Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1882/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1882 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a ALBANIA il 12/09/1989. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. KOLAJ KLODJAN Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a VIAREGGIO (LU) il 22/10/1975 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso, di voler dichiarare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: a)stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
b)vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
La Sig.ra come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. 473 bis.49 c.p.c. Parte_1
CHIEDE all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Novara che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione e previo ogni incombente di rito, pronunci sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizione suindicate.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2024 , rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 20.04.2009 a Viareggio (LU), matrimonio Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Viareggio, al n. 3 Parte I anno 2009. Dall'unione non nascevano figli. Progressivamente la comunione materiale e spirituale tra i coniugi veniva meno. Il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 18.2.2025, il Giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente, ha rimesso la causa in decisione.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti Parte_1 di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui Controparte_1 all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le spese devono essere liquidate unitamente alla domanda di divorzio. Deve disporsi con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
Pag. 2 2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21/02/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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