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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/12/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 292/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIALE SANTA C.F._1
PANAGIA n. 81/C, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPA RUSSO (c.f.
, che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente
contro
[...]
, Controparte_1
Sede di SIRACUSA, c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in RIVA FORTE DEL GALLO n. 2, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e CP_1 dif. per procura in atti dall'avv. GIOVANNI SICUSO (c.f.
) C.F._3
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo ha esposto: Parte_1
• che l' di Siracusa, in data 18 luglio 2023, comunicava al CP_1 ricorrente che “ai sensi e per l'effetto delle Parte_1 disposizioni di cui all'art. 13 D.L.GS. 38/2000 e D.M. 12/7/2000, si comunica lo stato attuale della menomazione risultato dall'accertamento medico legale espletato in sede di revisione ai sensi dell'art. 137 e conclusosi il 21/06/2023…la menomazione accertata per il caso attuale è grave deficit acustico bilaterale: grado 041%”;
• che, pertanto, in sede di revisione non veniva riconfermata la percentuale nella misura del 50% riconosciuta dall sin CP_1 dal 01 giugno 2017;
• che le condizioni cliniche del ricorrente, così come risultante dal certificato rilasciato da struttura pubblica del 09 agosto 2023, non erano affatto migliorate, e che, pertanto, la revoca della percentuale del 50% appariva illegittima e lesiva del diritto del ricorrente.
ha, pertanto, concluso chiedendo: Parte_1
<< ritenere e dichiarare che il grave deficit acustico bilaterale di cui era ed è affetto il ricorrente è tale da confermare il grado di menomazione dell'integrità psico- fisica, ai sensi degli art. 13 del D.Lgs del 23 febbraio 2000, n. 38 pari a 050% o , comunque, un maggior grado che potrà essere accertato dal CTU;
ritenere e dichiarare il diritto del sig. a percepire i Parte_1 benefici economici di legge e cioè la rendita rapportata al grado di menomazione dell'integrità psico- fisica del 050% o di quella maggiore accertata dal CTU a decorrere dalla data della revisione e cioè dal 01 luglio 2023 ; Condannare l' , in persona del legale rappresentate pro CP_1 tempore, al pagamento della rendita rapportata al grado di menomazione dell'integrità psico- fisica del 050% o di quella maggiore accertata dal CTU
2 a decorrere dalla data della revisione e cioè dal 01 luglio 2023, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria >>.
Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito che dagli approfonditi accertamenti medico-legali a cui l'odierno ricorrente era stato sottoposto è stato, infatti, riscontrato che la menomazione all'integrità psico-fisica, riguardante il danno acustico era quantificabile intorno al 41%, così come espressamente previsto nelle tabelle di legge, in attuazione al D. Lgs. n. 38/00 ed al D.M. 12.07.00. Espletata CTU, il consulente dell'ufficio, le cui conclusioni si condividono pienamente in quanto tratte sulla base di puntuali accertamenti tecnici ed esaurientemente motivate, ha accertato che il ricorrente
[...]
presenta ipoacusia percettiva bilaterale di tipo professionale, Pt_1 concludendo che tale patologia ha determinato una inabilità permanente pari al 41 % secondo le tabelle previste dal D.M. 12.07.2000. Il CTU ha sottoposto il periziando a visita medico-legale e valutato da documentazione in atti;
ha, in particolare, rilevato che in atti sono presenti vari audiogrammi tra i quali: referto del 23.05.2017 eseguito presso il Presidio ospedaliero di Avola, referto del 9.8.2023 eseguito presso il medesimo nosocomio e referto del 5.9.2022 eseguito presso la sede CP_1 di Catania in occasione di protesizzazione acustica. Il CTU ha, quindi, rilevato che << Il sig. mi riferisce Parte_1 di aver lavorato dall'età di 18 anni con mansioni che lo esponevano a rumore in particolare in locali macchine di petroliere e rimorchiatori. Il lavoratore è in pensione dal 2018. Allo stato attuale il lavoratore è portatore di protesi acustiche >>; ha, poi, proceduto ad una serie di considerazioni medico-legali riguardanti l'ipoacusia; ha, quindi, osservato che la valutazione del danno professionale in sede nelle forme di ipoacusia CP_1 da rumore viene effettuata sulla valutazione della via ossea, poiché trattasi di danno neurosensoriale (a carico delle cc nervose del Corti); e non già sulla valutazione della via aerea, perché quest'ultima tiene conto non solo del danno neurosensitivo (a carico delle cc nervose) ma anche dei danni a carico del processo anatomo-funzionale (membrana, catena ossicini, canale uditivo ecc) che può risentire del danno di trasmissione (otosclerosi, processi infiammatori ecc) da non valutare in sede;
precisando che CP_1 tutto ciò si traduce che una curva calcolata sulla via aerea potrà essere sovrapponibile o più grave di una calcolata sulla via ossea ma non il contrario.
