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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 210 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dall'Avvocato DE MELA Parte_1
VINCENZO
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
-Appellata non costituita - All'udienza del 3/04/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 389/2022 del 21.09.2022 il Tribunale di Trapani ha parzialmente accolto la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiarata l'illegittimità del contratto di apprendistato dalla stessa stipulato con la resistente, ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore della prima, delle conseguenziali differenze retributive, oltre al versamento dei correlati contributi previdenziali;
inoltre, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato il datore di lavoro a corrispondere alla un'indennità risarcitoria pari a 2,5 mensilità Pt_1 dell'ultima retribuzione globale di fatto;
quanto alla regolazione delle spese di lite, ha compensato quelle inerenti la fase di studio e di introduzione della controversia a motivo della parziale soccombenza, ponendo, invece, quelle relative alle fasi successive interamente a carico della ricorrente, ritenendo “ingiustificato il rifiuto della proposta transattiva (per l'importo di complessivi € 8.100,00) avanzata dal giudice all'udienza del 18.05.2021.”
Pag.1 Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza appellata unicamente quanto al capo relativo alla regolazione delle spese di lite. non si è costituita. Controparte_1
All'udienza del 3/04/2025 il procuratore dell'appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello. Alla stregua di tale dichiarazione va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio.
Nulla va disposto in ordine alle spese di questo grado, in difetto di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di appello proposto da avverso la sentenza n. 389/2022 resa il 21.09.2022 dal Tribunale di Parte_1
Trapani. Nulla sulle spese.
Palermo, 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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