Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 300/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Paola Pasqualone
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/03/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/01/1978 in LI
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 6, part II serie
A anno 1978) e che dall'unione sono nati i figli (31/12/1978), Per_1 Per_2
(7/11/1982) (17/12/1988) e (17/12/1988) ormai maggiorenni ed Per_3 Per_4 economicamente autosufficienti, hanno riferito che con sentenza n. 787/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio senza particolari condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
29/01/1978 in LI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 6, part II serie A anno 1978) e che dall'unione sono nati i figli Per_1
(31/12/1978), (7/11/1982) (17/12/1988) e (17/12/1988) ormai Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno riferito che con sentenza n.
787/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e matrimonio in data Parte_1 Parte_2
29/01/1978 in LI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 6, part II serie A anno 1978), senza condizioni.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola