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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/11/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1037 del 2017 R.G., pendente tra
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Anna Grillo ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte attrice-
e rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Marianna Cosentini ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta- nonché
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
-parte convenuta contumace-
Oggetto: risarcimento danni derivanti da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha citato in giudizio le parti convenute e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, che i danni subiti dall'attrice sono stati conseguenza dell'incidente avvenuto in data
22.01.2016 e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'obbligo dei
1 convenuti a risarcire i danni subiti dall'istante, e per l'effetto condannarli al risarcimento in favore della parte attrice della somma complessiva di €
48.076,00 per come di seguito meglio specificata… o di quella maggiore o minore che dovesse in definitiva emergere in corso di causa. Voglia computare sulla somma stessa gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo e condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa”.
A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
-che <in data 22.01.2016, verso le 11:30 circa, la sig.ra si Parte_1
trovava a Vibo Valentia Marina in Via Michele Bianchi, rimaneva coinvolta in un incidente stradale allorquando il sig. , conducente e Controparte_2
proprietario dell'autovettura Fiat Stilo targata CT 034 XE, mentre transitava la suddetta Via non si accorgeva dell'autovettura Fiat Panda targata EL 176 WV in sosta e finiva con il tamponarla violentemente>>;
-che l'attrice, a seguito dell'urto, sbatteva con il mento sullo sterzo;
-che <a causa e per l'effetto dell'incidente, l'odierna attrice riportava lesioni personali per cui veniva portata presso il Nosocomio di Vibo Valentia dove le veniva diagnosticata “frattura con lussazione mediale dei condili mandibolari bilateralmente”>>.
Si è costituita in giudizio la cui difesa ha Controparte_1
chiesto, tra l'altro: “IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare
l'incompetenza del giudice adito in quanto in materia di risarcimento danni da circolazione stradale qualora il valore della causa non supera i 50mila
€uro il giudice competente a decidere la controversia è il Giudice di Pace. In questo caso giudice competente è il Giudice di Pace di Vibo Valentia…IN VIA
PRINCIPALE rigettare la domanda … in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata…”.
All'udienza del 23 novembre 2017, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma Controparte_2
VI, c.p.c. 2 La causa è stata istruita mediante prova orale e CTU.
In data 13 novembre 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
* * *
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito.
A conforto della conclusione che precede è sufficiente evidenziare che all'art. 7, secondo comma (cfr. testo vigente prima della riforma “Cartabia”), c.p.c. così si legge: “Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro”.
Nel caso di specie, parte attrice ha formulato una domanda di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale per un importo pari a euro
48.076,00; pertanto, la competenza è del Tribunale adito.
Tanto premesso, questo giudice ritiene poi che la domanda proposta dalla parte attrice sia meritevole di accoglimento.
ha sostenuto: che “il sig. , conducente e Parte_1 Controparte_2
proprietario dell'autovettura Fiat Stilo targata CT 034 XE, mentre transitava la suddetta Via non si accorgeva dell'autovettura Fiat Panda targata EL 176 WV in sosta e finiva con il tamponarla violentemente”; che l'attrice, a causa dell'urto, ha sbattuto con il mento sullo sterzo.
La dinamica del sinistro, così come descritta dalla parte attrice, ha trovato riscontro nelle risultanze istruttorie e nel racconto dei testi escussi,
[...]
e - sulla cui intrinseca attendibilità e Testimone_1 Testimone_2
connessa veridicità del narrato non è emerso alcun elemento che consenta fondatamente di revocarne in dubbio la sussistenza - i quali, rendendo dichiarazioni omogenee, hanno confermato (cfr. verbale dell'udienza del 20 settembre 2018): 1) che l'auto dell'attrice era parcheggiata sul lato destro della strada, lato mare;
2) che l'attrice era seduta lato guida;
3) che Controparte_2
3 ha tamponato il veicolo dell'attrice con la propria autovettura;
4) che l'attrice, dopo l'impatto, si teneva con le mani il volto e, in particolare, la mandibola.
Dunque, alla luce dell'istruttoria espletata e in assenza di prova contraria, deve ritenersi accertata la verificazione del sinistro per come descritta nell'atto introduttivo.
