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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/07/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4848/2024 R.G.
TRA
con Avv.ti Cinzia Mauro e Giuseppe Ferraro Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. CP_1
Daniela Aceti resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.12.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere alle sue CP_1 dipendenze con la qualifica di Operatore Tecnico Specializzato Autista
Ambulanza, categoria BS del CCNL di settore, esponeva di svolgere l'attività lavorativa presso il PET di e di osservare i turni di lavoro per CP_1 complessive 36 ore settimanali.
Deduceva di essere stato tenuto, per poter svolgere le prestazioni lavorative, ad indossare l'abbigliamento di servizio costituito da casacca/pantaloni/scarpe, ecc. fornito dalla Azienda resistente e che per compiere l'operazione di vestizione presso gli appositi locali aziendali occorreva giungere sul luogo di lavoro almeno dieci/quindici minuti prima dell'orario di inizio del turno
1 assegnato e che poteva allontanarsene dieci/quindici minuti dopo l'orario di fine turno, successivamente al compimento dell'operazione di svestizione.
Assumeva, quindi, che il tempo necessario per indossare e dismettere l'abbigliamento di lavoro doveva essere incluso nell'orario lavorativo ed essere retribuito.
Dopo aver richiamato a sostegno delle proprie ragioni precedenti di legittimità, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare che, per il periodo dal agosto
2022 e il dicembre 2023, il tempo impiegato dal ricorrente, oltre il normale orario di ciascun turno di servizio, per le operazioni compiute sul luogo di lavoro, di vestizione e svestizione, pari a 20 minuti per ciascun turno - salva diversa quantificazione anche equitativa – costituisce tempo di lavoro autonomamente retribuibile;
accertare e dichiarare che, per il periodo dal
1/8/2022 al 31/12/2023, il sig. ha diritto a vedersi riconoscere da Parte_1 parte dell' in p.l.r.p.t., Controparte_2 la retribuzione maturata per il tempo impiegato per le operazioni di vestizione
e svestizione di cui alla conclusione che precede, pari ad € 1.432,08, il tutto salva diversa quantificazione, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa ovvero che verrà ritenuta anche in via equitativa;
condannare
l' , convenuta, in Controparte_2 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del sig. , per i titoli di Parte_1 cui alle conclusioni che precedono, della somma di € 1.432,08, ovvero della maggiore o minore somma accertata in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU ovvero determinata in via equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate [..]”.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza, richiamando precedenti di legittimità a sé favorevoli.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 8.7.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Ritiene il giudice, mutando orientamento ed aderendo a recenti pronunce della
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 4253 e n. 4249 del 18.2.2025), della Corte di
2 Appello di Catanzaro (cfr., tra le altre, sentenza n. 282/2023 del
21.02/24.04.2023), nonché di questo Tribunale (cfr. sentenze n. 1215/2023,
n. 933/2023 e n. 732/2023) che la domanda non possa trovare accoglimento.
Parte ricorrente agisce in questa sede per il riconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo impiegato per il compimento delle operazioni propedeutiche alla vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro svolte, rispettivamente, prima e al termine di ciascun turno di lavoro assumendo che tali operazioni (per complessivi 10/15 minuti per la vestizione e 10/15 minuti per la svestizione) siano compiute al di fuori e oltre l'orario di lavoro in senso stretto (vale a dire il turno secondo l'articolazione oraria descritta in ricorso per complessive 36 ore settimanali) e che non sono retribuite.
Ebbene, ritenuto che in linea astratta compete il diritto retributivo azionato alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. n. 27799 del
2017; conf. n. 12935/2018) secondo il quale, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione/svestizione dà diritto alla retribuzione, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto e che, inoltre, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 21.5.2018, il tempo di vestizione e svestizione è qualificato quale tempo di lavoro (nei limiti di 10 minuti tra entrata ed uscita) nel caso in esame punto decisivo è quello relativo alla collocazione dei tempi di vestizione/svestizione al di fuori ed oltre l'orario di lavoro ovvero all'interno dell'orario di lavoro.
Tale assunto – che è contestato dall' convenuta - non forma oggetto CP_2 della richiesta di prova testimoniale perché ai testimoni non è chiesto di confermare che parte ricorrente sia stata costretta ad indossare gli indumenti di lavoro prima di timbrare in entrata e a dismettere detti indumenti solo dopo aver timbrato in uscita.
E', pertanto, indimostrato che siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature.
3 La conclusione qui raggiunta ha trovato avallo, tra l'altro, come anticipato, nelle recenti pronunce di Cass. n. 4253 e n. 4249 del 18.2.2025.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
I precedenti di segno contrario giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 8 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4848/2024 R.G.
