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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1110/2024 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
RB AT presidente
SA DA componente
AR NA relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1110 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra
(C.F.: – rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Cosimo Capparelli), e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
[...]
– rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati P.IVA_1
TO TO e CE US Tomaioli).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato.
3. , in proprio e nella qualità di rappresentante legale di Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1026/2024 del Controparte_2
Tribunale di Cosenza, con cui è stata rigettata la propria opposizione a due ordinanze-ingiunzione emesse per omesso versamento di contributi previdenziali.
3.1. Le ordinanze contestate riguardano importi rispettivamente pari a 21.500 euro per l'anno 2012 (quanto all'ordinanza OI-00027633) e a 19.500 euro per l'anno 2011 (limitatamente all'ordinanza OI-000093647).
4. La ricorrente – più partitamente – aveva chiesto (la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze, così come) la dichiarazione della prescrizione dei crediti controversi, ovvero di decadenza avversaria dal potere di recuperarli, e – subordinatamente – la nullità o l'annullamento dei provvedimenti.
4.1. Il Tribunale ha respinto il ricorso integralmente, ritenendo non maturata la prescrizione e infondata l'eccezione di decadenza, nonché condannando la ricorrente al pagamento delle spese.
5. insiste sulla prescrizione dei crediti, richiamando l'art. 3, IX Parte_1
c., l. 335/1995, a mente del quale il termine di prescrizione della contribuzione è quinquennale: più in dettaglio, poiché le ordinanze si fondano su atti notificati nel
2017, la prescrizione sarebbe maturata nel 2022 (laddove la normativa emergenziale – legata alla pandemia da COVID-19 – sarebbe, secondo l'appellante, inapplicabile, essendosi la prescrizione perfezionata dopo il primo luglio 2021.
6. Quanto alla decadenza, ancora, l'appellante rileva come le ordinanze- ingiunzione sono state emesse oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della l. 689/1981.
6.1. Al riguardo, ella evidenzia come – a seguito della depenalizzazione introdotta dal d. lgs. 8/2016, la sentenza penale del 15 febbraio 2016 – la quale aveva dichiarato il fatto non più previsto dalla legge come reato – avrebbe dovuto
2 considerarsi idonea a far decorrere il termine di 180 giorni per la contestazione dell'illecito amministrativo.
7. L'appellante – in conclusione – chiede alla Corte di riformare integralmente la sentenza di primo grado, riconoscere l'intervenuta prescrizione (o la decadenza), oppure dichiarare la nullità (o annullare) le ordinanze-ingiunzione, e condannare l alla rifusione delle spese d'entrambi i gradi di giudizio. CP_1
8. L'Ente resiste alla pretesa, perorando l'ineccepibilità della decisione impugnata e smentendo ogni contestazione avversaria.
9. All'esito della trattazione scritta del 6 novembre 2025, e della camera di consiglio del 10 ottobre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
10. L'appello è fondato.
11. Come chiarito da Cass., Sez. Lav., sent. n. 8075/2025, «Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, l deve notificare al responsabile CP_1 la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, […] è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. nr. 8 del 2016
(6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria». CP_1
12. Nella vicenda, l'appellante è stata attinta da procedimento penale, conclusosi con sentenza n. 308 del 15 febbraio 2016 (resa dal Tribunale di Paola), la quale ha riconosciuto come il fatto non integrasse estremi di reato.
13. Anche a voler individuare l'atto di contestazione delle violazioni amministrative (storicamente rilevanti penalmente) negli atti di accertamento trasmessi nel 2017, allora, questi ultimi appaiono successivi ai novanta giorni decorrenti dalla data d'entrata in vigore del decreto legislativo già menzionato.
14. L'eventualità (alternativa) per la quale la decadenza non sia intervenuta
(avendo inviato gli accertamenti predetti nel termine di novanta giorni CP_1 decorrente dall'acquisizione del carteggio penale) è rimasta, invece, insondabile.
15. – infatti – non ha provato la data della ricezione, da parte propria, CP_1 dell'informativa da parte eventualmente trasmessa dal Tribunale (penale): di talché quest'Ufficio non è stato posto in condizioni di valutare l'eventuale
3 tempestività dell'iniziativa recuperatoria (e il mancato perfezionamento della decadenza), in relazione alla data della segnalazione a della vicenda (di cui CP_1
– appunto – non sono stati forniti riferimenti temporali, in questo procedimento).
16. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, l'appello va accolto, le ordinanze dichiarate nulle, e dichiarato decaduto dal potere d'azionare la pretesa CP_1 contributiva: ma le sensibili oscillazioni pretorie intervenute in materia suggeriscono la compensazione integrale fra le parti delle spese giudiziali.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, dichiara la nullità delle ordinanze impugnate, e la decadenza dell'Istituto dal potere d'azionare la relativa pretesa contributiva;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte d'appello, tenuta l'11 novembre 2025.
