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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/12/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n.7436/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EN MI
AB, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. MARZOCCA RUGGIERO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 16/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate (limitatamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario prescritto dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, avendo già ottenuto nella precedente fase di ATP l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità ex art.3, comma 3, L. n.104/1992) le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la
1 pretesa fatta valere), ha depositato in data 17/09/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per beneficiare
(anche) dell'indennità di accompagnamento, il riconoscimento del diritto di percepire la relativa prestazione economica con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata con riferimento all'indennità di accompagnamento e, pertanto, deve essere rigettata in questa parte per le ragioni di seguito esposte;
mentre deve essere confermata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata ex art.3, comma 3, L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa già riscontrato dal CTU nominato nella precedente fase di ATP.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una
2 minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
DR ON, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento;
mentre ha riscontrato la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario per il riconoscimento soltanto dello status di persona handicappata in situazione di gravità ex art.3, comma 3,
L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda
3 amministrativa (si vedano la valutazione medico-legale, le conclusioni e le controdeduzioni alle osservazioni di parte ricorrente esposte dal CTU da pag.6 a pag.8 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Sulla base della documentazione medica in atti e dei risultati della visita medica, possiamo rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che ci sono stati proposti dall'Ill.mo Giudice.
La vicenda clinica del sig. , in relazione al motivo di Pt_1 causa, ha come genesi la data di presentazione di domanda di portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 e invalido civile con diritto all'accompagnamento.
La valutazione, espressa dalla CMI portò alla diagnosi di
“Obesità, ipertensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia, iperuricemia” con il riconoscimento, quale beneficio, di Per_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67%-99% e
Portatore di handicap (Comma 1 ART.3).
Ritenendosi in possesso dei requisiti necessari per il diritto al beneficio di legge richiesto in sede di domanda, il sig. Pt_1 faceva convenire l' davanti alla Tribunale di Trani. L'Ente CP_1 sociale si costituiva in giudizio.
Il GDL conferiva, pertanto, incarico al sottoscritto di valutare la sussistenza dei requisiti necessari per la richiesta avanzata in sede di domanda dal ricorrente.
Andando a valutare la documentazione medica allegata in atti, riconducibile all'ultimo lustro, si rileva come le patologie che affliggono il AS sono di carattere sistemico con andamento cronico, andando a determinare una possibile e non rara condizione di riacutizzazione delle stesse, come avvenuto nel recente caso di scompenso cardiaco.
La patologia diabetica rappresenta allo stato quella più invalidante, in quanto peggiorata dalla evidente condizione di obesità.
4 Alla malattia diabetica, peraltro complicata da nefropatia, si associa inevitabilmente uno stato di malattia ipertensiva che richiede l'utilizzo di farmaci ad elevato dosaggio, oltre che un quadro di BPCO su pregressa polmonite da SARS Covid.
La patologia diabetica, unitamente a quelle cardiologica ed endocrinologica (obesità) determina altresì un impaccio motorio complessivo che allo stato, tuttavia, non determina una difficoltà severa alla autonoma deambulazione.
Pertanto, dovendo valutare lo stato di salute attuale del Pt_1 si deve prendere in considerazione l'evoluzione ingravescente delle condizioni cliniche, laddove la progressione di malattia potrebbe acquistare un carattere repentino nel tempo e di scarso approccio terapeutico ma che, al momento, risulta discretamente gestibile dal punto di vista diagnostico-terapeutico.
Dovendo attribuire i codici rapportati alle tabelle del DM, trovano giustificazione in via analogica, per la condizione descritta, le seguenti voci ai sensi del DM del 1992:
6446 CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA) 41 50 -
9310 INSULINO DIPENDENTE CON MEDIOCRE Parte_2
CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI
IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III) 51 60 -
6455 MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE
RO / / 75
7105 OBESITÀ – (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E
40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE 31 40 -
In definitiva, dovendo formulare una diagnosi medico-legale, si può affermare che il sig. è allo stato affetto da Parte_1
“diabete mellito tipo 2 complicato da IRC, obesità di II classe,
BPCO, dislipidemia, ateromasia carotidea, spondilodiscoartrosi a media incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva con funzione sistolica conservata (FE 55%)”.
Definito l'inquadramento diagnostico, si ritiene che le affezioni e le menomazioni accertate, valutate nel loro complesso, rendano il sig. soggetto portatore di HANDICAP GRAVE: ex Parte_1 artt. 3, comma 3, e 33 della L. n. 104/1992 e INVALIDO
5 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% a far data dalla domanda amministrativa.
In data 6.7.2025 pervenivano allo scrivente le seguenti note:
(…)
Quindi, in modo sillogico, se il Dott. esprime un Parte_3 giudizio e per quel giudizio non viene querelato, quel giudizio è un giudizio corretto. Sic stantibus rebus.
Peraltro, non pare esserci nel mio elaborato peritale alcun cenno ad attestazioni false e mendaci del sanitario che ha redatto il certificato del 28.11.2024.
Semplicemente, il 28.11.2024 il si trovava in una Pt_1 prostrazione fisica che ha portato il sanitario a certificare uno stato altamente invalidante.
(…)
Si ricorda che il senso di una CTU è proprio quello di portare l'ausiliario del GDL a formulare un giudizio medicolegale secondo scienza e coscienza e che mai il consulente del Giudice è chiamato ad una semplice ratifica della documentazione che viene sottoposta durante la causa.
In conclusione, si conferma il giudizio precedentemente espresso.
30.7.2025».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente.
Inoltre, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dalla difesa di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto
6 alla valutazione espressa dello CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU espletata nel corso della precedente fase di ATP, la domanda attorea, nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario prescritto dalla legge per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità ex art.3, comma 3, L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa specificata in dispositivo (già riconosciuto nella precedente fase di ATP dal CTU), può trovare accoglimento.
Invece, la domanda attorea deve essere rigettata, nella parte in cui è diretta ad ottenere l'accertamento della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario per beneficiare (anche) dell'indennità di accompagnamento.
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di riconoscimento del diritto, atteso che l'oggetto del presente giudizio di merito ATP è limitato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario [v. Cass. Sez. 6, Lav.,
Ordinanza n.2587 del 05/02/2020 (Rv. 656753 - 01): «quanto alla inammissibilità della pronuncia di condanna, in continuità con i precedenti di questa Corte (cfr. da ultimo Cass.9/4/2019, n.9876,
Cass. 8/4/2019, n. 9755, ed ivi ampi richiami), devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all'ambito del giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis cod.proc.civ. e all'eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;
la pronuncia di cui all'art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o
7 concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo»].
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali relative al presente giudizio di merito ATP.
Invece, quelle relative alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo – liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (per l'handicap ex L. n.104/1992 valore indeterminabile non inferiore a Euro 26.000,01), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata (Euro
1.550,00) – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore CP_1 costituito dichiaratosi anticipatario.
Analogamente, le spese di C.T.U. - nella misura già liquidata con separato provvedimento nella precedente fase di ATP - vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità di cui all'art.3, comma 3,
L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18/06/2024;
8 -condanna l' a rifondere nei confronti della parte ricorrente CP_1 le spese processuali relative alla fase di ATP, che liquida in complessivi Euro 1.550,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali relative al giudizio di merito ATP;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
EN MI AB
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EN MI
AB, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. MARZOCCA RUGGIERO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 16/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate (limitatamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario prescritto dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, avendo già ottenuto nella precedente fase di ATP l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità ex art.3, comma 3, L. n.104/1992) le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la
1 pretesa fatta valere), ha depositato in data 17/09/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per beneficiare
(anche) dell'indennità di accompagnamento, il riconoscimento del diritto di percepire la relativa prestazione economica con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata con riferimento all'indennità di accompagnamento e, pertanto, deve essere rigettata in questa parte per le ragioni di seguito esposte;
mentre deve essere confermata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata ex art.3, comma 3, L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa già riscontrato dal CTU nominato nella precedente fase di ATP.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una
2 minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
DR ON, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento;
mentre ha riscontrato la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario per il riconoscimento soltanto dello status di persona handicappata in situazione di gravità ex art.3, comma 3,
L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda
3 amministrativa (si vedano la valutazione medico-legale, le conclusioni e le controdeduzioni alle osservazioni di parte ricorrente esposte dal CTU da pag.6 a pag.8 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Sulla base della documentazione medica in atti e dei risultati della visita medica, possiamo rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che ci sono stati proposti dall'Ill.mo Giudice.
La vicenda clinica del sig. , in relazione al motivo di Pt_1 causa, ha come genesi la data di presentazione di domanda di portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 e invalido civile con diritto all'accompagnamento.
La valutazione, espressa dalla CMI portò alla diagnosi di
“Obesità, ipertensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia, iperuricemia” con il riconoscimento, quale beneficio, di Per_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67%-99% e
Portatore di handicap (Comma 1 ART.3).
Ritenendosi in possesso dei requisiti necessari per il diritto al beneficio di legge richiesto in sede di domanda, il sig. Pt_1 faceva convenire l' davanti alla Tribunale di Trani. L'Ente CP_1 sociale si costituiva in giudizio.
Il GDL conferiva, pertanto, incarico al sottoscritto di valutare la sussistenza dei requisiti necessari per la richiesta avanzata in sede di domanda dal ricorrente.
Andando a valutare la documentazione medica allegata in atti, riconducibile all'ultimo lustro, si rileva come le patologie che affliggono il AS sono di carattere sistemico con andamento cronico, andando a determinare una possibile e non rara condizione di riacutizzazione delle stesse, come avvenuto nel recente caso di scompenso cardiaco.
