Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/01/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00382/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04876/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4876 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Cofano, Giovanni Cofano, Leonardo Maruotti, Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota del Ministero dell'Interno prot. n. K10/-OMISSIS-del 28 febbraio 2024;
- ove occorra, della nota del Ministero dell'Interno prot. n. K 10/-OMISSIS- del 2 agosto 2023;
- ove occorra, dei pareri della Prefettura e della Questura di Brindisi rispettivamente del 14 giugno 2023 e del 10 febbraio 2023, ancorché non conosciuti;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa AN DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 11 giugno 2021.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda con d.m. 22 aprile 2024, previa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, per quanto di seguito indicato:
- 08/06/2017 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) per il reato, accertato il 9/7/2016, di violazione delle norme in materia di tutela della attuazione legge 3 agosto 2007, n. 123 , continuato ex art. 81 c.p., art. 17, comma 1, lett. b, d. lgs. 09/04/2008 n. 81 e per violazione delle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ex art. 22, comma 12, d. lgs. 25/07/1998 n. 286 (cfr. certificato del casellario giudiziale n. 2611681/2023/R);
- notizia di reato per violazione normativa emergenziale da COVID19 in data 23.03.2020.
- omessa indicazione, in sede di autodichiarazione del carico penale, dell’effettiva posizione giudiziaria.
III. – Il ricorrente insorge avverso il suddetto decreto di diniego - datato 22 aprile 2024, non già 28 febbraio 2024 (come, erroneamente, indicato nel ricorso, facendo riferimento ad una data, pur indicata in calce al decreto, ma non relativa alla sottoscrizione da parte del Sottosegretario di Stato per conto del Ministro) - con l’odierno strumento di gravame, affidato ai seguenti motivi di censura: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, l. 5 febbraio 1992, n. 91; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/’90; Eccesso di potere per abnormità dell’esercizio del potere discrezionale; Eccesso di potere per difetto di motivazione; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; Illogicità manifesta; Irragionevolezza.
Il ricorrente, asseritamente ben integrato nella comunità nazionale, contesta l’operato della p.a. e assume, di contro, di essere gravato da un unico precedente penale, risalente ed ormai estinto, considerato che, invece, la notizia di reato relativa alla presunta inosservanza delle norme di contenimento della diffusione del COVID 19 non è sfociato in alcun esercizio dell’azione penale, trattandosi di fattispecie ormai depenalizzata, e considerato altresì che l’omessa dichiarazione del precedente penale è da ricondurre non ad una condotta di “falso” bensì di mera “omissione colposa” o “errore”.
IV. - Dopo il deposito del ricorso, parte ricorrente ha versato in atti copia dell’Ordinanza 23 maggio 2024 di riabilitazione dalle conseguenze giuridiche di cui alla sentenza 8 giugno 2017.
V. - Approssimandosi l’udienza pubblica, il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
VI. - All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Ad avviso del Collegio, le censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio – che, in quanto strettamente connesse, possono essere suscettibili di trattazione congiunta -, con cui si contesta la correttezza dell’operato della p.a., devono essere disattese.
Il provvedimento impugnato è da ritenere supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, oggetto di comunicazione del preavviso di rigetto, avendo l’Amministrazione valutato correttamente tutti fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante.
Dalla lettura del d.m. 22 aprile 2024, segnatamente, si evince che la p.a. ha respinto la domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente, in ragione dei seguenti elementi ostativi:
- 08/06/2017 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) per il reato, accertato il 9/7/2016, di violazione delle norme in materia di tutela della attuazione legge 3 agosto 2007, n. 123 , continuato ex art. 81 c.p., art. 17, comma 1, lett. b, d. lgs. 09/04/2008 n. 81 e per violazione delle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ex art. 22, comma 12, d. lgs. 25/07/1998 n. 286 (cfr. certificato del casellario giudiziale n. 2611681/2023/R);
- notizia di reato per violazione normativa emergenziale da COVID19 in data 23.03.2020;
- omessa indicazione, in sede di autodichiarazione del carico penale, dell’effettiva posizione giudiziaria.
