Art. 1. Rapporti finanziari tra lo Stato
e la Tavola valdese 1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli seguenti, sulla base dell'intesa stipulata il 25 gennaio 1993, allegata alla presente legge, che integra l'intesa tra lo Stato e la Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell' art. 8, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente:
"Art. 8.
(Omissis).
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.".
Nota all' art. 1:
- La legge n. 449/1984 reca: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese.".
e la Tavola valdese 1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli seguenti, sulla base dell'intesa stipulata il 25 gennaio 1993, allegata alla presente legge, che integra l'intesa tra lo Stato e la Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell' art. 8, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente:
"Art. 8.
(Omissis).
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.".
Nota all' art. 1:
- La legge n. 449/1984 reca: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese.".