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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 4151/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione all'esecuzione, promossa
DA
, P. Iva nella qualità di Parte_1 P.IVA_1
amministratore del (P. Iva ), con Parte_2 P.IVA_2 sede in Ragusa, alla Via Alcide De Gasperi n° 70, elettivamente domiciliata in
Ragusa, alla Via Archimede n. 156, presso e nello studio dell'Avv. Pasqualino
Cilia, dal quale è rappresentata, assistita e difesa giusta mandato posto in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ), con sede legale in Ragusa, Controparte_1 P.IVA_3
Corso Italia 72, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Giuseppe Cassì, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Landro, giusta delibera di giunta comunale n. 21 del 10.1.2023, e procura in calce alla comparsa costitutiva, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Ragusa alla
Piazza San Giovanni – Palazzo INA
OPPOSTO
O
P 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione , nella qualità di Parte_1 amministratore del proponeva opposizione Parte_2
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 54 del 17/10/2022, con la quale il
, aveva richiesto al Parte_3 Parte_2 il pagamento di canoni idrici (Anno 2010) per l'importo di € 7.155,41.
Chiedeva l'opponente “In via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
Per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiarare nullo e senza alcuna efficacia, per tutto quanto testè esposto, l'ingiunzione di pagamento n.54 del
17/10/2022, notificata in data 02/11/2022, per canoni idrici Anno 2010, per l'importo di € 7.155,41. La pretesa creditoria del è Controparte_1
ampiamente prescritta e, pertanto, il Parte_4 non è tenuto al pagamento indicato nell'ingiunzione. Con vittoria di spese e competenze del presente del giudizio di cui si chiede la distrazione in proprio favore dichiarandosi sin d'ora antistatario”.
Si costituiva il il quale chiedeva “accertare e Controparte_1 dichiarare che il termine di prescrizione non è spirato per effetto delle interruzioni medio tempore intercorse e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle somme ivi indicate, ivi inclusi gli interessi di mora maturati e maturandi. Con vittoria di spese, compensi e oneri previdenziali”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
P
O 4
Ed invero, occorre preliminarmente precisare che, essendo un semplice ente di gestione, la notifica di atti al deve essere Parte_2 effettuata al suo amministratore, presso il suo ufficio o anche presso lo stabile condominiale, ma solo a condizione che disponga di locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (cfr. Cass. ord.n. 25276/2017).
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, la notifica al di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo di Parte_2
soggettività giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, “in mani proprie”, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. cod. proc. civ. Tra questi luoghi può essere compreso, in quanto “ufficio” dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (Cass. ord. n. 27352 del 29/12/2016; Cass. n. 11303 del 16/05/2007).
La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un "ufficio" dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 2, Sez. 2 sent.n.
11303/2007).
Nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza alcun 5
riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata la quale per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139
c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord.n. 24933/2017).
Nella specie, la diffida interruttiva della prescrizione risulta essere stata consegnata ad un soggetto “al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, ovvero dotato della qualifica di deputato alla ricezione della notifica degli atti per conto del , per cui la notifica Parte_2
deve intendersi validamente effettuata, in difetto di prova contraria rigorosamente a carico del destinatario dell'atto in questione.
Nessuna prova in senso contrario infatti è stata fornita dalla parte interessata, la quale avrebbe dovuto esperire l'apposito rimedio della querela di falso per confutare quanto risultante dall'avviso di ricevimento, da intendersi quale atto pubblico avente fede privilegiata fino a querela di falso.
In ogni caso vale una presunzione di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario di esso.
Ne consegue che non può ritenersi maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto in materia di canoni idrici relativi all'anno 2010, essendo stato il predetto termine interrotto da diversi atti susseguitisi nel tempo, ovvero il sollecito di pagamento e messa in mora del 22.09.2015, cui era seguìta la diffida di pagamento dell'11.11.2019, e un'ulteriore diffida del
02.11.2022.
Era poi intervenuta l'ingiunzione di pagamento n. 54 del 17.10.2022, emessa dal . Controparte_2 6
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione proposta dall'Amministratore del deve essere rigettata, e Parte_2
l'ingiunzione di pagamento va confermata nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Rigetta l'opposizione proposta da , nella Parte_1
qualità di amministratore del avverso Parte_2
l'ingiunzione di pagamento n. 54 del 17.10.2022, e per l'effetto conferma l'atto citato.
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dall'opposto, , da liquidarsi in Parte_3 euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 24 aprile 2025. 7
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo