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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 2.10.2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1711/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Dario Abbate e Delia Orsillo, Parte_1
APPELLANTE
E
, rappr.to e difeso dagli Avv.ti Ottavio PA, Salvio De Lucia, Marco PA Controparte_1
e TI PA,
APPELLATO
OGGETTO: spettanze – interesse a statuizione di condanna conseguente a ordinanza ex art. 423 c.p.c.
– carenza allegatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado l'istante ha adito il Tribunale di Snta Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di aver lavorato ininterrottamente dal 28.04.2003 al 20.01.2014 alle dipendenze di in qualità di impiegato con funzioni direttive e di essersi occupato Controparte_1 della direzione di tutti i cantieri della sua impresa edile;
di aver svolto la medesima attività anche in favore di numerose altre imprese facenti capo direttamente al oppure a suoi familiari e CP_1 conoscenti;
di aver sempre eseguito le direttive e gli ordini del solo , osservando un orario di CP_1 lavoro che lo impegnava dalle 6:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato e, talvolta, anche la domenica, pur essendo stato retribuito per un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente prestate. Ha allegato, altresì, di non aver ricevuto alcunché per le ore prestate di sabato, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei permessi, a titolo di 13° e 14°, nonché di non aver ricevuto il
TFR naturato alla fine del rapporto.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo di accertare la sussistenza tra le parti di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 28 aprile 2003 al 20 gennaio 2014, con diritto all'inquadramento economico e normativo previsto per gli impiegati di 7° livello del C.C.N.L. “Edilizia” (o in subordine di 6° livello) per l'intero periodo di lavoro e, per l'effetto, condannare al pagamento della complessiva somma di € 283.685,15 a Controparte_1 titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario.
Il Giudice di prime cure con ordinanza ex art. 423 c.p.c. del 1.12.2020 ha condannato il datore di lavoro al pagamento, a titolo provvisorio, della somma di euro 16.106,57 in favore di Parte_1
a titolo di TFR, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, non essendo
[...] stata data prova del pagamento dell'importo riportato nell'ultima busta paga.
Nel merito ha rigettato il ricorso.
Ha ritenuto che le allegazioni fossero carenti in ordine alle mansioni superiori non avendo riportato i contenuti delle disposizioni contrattuali di riferimento e i contenuti del livello di formale inquadramento.
Ha rigettato le domande aventi ad oggetto le altre differenze retributive atteso che l'istruttoria non avrebbe dimostrato quanto allegato in ordine all'orario e alla frequenza lavorativi allegati. In particolare, lo stesso ricorrente avrebbe allegato di aver prestato la sua attività in favore anche di altre imprese riconducibili al ma formalmente intestate ad altri soggetti. CP_1
Ha proposto appello il chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Parte_1
Ha articolato i seguenti motivi di appello.
1) Oggetto della domanda in primo grado era anche la condanna del datore al pagamento del TFR;
in relazione a tale domanda il giudice di prime cure ha adottato un'ordinanza di pagamento ai sensi dell'art. 423 c.p.c. ma ha, poi, omesso di riportare tale condanna nel dispositivo di sentenza.
2) Non sussisterebbe carenza allegatoria in ordine alla domanda di accertamento delle mansioni.
3) La prova dell'espletamento delle prestazioni lavorative in favore del è emersa in corso di CP_1 giudizio: i testimoni avrebbero riferito che il avrebbe espletato, sebbene su cantieri Parte_1 formalmente riferiti ad altre società, le attività allegate alle dipendenze del . CP_1 Si è costituito il datore dui lavoro chiedendo il rigetto dell'appello.
Quanto al TFR ha allegato che, in ottemperanza all'ordinanza del giudice, ha provveduto, con bonifico del 15.1.2021, al pagamento della somma ingiunta per cui il lavoratore non avrebbe alcun interesse ad ottenere la riforma della sentenza sul punto.
Nel merito ha argomentato circa l'infondatezza delle censure spiegate dall'appellante.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter cpc., la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1. Oggetto della domanda introdotta dal lavoratore, infatti, era anche il mancato pagamento del TFR.
Sul punto il giudice di primo grado, in corso di giudizio, emettendo l'ordinanza ex art. 423 c.p.c., ha ritenuto compiutamente allegato il credito e non adempiuto all'onere probatorio del pagamento da parte del , condannando, quindi, in via provvisoria il datore di lavoro al pagamento della CP_1 somma.
