Versione
25 novembre 1973
25 novembre 1973
Art. 21.
I compensi previsti dall' art. 62, comma quarto, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 , e gli onorari stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 settembre 1967 per gli ingegneri ed architetti dell'amministrazione dello Stato in attivita' di servizio, vanno versati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Nessun corrispettivo e' dovuto agli interessati per l'attivita' a carattere professionale dagli stessi eventualmente svolta quali dipendenti o in rappresentanza dello Stato eccettuato il compenso per lavoro straordinario per l'attivita' svolta oltre il normale orario di lavoro anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle norme in materia, e l'indennita' di missione per i servizi fuori sede.
I compensi previsti dall' art. 62, comma quarto, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 , e gli onorari stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 settembre 1967 per gli ingegneri ed architetti dell'amministrazione dello Stato in attivita' di servizio, vanno versati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Nessun corrispettivo e' dovuto agli interessati per l'attivita' a carattere professionale dagli stessi eventualmente svolta quali dipendenti o in rappresentanza dello Stato eccettuato il compenso per lavoro straordinario per l'attivita' svolta oltre il normale orario di lavoro anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle norme in materia, e l'indennita' di missione per i servizi fuori sede.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 29/04/2011, n. 3672Provvedimento: N. 04413/2009 REG.RIC. N. 03672/2011 REG.PROV.COLL. N. 04413/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4413 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: AN AR, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Orlando, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, piazza della Liberta', n. 20; contro Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12; per l'annullamento: - della …Leggi di più...
- diritto dei magistrati·
- cessazione del trattamento economico·
- applicazione della legge 1114/62·
- collocamento fuori ruolo·
- recupero delle somme indebitamente percepite·
- diritti sindacali e contributi previdenziali·
- violazione del divieto di cumulo dei trattamenti economici·
- aspettativa senza assegni·
- diritti patrimoniali dei pubblici dipendenti·
- incarichi all'estero·
- sospensione del trattamento stipendiale·
- principio di specialità delle norme·
- legittimità dei provvedimenti amministrativi