Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1779/2023 R.G.L.
promossa da
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIANNI Parte 1 c.f.
STEFANO, per procura in atti, ricorrente,
contro CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 14/09/2023 Parte 1 ormulava opposizione avverso l'CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto disabile ex art. 3 comma 3 legge
104/1992, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase.
Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. CP
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
,nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente 2- Il CTU dott. Persona 1
è affetta da: 1) Patologie a carico dell'apparato muscolo -scheletrico: a) Artrosi psoriasica, discopatie plurime da C5 a C7 e da D12 a L5, osteoporosi: 50% (codice 7001 con riduzione) b) scoliosi sinistro - convessa: 20% (codice 7003 con riduzione) c) anterolistesi: 12% (codice 7008) Trattandosi di patologie concorrenti si ricorre in prima istanza a calcolo salomonico da cui ne risulta un'invalidità parziale del 73%.
2) Esiti di intervento di istero -annessiectomia totale con incontinenza vescicale: 41% (codice 788.30) 3)
Diabete mellito: 41% (codice 9309) 4) Cardiopatia ipertensiva classe II NYHA: 41% (codice 6442) 5)
Ipoacusia bilaterale con perdita decibel 130-130: 18% 8) Ipovedenza da esiti intervento cataratta bilaterale: non valutabile in assenza di documentazione quantificante il deficit visivo. Sottoponendo le suddette percentuali a opportuno calcolo riduzionistico, se ne ricava un'invalidità pari al 100% (cento per cento).
Sussistono inoltre le condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104.
Tali condizioni devono essere fatte decorrere dalla domanda amministrativa, in quanto il referto geriatrico attestante dipendenza da terzi BADL e IADL è successivo a tale domanda di soli due giorni.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento nonché lo status di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza.
CP 4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1779/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (28.04.2022), sussistono, in capo a le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto Parte_1
all'indennità di accompagnamento nonché per il godimento delle prestazioni connesse allo status di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992; CP 2) condanna 1" al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate, per la prima fase, in € 1.1170,00 per compensi ed in € 2.697,00, per la presente fase, oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 cpc, avv.
Stefano Giorgianni;
3) pone definitivamente a carico dell'CP le spesedi c.t.u.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano