Versione
5 giugno 1962
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Versione
12 aprile 1963
12 aprile 1963
Art. 22.
Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera', con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, ((i requisiti di purezza)) i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.
Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera', con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, ((i requisiti di purezza)) i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.
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- 1. 2021: La vendita di cibi contaminati non è più reato. – QUOTIDIANO LEGALEDi Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo …
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 14/12/2023, n. 18931Provvedimento: […] L'amministrazione si è difesa sul punto richiamando gli artt. 5, lett. g), e 22 della legge n. 283/1962 nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59 e il decreto del Ministro della Salute dell'8 aprile 2015, che individuerebbero dettagliatamente le competenze delle Direzioni Generali e dei singoli uffici.Leggi di più...
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