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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/10/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 151/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa AR Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. v.g. in epigrafe, avente ad oggetto “domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c.”, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.10.1968 ed ivi residente alla , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Luigi CP_1
Spinello;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente alla , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Luigi Spinello;
CP_1
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.02.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 2.07.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato, ai sensi degli artt. 473-bis. 49 e 473- Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Piazza Armerina il 10.08.1992, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Piazza Armerina al n. 72, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il
24.01.2025.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nati i figli (nato il [...]), Per_1
(nato l'[...]) e AR (nata il [...]). Per_2
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Ognuno dei coniugi vivrà separatamente con rispetto reciproco ognuno verso l'altro;
2) Ognuno dei coniugi è titolare di reddito proprio e vivrà con i propri mezzi di sussistenza”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va statuito, come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del 4.06.2025 (ex art. 127-ter c.p.c.), nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 24.01.2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi;
va, pertanto, omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il giudizio deve, quindi, proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in Piazza Armerina in data 10.08.1992, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina, Atto n. 92, Parte II, Anno
1992;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 24.01.2025, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 03.06.2025 e riportate in parte motiva;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa AR Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa AR Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. v.g. in epigrafe, avente ad oggetto “domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c.”, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.10.1968 ed ivi residente alla , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Luigi CP_1
Spinello;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente alla , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Luigi Spinello;
CP_1
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.02.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 2.07.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato, ai sensi degli artt. 473-bis. 49 e 473- Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Piazza Armerina il 10.08.1992, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Piazza Armerina al n. 72, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il
24.01.2025.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nati i figli (nato il [...]), Per_1
(nato l'[...]) e AR (nata il [...]). Per_2
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Ognuno dei coniugi vivrà separatamente con rispetto reciproco ognuno verso l'altro;
2) Ognuno dei coniugi è titolare di reddito proprio e vivrà con i propri mezzi di sussistenza”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va statuito, come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del 4.06.2025 (ex art. 127-ter c.p.c.), nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 24.01.2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi;
va, pertanto, omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il giudizio deve, quindi, proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in Piazza Armerina in data 10.08.1992, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina, Atto n. 92, Parte II, Anno
1992;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 24.01.2025, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 03.06.2025 e riportate in parte motiva;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa AR Motta