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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/07/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1222/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n° 1222/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 03/07/2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Prete ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio del difensore sito in Roma alla via Savoia n.33;
APPELLANTE nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Marcella Controparte_1
Coccanari e Daniela Arboletto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in alla via CP_1
Leopardi n.12;
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venafro n. 63/2022
Conclusioni come da verbale di udienza del 03.07.2025
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata,
“in via preliminare ed in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 63/2021, pronunciata nel giudizio R.G. 45/2021, cron. n. 459/2022, dal Giudice di Pace di Venafro, dottor , pubblicata mediante deposito in cancelleria in Parte_2 data 17.06.2022, mai notificata, insistendo sull'accoglimento delle conclusioni rese nel corso del giudizio di primo grado ed in particolare:
- in via preliminare ed assorbente accertare l'inesistenza della notifica dell'atto n.
20200430247892081109080, emesso dal Comune di e per l'effetto dichiararlo nullo e/o CP_1
annullabile e/o inesistente;
- in via principale, accertare l'infondatezza della pretesa creditoria quivi opposta e, per l'effetto, disporre la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o inefficacia totale dell'atto n.
20200430247892081109080, emesso dal ed i verbali in esso presupposti: Controparte_1
VE003328682017 del 10.04.2017
VE016214122017 del 25.09.2017
VE017758612017 del 13.10.2017
VE018378422017 del 20.10.2017
VE024682872017 del 11.01.2018 per un totale di € 734,00
- in via subordinata nella denegate e non creduta ipotesi di non accoglimento dei su esposti motivi, voglia comunque disporre la riduzione dell'importo dell'avviso suddetto”.
Con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado giudizio, competenze ed onorari in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito il , il quale ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione Controparte_1
deducendo la sua inammissibilità ed improcedibilità, chiedendo al Giudice adito di dichiarare la propria incompetenza territoriale nonché l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione e, comunque, la legittimità ed efficacia dell'ingiunzione opposta stante l'avvenuta notifica dei verbali prodromici all'emissione del sollecito.
In particolare, parte appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza emessa dal Giudice di Pace poiché fondata su motivazione illogica e contraddittoria assunta con grave violazione di fondamentali principi di diritto affermando, da un lato, la violazione dell'art.4, comma 5 del d.lgs. n.150/2011 e, dall'altro, la sussistenza di un error in iudicando commesso dal Giudice di prime cure per non essersi pagina 2 di 6 pronunciato sull'eccezione esperita da parte appellante inerente alla mancata notifica dei titoli esecutivi legittimanti la pretesa impositiva.
Parte appellata nella propria costituzione ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, rilevando di aver già fatto valere detta eccezione nell'ambito della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado. Al riguardo, ha rappresentato che, nonostante, in primo grado il CP_1
sia stato dichiarato contumace, parte appellata aveva correttamente inviato all'indirizzo PEC
[...] del giudice di pace di Venafro l'atto di costituzione in primo grado e la documentazione allegata, rilevando di aver già sollevato in detta comparsa di costituzione e risposta l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in favore del foro meneghino.
Al riguardo, infatti, va rilevato che “secondo il disposto dell'art. 38, primo comma, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 in vigore dal 30 aprile 1995 (in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 90 della stessa legge e successive modificazioni), l'incompetenza per materia - al pari di quella per valore e di quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ. - è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che - diversamente dalla previgente disciplina - il giudice non può rilevare tale incompetenza in ogni stato e grado, ma è tenuto al rilievo officioso entro detta udienza, salvo esaminare l'eventuale eccezione ritualmente proposta dalle parti. Da ciò deriva che la parte può impugnare la decisione di primo grado per ragioni di incompetenza per materia solo ove abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza e che, anche in presenza della tempestiva eccezione, la stessa parte è onerata della specifica impugnazione sul punto, ove il giudice abbia invece deciso nel merito, atteso che - venuta meno la possibilità del rilievo officioso durante tutti i gradi del giudizio - l'impugnazione nel merito non implica più la devoluzione al giudice di appello anche della questione di competenza per materia (così come di quella territoriale inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c.) (Cass. n. 22055/2006).