La patologia diabetica rappresenta allo stato quella più invalidante, in quanto peggiorata dalla evidente condizione di obesità.
4 Alla malattia diabetica, peraltro complicata da nefropatia, si associa inevitabilmente uno stato di malattia ipertensiva che richiede l'utilizzo di farmaci ad elevato dosaggio, oltre che un quadro di BPCO su pregressa polmonite da SARS Covid.
La patologia diabetica, unitamente a quelle cardiologica ed endocrinologica (obesità) determina altresì un impaccio motorio complessivo che allo stato, tuttavia, non determina una difficoltà severa alla autonoma deambulazione.
Pertanto, dovendo valutare lo stato di salute attuale del Pt_1 si deve prendere in considerazione l'evoluzione ingravescente delle condizioni cliniche, laddove la progressione di malattia potrebbe acquistare un carattere repentino nel tempo e di scarso approccio terapeutico ma che, al momento, risulta discretamente gestibile dal punto di vista diagnostico-terapeutico.
Dovendo attribuire i codici rapportati alle tabelle del DM, trovano giustificazione in via analogica, per la condizione descritta, le seguenti voci ai sensi del DM del 1992:
6446 CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA) 41 50 -
9310 INSULINO DIPENDENTE CON MEDIOCRE Parte_2
CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI
IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III) 51 60 -
6455 MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE
RO / / 75
7105 OBESITÀ – (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E
40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE 31 40 -
In definitiva, dovendo formulare una diagnosi medico-legale, si può affermare che il sig. è allo stato affetto da Parte_1
“diabete mellito tipo 2 complicato da IRC, obesità di II classe,
BPCO, dislipidemia, ateromasia carotidea, spondilodiscoartrosi a media incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva con funzione sistolica conservata (FE 55%)”.
Definito l'inquadramento diagnostico, si ritiene che le affezioni e le menomazioni accertate, valutate nel loro complesso, rendano il sig. soggetto portatore di HANDICAP GRAVE: ex Parte_1 artt. 3, comma 3, e 33 della L. n. 104/1992 e INVALIDO
5 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% a far data dalla domanda amministrativa.
In data 6.7.2025 pervenivano allo scrivente le seguenti note:
(…)
Quindi, in modo sillogico, se il Dott. esprime un Parte_3 giudizio e per quel giudizio non viene querelato, quel giudizio è un giudizio corretto. Sic stantibus rebus.
Peraltro, non pare esserci nel mio elaborato peritale alcun cenno ad attestazioni false e mendaci del sanitario che ha redatto il certificato del 28.11.2024.
Semplicemente, il 28.11.2024 il si trovava in una Pt_1 prostrazione fisica che ha portato il sanitario a certificare uno stato altamente invalidante.
(…)
Si ricorda che il senso di una CTU è proprio quello di portare l'ausiliario del GDL a formulare un giudizio medicolegale secondo scienza e coscienza e che mai il consulente del Giudice è chiamato ad una semplice ratifica della documentazione che viene sottoposta durante la causa.
In conclusione, si conferma il giudizio precedentemente espresso.
30.7.2025».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente.
Inoltre, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dalla difesa di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto
6 alla valutazione espressa dello CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU espletata nel corso della precedente fase di ATP, la domanda attorea, nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario prescritto dalla legge per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità ex art.3, comma 3, L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa specificata in dispositivo (già riconosciuto nella precedente fase di ATP dal CTU), può trovare accoglimento.
Invece, la domanda attorea deve essere rigettata, nella parte in cui è diretta ad ottenere l'accertamento della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario per beneficiare (anche) dell'indennità di accompagnamento.
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di riconoscimento del diritto, atteso che l'oggetto del presente giudizio di merito ATP è limitato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario [v. Cass. Sez. 6, Lav.,
Ordinanza n.2587 del 05/02/2020 (Rv. 656753 - 01): «quanto alla inammissibilità della pronuncia di condanna, in continuità con i precedenti di questa Corte (cfr. da ultimo Cass.9/4/2019, n.9876,
Cass. 8/4/2019, n. 9755, ed ivi ampi richiami), devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all'ambito del giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis cod.proc.civ. e all'eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;
la pronuncia di cui all'art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o
7 concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo»].
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali relative al presente giudizio di merito ATP.
Invece, quelle relative alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo – liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (per l'handicap ex L. n.104/1992 valore indeterminabile non inferiore a Euro 26.000,01), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata (Euro
1.550,00) – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore CP_1 costituito dichiaratosi anticipatario.
Analogamente, le spese di C.T.U. - nella misura già liquidata con separato provvedimento nella precedente fase di ATP - vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità di cui all'art.3, comma 3,
L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18/06/2024;
8 -condanna l' a rifondere nei confronti della parte ricorrente CP_1 le spese processuali relative alla fase di ATP, che liquida in complessivi Euro 1.550,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali relative al giudizio di merito ATP;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
EN MI AB
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