III. – Ad avviso dell’istante, l’unico precedente penale contestabile è quello oggetto della sentenza di patteggiamento che riguarda, tuttavia, un fatto non integrante un reato automaticamente ostativo, risalente ed estinto, per il quale è stata presentata istanza di riabilitazione. Quanto all’ulteriore addebito, per violazione della normativa emergenziale da COVID19 in data 23.03.2020, riguardante una mera notizia di reato, è rimasto privo di esiti giudiziari in considerazione dell’intervenuta depenalizzazione della fattispecie. In ordine, infine, all’omessa certificazione della propria effettiva situazione penale – richiamando la rilevanza l'elemento soggettivo del richiedente e la distinzione tra dichiarazione "mendace", "erronea", "omissiva" o "reticente", da accertarsi, in concreto, caso per caso - assume di non essere stato ben cosciente delle conseguenze penali del fatto commesso, integrante violazione di norme in materia di lavoro e concernenti la disciplina dell’immigrazione e di norme sulla condizione dello straniero, essendo, invece, erroneamente convinto che si trattasse di un mero illecito amministrativo.
Donde la contestazione dell’operato del Ministero, che ha peraltro rigettato la domanda senza effettuare alcuna istruttoria per verificare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale.
Di contro la prospettazione attorea, il Collegio osserva che il diniego giunge a valle dell’attività istruttoria condotta dall’amministrazione che ha riscontrato la riconducibilità al richiedente di una pluralità di una pluralità di elementi di controindicazione, che hanno finito ragionevolmente per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio di idoneità da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico da tutelare e l’interesse vantato dal richiedente.
I diversi addebiti sono stati giudicati, anche in ragione di una loro valutazione non atomistica, ostativi all’acquisizione del bene della vita richiesto, in quanto rivelatori di una “scarsa aderenza ai valori della comunità (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 15/04/2015, n. 5554) e, nella fattispecie, ancor minore interesse per la concessione dello status civitatis ove non anche scarsa considerazione degli obblighi che si accompagnano a detta concessione ” (cfr. in tal senso Tar Lazio, sez. I ter, n. 5708/2019).
Del resto, come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, il giudizio prognostico sulla meritevolezza dello status è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo frammentario i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (TAR Lazio, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
IV. – In ogni caso, pur volendo concentrare l’attenzione sulla sola condotta per la quale è intervenuto un provvedimento di condanna, il Collegio ritiene che detto precedente per un grave reato, occupazione di lavoratori stranieri clandestini o irregolari , non molto risalente (di contro la tesi attorea) in quanto ricadente nel periodo di osservazione - rappresentato dal frangente temporale, il decennio precedente la domanda (nel caso di specie presentata in data 11 giugno 2021), rilevante ai fini della valutazione dell’acquisizione dei requisiti per la cittadinanza, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (cfr. Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2644, 2945, 2946, 4469, 4618, 4621, 4623, 11286 e 11026 del 2022, nonché, da ultimo, n. 10363/2024) -, sia stato ragionevolmente valutato in maniera negativa dalla PA ai fini della concessione della cittadinanza, dato che la naturalizzazione potrebbe agevolare la commissione di tali infrazioni, che destano particolare allarme sociale, in quanto colpiscono beni fondamentali (“ … i diversi beni giuridici della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché della disciplina relativa alla regolarità dell’immigrazione ”, come si legge nel provvedimento impugnato), tanto che sono pregiudizievoli anche al rilascio e rinnovo di titoli per l’autorizzazione del soggiorno sul territorio nazionale (TAR Lazio, sez. V bis, n. 5130/2022, cfr., Cons. Stato, sez. III, n. 8734/2019).
