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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/07/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 893/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 893/2020 R.G. , promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Lana Riccardo Fabio V. Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
( ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ), con il ministero dell'avv. Rossi Marco
[...] P.IVA_2
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 17.6.2020, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di a mezzo della Controparte_1 mandataria avverso il decreto ingiuntivo n. 153/2020 del presente Tribunale, Controparte_2 emesso nel procedimento monitorio n. 587/2020 R.G., con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 29.311,11 oltre interessi come da domanda monitoria, e oltre spese processuali liquidate in euro 653,00 per compensi, più euro 286,00 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in forza del contratto del 28.12.2018 di cessione del credito derivante dal saldo negativo di euro 29.311,11 alla data del 28/12/2018, certificato ex art. 50 T.U.B., del conto corrente n. 76257 intestato a , presso la filiale di Gela di già Parte_1 Controparte_3 [...]
. Controparte_4
1 In particolare, l'opponente ha chiesto al presente Tribunale: “In via preliminare, accertare come siano insussistenti le condizioni per la concessione del provvedimento monitorio, in quanto l'istanza avversa è stata corredata di una semplice certificazione ex art 50 T.U.B. ma non con la produzione degli estratti conto/documenti contabili relativi alla intera relazione;
Reputare come, sic stantibus, la parte debitrice/opponente possa compiutamente esercitare il loro diritto di difesa, essendo loro precluso verificare, in mancanza degli estratti conto, la legittimità delle operazioni contabili e matematiche in virtù delle quali banca si asserisce creditrice. In ogni caso, in attesa della trasmissione da parte della , cf: , con sede in Venezia, in persona del Suo legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, di tutta la documentazione ad essa richiesta per il tramite del sottoscritto procuratore, reputare che le somme richieste con il decreto ingiuntivo siano intrise di anatocismo ed usura e, per l'effetto, disporre la revoca del d.i. opposto;
Accertare che nei contratti bancari intessuti tra le parti (c/c) l'istituto erogante abbia agito applicando interessi contra legem;
preliminarmente, dichiarare che nulla devono gli opponenti all'opposta; sempre in linea preliminare, ritenere e dichiarare la nullità del d.i. opposto (d.i. n. 153/2020 del Tribunale di Gela del 21/04/2020, RG n.
587/2020, notificato in data 06/05/2020) per i motivi spiegati in premessa;
In ogni caso, in forza dell'art. 119 TUB, fino a quando controparte non avrà consegnato tutta la documentazione richiesta, concedere un termine per consentire di redigere una idonea perizia econometrica attestante il reale saldaconto tra le parti. Reputare, perciò, attesa la nullità della pretesa creditoria, che nulla è dovuto da parte opponente;
Revocare, dunque, il decreto ingiuntivo n°153/2020, non sussistendo i presupposti per la sua concessione;
Verificare, in ogni caso, come l' abbia agito in dispregio della Legge Pt_2
n.108/96, perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica competente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 c.p.c. .”.
Con comparsa depositata il 4.6.2021, si è costituita a mezzo della Controparte_1 mandataria chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare: 1) Concedere Controparte_2 la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedersi, in subordine, il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione;
Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1 dell'opponente di euro 29.311,11 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi al tasso contrattualmente previsto, calcolati sul solo capitale, dalla data della domanda fino al soddisfo, con
2 conseguente condanna al pagamento della suddetta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”.
2. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di responsabilità contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, comma 1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente:
“Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”), con l'ulteriore peculiarità che, nel caso di specie in cui è stato azionato il credito derivante dal saldo negativo di un conto corrente, è onere del creditore opposto produrre ex art. 2697, comma 1, c.p.c. tutti gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto di conto corrente dall'apertura al saldo (cfr. ex multis,
Cass. civ., sez. VI, n. 23856/2021, testualmente: “principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Sez. 1, n. 23313 del 27.09.2018, Rv. 650905 - 01; Sez. 1, n. 22208 del
12.09.2018, Rv. 650403 - 01 Sez. 6 - 1, n. 15219 del 04.06.2019, Rv. 654303 - 01; Sez. 1, n. 9365 del
16.04.2018, Rv. 648117 - 01)”).
Nel caso di specie, il creditore odierno opposto non ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c. come fondatamente eccepito dall'opponente in quanto, sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile, si è accertato che, a fronte di un contratto di apertura di conto corrente del 7.11.2003, con un saldo debitorio certificato ex art. 50 T.U.B., azionato in sede monitoria,
3 di euro 29.311,11 alla data del 28/12/2018, relativo al conto corrente n. 76257 intestato a Parte_1
, presso la filiale di Gela di già
[...] Controparte_3 Controparte_4
l'opposto non ha prodotto tutti gli estratti conto documentanti l'andamento di tale
[...] rapporto di conto corrente, avendo prodotto solo gli estratti conto dall'1/07/2007 al 30/06/2016, e dall'1/10/2016 al 02/08/2017.
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.), da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, seguono anch'esse la soccombenza
(art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 153/2020 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 587/2020 R.G.; condanna ( , a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( , al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. ), liquidandole in euro 3.808,00 per compensi, oltre euro Parte_1 C.F._1
286,00 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario;
pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico di Controparte_1
), a mezzo della mandataria ).