3 Anche il CTP di parte ricorrente, nelle osservazioni note allegate alle note di trattazione scritta rileva, del resto, che << E' vero ancora che nelle tabelle del DM 38/2000 è indicato come criterio di valutazione delle ipoacusie professionali l'esame della via ossea >>. Il Consulente ha, quindi, valutato i vari esami audiometrici, osservando che << Risulta agli atti che l'esame audiomentrico del 23.5.2017, esame fornito dallo stesso interessato in sede di ricorso ai sensi del 1124/65, non presenta l'esecuzione della via ossea (utile per la valutaz. oggettiva) purtuttavia prendendo per buona la via aerea risulta un danno pari al 43%. Il danno evidenziato in data 15.9.2022, calcolato sulla via ossea, è stato valutato nella misura del 41%. Gli altri esami audiomentrici presenti in atti, specialmente quello del 9.8.2023 eseguito presso U.O. di Otorino dell'ospedale civile di Avola, prende in esame solo la via aerea e pertanto, pur presentando una similitudine con l'esame svolto dall CP_1 sede di Catania, non contiene elementi certi di giudizio per la valutazione del danno biologico. L' nella sua comparsa afferma che: “il tracciato CP_1 audiometrico ASP del 9/8/2023, prodotto dal sig. a seguito ricorso Pt_1 amministrativo non è supportato da metodiche oggettive, quindi indipendenti dalla collaborazione del soggetto, non solo viene indicata l'assenza della via ossea, in presenza invece della via aerea, ma anche perché la gravissima soglia registrata dalla via aerea, non è compatibile con la protesizzazione acustica con apparecchio digitale di fascia F che richiede un sufficiente residuo uditivo. Dagli approfonditi accertamenti medico- legali a cui l'odierno ricorrente è stato sottoposto si è, infatti, riscontrato che la menomazione all'integrità psico-fisica, riguardante il danno acustico è quantificabile intorno al 41%, così come espressamente previsto nelle tabelle di legge, in attuazione al D. Lgs. n. 38/00 ed al D.M. 12.07.00” >>. Il CTU ha, pertanto, concluso affermando che << L'esame audiomentrico eseguito In data 15.09.2022, è stato correttamente valutato dall' nella misura del 41% prendendo in evidenza la curva della via CP_1 ossea … Alla luce di quanto analizzato e valutato ritengo pertanto che il sig. risulti affetto da: “Ipoacusia percettiva bilaterale di Parte_1 grado avanzato” e che il danno acustico presentato dallo stesso sia valutabile nella misura del 41% così come correttamente valutato dal parte dell' di Siracusa quale danno a carico dell'apparato acustico di origine CP_1 professionale presentato dal lavoratore attualmente in pensione >>. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
4 Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione del possesso da parte della ricorrente dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cp.c., avendo la ricorrente reso dichiarazione autocertificativa del reddito ai fini della esenzione dal pagamento delle spese processuali. Per i medesimi motivi, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno invece definitivamente poste a carico dell ex art. 152 CP_1 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 292/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara e conferma che il ricorrente presenta Parte_1 ipoacusia percettiva bilaterale di tipo professionale, con una inabilità permanente pari al 41 % spese irripetibili;
spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 20/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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