Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3783/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3783/2022 r.g. promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e ex art. 8 L.
n. 24/2017 depositato in data 30.05.2022, e vertente tra
, Parte_1
, Parte_2 in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giorgio Caldera e Sara Zamboni ed elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale in Venezia-Mestre, via Bruno Maderna n. 7;
-attori- contro
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppe Sarti e Francesco Sarti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Venezia-Mestre, via Teatro Vecchio n. 1;
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Padova, Galleria Alcide De Gasperi n. 4;
e
Dott.ssa , CP_3 CP_4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Federico Pagetta e Piera Toso ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Padova, Galleria Santa Lucia n. 1;
-convenuti-
e con la chiamata in causa di in persona del l.r.p.t., Controparte_5 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Maria Chersevani ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
-terza chiamata in causa dalla dott.ssa CP_3 avente ad oggetto: responsabilità sanitaria e risarcimento del danno;
conclusioni: come a verbale di udienza di udienza d.d. 7.11.2024; per i seguenti motivi della decisione in
FATTO e DIRITTO
Dopo aver esperito il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 8 L. n. 24/2017,
e , in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 sulla minore , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., hanno convenuto in giudizio le aziende Persona_1
pagina1 di 14
, quale medico-curante, al fine di sentirle dichiarare, previo accertamento della loro Controparte_6 responsabilità contrattuale ex art. 1218 e 1228 c.c., tenute e condannate in solido o in via alternativa al pagamento loro favore della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (danno emergente costituito da spese sanitarie e di assistenza professionale continuativa, anche futura, e dal lucro cessante costituito dall'incapacità lavorativa specifica di ) e non patrimoniali (danno biologico, morale ed esistenziale della minore e Per_1 Pt_1 danno da lesione del diritto all'autodeterminazione oltre che danno da lesione del rapporto parentale in capo ai genitori) patiti in conseguenza della malpractice sanitaria che, a loro dire, aveva determinato una condizione di totale invalidità della minore.
A sostegno della domanda risarcitoria, gli attori hanno allegato in fatto che:
- in data 2.03.2015 la minore , prossima al compimento di un anno d'età, veniva Persona_1 sottoposta presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre a visita pediatrica con riscontro di un voluminoso emangioma interessante la regione dorsale, non funzionalmente rilevante ma esteticamente impegnativo con prospettazione di una cura della neoplasia benigna a base di propranololo;
- il 17.03.2015 la piccola veniva ricoverata sempre presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre (VE) Per_1 ove, dopo essere stata sottoposta a ECG ed ecocardiogramma, aveva iniziato il ciclo di terapia con dosi crescenti di propranololo sino a raggiungere i 2 mg pro Kg nelle 24 ore;
- nella lettera di dimissione del 18.3.2015 -facente parte della cartella clinica Ulss 12 Veneziana- veniva segnalato per il curante e per i genitori che “1) in caso di episodi di lieve broncospasmo/bronchioliti virali intercorrenti si consiglia di aumentare la frequenza dell'aerosol con mantenendo il Parte_3 dosaggio di Propranololo invariato. In caso di episodi gravi si prega di contattarci. 2) In caso di gastroenterite o di altri episodi intercorrenti che compromettano la capacità di alimentarsi opportuno sospendere temporaneamente la terapia con Propranololo”;
- nella visita di controllo ospedaliera in data 26.03.2015 veniva riscontrata “qualche difficoltà di somministrazione…nettamente ridotta la tumefazione…continuerà per ora al dosaggio: Propranololo 9 mg…per due volte al giorno dopo i pasti”, mentre in data 24.4.2015 veniva riscontrata “non più difficoltà di somministrazione…nettamente ridotta la tumefazione…Propranololo 10 mg per 2 volte al giorno…controllo fra un mese”;
- il 26.04.2015 si era riscontrata la comparsa di febbre e tosse, scarso appetito e difficoltà di idratazione associata a contrazione della diuresi cosicché il 27.04.2015 la piccola veniva visitata dalla pediatra dott.ssa , la quale aveva consigliato terapia sintomatica con paracetamolo, e Controparte_6 Per_2
Per_3
- nel tardo pomeriggio -18:50 circa- del 28.04.2015 la piccola mentre si trovava presso la propria Per_1 abitazione in Sandrigo (VI), veniva colpita da un improvviso arresto cardio-circolatorio con necessità
d'intervento del 118, della pediatra e di trasporto d'urgenza presso l'Ospedale di Vicenza ove veniva ricoverata presso il reparto di Terapia Intensiva e successivamente trasferita presso la Terapia Intensiva
Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova ove rimaneva ricoverata dal 29.04.2015 al 22.06.2015 con successivo ricovero presso l'istituto “La Nostra Famiglia” dal 22.06.2015 al 5.12.2015;
- alla dimissione veniva posta diagnosi di “paralisi cerebrale infantile a tipo tetraparesi distonica ed epilessia la cui patogenesi è da riferire ad evento ipossico ischemico, post arresto cardio-respiratorio, occorso in data 28.4.15”;
pagina2 di 14 - la piccola si era successivamente sottoposta ai programmati cicli di riabilitazione, ma il quadro Per_1 di tetraparesi distonica di grave entità veniva confermato il 19.10.2016 all'esito della visita neurologica effettuata presso l'Istituto Besta di Milano.
Ciò esposto in fatto, gli attori, sulla scorta della valutazione effettuata dai propri consulenti medici, hanno sostenuto la responsabilità sanitaria dei medici dell' per la Parte_4 condizione patologica della figlia in ragione, essenzialmente, dell'incompleta e insufficiente informativa ricevuta dal personale dell'Ospedale Dell'Angelo. In particolare, a dire degli attori, non sarebbe stato spiegato loro quando la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa avrebbero dovuto considerarsi allarmanti e quali fossero le modalità per riscontrare tali parametri in una bambina di 14 mesi, oltre ad essere stato completamente omesso qualsiasi riferimento alle modalità di accertamento della glicemia e alla rilevazione di parametri da ritenersi pericolosamente alterati.
