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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/12/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2100/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. LV IG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 2100/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo MORABITO Parte_1 P.IVA_1
e OB RO, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Flavio BELELLI, come da procura allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca PAIOLA,
[...] P.IVA_3 come da procura generale alle liti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la società ricorrente: Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposta cartella di pagamento n.
07720220007899611000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in ogni caso accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste per tutti i motivi esposti nel presente pagina 1 di 8 ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
- Condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Per - riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva dell' convenuta in relazione a tutte le doglianze Controparte_4 afferenti il merito della pretesa creditoria dell'ente impositore, di conseguenza rigettare il ricorso della società perché infondato in fatto e in diritto nei confronti della predetta Parte_1 agenzia;
in via gradata: - nel caso di accoglimento del ricorso della società contribuente per motivi non afferenti l'attività e la condotta posta in essere dall' Controparte_4
, condannare e dichiarare tenuto l'ente impositore a manlevare e tenere indenne
[...]
l'agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda spiegata dalla società ivi compresa l'eventuale Parte_1 condanna al rimborso delle spese. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi a favore del difensore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario.
Per 1) Respingersi le proposte domande dell'opponente perché infondate in fatto e CP_5 diritto e per l'effetto confermarsi la cartella di pagamento impugnata condannando la opponente al pagamento in favore dell' della somma di €.520.779,83 o la somma CP_5 maggiore o minore che risulterà di giustizia per premi oltre a quelle maturande ex lege sino al saldo. Spese, competenze ed onorari rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
La ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. Parte_2
07720220007899611000 notificatole in data 21.9.2022 con la quale l' per il CP_5 pagamento a favore dell' della somma di € 568.626,21 a titolo di premi evasi e CP_5
Con sanzioni sulla base di un verbale di accertamento congiunto dell' e dell'INPS del
28.5.2021 che aveva ritenuto che personale formalmente assunto da diverse cooperative operanti nel capo dell'assistenza domiciliare per anziani e disabili era di fatto da considerare alle dipendenze della società capofila con sede a Padova, che Parte_1
pagina 2 di 8 aveva svolto, in assenza di autorizzazione ministeriale, attività irregolare di somministrazione di manodopera.
La società ricorrente contestava l'accertamento ispettivo, presupposto dell'avviso di addebito, affermando di essere una mera società di servizi di consulenza amministrativa e di reperimento di clienti e di aver svolto con le cooperative, di cui era del tutto estranea, contratti di c.d. back office.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di Controparte_7 legittimazione passiva, in ragione della propria estraneità rispetto al merito della pretesa dell' . CP_5
Si costituiva l' contestando la fondatezza del ricorso, risultando l' – sulla base CP_5 Pt_2 dell'accertamento ispettivo nato a [...] numerose denunce dei lavoratori occupati
– la società capofila che gestiva integralmente gli aspetti lavorativi connessi all'attività
d'impresa di una serie di cooperative, aventi comune caratteristica quella di assumere personale in via meramente formale con attività di assistenza agli anziani e disabili;
L' aveva gestito in via esclusiva tanto i rapporti con le famiglie destinatarie del Pt_2 servizio, quanto i rapporti con il personale, nonché i pagamenti alle lavoratrici e in genere tutta l'organizzazione e la registrazione contabile.
La causa è stata decisa, sulla base dei documenti prodotti, con l'assunzione della prova testimoniale chiesta dall e con l'acquisizione dei verbali della prova testimoniale CP_5 assunta nel procedimento n. RG 923/22, avente ad oggetto l'opposizione all'avviso di addebito INPS in relazione al medesimo verbale ispettivo presupposto della cartella di pagamento qui opposto.
***
Come risulta dal verbale ispettivo (cfr. doc. in atti) – presupposto sia della cartella di pagamento qui opposta che dell'avviso di addebito INPS oggetto del procedimento iscritto al n. 923/2022 – l'accertamento ha avuto ad oggetto una molteplicità di società
(prevalentemente cooperative sociali, in particolare: Controparte_8
[...] Controparte_9 Controparte_10
Controparte_11 Controparte_12 [...]
Controparte_13 Controparte_14 CP_15
pagina 3 di 8 aventi sede tra Roma, Milano, Firenze, Bologna e Controparte_16 provincia di Napoli, operanti nel campo dell'assistenza domiciliare per anziani e disabili.
Secondo gli esiti dell'accertamento ispettivo “caratteristica comune alle cooperative oggetto dell'accertamento è il fatto di assumere personale in via meramente formale, facendo tutte capo ad una società capofila, con sede a Padova in via Paolo Parte_3
Sarpi dal 4521 e fino al 3521 con sede legale operativa in via Forcellini n. 134 sempre a
Padova, la quale gestisce ed organizza in toto gli aspetti lavorativi connesse le attività
d'impresa delle società che le orbitano intorno come satelliti. È stato riscontrato infatti che l' gestisce in via esclusiva presso la propria sede di lavoro di Padova tanto i Pt_2 rapporti con le famiglie destinatarie del servizio quanto i rapporti con il personale nonché i pagamenti alle lavoratrici in genere tutta l'organizzazione e la registrazione della documentazione contabile. In particolare, è stato infatti riscontrato che l'idea e sorelle elabora i prospetti dettagliati mensili relativi alle prestazioni effettuate dalle lavoratrici trasmettendole ai professionisti delegati per l'elaborazione delle paghe e del
LUL.Le società satelliti pur formalmente riconosciute come datori di lavoro sono di fatto svuotate dal ruolo di impresa che viene pienamente assolto dalla società capofila. Altra peculiarità riscontrata consiste nel travaso di dipendenti da una cooperativa all'altra sempre guidato dalla che indicava le lavoratrici presso quale cooperativa Parte_3 sarebbero state assunte. La reale gestione dei lavoratori è di pertinenza esclusiva della società capofila mentre le cooperative hanno solo un ruolo form del tutto irrilevante sia nei rapporti con i lavoratori sia nei rapporti con gli assistiti e le loro famiglie. Si precisa che tutto ciò esula e trascende i contratti di servizi di back office forniti dai responsabili di a giustificazione dei rapporti con le cooperative in quanto tali contratti Pt_1 intercorrenti tra l'idea ogni singola cooperativa non giustificano la integrale sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro. In concreto quindi i rapporti di lavoro sono sostanzialmente gestiti dall è solo formalmente riconducibili alle cooperative che Pt_2 si passano da una all'altra i medesimi lavoratori. Infine sono state riscontrate omissioni contributive e retributive è stata rilevata altresì la ricorrenza delle medesime figure professionali dottori commercialisti e consulenti del lavoro per tutte le cooperative oggetto di accertamento. L'indagine ha preso spunto da diverse decine di richieste di intervento formulate da lavoratrici occupate con mansioni di badante da più cooperative
pagina 4 di 8 pervenute presso le sedi territoriali dell'ispettorato del lavoro di Padova di Venezia in alcuni casi anche presso le sedi Inps provinciali. Tutte le denunce avevano il medesimo contenuto il mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio giugno 2019 da parte delle diverse cooperative dalle quali le lavoratrici risultavano formalmente assunte poiché le denuncianti indicavano quali unità locale della cooperativa all'indirizzo di Padova via Forcellini 134 veniva effettuato un primo accesso ispettivo presso gli uffici segnalati ove la sede la società capofila (….). Parte_3
In sintesi dalle dichiarazioni assunte nonché dall'analisi del libro unico del lavoro laddove fornito si è rilevata una retribuzione omnicomprensiva di fatto non pienamente remunerativa del lavoro effettivamente svolto le badanti tutte hanno altre se dichiarato di aver avuto sempre come unica referente la società l'idea è di non aver mai avuto contatti con i responsabili delle cooperative ad ognuna delle quali l'idea stessa attribuiva alla form costituzione del rapporto di lavoro. A riprova dei fatti accertati venivano acquisite anche dichiarazioni da parte di alcuni familiari degli assistiti i quali confermavano di aver avuto come interfaccia solo il personale della società che proponeva loro Parte_3 le badanti e si occupava di tutte le incombenze legate alla gestione organizzativa e amministrativa del rapporto di lavoro. Le famiglie si limitavano ad effettuare mensilmente un bonifico in favore delle cooperative indicate dalla società pelle in assenza di ogni contatto con le cooperative stesse di cui non conoscevano i responsabili….”.
L'Ispettore dell'INPS, signor sentito come teste nel procedimento sub RG Tes_1
923/22 (di cui sono stati acquisiti i verbali), ha confermato gli esiti dell'accertamento ispettivo.
Il materiale istruttorio raccolto in sede ispettiva e nel corso sia del presente giudizio che di quello sub RG 923/22 (di cui sono stati acquisiti i verbali) solleva certamente dei dubbi sulla effettività dell'attività delle cooperative e dei rapporti intercorsi tra le cooperative e e tra i lavoratori (che hanno dato impulso all'accertamento ispettivo) Parte_1 formalmente assunti dalle cooperative e la società ricorrente. E' emersa una situazione di opacità e di interferenza nei rapporti tra e le cooperative, che suggerisce possibili Pt_1 irregolarità, sotto diversi profili (si leggano le dichiarazioni allegate al verbale ispettivo e la testimonianza resa dal teste introdotto dall'INPS, signor , formale Testimone_2
pagina 5 di 8 Cont amministratore della dal 2018-2021-2022), imputabili ai diversi soggetti coinvolti nell'accertamento ispettivo.
A sostegno di tale “opacità”, per quanto qui interessa, vi è pure la circostanza che l'unico ufficio in cui si concludevano tutte le “pratiche” (in particolare la stipulazione del contratto) relative ai rapporti di lavoro delle badanti era quello della LIDEA s.r.l,s. a
Padova, via Forcellini 134 (cfr. dichiarazioni dei testi), anche se la fornitura di uno spazio all'interno dei propri uffici era uno degli obblighi assunti dalla nei confronti delle Pt_1 cooperative (cfr. contratti prodotti dalla ricorrente).
Tuttavia, pur tenuto conto di tali rilievi, il materiale istruttorio raccolto nel presente giudizio ed in quello iscritto al n. RG 923/22 di cui sono stati acquisiti i verbali non risulta sufficiente per ritenere che l' abbia adeguatamente assolto all'onere CP_5 probatorio che su di esso gravava, vale a dire di dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva e sanzionatoria oggetto della cartella di pagamento impugnata, fondata sull'assunto che sarebbe stata la capofila di cooperative satelliti e “vuote” al Parte_1 fine di porre in essere una illecita somministrazione di manodopera.
Come chiarito dalla Cassazione: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'Inps sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (Cass.
n.12108/10, cfr. altresì Cass. n.19762/08).
All'esito della prova testimoniale assunta, non può dirsi che l' abbia adeguatamente CP_5 provato che, pur a fronte dei contratti di c.d. back office sottoscritti con le cooperative, i dipendenti (le badanti) delle singole cooperative – quelli in particolare oggetto dell'accertamento ispettivo - fossero stati gestiti dalla vale a dire che fosse Parte_3 la società ricorrente a gestire in via esclusiva sia i rapporti con le famiglie destinatarie del servizio che i rapporti con il personale.
