secondo luogo, poi, sul piano della interpretazione teleologica e avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore, va considerato che sia l'art. 46 che l'art. 40 disciplinano comunque atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi o a loro parti.
Non potrebbe comprendersi, allora, in mancanza di espressa previsione di legge, perché lo scioglimento della comunione di un immobile abusivo e non sanabile dovrebbe ritenersi consentito per il solo fatto che il fabbricato sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985; considerato, peraltro, che le sanzioni
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amministrative della demolizione dell'edificio abusivo e dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune valgono anche per i fabbricati realizzati prima della entrata in vigore della detta legge.
Tantomeno potrebbe comprendersi perché dovrebbe essere vietata la compravendita o la costituzione di usufrutto relativamente ad un tale immobile e dovrebbe invece essere consentito lo scioglimento della comunione, pur se trattasi di comunione non ereditaria.
In entrambi i casi si è dinanzi ad un immobile edificato illecitamente e non ricondotto a legittimità sul piano amministrativo.
La omogeneità delle situazioni non consente, in mancanza di una espressa previsione normativa, di concludere per una diversità di disciplina…….
La previsione - negli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985 - di un "unico" regime giuridico per ogni tipo di scioglimento di comunione comporta, in applicazione del canone interpretativo "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", che lo scioglimento della comunione ereditaria, ove abbia ad oggetto fabbricati abusivi (o parti di essi), deve ritenersi sottoposto al medesimo trattamento giuridico ("comminatoria di nullità") previsto per lo scioglimento della comunione ordinaria.”.
Non pare si possa contestare la correttezza di tale ricostruzione poiché quest'ultima sembra ipotizzare l'applicazione al giudizio di divisione l'interpretazione formulata dalla Corte di cassazione in materia di atti di compravendita tra privati (e di trasferimento coattivo ex art. 2932
c.c.) secondo la quale il vizio di regolarità urbanistica non vizia l'atto (e consente il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.) e, quindi, consente la divisione giudiziale.
Deve, tuttavia, osservarsi che la sentenza Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230 ha ribadito che
"la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta
a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” e che “in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
Successivamente la giurisprudenza della Corte di cassazione ha anche precisato che il giudice ex art. 2932 c.c, non può emanare sentenza di trasferimento coattivo in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di
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costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed integrano, altresì, una condizione dell'azione (Cass. 2 settembre
2020 n. 18195) e che nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione (Cass. 29 settembre 2020 n. 20526).
Sulla base di tali premesse deve valutarsi come applicare la disciplina citata a procedimenti come quello di scioglimento della comunione nei quali non vi è un atto privato di alienazione ma un provvedimento giudiziale di trasferimento del bene (decreto di trasferimento o provvedimento di assegnazione).
In tali provvedimenti non è prevista, ovviamente, alcuna dichiarazione di parte cosicché occorre stabilire quale sia il possibile contenuto dell'atto di trasferimento del bene emesso dal giudice con riferimento alla situazione urbanistico-edilizia del bene ed alla sia regolarità catastale.
Certamente nei provvedimenti emessi dal giudice si deve accertare l'esistenza della concessione edilizia o della concessione in sanatoria, la riferibilità della stessa all'immobile e la conformità catastale oggettiva non potendo certo il giudice della divisione redigere un atto privo di tali elementi né attestare circostanze non conformi a quanto risulta dalla documentazione in atti.
Da ciò deriva che se il giudice non solo ove riscontri la mancanza di tali documenti ma anche ove ne rileva l'inadeguatezza ad attestare la regolarità urbanistico edilizia del bene non può emettere il decreto di trasferimento o il provvedimento di assegnazione.
In sostanza è proprio per il carattere “testuale” della nullità prevista dalla legge e riaffermata anche dalla giurisprudenza di merito a far esclude che il giudice possa emettere i provvedimenti di assegnazione nel caso in cui risulti dagli atti l'esistenza di irregolarità urbanistico-edilizie o la non conformità catastale, non potendo ovviamente in tali casi inserire negli atti una dichiarazione non conforme alle risultanze del giudizio e dovendo, comunque, realizzare la funzione essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente propria della dichiarazione, richiedente la concreta riferibilità del titolo all'immobile oggetto dell'atto.
Né, come si è visto, sembra possibile distinguere tra variazioni essenziali e non essenziali del manufatto edificato, in quanto irrilevante al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, anche in considerazione della moltiplicazione dei titoli abilitativi previsti in riferimento all'attività
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edilizia da eseguire e della indeterminatezza del sistema delle nullità ove lo stesso fosse affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica difficilmente identificabili e sostanzialmente lasciate all'arbitrio dell'interprete.
Nel caso in esame il CTU ha riscontrato le difformità sopra riportate e deve, quindi, dichiararsi l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione sull'immobile sopra indicata.
Pertanto la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite devono compensarsi tra le pari in quanto le ragioni della decisione sono del tutto estranee alle richieste e conclusioni formulate negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 251 del 2020 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: dichiara la contumacia di , e della CP_9 CP_10 Controparte_6
[...] dichiara inammissibile la domanda di divisione;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 24 febbraio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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