In altre parole, il giudice di appello può esaminare la questione concernente la presunta incompetenza per territorio del giudice di prime cure solo ove tale eccezione sia stata tempestivamente fatta valere dalla parte nel giudizio di primo grado e solo ove abbia costituito specifico motivo di appello.
Parte appellata sostiene di aver tempestivamente sollevato la questione nella comparsa di costituzione di primo grado, allegando alla comparsa in appello, sia il fascicolo di primo grado, sia la Pec asseritamente inviata all'ufficio del Giudice di Pace di Venafro, nonché la copia xml pec al GdP di
Venafro.
Ebbene, da tali allegati non si comprende se, effettivamente, l'invio all'indirizzo PEC del Gdp di
Venafro da parte del sia andato a buon fine. A ciò si aggiunga che l'odierna Controparte_1 appellata non ha neanche verificato l'effettiva costituzione in giudizio né ha contestato o evidenziato in pagina 3 di 6 alcun modo alla cancelleria del giudice di prime cure l'eventuale errore o omissione nel non considerare l'asserita avvenuta costituzione in giudizio.
L'eccezione di incompetenza per territorio deve, pertanto, ritenersi tardiva e come tale non esaminabile dal presente giudice.
Venendo al merito dell'appello, va evidenziato che il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'opposizione in quanto proposta ex art. 615 c.p.c. e non mediante ricorso ex art. 7 d.lgs 150/2011.
L'assunto è stato oggetto di specifico motivo di impugnazione da parte dell'appellante.
Tale motivo di gravame deve essere accolto.
Infatti, il rito applicabile in caso di opposizione ad una cartella con sotteso un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada è il rito lavoro (art. 7 d.lgs. 150/2011, Cass. S.U. n. 22080 del
22.09.2017). Tuttavia, allorché la controversia venga promossa in forme diverse il giudice ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.lgs. 11 settembre 2011 n. 150 può disporre il mutamento del rito entro la prima udienza. La norma richiamata specifica, poi, che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme sul rito precedente al mutamento, cioè del rito errato introdotto dall'opponente.
Sicchè, nel caso in esame, non solo l'errore di rito non comportava l'inammissibilità della domanda proposta ma l'opposizione deve considerarsi anche tempestiva.
Deve, pertanto, riformarsi la sentenza del giudice di prime cure laddove ha ritenuto inammissibile l'opposizione e devono, quindi, esaminarsi i motivi di opposizione proposti in primo grado, stante l'effetto completamente devolutivo della proposizione del giudizio di appello.
In particolare, l'odierno appellante ha sostenuto che i verbali sottesi all'atto impugnato non sono mai stati notificati e che, nel momento di ricezione dell'avviso bonario di pagamento, erano comunque decorsi tre anni dall'asserita violazione.
Poiché sarebbe spettato all'amministrazione, a fronte di tale contestazione, dar prova dell'avvenuta tempestiva notifica dei verbali di accertamento e, poiché, stante l'irregolare costituzione, per i motivi sopra detti, del nel giudizio di primo grado e l'assenza di dimostrazione circa la Controparte_1
sussistenza di un impedimento non imputabile al convenuto che ne ha impedito la produzione, i documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta in sede di appello, finalizzati a dimostrare la tempestività della notifica dei verbali di accertamento della violazione, non possono essere validamente considerati in questa sede, deve ritenersi non superata l'eccezione in ordine all'omessa notifica dei verbali di accertamento rispetto alla presunta violazione, con conseguente venir meno della pretesa creditoria azionata dall'appellata.
pagina 4 di 6 Quanto, infine, all'ammissibilità dell'impugnazione dell'avviso bonario di pagamento, va rilevato che, secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, nella pronuncia n. 20919/2021, “il principio affermato da Cass. S.U. n. 22080/2017, a mente del quale sarebbe possibile l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella) [fatto salvo quanto sopra detto in ordine all'applicazione dell'art. 4 d.lgs. 150/2011] ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, possa in ipotesi essere esteso anche all'avviso bonario, e cioè all'atto con il quale l'amministrazione formuli un invito al pagamento bonario, prima di procedere al recupero coattivo, laddove si assuma che solo con la notifica di tale atto il debitore sia venuto a conoscenza della sanzione irrogata e dovuta”.