In altri termini, e hanno lamentato di aver deciso di sottoporre Parte_1 Parte_2 la piccola ad un trattamento sanitario senza aver ricevuto le necessarie informazioni per poter Per_1 consapevolmente scegliere quale fosse la soluzione più vantaggiosa e rimanendo all'oscuro della totalità degli inconvenienti suscettibili di verificarsi, senza alcuna precisazione sulle altre evenienze avverse possibili e sul modo di affrontarle e ciò in palese violazione di quanto prescritto dall'art. 1 L. n.
219/2017 in tema di prestazione di consenso informato poiché, laddove compiutamente informati, mai avrebbero sottoposto la figlia ad un trattamento, peraltro per mere esigenze estetiche, comportante il rischio, ancorché minimo, di incorrere in un arresto cardiaco o cardiorespiratorio con conseguenze gravissime ovvero di ipoglicemia comportante convulsioni e/o coma.
In via istruttoria, gli attori hanno chiesto disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo condivisibile le conclusioni cui era giunto il Collegio peritale all'esito dell'accertamento intervenuto ante causam nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c..
Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria Parte_5 concludendo, in via principale, per il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata e, in subordine, per la riduzione del quantum risarcitorio nei limiti della prova raggiunta.
Più specificamente, l'azienda sanitaria convenuta ha sostenuto che, alla luce della CTU collegiale intervenuta ante causam nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., gli ausiliari del Tribunale avevano già concluso per l'assenza di responsabilità a suo carico, essendo emerso che:
- la terapia a base di propranololo proposta e attuata dai sanitari della era Parte_4 assolutamente indicata, prudenzialmente iniziata con tutte le cautele necessarie tanto da dimostrarsi assolutamente ben tollerata dalla paziente oltre che molto efficace (a differenza delle diverse terapie attuate in precedenza presso altri centri) rispetto alle condizioni dell'emangioma dorsale che l'affliggeva;
- l'informazione resa dai sanitari rispetto ai benefici, ai possibili effetti collaterali noti in letteratura nonché agli accorgimenti necessari a monitorare le condizioni della paziente e a prevenire la verificazione dei predetti si era rivelata del tutto corretta, adeguata ed esaustiva, senza elementi per rinvenire alcuna lesione del loro diritto all'autodeterminazione, dalla documentazione sanitaria potendosi evincere come i genitori (e il medico curante) fossero stati informati, con lessico semplice e atecnico, che “In caso di […] episodi intercorrenti che compromettano la capacità di alimentarsi, opportuno sospendere immediatamente la terapia con propranololo” (cfr. doc. 1 pag. 8) coordinato dalla messa a disposizione del numero di telefono cellulare del medico di riferimento Dott. Per_4 nonché del recapito dell'unità di pediatria dell'Ospedale;
pagina3 di 14 - non era in alcun modo prospettabile l'esigenza di approntare un sistema di monitoraggio continuo para-ospedaliero delle condizioni pressorie e glicemiche della paziente, istruendo in maniera infermieristica i genitori o dotandoli di presidi scientifici particolari, atteso che non vi era alcun protocollo nazionale o internazionale che prescrivesse o consigliasse l'acquisito di un pulsossimetro o di un glucometro per la gestione del paziente pediatrico in terapia con propranololo per bocca per emangioma;
- neppure la presenza di detti presidi a domicilio (comunque, come detto, non indicati) avrebbe scongiurato l'occorso, in quanto, anche a voler, per assurdo, ignorare le risultanze documentali, considerando insufficiente il livello di informazione nei confronti dei genitori della minore, l'intervento della pediatra Dott.ssa avrebbe di per sé costituito condotta successiva in grado di correlarsi CP_3 in senso eziologico con l'evento acuto determinante l'odierna patologia della paziente.
La convenuta inoltre, ha evidenziato che gli attori non avevano nemmeno Controparte_1 assolto all'onere di dimostrare, ai fini della domanda di risarcimento del danno da lesione alla capacità di autodeterminazione, che, se diversamente informati, gli stessi avrebbero certamente optato per proposte terapeutiche differenti (neppure indicando quali sarebbero state, al di là del trattamento laser e dell'elastocompressione già infruttuosamente praticati sulla minore in precedenza); da ultimo, l'azienda sanitaria ha preso posizione sulle singole voci di danno, contestandole puntualmente.
Con comparsa di risposta si è altresì costituita l' eccependo, in via Controparte_7 preliminare di merito, l'estinzione della pretesa risarcitoria attorea nei propri confronti per intervenuta prescrizione del credito attoreo e, in via principale, il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto e diritto;
in subordine, ha chiesto ridursi il quantum risarcitorio attoreo nei limiti della prova del danno eventualmente raggiunta dagli attori.
Più in dettaglio, quanto all'eccepita prescrizione, l' ha rilevato, per un Controparte_7 verso, l'assenza, prima del 21.03.2022, di atti interruttivi al termine di prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria promossa dagli attori iure proprio decorrente dal 27.04.2015, mentre, per altro verso, stante la formulazione della domanda risarcitoria anche nei confronti del medico curante (con la medesima convenzionato) e soggetta al termine di prescrizione quinquennale, l'applicazione del medesimo regime di prescrizione quinquennale con conseguente estinzione per intervenuta prescrizione della domanda avanzata dai genitori in rappresentanza della paziente minore.
Nel merito, la convenuta ha rilevato che gli attori, nel ricorso introduttivo, non avevano mosso specifici addebiti di responsabilità nei propri confronti, gli stessi essendosi limitati a convenirla in giudizio per la prima volta dopo il deposito della perizia nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva (del quale non era stata parte) ancorché gli stessi consulenti di parte attrice, in occasione delle osservazioni alla bozza dei CCTTUU -che avevano imputato alla pediatra di non aver sospeso il farmaco in occasione della visita del 27 aprile 2015-, avessero addirittura ritenuto “esente da critiche” la condotta della pediatra convenzionata “poiché si è limitata ad un trattamento farmacologico sintomatico senza sospendere il propranololo, così come è descritto in cartella clinica tra le note per il curante”.
Ancora, l'Azienda ha evidenziato che il quadro clinico della paziente in occasione della visita ambulatoriale del 27 aprile 2015 con la dott.ssa aveva ad oggetto l'insorgenza, da poche ore, CP_3 di una alterazione della faringe, di tosse, febbre e otite catarrale sinistra: tutte condizioni non compatibili con le ipotesi descritte nel punto 1 delle note per il curante redatte dall'Ospedale di Mestre (“1) in caso di episodi di lieve broncospasmo/bronchioliti virali intercorrenti, si consiglia di aumentare la frequenza dell'aerosol con salbutamolo, mantenendo il dosaggio di propranololo invariato. In caso di episodi gravi, si prega di contattarci per valutare assieme una eventuale sospensione del propranololo”),
pagina4 di 14 considerato che l'idratazione era nella norma e non era stata registrata alcuna nota su una scarsa alimentazione che avrebbe potuto configurare condizioni ipoglicemiche. A maggior ragione, quel giorno non erano presenti le condizioni, più severe, di cui al punto 2 delle note per il curante, ai fini della sospensione del propranololo (il cui effetto avverso, come evidenziato dai CTU, non era conosciuto in letteratura scientifica).
Invero, a dire dell'azienda le ulteriori condizioni cliniche descritte in occasione CP_2 del ricovero successivo erano emerse solo in un secondo momento e non erano presenti al momento della visita del 27 aprile 2015: nella scheda di primo soccorso del 28 aprile 2015 veniva registrato che
“la bambina oggi non si alimenta” e ciò sulla base di un'informazione probabilmente ricevuta in quell'occasione dalla madre, mentre non vi era nessun riferimento alle giornate precedenti. Solamente nella lettera di trasferimento dell'O.C. di Padova del 15 maggio 2015, a distanza di alcune settimane dell'evento, veniva riportato che la madre avrebbe segnalato ai sanitari scarso appetito dal 26 aprile e difficoltà di idratazione associato a contrazione della diuresi, informazioni, queste, tuttavia mai rese prima alla pediatra, alla quale non erano stati segnalati né lo scarso appetito dal 26.04 né le difficoltà di idratazione associato a contrazione della diuresi (dati peraltro contrastanti con la registrazione delle buone condizioni generali e di idratazione verificate nella visita ambulatoriale del 27 aprile 2015) tanto che gli attori non avevano allegato che tale informazione fosse stata fornita al medico e che questo non l'avesse colposamente considerata. In conclusione, secondo l convenuta, per un verso, non si potevano ritenere sussistenti CP_7 profili di colpa in relazione alla condotta della pediatra (la sospensione del farmaco non essendo né indicata dalle linee guida né pretendibile in concreto alla luce delle condizioni della paziente) e, per altro verso, non sussisterebbero adeguate ragioni scientifiche per discutere del legame eziologico tra quest'ultima e l'evento avverso occorso alla paziente (non essendovi evidenza che, in caso di sospensione del farmaco, l'insorgenza dell'infarto sarebbe stata scongiurata, anche tenuto conto della pregressa somministrazione del farmaco decorrente dal 17.03.2015).
In via istruttoria, l' ha eccepito la non opponibilità a sé degli accertamenti Parte_6 eseguiti nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, in ogni caso nulli, gli ausiliari del
Giudice essendosi spinti a formulare una serie di considerazioni sulla condotta della dott.ssa - CP_3 che, parimenti all' non era stata parte del procedimento- del tutto estranee al quesito del CP_7
Tribunale e al perimetro delle allegazioni contenute nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c..
Con comparsa di risposta si è inoltre costituita in giudizio la dott.ssa , la quale, Controparte_6 oltre ad eccepire, in via preliminare, l'inopponibilità a sé della CTU espletata nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva e a chiedere, sempre in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice al fine di esserne manlevata in caso di CP_5 soccombenza, ha concluso, nel merito, per il rigetto della domanda risarcitoria attorea -peraltro irrimediabilmente incorsa nel termine di prescrizione quinquennale, la sua responsabilità avendo natura extracontrattuale- in quanto infondata in fatto e diritto. In subordine, ha chiesto di accertare il grado di responsabilità dell' e dell' , pretesamente responsabile Parte_4 Controparte_7 in solido con sé in quanto “medico convenzionato nell'adempimento della prestazione curativa”, e conseguentemente di condannare ciascun condebitore al risarcimento del danno in proporzione al detto grado di responsabilità.
Più in dettaglio, la convenuta ha evidenziato in fatto, per quanto qui maggiormente rileva:
- che il 27.04.2015 la bambina, a seguito dell'insorgenza, la notte precedente, di febbre e tosse, era stata nuovamente sottoposta a visita ambulatoriale per “faringite/otite catarrale sx”, nel corso della quale pagina5 di 14 aveva preso atto che la terapia antibiotica prescritta quindici giorni prima non era stata somministrata, contestualmente accertando e refertando che la stessa fosse in “condizioni generali buone, vivace, reattivo, roseo, idratato, eupnoico” con “faringe: rosso, deterso”, cuore dai “toni validi ritmici, pause apparentemente libere” e “respiro normotrasmesso su tutto l'ambito, senza rumori patologici aggiunti”; l'anamnesi generale era cioè buona e registrava una condizione di idratazione, tanto da prescrivere soltanto farmaci sintomatici (doc. 6) giacché nulla le era stato riferito in ordine a una condizione precedente di scarsa alimentazione né alcun altro sintomo che potesse prefigurare un calo ipoglicemico;
- che il 28.04.2015, alle ore 18.50, circa trenta ore dopo la visita ambulatoriale, la bambina, mentre si trovava presso la propria abitazione, aveva subìto un arresto cardio-circolatorio in corso di tentativo di defecazione che aveva comportato la richiesta di un suo intervento con manovre rianimatorie nonché
l'intervento dell'ambulanza sopraggiunta alle 19.11 con successivo trasporto d'urgenza presso l'Ospedale di Vicenza;
nella “scheda di evento di soccorso primario del SUEM di Vicenza”, all'ingresso in ospedale, la madre aveva riferito “iperpiressia, tosse da ieri” e che “oggi la bambina non si è alimentata” (doc. 7, pag. 13 e doc. 8 pag. 1), mentre, solo successivamente, nel corso del ricovero della figlia presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, come attestato nella relativa cartella clinica, la aveva contraddittoriamente dichiarato che la bambina aveva avuto “scarso appetito dal 26.04 e Pt_2 difficoltà di idratazione associata a contrazione della diuresi” (doc. 7, pag. 14 e doc. 9 pag. 1) pur se le era stato “somministrato propranololo alle ore 11 dopo colazione”.