Il teste ha riferito di avere avuto necessità di reperire una badante e di Testimone_3 aver individuato nel 2017 una Agenzia di via Forcellini, confermando quanto dichiarato pagina 6 di 8 già in sede ispettiva, di avere avuto il nominativo della signora unica Persona_1 persona con cui aveva avuto rapporti, mentre le cooperative a cui faceva i bonifici per la fornitura delle badanti “ogni tot di mesi” cambiavano;
ha ricordato la cooperativa
[...]
e la mentre ha dichiarato “ non so però ci sia , anche se CP_8 CP_11 Pt_1 ho un vago ricordo del nome per sentito parlare;
non ho mai fatto bonifici per ”. Pt_1
La teste si è limitata a riferire di aver firmato il contratto presso la sede de Tes_4
, dopo il colloquio con il signor (dipendente di una cooperativa) e di aver Pt_1 Tes_5 ritirato le buste paga presso il medesimo ufficio e di parlare anche per le ferie con il signor
; quanto al pagamento della retribuzione la teste ha riferito “io ricevevo lo stipendio Pt_4 sul conto corrente;
la famiglia pagava la cooperativa e la cooperativa pagava me”.
Il signor non era però dipendente della ma dipendente delle Persona_2 Parte_1 cooperative, senza che sia stato al contempo provato che effettivo datore di lavoro di costui fosse la . Pt_1
Il teste dipendente della quale addetto all'amministrazione, ha Tes_6 Pt_1 riferito che “le signore che volevano essere assunte si presentavano presso l'ufficio della
, dal collega , che lavorava per una delle cooperative, Pt_1 Persona_3 [...]
, nell'ufficio stesso, ma in un'altra stanza. Io non facevo check up iniziale, mi CP_8 occupavo soltanto della parte amministrativa, del controllo. L'attività di era di Pt_1 aiuto per le cooperative, perché erano 6-7 le cooperative”. Il teste ha confermato che l'attività dalla si sostanziava nel reperimento dei clienti (le famiglie che avevano Pt_1 bisogno delle badanti) delle singole committenti e nella gestione della pratiche amministrative;
la valutazione in merito alla possibile assunzione della badanti veniva effettuata dalle cooperative in base alle proprie esigenze e a seguito di colloqui anche presso spazi presso la sede della , concessi alle cooperative stesse, le quali Pt_1 provvedevano anche alla stipulazione dei contratti di assistenza;
era che si Persona_4 occupava dell'assunzione e dalla gestione del rapporto con le badanti;
erano le cooperativa che ricevevano i compensi dei contratti di assistenza.
Il teste socio della Sigap Italpaghe, ha riferito di aver svolto attività di Testimone_7 consulenza (di elaborazione delle buste paga) sia nei confronti della (che Parte_3 svolgeva “attività di procacciamento dei clienti… i clienti sono famiglie, sono persone fisiche che necessitano di questa assistenza domiciliare di badanti… “) che delle pagina 7 di 8 cooperative che, secondo il teste, avevano una propria struttura operativa ed autonomia e Cont gestivano le assunzioni, come in particolare la “perché conosco bene l'azienda e ho avuto rapporti diretti….”.
Il teste ha parimenti riferito che erano le cooperative, che assumevano le badanti, Tes_7 ad avvalersi dell'attività di procacciamento dei clienti (vale a dire delle famiglie) svolta dalla Parte_3
In definitiva, le complessive risultanze istruttorie portano ad escludere che l'
[...]
abbia provato i presupposti della pretesa per il periodo da dicembre del 2016 CP_17 al settembre del 2020oggetto della cartella di pagamento opposta, vale a dire che Pt_1 sia stata, come affermato dall' , la società capofila, che ha gestito ed organizzato CP_5 integralmente gli aspetti lavorativi connessi all'attività di impresa di una serie di cooperative orbitanti, aventi comune caratteristica quella di assumere personale in via meramente formale con attività di assistenza agli anziani e disabili.
Ciò è sufficiente all'accoglimento del ricorso in opposizione della con Parte_1 conseguente annullamento della cartella di pagamento e con assorbimento di ogni altra questione e valutazione, tra cui anche quella relativa al quantum della pretesa, parimenti contestato dalla società opponente.
Le difficoltà probatorie gravanti sull' , unitamente alle “opacità” Controparte_17 comunque emerse, di cui si è detto, giustificano in ogni caso la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione della annulla la cartella di pagamento Parte_1 opposta;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di 60 giorni.
Padova, 22 settembre 2025
Il giudice del lavoro
LV IG
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. LV IG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 2100/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo MORABITO Parte_1 P.IVA_1
e OB RO, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Flavio BELELLI, come da procura allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca PAIOLA,
[...] P.IVA_3 come da procura generale alle liti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la società ricorrente: Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposta cartella di pagamento n.
07720220007899611000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in ogni caso accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste per tutti i motivi esposti nel presente pagina 1 di 8 ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
- Condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Per - riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva dell' convenuta in relazione a tutte le doglianze Controparte_4 afferenti il merito della pretesa creditoria dell'ente impositore, di conseguenza rigettare il ricorso della società perché infondato in fatto e in diritto nei confronti della predetta Parte_1 agenzia;
in via gradata: - nel caso di accoglimento del ricorso della società contribuente per motivi non afferenti l'attività e la condotta posta in essere dall' Controparte_4
, condannare e dichiarare tenuto l'ente impositore a manlevare e tenere indenne
[...]
l'agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda spiegata dalla società ivi compresa l'eventuale Parte_1 condanna al rimborso delle spese. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi a favore del difensore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario.
Per 1) Respingersi le proposte domande dell'opponente perché infondate in fatto e CP_5 diritto e per l'effetto confermarsi la cartella di pagamento impugnata condannando la opponente al pagamento in favore dell' della somma di €.520.779,83 o la somma CP_5 maggiore o minore che risulterà di giustizia per premi oltre a quelle maturande ex lege sino al saldo. Spese, competenze ed onorari rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
La ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. Parte_2
07720220007899611000 notificatole in data 21.9.2022 con la quale l' per il CP_5 pagamento a favore dell' della somma di € 568.626,21 a titolo di premi evasi e CP_5
Con sanzioni sulla base di un verbale di accertamento congiunto dell' e dell'INPS del
28.5.2021 che aveva ritenuto che personale formalmente assunto da diverse cooperative operanti nel capo dell'assistenza domiciliare per anziani e disabili era di fatto da considerare alle dipendenze della società capofila con sede a Padova, che Parte_1
pagina 2 di 8 aveva svolto, in assenza di autorizzazione ministeriale, attività irregolare di somministrazione di manodopera.
La società ricorrente contestava l'accertamento ispettivo, presupposto dell'avviso di addebito, affermando di essere una mera società di servizi di consulenza amministrativa e di reperimento di clienti e di aver svolto con le cooperative, di cui era del tutto estranea, contratti di c.d. back office.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di Controparte_7 legittimazione passiva, in ragione della propria estraneità rispetto al merito della pretesa dell' . CP_5
Si costituiva l' contestando la fondatezza del ricorso, risultando l' – sulla base CP_5 Pt_2 dell'accertamento ispettivo nato a [...] numerose denunce dei lavoratori occupati
– la società capofila che gestiva integralmente gli aspetti lavorativi connessi all'attività
d'impresa di una serie di cooperative, aventi comune caratteristica quella di assumere personale in via meramente formale con attività di assistenza agli anziani e disabili;
L' aveva gestito in via esclusiva tanto i rapporti con le famiglie destinatarie del Pt_2 servizio, quanto i rapporti con il personale, nonché i pagamenti alle lavoratrici e in genere tutta l'organizzazione e la registrazione contabile.
La causa è stata decisa, sulla base dei documenti prodotti, con l'assunzione della prova testimoniale chiesta dall e con l'acquisizione dei verbali della prova testimoniale CP_5 assunta nel procedimento n. RG 923/22, avente ad oggetto l'opposizione all'avviso di addebito INPS in relazione al medesimo verbale ispettivo presupposto della cartella di pagamento qui opposto.
***
Come risulta dal verbale ispettivo (cfr. doc. in atti) – presupposto sia della cartella di pagamento qui opposta che dell'avviso di addebito INPS oggetto del procedimento iscritto al n. 923/2022 – l'accertamento ha avuto ad oggetto una molteplicità di società
(prevalentemente cooperative sociali, in particolare: Controparte_8
[...] Controparte_9 Controparte_10
Controparte_11 Controparte_12 [...]
Controparte_13 Controparte_14 CP_15
pagina 3 di 8 aventi sede tra Roma, Milano, Firenze, Bologna e Controparte_16 provincia di Napoli, operanti nel campo dell'assistenza domiciliare per anziani e disabili.
Secondo gli esiti dell'accertamento ispettivo “caratteristica comune alle cooperative oggetto dell'accertamento è il fatto di assumere personale in via meramente formale, facendo tutte capo ad una società capofila, con sede a Padova in via Paolo Parte_3
Sarpi dal 4521 e fino al 3521 con sede legale operativa in via Forcellini n. 134 sempre a
Padova, la quale gestisce ed organizza in toto gli aspetti lavorativi connesse le attività
d'impresa delle società che le orbitano intorno come satelliti. È stato riscontrato infatti che l' gestisce in via esclusiva presso la propria sede di lavoro di Padova tanto i Pt_2 rapporti con le famiglie destinatarie del servizio quanto i rapporti con il personale nonché i pagamenti alle lavoratrici in genere tutta l'organizzazione e la registrazione della documentazione contabile. In particolare, è stato infatti riscontrato che l'idea e sorelle elabora i prospetti dettagliati mensili relativi alle prestazioni effettuate dalle lavoratrici trasmettendole ai professionisti delegati per l'elaborazione delle paghe e del
LUL.Le società satelliti pur formalmente riconosciute come datori di lavoro sono di fatto svuotate dal ruolo di impresa che viene pienamente assolto dalla società capofila. Altra peculiarità riscontrata consiste nel travaso di dipendenti da una cooperativa all'altra sempre guidato dalla che indicava le lavoratrici presso quale cooperativa Parte_3 sarebbero state assunte. La reale gestione dei lavoratori è di pertinenza esclusiva della società capofila mentre le cooperative hanno solo un ruolo form del tutto irrilevante sia nei rapporti con i lavoratori sia nei rapporti con gli assistiti e le loro famiglie. Si precisa che tutto ciò esula e trascende i contratti di servizi di back office forniti dai responsabili di a giustificazione dei rapporti con le cooperative in quanto tali contratti Pt_1 intercorrenti tra l'idea ogni singola cooperativa non giustificano la integrale sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro. In concreto quindi i rapporti di lavoro sono sostanzialmente gestiti dall è solo formalmente riconducibili alle cooperative che Pt_2 si passano da una all'altra i medesimi lavoratori. Infine sono state riscontrate omissioni contributive e retributive è stata rilevata altresì la ricorrenza delle medesime figure professionali dottori commercialisti e consulenti del lavoro per tutte le cooperative oggetto di accertamento. L'indagine ha preso spunto da diverse decine di richieste di intervento formulate da lavoratrici occupate con mansioni di badante da più cooperative
pagina 4 di 8 pervenute presso le sedi territoriali dell'ispettorato del lavoro di Padova di Venezia in alcuni casi anche presso le sedi Inps provinciali. Tutte le denunce avevano il medesimo contenuto il mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio giugno 2019 da parte delle diverse cooperative dalle quali le lavoratrici risultavano formalmente assunte poiché le denuncianti indicavano quali unità locale della cooperativa all'indirizzo di Padova via Forcellini 134 veniva effettuato un primo accesso ispettivo presso gli uffici segnalati ove la sede la società capofila (….). Parte_3
In sintesi dalle dichiarazioni assunte nonché dall'analisi del libro unico del lavoro laddove fornito si è rilevata una retribuzione omnicomprensiva di fatto non pienamente remunerativa del lavoro effettivamente svolto le badanti tutte hanno altre se dichiarato di aver avuto sempre come unica referente la società l'idea è di non aver mai avuto contatti con i responsabili delle cooperative ad ognuna delle quali l'idea stessa attribuiva alla form costituzione del rapporto di lavoro. A riprova dei fatti accertati venivano acquisite anche dichiarazioni da parte di alcuni familiari degli assistiti i quali confermavano di aver avuto come interfaccia solo il personale della società che proponeva loro Parte_3 le badanti e si occupava di tutte le incombenze legate alla gestione organizzativa e amministrativa del rapporto di lavoro. Le famiglie si limitavano ad effettuare mensilmente un bonifico in favore delle cooperative indicate dalla società pelle in assenza di ogni contatto con le cooperative stesse di cui non conoscevano i responsabili….”.
L'Ispettore dell'INPS, signor sentito come teste nel procedimento sub RG Tes_1
923/22 (di cui sono stati acquisiti i verbali), ha confermato gli esiti dell'accertamento ispettivo.
Il materiale istruttorio raccolto in sede ispettiva e nel corso sia del presente giudizio che di quello sub RG 923/22 (di cui sono stati acquisiti i verbali) solleva certamente dei dubbi sulla effettività dell'attività delle cooperative e dei rapporti intercorsi tra le cooperative e e tra i lavoratori (che hanno dato impulso all'accertamento ispettivo) Parte_1 formalmente assunti dalle cooperative e la società ricorrente. E' emersa una situazione di opacità e di interferenza nei rapporti tra e le cooperative, che suggerisce possibili Pt_1 irregolarità, sotto diversi profili (si leggano le dichiarazioni allegate al verbale ispettivo e la testimonianza resa dal teste introdotto dall'INPS, signor , formale Testimone_2
pagina 5 di 8 Cont amministratore della dal 2018-2021-2022), imputabili ai diversi soggetti coinvolti nell'accertamento ispettivo.
A sostegno di tale “opacità”, per quanto qui interessa, vi è pure la circostanza che l'unico ufficio in cui si concludevano tutte le “pratiche” (in particolare la stipulazione del contratto) relative ai rapporti di lavoro delle badanti era quello della LIDEA s.r.l,s. a
Padova, via Forcellini 134 (cfr. dichiarazioni dei testi), anche se la fornitura di uno spazio all'interno dei propri uffici era uno degli obblighi assunti dalla nei confronti delle Pt_1 cooperative (cfr. contratti prodotti dalla ricorrente).
Tuttavia, pur tenuto conto di tali rilievi, il materiale istruttorio raccolto nel presente giudizio ed in quello iscritto al n. RG 923/22 di cui sono stati acquisiti i verbali non risulta sufficiente per ritenere che l' abbia adeguatamente assolto all'onere CP_5 probatorio che su di esso gravava, vale a dire di dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva e sanzionatoria oggetto della cartella di pagamento impugnata, fondata sull'assunto che sarebbe stata la capofila di cooperative satelliti e “vuote” al Parte_1 fine di porre in essere una illecita somministrazione di manodopera.
Come chiarito dalla Cassazione: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'Inps sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (Cass.
n.12108/10, cfr. altresì Cass. n.19762/08).
All'esito della prova testimoniale assunta, non può dirsi che l' abbia adeguatamente CP_5 provato che, pur a fronte dei contratti di c.d. back office sottoscritti con le cooperative, i dipendenti (le badanti) delle singole cooperative – quelli in particolare oggetto dell'accertamento ispettivo - fossero stati gestiti dalla vale a dire che fosse Parte_3 la società ricorrente a gestire in via esclusiva sia i rapporti con le famiglie destinatarie del servizio che i rapporti con il personale.
Il teste ha riferito di avere avuto necessità di reperire una badante e di Testimone_3 aver individuato nel 2017 una Agenzia di via Forcellini, confermando quanto dichiarato pagina 6 di 8 già in sede ispettiva, di avere avuto il nominativo della signora unica Persona_1 persona con cui aveva avuto rapporti, mentre le cooperative a cui faceva i bonifici per la fornitura delle badanti “ogni tot di mesi” cambiavano;
ha ricordato la cooperativa
[...]
e la mentre ha dichiarato “ non so però ci sia , anche se CP_8 CP_11 Pt_1 ho un vago ricordo del nome per sentito parlare;
non ho mai fatto bonifici per ”. Pt_1
La teste si è limitata a riferire di aver firmato il contratto presso la sede de Tes_4
, dopo il colloquio con il signor (dipendente di una cooperativa) e di aver Pt_1 Tes_5 ritirato le buste paga presso il medesimo ufficio e di parlare anche per le ferie con il signor
; quanto al pagamento della retribuzione la teste ha riferito “io ricevevo lo stipendio Pt_4 sul conto corrente;
la famiglia pagava la cooperativa e la cooperativa pagava me”.
Il signor non era però dipendente della ma dipendente delle Persona_2 Parte_1 cooperative, senza che sia stato al contempo provato che effettivo datore di lavoro di costui fosse la . Pt_1
Il teste dipendente della quale addetto all'amministrazione, ha Tes_6 Pt_1 riferito che “le signore che volevano essere assunte si presentavano presso l'ufficio della
, dal collega , che lavorava per una delle cooperative, Pt_1 Persona_3 [...]
, nell'ufficio stesso, ma in un'altra stanza. Io non facevo check up iniziale, mi CP_8 occupavo soltanto della parte amministrativa, del controllo. L'attività di era di Pt_1 aiuto per le cooperative, perché erano 6-7 le cooperative”. Il teste ha confermato che l'attività dalla si sostanziava nel reperimento dei clienti (le famiglie che avevano Pt_1 bisogno delle badanti) delle singole committenti e nella gestione della pratiche amministrative;
la valutazione in merito alla possibile assunzione della badanti veniva effettuata dalle cooperative in base alle proprie esigenze e a seguito di colloqui anche presso spazi presso la sede della , concessi alle cooperative stesse, le quali Pt_1 provvedevano anche alla stipulazione dei contratti di assistenza;
era che si Persona_4 occupava dell'assunzione e dalla gestione del rapporto con le badanti;
erano le cooperativa che ricevevano i compensi dei contratti di assistenza.
Il teste socio della Sigap Italpaghe, ha riferito di aver svolto attività di Testimone_7 consulenza (di elaborazione delle buste paga) sia nei confronti della (che Parte_3 svolgeva “attività di procacciamento dei clienti… i clienti sono famiglie, sono persone fisiche che necessitano di questa assistenza domiciliare di badanti… “) che delle pagina 7 di 8 cooperative che, secondo il teste, avevano una propria struttura operativa ed autonomia e Cont gestivano le assunzioni, come in particolare la “perché conosco bene l'azienda e ho avuto rapporti diretti….”.
Il teste ha parimenti riferito che erano le cooperative, che assumevano le badanti, Tes_7 ad avvalersi dell'attività di procacciamento dei clienti (vale a dire delle famiglie) svolta dalla Parte_3
In definitiva, le complessive risultanze istruttorie portano ad escludere che l'
[...]
abbia provato i presupposti della pretesa per il periodo da dicembre del 2016 CP_17 al settembre del 2020oggetto della cartella di pagamento opposta, vale a dire che Pt_1 sia stata, come affermato dall' , la società capofila, che ha gestito ed organizzato CP_5 integralmente gli aspetti lavorativi connessi all'attività di impresa di una serie di cooperative orbitanti, aventi comune caratteristica quella di assumere personale in via meramente formale con attività di assistenza agli anziani e disabili.
Ciò è sufficiente all'accoglimento del ricorso in opposizione della con Parte_1 conseguente annullamento della cartella di pagamento e con assorbimento di ogni altra questione e valutazione, tra cui anche quella relativa al quantum della pretesa, parimenti contestato dalla società opponente.
Le difficoltà probatorie gravanti sull' , unitamente alle “opacità” Controparte_17 comunque emerse, di cui si è detto, giustificano in ogni caso la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione della annulla la cartella di pagamento Parte_1 opposta;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di 60 giorni.
Padova, 22 settembre 2025
Il giudice del lavoro
LV IG
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