Nel caso di specie deve, dunque, ritenersi ammissibile l'impugnazione dell'avviso bonario, considerato che, con la stessa, l'odierno appellante non ha inteso contestare vizi formali riferibili allo stesso ma, proprio, l'esistenza della pretesa, lamentando l'inesistenza della notifica dei verbali di accertamento presupposti nei termini di legge.
L'impugnazione proposta va, quindi, accolta e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 63/2021 resa dal Giudice di Pace di Venafro, deve dichiararsi l'inesistenza della pretesa creditoria rappresentata nell'atto di avviso bonario di pagamento n. 20200430247892081109080, stante la mancata notifica nei tempi prescritti dalla legge, dei verbali di contestazione in esso presupposti: VE003328682017 del
10.04.2017 VE016214122017 del 25.09.2017 VE017758612017 del 13.10.2017 VE018378422017 del
20.10.2017 VE024682872017 del 11.01.2018 per un totale di € 734,00.
Le spese di lite del giudizio di primo grado devono porsi a carico della parte convenuta soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_1
63/2021 resa dal Giudice di Pace di Venafro, deve dichiararsi l'inesistenza della pretesa creditoria rappresentata nell'atto di avviso bonario di pagamento n.
20200430247892081109080, stante la mancata notifica nei tempi prescritti dalla legge, dei pagina 5 di 6 verbali di contestazione in esso presupposti: VE003328682017 del 10.04.2017
VE016214122017 del 25.09.2017 VE017758612017 del 13.10.2017 VE018378422017 del
20.10.2017 VE024682872017 del 11.01.2018 per un totale di € 734,00;
- pone le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 207,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 43,00 per esborsi a carico del
[...]
, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
CP_1
- pone le spese di lite del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 332,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 64,50 a carico del , Controparte_1
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Isernia, lì 15/07/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n° 1222/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 03/07/2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Prete ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio del difensore sito in Roma alla via Savoia n.33;
APPELLANTE nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Marcella Controparte_1
Coccanari e Daniela Arboletto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in alla via CP_1
Leopardi n.12;
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venafro n. 63/2022
Conclusioni come da verbale di udienza del 03.07.2025
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata,
“in via preliminare ed in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 63/2021, pronunciata nel giudizio R.G. 45/2021, cron. n. 459/2022, dal Giudice di Pace di Venafro, dottor , pubblicata mediante deposito in cancelleria in Parte_2 data 17.06.2022, mai notificata, insistendo sull'accoglimento delle conclusioni rese nel corso del giudizio di primo grado ed in particolare:
- in via preliminare ed assorbente accertare l'inesistenza della notifica dell'atto n.
20200430247892081109080, emesso dal Comune di e per l'effetto dichiararlo nullo e/o CP_1
annullabile e/o inesistente;
- in via principale, accertare l'infondatezza della pretesa creditoria quivi opposta e, per l'effetto, disporre la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o inefficacia totale dell'atto n.
20200430247892081109080, emesso dal ed i verbali in esso presupposti: Controparte_1
VE003328682017 del 10.04.2017
VE016214122017 del 25.09.2017
VE017758612017 del 13.10.2017
VE018378422017 del 20.10.2017
VE024682872017 del 11.01.2018 per un totale di € 734,00
- in via subordinata nella denegate e non creduta ipotesi di non accoglimento dei su esposti motivi, voglia comunque disporre la riduzione dell'importo dell'avviso suddetto”.
Con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado giudizio, competenze ed onorari in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito il , il quale ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione Controparte_1
deducendo la sua inammissibilità ed improcedibilità, chiedendo al Giudice adito di dichiarare la propria incompetenza territoriale nonché l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione e, comunque, la legittimità ed efficacia dell'ingiunzione opposta stante l'avvenuta notifica dei verbali prodromici all'emissione del sollecito.