La fattispecie di cui all’art. 22, comma 12, del d. lgs. n. 286/1998, peraltro, è stato oggetto nel corso del tempo di più interventi legislativi, che ne hanno peraltro mutato la natura in fattispecie delittuosa con conseguente inasprimento della disciplina sanzionatoria.
A conferma del crescente allarme sociale che l’ordinamento ha via via ricollegato a fattispecie di tal fatta, basti rilevare che oggi il reato in argomento, essendo punito con la pena nel suo massimo edittale non inferiore a tre anni di reclusione, rientra nel novero dei reati che, in caso di condanna, sono da considerare, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, automaticamente ostativi al rilascio della cittadinanza, di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992, che, dettato in materia di cittadinanza iure matrimonii (in cui il richiedente, coniuge di cittadino, vanta un vero e proprio diritto soggettivo), si estende in parte qua necessariamente anche alla fattispecie della cittadinanza per naturalizzazione, in nome dei principi di sicurezza pubblica e civile convivenza sottesi alla stessa.
In generale, con riferimento alla rilevanza ostativa dei pregiudizi penali il legislatore del 1992 ha inteso eliminare qualsivoglia discrezionalità dell’autorità amministrativa in presenza di determinate fattispecie, la cui gravità è stata fissata direttamente ed in via generale ed astratta, sulla base di un requisito oggettivo, rappresentato dalla previsione di una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. Per cogliere a pieno il tenore dell’individuazione di tale tetto massimo da parte del legislatore della riforma, basti evidenziare il carattere innovativo della previsione dell’art. 6, comma 2, lettera b) de quo rispetto alla disposizione che ha sostituito, contenuta nell'art. 2, n. 2, della legge 21 aprile 1983, n. 123, che non faceva riferimento alla pena edittale, bensì alla pena irrogata dal giudice penale sulla base della valutazione delle specifiche circostanze del caso concreto.
L’innovazione è stata immediatamente rilevata dalla giurisprudenza, che ha chiarito che “ la norma ora in vigore sposta implicitamente il criterio di valutazione della pericolosità sociale alla peculiare rilevanza della fattispecie incriminatrice, attraverso una generalizzazione del principio che la predetta pericolosità scaturisce da un fatto di reato comunque punibile con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. Si tratta, a ben vedere, di una profonda innovazione normativa, sostanzialmente con finalità restrittive, che non può essere considerata come specificazione o, in ogni caso, continuazione logica della previgente disposizione ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 1345/1999).
In altri termini, detta norma definisce espressamente l’ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per l’aspirante cittadino (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) - persino a chi è coniuge del cittadino italiano, salvo l’eventuale successiva sopravvenienza della riabilitazione. Pertanto, questa norma - proprio perché dettata in relazione ad una situazione di maggior favore (in quanto sorretta dall’esigenza di tutela di chi è già cittadino e dell’unità familiare) – va considerata quale norma di tenuta dell’ordinamento che individua gli argini di quell’area del penalmente rilevante, travalicati i quali inevitabilmente il potere di valutazione discrezionale dell’amministrazione, giustapposto all’interesse legittimo pretensivo del richiedente lo status , finisce per essere compresso, a garanzia delle regole di civile convivenza e dei valori identitari dello Stato.
Ed in questo senso l’art. 6 citato si applica a fortiori anche alla cittadinanza richiesta ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della legge n. 91 del 1992 (cfr. Tar Lazio, sez. II quater n. 3582 del 2014; n. 1833 del 2015, 324/2017, secondo un orientamento consolidato del Cons. Stato, espresso inter alia nelle sentenze, sez. III, 1726/19, 8734/2019, 1837/2019, 4151/2021; 4122/2021, condiviso dalla Sezione, v. da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n.; 13002/2023; 12538/2023; 10879/2023; 7143/2023; 3673/2023), cioè limitatamente alla parte in cui individua i reati immediatamente ostativi alla concessione dello status , in ragione del principio de “il più contiene il meno”, per cui se rispetto all’esigenza di tutela dei valori fondamentali dell’ordinamento anche la pretesa a conseguire la cittadinanza da parte del coniuge del cittadino (che – si ribadisce - vanta un vero e proprio diritto soggettivo) si mostra recessiva, a maggior ragione ciò vale nel caso di concessione della cittadinanza per residenza, fattispecie cui il legislatore riserva una disciplina di minor favore (TAR Lazio, sez. V bis, n. 12538/2023).
