Art. 6.
La certificazione dell'esercizio nei paesi di provenienza dell'attivita' di cui agli articoli precedenti e' rilasciata dalle competenti autorita' consolari e, ove richiesto, costituisce titolo per l'iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura ed all'albo delle imprese artigiane di cui all' articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 .
La certificazione dell'esercizio nei paesi di provenienza dell'attivita' di cui agli articoli precedenti e' rilasciata dalle competenti autorita' consolari e, ove richiesto, costituisce titolo per l'iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura ed all'albo delle imprese artigiane di cui all' articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 .