Ciò chiarito, la convenuta ha sostenuto che gli attori avessero promosso la domanda risarcitoria nei suoi confronti sulla scorta dell'erronea valutazione da parte del Collegio peritale, vale dire la “piena consapevolezza” della “sussistenza delle condizioni patologiche che condizionavano la prosecuzione del trattamento”), fondata su altrettanto erronei presupposti de facto (“lo scarso appetito dal 26.4 e la difficoltà di idratazione”).
In realtà, ha aggiunto la dott.ssa , nessuna difficoltà di alimentazione dal 26.04 né altro CP_3 che potesse prefigurare un calo glicemico le era stato riferito in occasione della visita ambulatoriale del
27.04 effettuata soltanto per una presunta “faringite/otite catarrale sx” analoga a quella che l'aveva colpita una quindicina di giorni addietro, quando pure non vi era stato alcun segnale circa la necessità di sospendere, in ossequio alle indicazioni dello specialista, l'assunzione del propranololo (la bambina era guarita addirittura senza assumere gli antibiotici che la dottoressa le aveva pur prescritto). Né CP_3 risultava verosimile che la bambina non si fosse alimentata dal 26.04, atteso altresì che, come ricordato dallo stesso CTU, le raccomandazioni circa l'assunzione del propranololo includevano e includono l'assunzione di cibo prima di quella della dose (e l'ultima dose del farmaco era stata somministrata, dopo colazione, alla bimba alle ore 11 del giorno 28.04).
Sulla scorta di una relazione specialistica di parte, la dott.ssa ha sostenuto che nel caso CP_3 specifico “la bambina ha avuto un episodio acuto di gravissima ipotensione da riflesso vagale (episodio critico durante ponzamento a bambina sospesa sul gabinetto, in posizione semi-eretta) e non una ipoglicemia severa (di cui mancavano i segni premonitori e di accompagnamento tipo pallore, sudorazione, irritabilità, sonnolenza, convulsioni) o una compromissione progressiva del circolo da ipotensione (in cui si sarebbe presentata progressivamente immobile e prostrata). In termini fisiopatologici è importante sapere anche che, perché una “compromissione della capacità di alimentazione” possa portare a ipotensione e shock senza una componente di vomito e diarrea aggiuntiva (assenti in questo caso), sono necessari tempi molto più lunghi del caso descritto, con una perdita di volemia (acqua corporea circolante) superiore al 7% del peso corporeo, non presente nello specifico”. Sicché, è possibile che il propranololo (che “limita la capacità di rispondere con tachicardia
pagina6 di 14 al calo pressorio generalizzato in simili episodi”) abbia soltanto contribuito alla “mancata ripresa in seguito ad una reazione vagale importante”. A questo il Consulente della dott.ssa ha aggiunto CP_3 che “un ulteriore possibile elemento peggiorativo” potrebbe essere rappresentato da “un polimorfismo genetico di un citocromo che potrebbe aver messo la piccola paziente nella condizione svantaggiosa di un “metabolizzatore lento”, con il rischio, cioè, di avere livelli maggiori del farmaco nel sangue”.
Conseguentemente, secondo la la sua condotta non avrebbe potuto essere giudicata CP_3 omissiva o negligente: al momento della visita ambulatoriale del 27 aprile 2015 fino al verificarsi dell'evento avverso non si era palesato (e non era stato palesato) alcun elemento di allarme che imponesse o che solo suggerisse la sospensione della terapia (l'indicazione “alla sospensione della terapia con propranololo per ogni episodio infettivo intercorrente è stata di fatto posta in letteratura, nota AIFA e foglietto illustrativo…solo a partire dal 2021, certamente anche alla luce dell'episodio in oggetto”, doc. 11).
Con comparsa di risposta, si è altresì costituita in giudizio la compagnia assicuratrice CP_5
eccependo, in via preliminare di merito, la prescrizione del diritto al risarcimento vantato dagli
[...] attori nei confronti dell'assicurata e concludendo, in via principale, per il rigetto della pretesa attorea in quanto infondata in fatto e diritto (associandosi alle difese dell'assicurata dott.ssa ). In CP_3 subordine, la Compagnia ha chiesto di liquidare il danno, patrimoniale e non patrimoniale, subìto da
, mediante rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., quantificando il danno utilizzando il Persona_1 coefficiente di capitalizzazione di cui ai Quaderni del CSM del 1990 e tenendo presenti le circostanze di fatto indicate in parte motiva ed in particolare la ridotta aspettativa di vita di , in ogni caso Persona_1 detraendo dal risarcimento del danno patrimoniale gli importi capitalizzati erogati dall'INPS, a qualsiasi titolo, in relazione all'invalidità di , in applicazione del principio della compensatio lucri Persona_1 cum damno e nei limiti della quota di responsabilità ascrivibile all'assicurata dott.ssa . Controparte_6
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione e concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie, il procedimento è stato istruito esclusivamente mediante la produzione documentale delle parti. Il GI ha invero ritenuto di non ammettere la prova orale per interrogatorio e testi offerta dagli attori in quanto superflua alla luce dell'assenza di specifica allegazione, entro le preclusioni assertive, dell'inadempimento qualificato imputabile alla dott.ssa e, soprattutto, della sua portata causale rispetto all'evento Controparte_6 dannoso del 28.04.2015; per le medesime ragioni ha ritenuto non opportuno nemmeno l'espletamento di nuova CTU medico-legale.