[...] P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
Gela, 09/07/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 893/2020 R.G. , promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Lana Riccardo Fabio V. Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
( ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ), con il ministero dell'avv. Rossi Marco
[...] P.IVA_2
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 17.6.2020, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di a mezzo della Controparte_1 mandataria avverso il decreto ingiuntivo n. 153/2020 del presente Tribunale, Controparte_2 emesso nel procedimento monitorio n. 587/2020 R.G., con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 29.311,11 oltre interessi come da domanda monitoria, e oltre spese processuali liquidate in euro 653,00 per compensi, più euro 286,00 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in forza del contratto del 28.12.2018 di cessione del credito derivante dal saldo negativo di euro 29.311,11 alla data del 28/12/2018, certificato ex art. 50 T.U.B., del conto corrente n. 76257 intestato a , presso la filiale di Gela di già Parte_1 Controparte_3 [...]
. Controparte_4
1 In particolare, l'opponente ha chiesto al presente Tribunale: “In via preliminare, accertare come siano insussistenti le condizioni per la concessione del provvedimento monitorio, in quanto l'istanza avversa è stata corredata di una semplice certificazione ex art 50 T.U.B. ma non con la produzione degli estratti conto/documenti contabili relativi alla intera relazione;
Reputare come, sic stantibus, la parte debitrice/opponente possa compiutamente esercitare il loro diritto di difesa, essendo loro precluso verificare, in mancanza degli estratti conto, la legittimità delle operazioni contabili e matematiche in virtù delle quali banca si asserisce creditrice. In ogni caso, in attesa della trasmissione da parte della , cf: , con sede in Venezia, in persona del Suo legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, di tutta la documentazione ad essa richiesta per il tramite del sottoscritto procuratore, reputare che le somme richieste con il decreto ingiuntivo siano intrise di anatocismo ed usura e, per l'effetto, disporre la revoca del d.i. opposto;
Accertare che nei contratti bancari intessuti tra le parti (c/c) l'istituto erogante abbia agito applicando interessi contra legem;
preliminarmente, dichiarare che nulla devono gli opponenti all'opposta; sempre in linea preliminare, ritenere e dichiarare la nullità del d.i. opposto (d.i. n. 153/2020 del Tribunale di Gela del 21/04/2020, RG n.
587/2020, notificato in data 06/05/2020) per i motivi spiegati in premessa;
In ogni caso, in forza dell'art. 119 TUB, fino a quando controparte non avrà consegnato tutta la documentazione richiesta, concedere un termine per consentire di redigere una idonea perizia econometrica attestante il reale saldaconto tra le parti. Reputare, perciò, attesa la nullità della pretesa creditoria, che nulla è dovuto da parte opponente;
Revocare, dunque, il decreto ingiuntivo n°153/2020, non sussistendo i presupposti per la sua concessione;
Verificare, in ogni caso, come l' abbia agito in dispregio della Legge Pt_2
n.108/96, perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica competente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 c.p.c. .”.
Con comparsa depositata il 4.6.2021, si è costituita a mezzo della Controparte_1 mandataria chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare: 1) Concedere Controparte_2 la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedersi, in subordine, il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione;
Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1 dell'opponente di euro 29.311,11 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi al tasso contrattualmente previsto, calcolati sul solo capitale, dalla data della domanda fino al soddisfo, con
2 conseguente condanna al pagamento della suddetta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”.
2. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di responsabilità contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, comma 1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente:
“Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”), con l'ulteriore peculiarità che, nel caso di specie in cui è stato azionato il credito derivante dal saldo negativo di un conto corrente, è onere del creditore opposto produrre ex art. 2697, comma 1, c.p.c. tutti gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto di conto corrente dall'apertura al saldo (cfr. ex multis,
Cass. civ., sez. VI, n. 23856/2021, testualmente: “principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Sez. 1, n. 23313 del 27.09.2018, Rv. 650905 - 01; Sez. 1, n. 22208 del
12.09.2018, Rv. 650403 - 01 Sez. 6 - 1, n. 15219 del 04.06.2019, Rv. 654303 - 01; Sez. 1, n. 9365 del
16.04.2018, Rv. 648117 - 01)”).
Nel caso di specie, il creditore odierno opposto non ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c. come fondatamente eccepito dall'opponente in quanto, sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile, si è accertato che, a fronte di un contratto di apertura di conto corrente del 7.11.2003, con un saldo debitorio certificato ex art. 50 T.U.B., azionato in sede monitoria,
3 di euro 29.311,11 alla data del 28/12/2018, relativo al conto corrente n. 76257 intestato a Parte_1
, presso la filiale di Gela di già
[...] Controparte_3 Controparte_4
l'opposto non ha prodotto tutti gli estratti conto documentanti l'andamento di tale
[...] rapporto di conto corrente, avendo prodotto solo gli estratti conto dall'1/07/2007 al 30/06/2016, e dall'1/10/2016 al 02/08/2017.
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.), da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, seguono anch'esse la soccombenza
(art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 153/2020 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 587/2020 R.G.; condanna ( , a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( , al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. ), liquidandole in euro 3.808,00 per compensi, oltre euro Parte_1 C.F._1
286,00 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario;
pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico di Controparte_1
), a mezzo della mandataria ).
[...] P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
Gela, 09/07/2025
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