Articolo 6 della Legge 25 luglio 1971, n. 568
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 agosto 1971
Art. 6.
La certificazione dell'esercizio nei paesi di provenienza dell'attivita' di cui agli articoli precedenti e' rilasciata dalle competenti autorita' consolari e, ove richiesto, costituisce titolo per l'iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura ed all'albo delle imprese artigiane di cui all' articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 .
Entrata in vigore il 25 agosto 1971