In particolare, parte appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza emessa dal Giudice di Pace poiché fondata su motivazione illogica e contraddittoria assunta con grave violazione di fondamentali principi di diritto affermando, da un lato, la violazione dell'art.4, comma 5 del d.lgs. n.150/2011 e, dall'altro, la sussistenza di un error in iudicando commesso dal Giudice di prime cure per non essersi pagina 2 di 6 pronunciato sull'eccezione esperita da parte appellante inerente alla mancata notifica dei titoli esecutivi legittimanti la pretesa impositiva.
Parte appellata nella propria costituzione ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, rilevando di aver già fatto valere detta eccezione nell'ambito della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado. Al riguardo, ha rappresentato che, nonostante, in primo grado il CP_1
sia stato dichiarato contumace, parte appellata aveva correttamente inviato all'indirizzo PEC
[...] del giudice di pace di Venafro l'atto di costituzione in primo grado e la documentazione allegata, rilevando di aver già sollevato in detta comparsa di costituzione e risposta l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in favore del foro meneghino.
Al riguardo, infatti, va rilevato che “secondo il disposto dell'art. 38, primo comma, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 in vigore dal 30 aprile 1995 (in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 90 della stessa legge e successive modificazioni), l'incompetenza per materia - al pari di quella per valore e di quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ. - è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che - diversamente dalla previgente disciplina - il giudice non può rilevare tale incompetenza in ogni stato e grado, ma è tenuto al rilievo officioso entro detta udienza, salvo esaminare l'eventuale eccezione ritualmente proposta dalle parti. Da ciò deriva che la parte può impugnare la decisione di primo grado per ragioni di incompetenza per materia solo ove abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza e che, anche in presenza della tempestiva eccezione, la stessa parte è onerata della specifica impugnazione sul punto, ove il giudice abbia invece deciso nel merito, atteso che - venuta meno la possibilità del rilievo officioso durante tutti i gradi del giudizio - l'impugnazione nel merito non implica più la devoluzione al giudice di appello anche della questione di competenza per materia (così come di quella territoriale inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c.) (Cass. n. 22055/2006).
In altre parole, il giudice di appello può esaminare la questione concernente la presunta incompetenza per territorio del giudice di prime cure solo ove tale eccezione sia stata tempestivamente fatta valere dalla parte nel giudizio di primo grado e solo ove abbia costituito specifico motivo di appello.
Parte appellata sostiene di aver tempestivamente sollevato la questione nella comparsa di costituzione di primo grado, allegando alla comparsa in appello, sia il fascicolo di primo grado, sia la Pec asseritamente inviata all'ufficio del Giudice di Pace di Venafro, nonché la copia xml pec al GdP di
Venafro.
Ebbene, da tali allegati non si comprende se, effettivamente, l'invio all'indirizzo PEC del Gdp di
Venafro da parte del sia andato a buon fine. A ciò si aggiunga che l'odierna Controparte_1 appellata non ha neanche verificato l'effettiva costituzione in giudizio né ha contestato o evidenziato in pagina 3 di 6 alcun modo alla cancelleria del giudice di prime cure l'eventuale errore o omissione nel non considerare l'asserita avvenuta costituzione in giudizio.
L'eccezione di incompetenza per territorio deve, pertanto, ritenersi tardiva e come tale non esaminabile dal presente giudice.
Venendo al merito dell'appello, va evidenziato che il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'opposizione in quanto proposta ex art. 615 c.p.c. e non mediante ricorso ex art. 7 d.lgs 150/2011.
L'assunto è stato oggetto di specifico motivo di impugnazione da parte dell'appellante.
Tale motivo di gravame deve essere accolto.
Infatti, il rito applicabile in caso di opposizione ad una cartella con sotteso un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada è il rito lavoro (art. 7 d.lgs. 150/2011, Cass. S.U. n. 22080 del
22.09.2017). Tuttavia, allorché la controversia venga promossa in forme diverse il giudice ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.lgs. 11 settembre 2011 n. 150 può disporre il mutamento del rito entro la prima udienza. La norma richiamata specifica, poi, che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme sul rito precedente al mutamento, cioè del rito errato introdotto dall'opponente.