Non coglie nel segno l'eccezione spiegata dall'appellato di carenza di interesse. L'ordinanza emessa ex art. 423 c.p.c., infatti, ha natura provvisoria e va confermata in sentenza, avendo interesse il lavoratore ad un accertamento definitivo sulla spettanza della somma anche ai fini di opporsi ad un'eventuale domanda di restituzione dell'indebito.
Sul punto, pertanto, stante anche la mancata contestazione da parte dell'appellato circa la debenza della somma, l'appello va accolto e va dichiarato il diritto del al TFR nella smira di euro Parte_1
16.106,57, oltre interessi legali e rivalutazione.
Sulla domanda di condanna al relativo pagamento, invece, va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto è incontestato che la somma è stata già pagata dal datore di lavoro.
2. L'appello va, per il resto, respinto.
2.1 In ordine alla domanda di inquadramento nel livello 7°, o, in subordine, 6°, la domanda è inammissibile. Le carenze assertive, infatti, impediscono ogni valutazione. Infatti, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato il giudice non può prescindere da un accertamento di natura tri-fasica, cioè (1) dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria (2) dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta (3) dal raffronto dei risultati di tali due indagini: «la relativa valutazione, deve essere effettuata accertando i contenuti effettivi delle mansioni esercitate confrontandoli con quelli delle declaratorie delle categorie e dei profili professionali introdotte dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo» (Cass., 8 aprile 2011, n.8084 Cass. 14088/2001; Cass
8589/ 2015; Cass 30580/ 2019).
Orbene nella specie, il Collegio ritiene che del tutto condivisibile si rivela l'analisi logico-giuridica svolta dal giudice di prime cure il quale ha concluso per la genericità delle istanze istruttorie.
Il lavoratore, innanzitutto, nulla ha allegato sulla declaratoria del livello di inquadramento rendendone, così, impossibile il raffronto e la valutazione della correttezza.
Del resto nel ricorso introduttivo il Della Corte ha allegato la retribuzione di “un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente prestate”, in particolare ha allegato che: “a. non ha ricevuto alcunché per le ore di lavoro prestate di sabato le quali, eccedendo le 40 ore settimanali, devono ritenersi di lavoro straordinario […]; b. non ha goduto di ferie né ha ricevuto l'indennità sostituiva del mancato riposo;
c. non ha goduto dei permessi;
d. non ha ricevuto la XIII e la XIV mensilità, ad eccezione di rare occasioni;
e. non ha ricevuto il TFR maturato per l'effetto dell'ingiusto licenziamento del 20 gennaio 2014”. Non è stata, quindi, allegata la differenza tra la retribuzione ricevuta e quella spettante che non emerge compiutamente nemmeno dai conteggi allegati.
2.2. La sentenza, poi, merita conferma anche in ordine alle altre poste pretese e tanto in relazione, sempre, alle carenze assertive.
Nel ricorso, infatti, il lavoratore ha chiesto di accertare l'erogazione di una prestazione resa al CP_1
e non pagata integralmente. Lo stesso Della Corte ha allegato di aver lavorato usualmente su cantieri di altre imprese e società formalmente riconducibili ad altri soggetti ma “facenti capo direttamente” al o “fittiziamente” a suoi familiari o conoscenti (la COMED srl;
la Contract soc. consortile CP_1
a rl, la DE. , la Gorrasi la Consolidamento Controparte_2 Controparte_3 CP_4
la RE SA ON, la SPM srl, la Eurostrade srl, la Edil Service srl, il Cosorzio Archè,
[...]
UF scarl, SI srl etc.).
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto il ricorso, sul punto, contraddittorio e le allegazioni inadeguate. L'allegazione sarebbe stata sufficiente se il avesse allegato che il Parte_1 CP_1 costituisse l'unico centro di imputazione degli interessi di tutte le indicate società e imprese e fosse l'imprenditore occulto cui facevano capo le diverse entità. Sul punto, però, è carente l'allegazione di fatti concreti idonei a provare l'assunto né, del resto, è stata formulata apposita domanda al riguardo.
L'appello, quindi, sul punto va rigettato. Le spese, stante il parziale accoglimento, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di , nei confronti di Parte_1
, al TFR nella smira di euro 16.106,57, oltre interessi legali e rivalutazione;
Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna al pagamento del TFR;
rigetta, per il resto, l'appello.
Compensa le spese del grado.