Il GI ha respinto l'istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria avanzata dagli attori, considerato che gli stessi avevano proposto la domanda risarcitoria successivamente all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nella condizione, dunque, di possibile individuazione ex post (e non già ex ante) degli specifici elementi tecnico scientifici necessari per assolvere all'onere di allegare, entro le preclusioni assertive, la condotta asseritamente colposa della dott.ssa (non apparendo soddisfatto tale onere mediante la mera riproduzione di CP_3 stralci della perizia resa dai CCTTUU -peraltro molto contestata dagli attori- e senza alcuna specifica presa di posizione sulla stessa ai fini dell'individuazione della specifica condotta colposa). Fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.11.2024 all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa passa ora in decisione.
pagina7 di 14 La domanda attorea è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che, dopo il deposito della perizia dei CCTTUU nominati dal Tribunale all'esito del procedimento di istruzione preventiva promosso nei soli confronti dell'azienda sanitaria gli odierni attori hanno promosso il presente giudizio allegando specificamente, Parte_4 così come avevano fatto nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e indipendentemente dalla (diversa) valutazione dei CCTTUU, il solo inadempimento dell' i cui sanitari, a loro dire, non avrebbero Parte_4 fornito loro un'informazione adeguata e completa riguardo ai possibili effetti collaterali della terapia con propranololo, al punto che, se esaustivamente informati, non avrebbero sottoposto la propria figlia a tale trattamento farmacologico. Nella prospettazione attorea, il vizio informativo avrebbe determinato, non solo la lesione alla libertà di autodeterminazione degli attori in ordine alla migliore terapia da assumere bensì anche la condizione di totale invalidità della minore con conseguenti riflessi di natura patrimoniale e non patrimoniale (ivi compresa la lesione del rapporto parentale).
Invero, gli attori, nell'ambito delle preclusioni assertive, non hanno ritenuto di rivolgere specifiche censure alla condotta della dott.ssa e ai sanitari dell' ancorché i CP_3 CP_7
CCTTUU, nell'ambito del loro accertamento ante causam, avessero adombrato (solo) nei loro confronti elementi di malpractice sanitaria (essenzialmente riconducibili all'omessa sospensione del farmaco).
Invero, gli stessi consulenti di parte attrice, in sede di osservazioni alla bozza dei CCTTUU, non avevano riscontrato elementi per ritenere necessaria ed opportuna la sospensione del propranololo a seguito della visita ambulatoriale del 27.04.2015 alla luce delle condizioni della minore accertate dalla dott.ssa (non contestate dagli attori e per l'effetto da considerarsi pacifiche), volontariamente CP_3 discostandosi, sotto tale profilo, dalla valutazione degli ausiliari del Tribunale.
Ora, l'assenza di allegazioni specifiche in ordine all'inadempimento qualificato della dott.ssa e dell' pur evincibile alla luce della consulenza tecnica depositata ante causam, CP_3 CP_7 ha comportato, oltre alla superfluità di un nuovo accertamento tecnico, l'estrema difficoltà di un esame nel merito della pretesa risarcitoria attorea nei confronti delle e essenzialmente CP_3 CP_2 convenute dagli attori richiamandosi integralmente alla CTU della quale, tuttavia, hanno chiesto, in modo contraddittorio, la totale rinnovazione ad opera di diversi consulenti del Tribunale.
Ciò premesso, all'esito dell'accertamento disposto dal Tribunale ante causam, non sussistono elementi per imputare all'azienda alcuna responsabilità né in ordine alla condizione Controparte_1 patologica della minore né in ordine alla pretesa lesione della capacità di autodeterminazione degli attori.
In effetti, non sono emersi vizi informativi da parte dei sanitari dell' CP_1
.
[...]
I CCTTUU, con articolata e condivisibile motivazione, hanno accertato che “L'informazione fornita dai sanitari (si veda sia l'informazione fornita dal Dott. che quella fornita all'atto della Per_4 dimissione) ha investito ampiamente sia i genitori sia il curante di eventuali complicazioni e delle attività da porre in essere nel caso in cui si fossero verificate condizioni patologiche estranee alla semplice somministrazione farmacologica” e che “si deve dare atto di come vi sia stata adeguata informazione (con riferimento a quanto sino all'epoca noto con riguardo alla somministrazione del farmaco)”, con la precisazione ulteriore che “Tale informazione ha investito sia i genitori che il medico curante (ricomprendendo, nell'informazione, l'eventuale attuazione di strategie operative tese ad evitare qualsivoglia rischio) si dà, altresì atto, che tale trattamento non solo venne iniziato ma venne a lungo protratto prima che si verificassero quelle condizioni (contro cui vi era stata adeguata
pagina8 di 14 informazione) che hanno condotto all'evento avverso oggi denunciato”. A tale ultimo proposito, i CCTTUU hanno sottolineato che “sino all'epoca dei fatti, non sembra esservi stata cognizione alcuna di evento avverso consimile (pur essendo state comunque impartite informazioni ampiamente esaustive
e tali da consentire di evitare qualsivoglia significativa avversità “nota”)” (c.t.u., pagg. 67-68, enf. agg.).
Inoltre, dev'essere rilevato che la lettera di dimissione del 18.03.2015, predisposta dai sanitari dell'Azienda veneziana all'esito del ricovero prudenzialmente disposto dagli stessi per l'inizio controllato della somministrazione del propranololo ad , conteneva non solo indicazioni Persona_1 circa la risposta al trattamento e la prosecuzione dello stesso, ma addirittura delle specifiche “Note per il curante” del seguente tenore: “1) in caso di episodi di lieve broncospasmo/bronchiolite virale intercorrenti, si consiglia di aumentare la frequenza degli aerosol con salbutamolo, mantenendo il dosaggio di propranololo invariato. In caso di episodi gravi, si prega di contattarci per valutare assieme una eventuale sospensione del propranololo. 2) In caso di gastroenterite o di altri episodi intercorrenti che compromettano la capacità di alimentarsi, opportuno sospendere immediatamente la terapia con propranololo per evitare eventuali possibili ipoglicemie”, con successiva messa a disposizione del numero di telefono cellulare del medico di riferimento Dott. nonché del Per_4 recapito dell'unità di pediatria dell'Ospedale (cfr. doc. 1 – cartella clinica ricovero 16-18.03.2015, pag.
