Accoglimento
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/04/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02926/2025REG.PROV.COLL.
N. 06891/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6891 del 2024, proposto da l’avv. Troisi Michele, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1274/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 26 marzo 2024, l’avv. Michele Troisi ha adito il T.a.r. per la Campania, Salerno, per ottenere l’ottemperanza del decreto emesso dalla Corte di Appello di Salerno con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento, in suo favore, delle somme dettagliatamente indicate in ricorso, ai sensi della L. n. 89/2001.
2. Nelle more del giudizio, il Ministero della Giustizia ha disposto il pagamento delle somme richieste con il ricorso in ottemperanza.
3. Il T.a.r. ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile, respingendo l’ulteriore richiesta formulata da parte ricorrente di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ponendo le spese del giudizio a carico del Ministero e liquidandole in complessivi € 200,00 (duecento/00), oltre agli accessori di legge.
3. L’originario ricorrente ha impugnato la decisione limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo la violazione degli artt. 91, 132 c.p.c., 4 del D.M. Giustizia n° 55/2014 e dei parametri tariffari di cui alla tabella n°21, dell’art. 132 c.p.c., oltre alla nullità della sentenza per assenza di motivazione.
4. Il Ministero si è costituito resistendo all’appello e chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, comma 12-bis, introdotto dall’art. 1, comma 817, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024.
5. All’udienza in camera di consiglio del 27 febbraio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
6. E’ infondata l’eccezione di sospensione del giudizio invocata dall’Avvocatura dello Stato, concernendo l’appello unicamente la statuizione sulle spese liquidate dall’impugnata sentenza del T.a.r., che esula dal perimetro applicativo della norma.
Nel caso di specie, peraltro, risulterebbe abnorme la sospensione di un giudizio nel quale la somma a titolo di equa riparazione risulta essere già stata corrisposta mediante appositi ordinativi di pagamento.
7. Nel merito l’appello è fondato nei seguenti limiti.
6. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. nn. 28325/2022; 14198/2022; 19989/2021; 89/2021 e 10343/2020).
7.Tanto è avvenuto nel caso del presente giudizio, in cui la liquidazione di € 200,00 è talmente distante dai parametri previsti dalle tabelle ministeriali da potersi ritenere meramente simbolica.
Né può invocarsi, in senso contrario, l’avvenuta reiezione della domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa erariale non è sintomatica di una soccombenza reciproca, poiché motivata con riferimento a (non condivisibili) ragioni di contenimento della spesa pubblica.
8. Per tali ragioni l’appello deve essere accolto.
9. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e le liquida nella misura complessiva di € 2.500,00, oltre accessi di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO