Articolo 22 della Legge 30 aprile 1962, n. 283
Articolo 21Articolo 23
Versione
5 giugno 1962
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Versione
12 aprile 1963
Art. 22.
Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera', con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, ((i requisiti di purezza)) i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.
Entrata in vigore il 12 aprile 1963
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