Sicchè, nel caso in esame, non solo l'errore di rito non comportava l'inammissibilità della domanda proposta ma l'opposizione deve considerarsi anche tempestiva.
Deve, pertanto, riformarsi la sentenza del giudice di prime cure laddove ha ritenuto inammissibile l'opposizione e devono, quindi, esaminarsi i motivi di opposizione proposti in primo grado, stante l'effetto completamente devolutivo della proposizione del giudizio di appello.
In particolare, l'odierno appellante ha sostenuto che i verbali sottesi all'atto impugnato non sono mai stati notificati e che, nel momento di ricezione dell'avviso bonario di pagamento, erano comunque decorsi tre anni dall'asserita violazione.
Poiché sarebbe spettato all'amministrazione, a fronte di tale contestazione, dar prova dell'avvenuta tempestiva notifica dei verbali di accertamento e, poiché, stante l'irregolare costituzione, per i motivi sopra detti, del nel giudizio di primo grado e l'assenza di dimostrazione circa la Controparte_1
sussistenza di un impedimento non imputabile al convenuto che ne ha impedito la produzione, i documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta in sede di appello, finalizzati a dimostrare la tempestività della notifica dei verbali di accertamento della violazione, non possono essere validamente considerati in questa sede, deve ritenersi non superata l'eccezione in ordine all'omessa notifica dei verbali di accertamento rispetto alla presunta violazione, con conseguente venir meno della pretesa creditoria azionata dall'appellata.
pagina 4 di 6 Quanto, infine, all'ammissibilità dell'impugnazione dell'avviso bonario di pagamento, va rilevato che, secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, nella pronuncia n. 20919/2021, “il principio affermato da Cass. S.U. n. 22080/2017, a mente del quale sarebbe possibile l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella) [fatto salvo quanto sopra detto in ordine all'applicazione dell'art. 4 d.lgs. 150/2011] ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, possa in ipotesi essere esteso anche all'avviso bonario, e cioè all'atto con il quale l'amministrazione formuli un invito al pagamento bonario, prima di procedere al recupero coattivo, laddove si assuma che solo con la notifica di tale atto il debitore sia venuto a conoscenza della sanzione irrogata e dovuta”.
Nel caso di specie deve, dunque, ritenersi ammissibile l'impugnazione dell'avviso bonario, considerato che, con la stessa, l'odierno appellante non ha inteso contestare vizi formali riferibili allo stesso ma, proprio, l'esistenza della pretesa, lamentando l'inesistenza della notifica dei verbali di accertamento presupposti nei termini di legge.
L'impugnazione proposta va, quindi, accolta e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 63/2021 resa dal Giudice di Pace di Venafro, deve dichiararsi l'inesistenza della pretesa creditoria rappresentata nell'atto di avviso bonario di pagamento n. 20200430247892081109080, stante la mancata notifica nei tempi prescritti dalla legge, dei verbali di contestazione in esso presupposti: VE003328682017 del
10.04.2017 VE016214122017 del 25.09.2017 VE017758612017 del 13.10.2017 VE018378422017 del
20.10.2017 VE024682872017 del 11.01.2018 per un totale di € 734,00.
Le spese di lite del giudizio di primo grado devono porsi a carico della parte convenuta soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_1
63/2021 resa dal Giudice di Pace di Venafro, deve dichiararsi l'inesistenza della pretesa creditoria rappresentata nell'atto di avviso bonario di pagamento n.
20200430247892081109080, stante la mancata notifica nei tempi prescritti dalla legge, dei pagina 5 di 6 verbali di contestazione in esso presupposti: VE003328682017 del 10.04.2017
VE016214122017 del 25.09.2017 VE017758612017 del 13.10.2017 VE018378422017 del
20.10.2017 VE024682872017 del 11.01.2018 per un totale di € 734,00;
- pone le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 207,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 43,00 per esborsi a carico del
[...]
, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
CP_1
- pone le spese di lite del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 332,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 64,50 a carico del , Controparte_1
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Isernia, lì 15/07/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 6 di 6