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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13789/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Mercantini n. 5, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. REMMERT SILVIA e dell'avv. DIONISIO GIOVANNI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo depositato il 26/07/2024.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Torino il Parte_1 Controparte_1
14/12/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 741 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
03/06/2021.
Con ricorso depositato il 26/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale al sig. Controparte_1
Veniva fissata udienza di comparizione e perveniva visto del P.M.
Il sig. non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 18/02/2025, veniva Controparte_1 dichiarato contumace. In tale sede, il Giudice rilevava profili di inammissibilità in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale. Pertanto, il difensore della ricorrente rinunciava alla domanda, insistendo, in ogni caso, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Giudice, dato atto dell'impossibili di esperire il tentativo di conciliazione e ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisone.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13789/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Mercantini n. 5, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. REMMERT SILVIA e dell'avv. DIONISIO GIOVANNI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo depositato il 26/07/2024.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Torino il Parte_1 Controparte_1
14/12/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 741 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
03/06/2021.
Con ricorso depositato il 26/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale al sig. Controparte_1
Veniva fissata udienza di comparizione e perveniva visto del P.M.
Il sig. non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 18/02/2025, veniva Controparte_1 dichiarato contumace. In tale sede, il Giudice rilevava profili di inammissibilità in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale. Pertanto, il difensore della ricorrente rinunciava alla domanda, insistendo, in ogni caso, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Giudice, dato atto dell'impossibili di esperire il tentativo di conciliazione e ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisone.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.