Solo in presenza della riabilitazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 in questione, si ha, da un lato, per quanto riguarda la cittadinanza per matrimonio, una riespansione dell’esigenza di tutela dell’unità familiare con automatica rimozione degli effetti ostativi riconnessi alla commissione dei reati specificamente individuati, dall’altro, per quanto riguarda la cittadinanza per concessione per residenza ultradecennale - tenuto conto dell’interpretazione di tipo sistematico fornita costantemente dalla giurisprudenza - un effetto riespansivo che però riguarda l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, non più vincolata da un bilanciamento degli interessi in conflitto compiuto a monte dal legislatore.
Appare chiara dunque, alla luce di tale lettura della norma, che si deve escludere l’illegittimità del provvedimento impugnato, visto che l’istante, che ha presentato la domanda di cittadinanza per residenza ultradecennale, è stato condannato per la commissione di un reato automaticamente ostativo, per il quale non è intervenuta la riabilitazione.
La riabilitazione costituisce l'unico rimedio previsto dalla legge n. 91 del 1992, per elidere l'effetto preclusivo dei precedenti penali ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana; la riabilitazione, infatti, non può essere considerata fungibile, ai detti fini, con altre cause di estinzione del reato, dalle quali differisce, secondo la giurisprudenza penale di legittimità, per la peculiarità di presupporre - essa soltanto - l'accertamento di un completo ravvedimento del reo (così, ex pluris , Cass. pen., Sez. VI, 26 settembre 2014 n. 20399). Invero, si rammenta che solo con la riabilitazione si acquista la certezza dell’effettiva rieducazione del reo poiché l'estinzione ex art. 445 c.p.p. deriva dal solo dato fattuale del mero decorso del tempo (cfr., Cons. Stato, sez. III, ordinanza n. 05104/2017; sulla riabilitazione, peraltro, è stato attentamente osservato dal TAR Brescia, nella sentenza n. 1731/2010 che “ tutto depone nel senso che la concessione della riabilitazione preveda un accertamento molto più incisivo della effettiva rieducazione e del reinserimento sociale del condannato, che nell'estinzione ex art. 460 c.p.p. manca del tutto. Non è d'altronde un caso se la competenza ad emettere il provvedimento di riabilitazione appartiene al Tribunale di sorveglianza, che ha la finalità precipua di seguire il condannato lungo tutto il percorso della esecuzione della pena e che è integrato anche nella sua composizione da assistenti sociali o altri esperti della materia, laddove l'estinzione ex art. 460 c.p.p. è pronunciata dal giudice dell'esecuzione, che è lo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Né è un caso che il provvedimento di riabilitazione abbia natura costitutiva (proprio perché contiene delle valutazioni discrezionali in ordine all'effettivo reinserimento sociale del condannato), laddove quello ex art. 460 c.p.p. ha natura eminentemente dichiarativa. In definitiva, il provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p. contiene un quid pluris (ed anzi, un quid particolarmente consistente) rispetto al provvedimento di estinzione emesso ex art. 460 c.p.p. ”).
Il provvedimento oggetto della presente controversia, adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, è da ritenere dunque legittimo, visto che al momento della sua adozione, 22 aprile 2024, non era superabile la causa ostativa normativamente prevista in mancanza della riabilitazione, intervenuta solo successivamente in data 23 maggio 2024 (v. ordinanza depositata da parte ricorrente in data 9 luglio 2024).
V. - Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
VI. - Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
VII. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FL RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
AN DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN DI | FL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.