In altre parole, l'esito dell'istruzione probatoria e le circostanze specifiche cristallizzate in atti hanno fornito sufficiente prova della responsabilità esclusiva del convenuto.
Pertanto, è emerso come il convenuto abbia attuato una Controparte_2
manovra repentina, inaspettata e non segnalata, provocando l'impatto con l'altro veicolo che non sarebbe stato concretamente evitabile utilizzando la normale diligenza e prudenza e applicando le regole che disciplinano la circolazione.
A conforto di tali argomentazioni interviene, altresì, anche quanto affermato dal CTU nominato nel corso del presente giudizio, il quale, nel rispondere ai quesiti, ha così chiarito: “Nel caso di specie, è verosimile che a seguito di urto contro lo sterzo del veicolo si è verificato il trauma fratturativo in oggetto.
Quindi, la lesione può essere ascrivibile al sinistro stradale ovvero a investimento da parte di autoveicolo. Infatti soddisfatti risultano essere i criteri medico-legali del nesso di causalità materiale: topografico (il trauma ha interessato la mandibola), cronologico (l'intervallo di tempo trascorso dall'investimento, per cui è causa, alla comparsa del trauma è compatibile), seriazione fenomenica (il dato documentale relativo alla constatazione della predetta lesione, della successiva sintomatologia e dei relativi esiti sono tra loro concatenate al trauma documentato), adeguatezza quantitativa ed efficienza qualitativa (l'entità dell'impatto ha provocato urto del mento contro lo sterzo). A seguito del …trauma, nell'esaminata sono residuati i seguenti postumi invalidanti: ➢ Esiti di frattura bicondilare inveterata”.
4 In ordine alla quantificazione del danno - dagli atti e, in particolare, dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico - emerge:
-che “il danno biologico complessivo per tali esiti, valutato secondo la criteriologia medico-legale d'analogia e proporzionalità e con riferimento ai
Baremes attualmente vigenti in R.C., è stimabile nella misura del 6% (sei per cento). Il tempo complessivo necessario alla guarigione, calcolato in via equitativa e considerando i tempi medi di guarigione) è così ripartibile:
DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO PARZIALE al 75%: gg. 20 (venti).
al 50%: gg. 22 (ventidue)”. Parte_2
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. sono congruamente motivate e pienamente condivisibili;
parimenti, appare corretta l'individuazione della percentuale del danno biologico.
Pertanto, sulla base della tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni, deve essere liquidato, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica (tenuto conto che la parte danneggiata aveva al tempo del sinistro 36 anni), l'importo di euro 8.549,21, in valori attuali, cui va aggiunta la somma: di euro 842,70, in valori attuali, per l'invalidità temporanea al 75% (20 giorni); di euro
617,98, in valori attuali, per l'invalidità temporanea al 50% (22 giorni), per un totale di euro 10.009,89.
Va poi segnalato come “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto
l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 5 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02); sul giudice del merito, pertanto, incombe
l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale
(che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, Rv. 650858 - 01)”
(cfr. Cass. Civ. 6444 del 2023).
Da tali considerazioni consegue che, nella specie, non risultano adeguatamente dettagliati e provati danni aggiuntivi (cfr., sul punto, anche la relazione peritale, pag. 8, ove si legge: “Nel caso di specie trattasi di conseguenze comuni del danno in cui il pregiudizio sofferto dalla parte attrice, così come emerge dalla documentazione sanitaria, non è stato superiore alla media”).
L'importo da liquidare è, pertanto, pari a euro 10.009,89 in valori attuali.
6 Per l'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, sulla somma di euro
10.009.89 sono dovuti gli interessi, intesi come lucro cessante.
Ora, posto che la liquidazione è stata effettuata in valori attuali, sulla somma dettagliata, devalutata alla data dell'evento lesivo e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti gli interessi al tasso vigente a partire dalla data dell'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza. Dalla data della decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale della somma così liquidata competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività espletata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nell'ambito della causa civile iscritta al n. 1037 del 2017 R.G., così dispone:
-accoglie la domanda introduttiva del giudizio e, per l'effetto, condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 10.009,89, in valori attuali, oltre interessi calcolati nei termini indicati in motivazione;
-condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali ed euro 557,93 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
7 -pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di
CTU liquidate con separato decreto,
Così deciso in data 17 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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