TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Laura Cantore presidente
- dr.ssa Sandra Moselli giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 241/2023 R.G., riservata per la decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.,
avendovi la parte espressamente rinunciato, con ordinanza del 13.2.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Casalino Claudia, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1
studio, sito in Corato (Ba) al Largo Plebiscito n. 12, giusta procura in atti
-ricorrente-
E
nata a [...] il [...]; Controparte_1
-resistente contumace-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente come da atti introduttivi, memorie e verbali di udienza in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.01.2023, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Corato in data 25.07.1992 con che dall'unione sono nati due figli, Controparte_1 Per_1
nata il [...], e , nato il [...], entrambi divenuti maggiorenni;
che, con decreto n. cron. Per_2
4812/2020 del 23/09/2020, il Tribunale di Trani ha omologato la separazione consensuale richiesta dai coniugi,
recependo le condizioni concordate dalle parti nella convenzione da essi sottoscritta;
che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati e non si è fra essi più ricostituita la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio – tutto quanto premesso ha chiesto: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con con conferma di tutte le statuizioni riportate nel decreto di Controparte_1
omologa n. 4812/2020 del Tribunale di Trani;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto alla controparte, all'udienza presidenziale del
19/04/2023 è comparso il solo ricorrente, nonostante la regolarità della notifica eseguita nei confronti della resistente.
Il Presidente f.f., rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha confermato in via provvisoria la condizioni della separazione come vigenti tra le parti;
quindi, ha nominato il giudice istruttore,
innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 24/04/2023 come da attestazione di
Cancelleria.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, all'udienza del 13/03/2024, acquisito il certificato di residenza aggiornato della resistente, è stata dichiarata la contumacia di e, omessa ogni attività Controparte_1
istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.02.2025. All'udienza indetta, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione,
senza assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e conferma di tutti i provvedimenti di
cui alla sentenza di separazione giudiziale.
La domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del Invero dalla prodotta copia conforme del decreto di omologa reso dal Tribunale di Trani il 23/09/2020, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Deve, pertanto, ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di sei mesi dalla avvenuta comparizione dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, che,
come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non avendo il resistente eccepito l'interruzione della separazione.
E', pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Corato, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Quanto alla domanda di conferma dei provvedimenti di cui al decreto di omologa n.4812/2020, tenuto conto che è del 1994 e ha pertanto raggiunto l'età di 30 anni, età in cui il percorso formativo può dirsi Per_1
ampiamente concluso, essendo ella anagraficamente adulta, considerato inoltre che il ricorrente non ha fornito prova di ragioni individuali specifiche che hanno reso lei difficile il reperimento di un'occupazione lavorativa,
sono stati acquisiti nel giudizio elementi, di natura logica e presuntiva, tali da far ritenere che la sua situazione soggettiva integri una colpevole inerzia nella ricerca di una stabile attività lavorativa, in relazione al dato obiettivo dell'età e alla mancata prova di ostacoli concreti personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, profili determinanti il venir meno dell'obbligo genitoriale in capo alla di CP_1
provvedere al suo mantenimento, con decorrenza della revoca dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore del figlio , considerate le gravi patologie dalle quali egli Per_2
è affetto, come documentate dal ricorrente, considerata la sua età, va confermato l' obbligo della resistente di corrispondere un assegno di mantenimento di €160,00 da versare al padre convivente entro il 5 di ogni mese,
oltre rivalutazione Istat, con decorrenza della rivalutazione come da decreto di omologa, e il 50% di spese straordinarie. In relazione alla natura del presente giudizio, alla natura costitutiva della sentenza di divorzio e tenuto conto della non opposizione della resistente, rimasta contumace, le spese di lite possono interamente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 20/01/2023, da nei confronti di con l'intervento in causa Parte_1 Controparte_1
del P.M., così provvede:
1) dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Corato il 25.07.1992 da Pt_1
e trascritto negli atti dello Stato Civile di quel Comune sotto il n. 111 Serie A Parte
[...] Controparte_1
2 Anno 1992;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3) revoca il contributo al mantenimento posto in capo alla resistente in favore della figlia a partire Per_1
dalla pubblicazione della presente sentenza;
4) pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , mediante il Per_2
versamento in favore del padre convivente entro il giorno 5 di ogni mese della somma di €160,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come da decreto di omologa e il 50% delle spese straordinarie;
5) spese compensate.
Così deciso in Trani, in data 25.2.2025, nella Camera di consiglio della sezione civile.
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr.ssa Laura Cantore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.