84) -i quali non risultano essere stati contattati dagli attori in occasione dell'evento avverso del
28.04.2015-.
I CCTTUU, anche in sede di risposta alle osservazioni poste dai consulenti di parte attrice, hanno ampiamente e puntualmente confermato i caratteri di adeguatezza ed esaustività valutati rispetto all'informazione fornita dai sanitari dell' in relazione alla somministrazione del Parte_4 propranololo, ai benefici ed ai possibili effetti collaterali dello stesso nonché agli accorgimenti necessari da attuare in casi di dubbio in merito allo stato di salute della paziente trattata.
Con riferimento alla lamentata omissione di un'approfondita spiegazione relativa al significato dei termini “ipotensione”, “ipoglicemia” e “bradicardia” utilizzati dai sanitari per rappresentare ai genitori della paziente i possibili effetti collaterali della terapia, gli ausiliari hanno condivisibilmente sostenuto che “Ai genitori non è possibile richiedere l'oggettivazione di questi segni clinici, materia di rilevazione in ambito sanitario, ai genitori è stato spiegato, in termini preventivi, che in caso di mancata assunzione di cibo, il farmaco doveva essere sospeso (…) Ai genitori non era richiesto di sostituirsi ai sanitari nel monitoraggio della condizione morbosa. Né viene richiesto nel monitoraggio
“a domicilio” di qualsiasi altra condizione morbosa, si richiede bensì di identificare quando il bambino si discosta da una consueta “condizione di normalità” tale da richiedere una valutazione sanitaria”
(c.t.u., pagg. 70-71).
Ne consegue la non esigibilità, da parte dei sanitari dell' di Parte_4 descrizioni specifiche in relazione ad ogni singolo termine del lessico utilizzato per la cura dei pazienti.
Né sono emerse linee guida, buone pratiche o semplici ragioni (peraltro significativamente nemmeno indicate dagli attori o dai loro consulenti di parte) che rendessero necessario consigliare ai genitori l'acquisto di macchinari (pulsossimetro o glucometro) volti al monitoraggio costante della minore, a maggior ragione tenendo conto i) della pacifica e accertata non conoscibilità -all'epoca dei fatti- di effetti collaterali simili ravvisabili nella bibliografica scientifica, ii) dell'insieme complessivo delle risultanze documentali. In dettaglio, i CCTTUU hanno rilevato, in maniera decisiva, che “presidi come la misurazione della saturazione di O2 (a parte non essere primariamente indicato in una gastroenterite) o misurazioni della glicemia con hemoglucotest (ma oggi disponiamo di misurazioni
pagina9 di 14 transcutanee della glicemia) non sono indicate in questa condizione clinica: l'assunzione di propranololo. Non lo prevede l'AIFA e non lo prevede la letteratura al riguardo. Il caso letale rappresenta un evento eccezionale, come i casi di tossicità per ingestione occasionale errata o sovradosaggio, ma non giustificano una mancata e corretta utilizzazione per tutti i casi di successo con questa terapia” (c.t.u., pag. 71). All'esito dell'accertamento tecnico non è dunque ravvisabile alcun inadempimento da parte dell' relativo ai pretesi vizi informativi. Controparte_1
Peraltro, sotto il profilo causale rispetto al danno patito dalla minore , occorre Persona_1 evidenziare che gli attori non hanno assolto all'onere di provare la relazione tra il preteso inadempimento informativo e l'evento avverso, tenuto conto i) dell'assenza di elementi addotti per ritenere che, anche in caso di informazione ricevuta, l'evento avverso non si sarebbe comunque verificato;
ii) dell'intervento successivo della pediatra dott.ssa , potenzialmente interruttivo - CP_3 anche nella stessa prospettazione attorea- del legame eziologico.
Ancora in relazione al profilo causale, ma questa volta rispetto alla dedotta lesione della capacità di autodeterminazione asseritamente patita dai genitori in relazione alla scelta terapeutica da attuare sulla figlia minore, va evidenziato che gli attori non hanno nemmeno allegato quali differenti terapie avrebbero scelto, laddove adeguatamente informati dai sanitari dell per far fronte Pt_4 all'emangioma della figlia, limitandosi genericamente a dedurre che non avrebbero effettuato alcun trattamento;
ciò che appare, tuttavia, del tutto inverosimile, tenuto conto delle terapie alternative già precedentemente attuate dagli stessi sulla minore senza alcun successo.
In relazione a tale posta di danno lamentato -si badi nei confronti della sola convenuta
[...]
alla luce delle specifiche allegazioni formulate entro le preclusioni assertive- si deve Parte_4 dunque ritenere che agli attori nulla possa essere riconosciuto a carico dell' Parte_4 posto che, alla luce delle condivisibili valutazioni del Collegio peritale, i) i genitori furono correttamente informati dai sanitari in ordine alle caratteristiche e ai rischi della scelta terapeutica adottata -e ritenuta del tutto adeguata- a quel tempo conoscibili (nemmeno i consulenti di parte attrice, invero, hanno citato, tra gli effetti collaterali, precedenti sanitari determinanti l'evento accaduto ad;
ii) non è stata Per_1 raggiunta ragionevole prova che l'evento occorso sia stato determinato dalla mancata informazione ai genitori in ordine al rilievo dei valori alterati e nemmeno dall'assunzione del farmaco per circa 40 giorni precedenti all'evento dannoso occorso considerate le concrete condizioni cliniche della minore rilevate alla visita ambulatoriale del 27.04.2015 (non contestate e da ritenersi dunque pacifiche).
Passando all'esame della domanda risarcitoria rivolta dagli attori nei confronti dell
[...]
e della dott.ssa , la stessa, in forza del principio della ragione più liquida, CP_2 CP_3 dev'essere dichiarata infondata nel merito prima ancora che estinta per intervenuta prescrizione.