TRA
con Avv.ti Cinzia Mauro e Giuseppe Ferraro Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. CP_1
Daniela Aceti resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.12.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere alle sue CP_1 dipendenze con la qualifica di Operatore Tecnico Specializzato Autista
Ambulanza, categoria BS del CCNL di settore, esponeva di svolgere l'attività lavorativa presso il PET di e di osservare i turni di lavoro per CP_1 complessive 36 ore settimanali.
Deduceva di essere stato tenuto, per poter svolgere le prestazioni lavorative, ad indossare l'abbigliamento di servizio costituito da casacca/pantaloni/scarpe, ecc. fornito dalla Azienda resistente e che per compiere l'operazione di vestizione presso gli appositi locali aziendali occorreva giungere sul luogo di lavoro almeno dieci/quindici minuti prima dell'orario di inizio del turno
1 assegnato e che poteva allontanarsene dieci/quindici minuti dopo l'orario di fine turno, successivamente al compimento dell'operazione di svestizione.
Assumeva, quindi, che il tempo necessario per indossare e dismettere l'abbigliamento di lavoro doveva essere incluso nell'orario lavorativo ed essere retribuito.
Dopo aver richiamato a sostegno delle proprie ragioni precedenti di legittimità, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare che, per il periodo dal agosto
2022 e il dicembre 2023, il tempo impiegato dal ricorrente, oltre il normale orario di ciascun turno di servizio, per le operazioni compiute sul luogo di lavoro, di vestizione e svestizione, pari a 20 minuti per ciascun turno - salva diversa quantificazione anche equitativa – costituisce tempo di lavoro autonomamente retribuibile;
accertare e dichiarare che, per il periodo dal
1/8/2022 al 31/12/2023, il sig. ha diritto a vedersi riconoscere da Parte_1 parte dell' in p.l.r.p.t., Controparte_2 la retribuzione maturata per il tempo impiegato per le operazioni di vestizione
e svestizione di cui alla conclusione che precede, pari ad € 1.432,08, il tutto salva diversa quantificazione, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa ovvero che verrà ritenuta anche in via equitativa;
condannare
l' , convenuta, in Controparte_2 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del sig. , per i titoli di Parte_1 cui alle conclusioni che precedono, della somma di € 1.432,08, ovvero della maggiore o minore somma accertata in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU ovvero determinata in via equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate [..]”.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza, richiamando precedenti di legittimità a sé favorevoli.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 8.7.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Ritiene il giudice, mutando orientamento ed aderendo a recenti pronunce della
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 4253 e n. 4249 del 18.2.2025), della Corte di
2 Appello di Catanzaro (cfr., tra le altre, sentenza n. 282/2023 del
21.02/24.04.2023), nonché di questo Tribunale (cfr. sentenze n. 1215/2023,
n. 933/2023 e n. 732/2023) che la domanda non possa trovare accoglimento.
Parte ricorrente agisce in questa sede per il riconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo impiegato per il compimento delle operazioni propedeutiche alla vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro svolte, rispettivamente, prima e al termine di ciascun turno di lavoro assumendo che tali operazioni (per complessivi 10/15 minuti per la vestizione e 10/15 minuti per la svestizione) siano compiute al di fuori e oltre l'orario di lavoro in senso stretto (vale a dire il turno secondo l'articolazione oraria descritta in ricorso per complessive 36 ore settimanali) e che non sono retribuite.
Ebbene, ritenuto che in linea astratta compete il diritto retributivo azionato alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. n. 27799 del
2017; conf. n. 12935/2018) secondo il quale, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione/svestizione dà diritto alla retribuzione, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto e che, inoltre, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 21.5.2018, il tempo di vestizione e svestizione è qualificato quale tempo di lavoro (nei limiti di 10 minuti tra entrata ed uscita) nel caso in esame punto decisivo è quello relativo alla collocazione dei tempi di vestizione/svestizione al di fuori ed oltre l'orario di lavoro ovvero all'interno dell'orario di lavoro.
Tale assunto – che è contestato dall' convenuta - non forma oggetto CP_2 della richiesta di prova testimoniale perché ai testimoni non è chiesto di confermare che parte ricorrente sia stata costretta ad indossare gli indumenti di lavoro prima di timbrare in entrata e a dismettere detti indumenti solo dopo aver timbrato in uscita.
E', pertanto, indimostrato che siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature.
3 La conclusione qui raggiunta ha trovato avallo, tra l'altro, come anticipato, nelle recenti pronunce di Cass. n. 4253 e n. 4249 del 18.2.2025.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
I precedenti di segno contrario giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 8 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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