Napoli, 2.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 2.10.2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1711/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Dario Abbate e Delia Orsillo, Parte_1
APPELLANTE
E
, rappr.to e difeso dagli Avv.ti Ottavio PA, Salvio De Lucia, Marco PA Controparte_1
e TI PA,
APPELLATO
OGGETTO: spettanze – interesse a statuizione di condanna conseguente a ordinanza ex art. 423 c.p.c.
– carenza allegatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado l'istante ha adito il Tribunale di Snta Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di aver lavorato ininterrottamente dal 28.04.2003 al 20.01.2014 alle dipendenze di in qualità di impiegato con funzioni direttive e di essersi occupato Controparte_1 della direzione di tutti i cantieri della sua impresa edile;
di aver svolto la medesima attività anche in favore di numerose altre imprese facenti capo direttamente al oppure a suoi familiari e CP_1 conoscenti;
di aver sempre eseguito le direttive e gli ordini del solo , osservando un orario di CP_1 lavoro che lo impegnava dalle 6:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato e, talvolta, anche la domenica, pur essendo stato retribuito per un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente prestate. Ha allegato, altresì, di non aver ricevuto alcunché per le ore prestate di sabato, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei permessi, a titolo di 13° e 14°, nonché di non aver ricevuto il
TFR naturato alla fine del rapporto.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo di accertare la sussistenza tra le parti di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 28 aprile 2003 al 20 gennaio 2014, con diritto all'inquadramento economico e normativo previsto per gli impiegati di 7° livello del C.C.N.L. “Edilizia” (o in subordine di 6° livello) per l'intero periodo di lavoro e, per l'effetto, condannare al pagamento della complessiva somma di € 283.685,15 a Controparte_1 titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario.
Il Giudice di prime cure con ordinanza ex art. 423 c.p.c. del 1.12.2020 ha condannato il datore di lavoro al pagamento, a titolo provvisorio, della somma di euro 16.106,57 in favore di Parte_1
a titolo di TFR, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, non essendo
[...] stata data prova del pagamento dell'importo riportato nell'ultima busta paga.
Nel merito ha rigettato il ricorso.
Ha ritenuto che le allegazioni fossero carenti in ordine alle mansioni superiori non avendo riportato i contenuti delle disposizioni contrattuali di riferimento e i contenuti del livello di formale inquadramento.
Ha rigettato le domande aventi ad oggetto le altre differenze retributive atteso che l'istruttoria non avrebbe dimostrato quanto allegato in ordine all'orario e alla frequenza lavorativi allegati. In particolare, lo stesso ricorrente avrebbe allegato di aver prestato la sua attività in favore anche di altre imprese riconducibili al ma formalmente intestate ad altri soggetti. CP_1
Ha proposto appello il chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Parte_1
Ha articolato i seguenti motivi di appello.
1) Oggetto della domanda in primo grado era anche la condanna del datore al pagamento del TFR;
in relazione a tale domanda il giudice di prime cure ha adottato un'ordinanza di pagamento ai sensi dell'art. 423 c.p.c. ma ha, poi, omesso di riportare tale condanna nel dispositivo di sentenza.
2) Non sussisterebbe carenza allegatoria in ordine alla domanda di accertamento delle mansioni.
3) La prova dell'espletamento delle prestazioni lavorative in favore del è emersa in corso di CP_1 giudizio: i testimoni avrebbero riferito che il avrebbe espletato, sebbene su cantieri Parte_1 formalmente riferiti ad altre società, le attività allegate alle dipendenze del . CP_1 Si è costituito il datore dui lavoro chiedendo il rigetto dell'appello.
Quanto al TFR ha allegato che, in ottemperanza all'ordinanza del giudice, ha provveduto, con bonifico del 15.1.2021, al pagamento della somma ingiunta per cui il lavoratore non avrebbe alcun interesse ad ottenere la riforma della sentenza sul punto.
Nel merito ha argomentato circa l'infondatezza delle censure spiegate dall'appellante.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter cpc., la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1. Oggetto della domanda introdotta dal lavoratore, infatti, era anche il mancato pagamento del TFR.
Sul punto il giudice di primo grado, in corso di giudizio, emettendo l'ordinanza ex art. 423 c.p.c., ha ritenuto compiutamente allegato il credito e non adempiuto all'onere probatorio del pagamento da parte del , condannando, quindi, in via provvisoria il datore di lavoro al pagamento della CP_1 somma.