Come rilevato in premessa, gli attori, pur avendone avuto la possibilità dopo il deposito della perizia in sede di a.t.p. (nell'ambito della quale i CCTTUU avevano prospettato una responsabilità della dott.ssa per non aver sospeso il farmaco dopo la visita ambulatoriale del 27.04.2015), non CP_3 hanno allegato in maniera specifica, e nemmeno in maniera generica, l'inadempimento qualificato attribuibile alle due convenute entro le preclusioni assertive, limitandosi a richiamare implicitamente l'accertamento tecnico degli ausiliari del Tribunale, senza tuttavia condividerlo (tanto che anche i
CCTTPP di parte attrice non avevano rinvenuto alcuna inadeguatezza nella condotta delle convenute).
Solo successivamente al deposito delle memorie istruttoria, nell'ambito di un quadro istruttorio già ampiamente conosciuto sin da prima dell'inizio della causa, gli attori, per la prima volta, contraddicendo il parere dei propri consulenti tecnici di parte, hanno dedotto -in armonia alla pagina10 di 14 valutazione dei CCTTUU- che l'inadempimento della dott.ssa sarebbe consistito nel non aver CP_3 disposto la sospensione del propranololo. L'allegazione è evidentemente inammissibile in quanto tardiva, trovando fondamento, come detto, nella perizia depositata prima dell'avvio del presente contenzioso.
Ciò è sufficiente per rigettare la domanda risarcitoria nei confronti delle convenute.
Ad ogni modo, nel merito, la domanda è altresì infondata per le ragioni di seguito indicate.
Nelle già citate “note per la curante” in calce alla lettera di dimissione dell'OC di Mestre del 18 marzo 2015 veniva riportato:
“1) in caso di episodi di lieve broncospasmo/bronchioliti virali intercorrenti, si consiglia di aumentare la frequenza dell'aerosol con salbutamolo, mantenendo il dosaggio di propranololo invariato. In caso di episodi gravi, si prega di contattarci per valutare assieme una eventuale sospensione del propranololo;
2) in caso di gastroenterite o di altri episodi intercorrenti che compromettono la capacità di alimentarsi, opportuno sospendere temporaneamente la terapia con propranololo per evitare eventuali possibili ipoglicemie….”
Ora, il quadro clinico della paziente in occasione della visita ambulatoriale a cura della dott.ssa
, come da quest'ultima puntualmente evidenziato, aveva ad oggetto l'insorgenza, da poche ore, CP_3 di un'alterazione della faringe, di tosse, febbre e otite catarrale sinistra: tutte condizioni non compatibili con le ipotesi descritte nel punto 1 delle note per il curante redatte dall'Ospedale di Mestre, tanto più che il suo stato di salute era risultato buono con idratazione nella norma, mentre, non era stata menzionata né registrata dalla pediatra alcuna nota su una scarsa alimentazione che avrebbe potuto configurare condizioni ipoglicemiche (doc. 3 scheda informatica di redatta dalla dott.ssa ). Persona_1 CP_3
Inoltre, non erano presenti le condizioni, più severe, di cui al punto 2 delle note per il curante ai fini della sospensione del farmaco.
Invero, solo nella scheda di primo soccorso del 28 aprile 2015 si era registrato che quel giorno - non già a decorrere dal 26.04.2015- la bambina non si era alimentata e, ciò, sulla base di un'informazione probabilmente ricevuta in quell'occasione dalla madre senza alcun riferimento alle giornate precedenti. Ancora, solo nella lettera di trasferimento dell'O.C. di Padova del 15 maggio 2015, a distanza di alcune settimane dell'evento, si era riportato che la madre aveva segnalato ai sanitari scarso appetito dal 26 aprile e difficoltà di idratazione associato a contrazione della diuresi.
Informazioni, queste, che gli attori non hanno dimostrato essere state puntualmente rese alla dott.ssa , alla quale si deve ritenere -in assenza di prova diversa da quella del referto della CP_3 visita (non contestato)- non fossero state segnalate né lo scarso appetito dal 26.04 né le difficoltà di idratazione associato a contrazione della diuresi né, tantomeno, l'avvenuta somministrazione del farmaco in data 28 aprile. Informazioni, queste, riferite dai genitori ai medici solo successivamente all'evento.
A conferma di ciò va rilevato che in nessun passaggio del ricorso attoreo è stato allegato che tali informazioni fossero state fornite al medico e che questi non l'avesse colposamente considerate, tanto più che, come detto, tali dati contrastavano irrimediabilmente con la registrazione delle buone condizioni generali e di idratazione verificate nella visita ambulatoriale del 27 aprile 2015.
Non a caso i consulenti degli attori hanno sostenuto che la dott.ssa si fosse CP_3 correttamente limitata ad un trattamento farmacologico sintomatico senza sospendere il propranololo, così come descritto in cartella clinica tra le “note per il curante”, ribadendo comunque come la pagina11 di 14 sospensione del propranololo fosse prevista per quadri clinici gravi, con impossibilità di alimentarsi, e non già per forme virali respiratorie connotate da sola febbre e tosse come nel caso di specie.
In sintesi, dalle stesse allegazioni attoree si evince la correttezza della condotta della dott.ssa
. CP_3
Né può essere utilizzato in senso contrario il riferimento svolto dai CCTTUU in ordine alla necessità di sospendere il propranonolo atteso che, nella loro valutazione, i consulenti non hanno adeguatamente considerato né le reali informazioni possedute dalla pediatra né il quadro clinico che la minore presentava in occasione della visita del 27 aprile 2015.
In particolare, le condizioni patologiche sopravvenute che, a detta dei CCTTUU, avrebbero dovuto condizionare la prosecuzione del trattamento, non erano state manifestate alla pediatra e soprattutto non erano compatibili con quanto riscontrato dalla medesima pediatra nel corso della visita ambulatoriale del 27 aprile, quando la bambina era stata accertata in “condizioni generali buone, vivace, reattivo, roseo, idratato, eupnoico” (cfr. doc. 6). Nessuna difficoltà di alimentazione dal 26/04 né altro che potesse prefigurare un calo glicemico era stato riferito alla pediatra in occasione della visita ambulatoriale del giorno precedente il tragico evento avverso: era stata sottoposta al Persona_1 controllo ambulatoriale soltanto per una presunta “faringite/otite catarrale sx” analoga a quella che l'aveva colpita una quindicina di giorni addietro, quando pure non vi era stato alcun segnale circa la necessità di sospendere, in ossequio alle indicazioni dello specialista, l'assunzione del propranololo (la bambina era guarita addirittura senza assumere gli antibiotici che la dottoressa le aveva pur CP_3 prescritto) e, soprattutto, l'anamnesi generale era buona e registrava, in particolare, una condizione di idratazione. Né è verosimile che la bambina non si alimentasse dal 26.04, atteso che, come ricordato dallo stesso CTU, le raccomandazioni circa l'assunzione del propranololo includevano e includono l'assunzione di cibo prima di quella della dose (e l'ultima dose del farmaco era stata somministrata, significativamente dopo la colazione -a dimostrazione della sua alimentazione-, alla bimba alle ore 11 del giorno 28.04.2015).
Infine, anche a volendo considerare, per mera ipotesi, la condotta della dott.ssa come CP_3 censurabile non risulta sufficientemente probabile, sul piano causale, l'effettiva correlazione tra la somministrazione del farmaco e l'insorgenza dell'infarto nonché, di riflesso, l'effettiva incidenza causale che avrebbe avuto la sospensione del farmaco nell'evitare l'evento avverso avvenuto il giorno successivo rispetto alla visita (tenuto conto che nulla avrebbe potuto fare la dott.ssa in CP_3 relazione al ciclo di somministrazioni precedenti).
Un tanto anche alla luce della serie causale alternativa menzionata dalla dott.ssa sulla CP_3 scorta del parere specialistico del proprio consulente, secondo cui nel caso specifico “la bambina ha avuto un episodio acuto di gravissima ipotensione da riflesso vagale (episodio critico durante ponzamento a bambina sospesa sul gabinetto, in posizione semi-eretta) e non una ipoglicemia severa (di cui mancavano i segni premonitori e di accompagnamento tipo pallore, sudorazione, irritabilità, sonnolenza, convulsioni) o una compromissione progressiva del circolo da ipotensione (in cui si sarebbe presentata progressivamente immobile e prostrata). In termini fisiopatologici è importante sapere anche che, perché una “compromissione della capacità di alimentazione” possa portare a ipotensione e shock senza una componente di vomito e diarrea aggiuntiva (assenti in questo caso), sono necessari tempi molto più lunghi del caso descritto, con una perdita di volemia (acqua corporea circolante) superiore al 7% del peso corporeo, non presente nello specifico”. Sicché, è possibile che il propranololo (che “limita la capacità di rispondere con tachicardia al calo pressorio generalizzato in simili episodi”) abbia soltanto contribuito alla “mancata ripresa in seguito ad una reazione vagale
pagina12 di 14 importante”. A questo il Consulente della dottoressa soggiunge che “un ulteriore possibile CP_3 elemento peggiorativo” potrebbe essere rappresentato da “un polimorfismo genetico di un citocromo che potrebbe aver messo la piccola paziente nella condizione svantaggiosa di un “metabolizzatore lento”, con il rischio, cioè, di avere livelli maggiori del farmaco nel sangue”. In effetti, secondo il consulente,
“la febbre può compromettere parzialmente il benessere e l'appetito di un bambino anche solo per qualche ora, con pronta e ottima ripresa delle condizioni generali e dell'appetito dopo sfebbramento spontaneo o con sintomatici (paracetamolo o ibuprofene) nel giro di poche ore” e che questo “è talmente vero che nella pratica clinica qualsiasi pediatra usa la risposta all'antipiretico come criterio ex iuvantibus di benignità della patologia acuta”. Ha sottolineato infine che un intervallo di trenta ore rappresenta “un tempo biologico in cui le condizioni generali di un bambino di un anno di vita possono modificarsi drasticamente (…). In altri termini, nessun pediatra potrà prevedere con certezza l'evoluzione successiva di un quadro clinico iniziato da poche ore, anche se in termini statistici saprà che la stragrande maggioranza dei casi andrà bene”.
In conclusione, non sussistono elementi per affermare la responsabilità delle convenute dott.ssa e CP_3 Controparte_7
Per l'effetto, va dichiarato assorbito, in quanto superfluo, l'esame del merito della domanda di manleva della nei confronti della compagnia assicuratrice CP_3 Controparte_5
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate così come da dispositivo e con riferimento al D.M. n. 147/2022 (valori medi per le fasi –studio e introduttiva- del procedimento di a.t.p., e per ciascuna delle quattro fasi del presente giudizio di merito), tenuto conto del criterio del disputatum (con conseguente applicazione dello scaglione indeterminabile-complessità media).
Gli oneri di CCTTUU come liquidati in atti con riguardo al procedimento di a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. vanno posti integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi dei CCTTUU e, nel rapporto interno, interamente a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- Rigetta tutte le domande degli attori;
- Dichiara assorbito l'esame della domanda di manleva della dott.ssa nei confronti di CP_3
Controparte_5
- Dichiara tenuti e condanna gli attori alla rifusione a favore della convenuta Parte_4
delle spese di lite che liquida, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo ante
[...] causam, in € 1.953 quale compenso di avvocato, oltre a rimborso spese al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- Dichiara tenuti e condanna gli attori alla rifusione a favore di ciascuna delle altre parti dell'odierno giudizio delle spese di lite che liquida, per il presente giudizio, in € 10.860 quale compenso di avvocato, oltre a rimborso spese al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- Pone definitivamente gli oneri di Ctu (liquidati in atti con riguardo al procedimento di a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. e al presente giudizio) a carico delle parti in solido, nei riguardi del Ctu, e, nel rapporto interno tra le parti, interamente a carico degli attori.
Così deciso in Venezia l'8.04.2025.
Il Giudice
pagina13 di 14 Dott. Carlo Azzolini
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