Il relatore
AR NA
La presidente
RB AT
4
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
RB AT presidente
SA DA componente
AR NA relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1110 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra
(C.F.: – rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Cosimo Capparelli), e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
[...]
– rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati P.IVA_1
TO TO e CE US Tomaioli).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato.
3. , in proprio e nella qualità di rappresentante legale di Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1026/2024 del Controparte_2
Tribunale di Cosenza, con cui è stata rigettata la propria opposizione a due ordinanze-ingiunzione emesse per omesso versamento di contributi previdenziali.
3.1. Le ordinanze contestate riguardano importi rispettivamente pari a 21.500 euro per l'anno 2012 (quanto all'ordinanza OI-00027633) e a 19.500 euro per l'anno 2011 (limitatamente all'ordinanza OI-000093647).
4. La ricorrente – più partitamente – aveva chiesto (la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze, così come) la dichiarazione della prescrizione dei crediti controversi, ovvero di decadenza avversaria dal potere di recuperarli, e – subordinatamente – la nullità o l'annullamento dei provvedimenti.
4.1. Il Tribunale ha respinto il ricorso integralmente, ritenendo non maturata la prescrizione e infondata l'eccezione di decadenza, nonché condannando la ricorrente al pagamento delle spese.
5. insiste sulla prescrizione dei crediti, richiamando l'art. 3, IX Parte_1
c., l. 335/1995, a mente del quale il termine di prescrizione della contribuzione è quinquennale: più in dettaglio, poiché le ordinanze si fondano su atti notificati nel
2017, la prescrizione sarebbe maturata nel 2022 (laddove la normativa emergenziale – legata alla pandemia da COVID-19 – sarebbe, secondo l'appellante, inapplicabile, essendosi la prescrizione perfezionata dopo il primo luglio 2021.
6. Quanto alla decadenza, ancora, l'appellante rileva come le ordinanze- ingiunzione sono state emesse oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della l. 689/1981.
6.1. Al riguardo, ella evidenzia come – a seguito della depenalizzazione introdotta dal d. lgs. 8/2016, la sentenza penale del 15 febbraio 2016 – la quale aveva dichiarato il fatto non più previsto dalla legge come reato – avrebbe dovuto
2 considerarsi idonea a far decorrere il termine di 180 giorni per la contestazione dell'illecito amministrativo.
7. L'appellante – in conclusione – chiede alla Corte di riformare integralmente la sentenza di primo grado, riconoscere l'intervenuta prescrizione (o la decadenza), oppure dichiarare la nullità (o annullare) le ordinanze-ingiunzione, e condannare l alla rifusione delle spese d'entrambi i gradi di giudizio. CP_1
8. L'Ente resiste alla pretesa, perorando l'ineccepibilità della decisione impugnata e smentendo ogni contestazione avversaria.
9. All'esito della trattazione scritta del 6 novembre 2025, e della camera di consiglio del 10 ottobre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
10. L'appello è fondato.
11. Come chiarito da Cass., Sez. Lav., sent. n. 8075/2025, «Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, l deve notificare al responsabile CP_1 la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, […] è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. nr. 8 del 2016
(6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria». CP_1
12. Nella vicenda, l'appellante è stata attinta da procedimento penale, conclusosi con sentenza n. 308 del 15 febbraio 2016 (resa dal Tribunale di Paola), la quale ha riconosciuto come il fatto non integrasse estremi di reato.
13. Anche a voler individuare l'atto di contestazione delle violazioni amministrative (storicamente rilevanti penalmente) negli atti di accertamento trasmessi nel 2017, allora, questi ultimi appaiono successivi ai novanta giorni decorrenti dalla data d'entrata in vigore del decreto legislativo già menzionato.
14. L'eventualità (alternativa) per la quale la decadenza non sia intervenuta
(avendo inviato gli accertamenti predetti nel termine di novanta giorni CP_1 decorrente dall'acquisizione del carteggio penale) è rimasta, invece, insondabile.
15. – infatti – non ha provato la data della ricezione, da parte propria, CP_1 dell'informativa da parte eventualmente trasmessa dal Tribunale (penale): di talché quest'Ufficio non è stato posto in condizioni di valutare l'eventuale
3 tempestività dell'iniziativa recuperatoria (e il mancato perfezionamento della decadenza), in relazione alla data della segnalazione a della vicenda (di cui CP_1
– appunto – non sono stati forniti riferimenti temporali, in questo procedimento).
16. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, l'appello va accolto, le ordinanze dichiarate nulle, e dichiarato decaduto dal potere d'azionare la pretesa CP_1 contributiva: ma le sensibili oscillazioni pretorie intervenute in materia suggeriscono la compensazione integrale fra le parti delle spese giudiziali.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, dichiara la nullità delle ordinanze impugnate, e la decadenza dell'Istituto dal potere d'azionare la relativa pretesa contributiva;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte d'appello, tenuta l'11 novembre 2025.
Il relatore
AR NA
La presidente
RB AT
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