Non coglie nel segno l'eccezione spiegata dall'appellato di carenza di interesse. L'ordinanza emessa ex art. 423 c.p.c., infatti, ha natura provvisoria e va confermata in sentenza, avendo interesse il lavoratore ad un accertamento definitivo sulla spettanza della somma anche ai fini di opporsi ad un'eventuale domanda di restituzione dell'indebito.
Sul punto, pertanto, stante anche la mancata contestazione da parte dell'appellato circa la debenza della somma, l'appello va accolto e va dichiarato il diritto del al TFR nella smira di euro Parte_1
16.106,57, oltre interessi legali e rivalutazione.
Sulla domanda di condanna al relativo pagamento, invece, va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto è incontestato che la somma è stata già pagata dal datore di lavoro.
2. L'appello va, per il resto, respinto.
2.1 In ordine alla domanda di inquadramento nel livello 7°, o, in subordine, 6°, la domanda è inammissibile. Le carenze assertive, infatti, impediscono ogni valutazione. Infatti, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato il giudice non può prescindere da un accertamento di natura tri-fasica, cioè (1) dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria (2) dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta (3) dal raffronto dei risultati di tali due indagini: «la relativa valutazione, deve essere effettuata accertando i contenuti effettivi delle mansioni esercitate confrontandoli con quelli delle declaratorie delle categorie e dei profili professionali introdotte dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo» (Cass., 8 aprile 2011, n.8084 Cass. 14088/2001; Cass
8589/ 2015; Cass 30580/ 2019).
Orbene nella specie, il Collegio ritiene che del tutto condivisibile si rivela l'analisi logico-giuridica svolta dal giudice di prime cure il quale ha concluso per la genericità delle istanze istruttorie.
Il lavoratore, innanzitutto, nulla ha allegato sulla declaratoria del livello di inquadramento rendendone, così, impossibile il raffronto e la valutazione della correttezza.
Del resto nel ricorso introduttivo il Della Corte ha allegato la retribuzione di “un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente prestate”, in particolare ha allegato che: “a. non ha ricevuto alcunché per le ore di lavoro prestate di sabato le quali, eccedendo le 40 ore settimanali, devono ritenersi di lavoro straordinario […]; b. non ha goduto di ferie né ha ricevuto l'indennità sostituiva del mancato riposo;
c. non ha goduto dei permessi;
d. non ha ricevuto la XIII e la XIV mensilità, ad eccezione di rare occasioni;
e. non ha ricevuto il TFR maturato per l'effetto dell'ingiusto licenziamento del 20 gennaio 2014”. Non è stata, quindi, allegata la differenza tra la retribuzione ricevuta e quella spettante che non emerge compiutamente nemmeno dai conteggi allegati.
2.2. La sentenza, poi, merita conferma anche in ordine alle altre poste pretese e tanto in relazione, sempre, alle carenze assertive.
Nel ricorso, infatti, il lavoratore ha chiesto di accertare l'erogazione di una prestazione resa al CP_1
e non pagata integralmente. Lo stesso Della Corte ha allegato di aver lavorato usualmente su cantieri di altre imprese e società formalmente riconducibili ad altri soggetti ma “facenti capo direttamente” al o “fittiziamente” a suoi familiari o conoscenti (la COMED srl;
la Contract soc. consortile CP_1
a rl, la DE. , la Gorrasi la Consolidamento Controparte_2 Controparte_3 CP_4
la RE SA ON, la SPM srl, la Eurostrade srl, la Edil Service srl, il Cosorzio Archè,
[...]
UF scarl, SI srl etc.).
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto il ricorso, sul punto, contraddittorio e le allegazioni inadeguate. L'allegazione sarebbe stata sufficiente se il avesse allegato che il Parte_1 CP_1 costituisse l'unico centro di imputazione degli interessi di tutte le indicate società e imprese e fosse l'imprenditore occulto cui facevano capo le diverse entità. Sul punto, però, è carente l'allegazione di fatti concreti idonei a provare l'assunto né, del resto, è stata formulata apposita domanda al riguardo.
L'appello, quindi, sul punto va rigettato. Le spese, stante il parziale accoglimento, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di , nei confronti di Parte_1
, al TFR nella smira di euro 16.106,57, oltre interessi legali e rivalutazione;
Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna al pagamento del TFR;
rigetta, per il resto, l'appello.
Compensa le spese del grado.
Napoli, 2.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro