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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/01/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 5934/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Genova, via Parte_1
Roma 10/10, presso lo studio dell'avv. Guido Galliano, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
elettivamente domiciliata in Torino, via Montecuccoli 9, Controparte_1
presso lo studio degli avv. Marco Franco Scalvini, Leila Indellicati Mechim e
Antonio Caporaso, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: affiliazione commerciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… dichiarare dettaglianti Controparte_2
tenuta, per i motivi di cui agli atti e, per l'effetto, condannarla, al CP_3 versamento in favore della ricorrente del “contributo extra” previsto dalla “scrittura privata” del 18/12/2017, riferito all'anno 2022, nella misura percentuale del 3% indicata nella scrittura stessa e, quindi, pari alla somma di € 68.626,70 (oltre IVA al
22%) o a quell'altra somma, meglio vista, anche maggiore, risultante in corso di causa, oltre agli interessi di mora di cui al dlgs 231/2002 dal dovuto sino al saldo.
Condannare, altresì, la convenuta a corrispondere integralmente all'Erario
l'eventuale imposta di registro afferente le scritture private del 18/12/2017 e del
4/11/2022 avendo la stessa reso necessaria la loro produzione in Controparte_4
giudizio o, comunque e in subordine, condannarla a tenere indenne Parte_1
dai costi del registro di cui sopra.
[...]
Vinte le spese.”
Convenuta: “… - respingere, per i motivi di cui in narrativa, la domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, mandare assolta la conchiudente da ogni avversaria pretesa;
- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio nella misura ex lege prevista oltre R.S.G. 15%, C.P.A. e I.V.A.”
MOTIVAZIONE
1. La domanda attorea ha a oggetto la condanna della convenuta al pagamento di € 68.626,70 (oltre Iva), a titolo di “contributo extra” del 3% previsto nella scrittura privata del 18/12/2017 in caso di “raggiungimento ... del traguardo di acquisto ... almeno del 70% del proprio approvvigionamento totale” (cit. p. 2 e 3).
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto di tale Controparte_1
domanda, invocando il contenuto della scrittura transattiva del 04/11/2022 e sostenendo l'insufficienza probatoria della documentazione avversaria.
2. Sotto il profilo processuale, va anzitutto osservato che, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta (mem. 03/10/2024 p. 1), la presente causa deve essere decisa dal Tribunale in composizione monocratica, non rientrando tra quelle di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, atteso che, secondo la Corte di Cassazione, in materia di franchising, essa va esclusa qualora
2 “con la domanda attorea vengano dedotti fatti costitutivi della pretesa rispetto al cui accertamento non “interferisce” in alcun modo la verifica del regime di appartenenza ovvero di utilizzo del diritto di privativa o la violazione dello stesso”
(Cass. 29266/2017); in questo caso, non vi sono questioni controverse relative all'esistenza, alla validità o alla violazione del marchio CP_1
3. Ciò premesso, l'oggetto della lite rende necessario precisare che, secondo l'attrice, con la transazione del 04/11/2022 tutti i rapporti tra le parti sarebbero stati risolti alla data del 31/12/2022, sino alla quale essi “avrebbero dovuto essere ... totalmente osservati”, con conseguente spettanza del contributo previsto nel contratto del 18/12/2017 (cit. p. 3 e 4); secondo la convenuta, invece, le parti avrebbero risolto il rapporto associativo con effetto dal 31/12/2022, mentre gli altri rapporti contrattuali, tra cui la scrittura privata del 18/12/2017, sarebbero stati risolti con effetto dal 04/11/2017, novando “tutte le originarie obbligazioni” e
“sostituendole con quelle sole previste dai punti 3) e 4)” della transazione (comp. risp. p. 5 e 6).
Considerato il contenuto complessivo della transazione, che presenta alcune formulazioni ambigue, la tesi della convenuta non può essere condivisa, atteso che nella scrittura si indica espressamente quale “Data di risoluzione” solo il
31/12/2022 (art. 2); in più punti della scrittura si prevede che “tutti i Rapporti
Contrattuali avranno regolare e perfetta esecuzione fino alla Data di Risoluzione, in conformità alla disciplina legale e contrattuale in essa prevista”, con un uso del tempo futuro che non si concilia con l'ipotesi dell'immediata risoluzione dei contratti
(art. 5 a;
nello stesso senso, art. 5 c e 6, secondo cui tali rapporti “rimarranno validi ed efficaci fino alla Data di Risoluzione”); la data del 31/12/2022 è indicata in una premessa che riguarda sia “il rapporto associativo” che “i seguenti contratti e scritture private” (lett. f); la locuzione “Rapporti Contrattuali”, contenuta nella stessa premessa, può riferirsi anche al “rapporto associativo”; le previsioni relative alla rinuncia ad altre pretese si configurano quali clausole di stile, non idonee a escludere l'applicazione dei precedenti contratti sino al 31/12/2022, esplicitamente affermata nella transazione (doc. 8 fasc. att.).
E' pertanto da ritenere che la scrittura privata del 18/12/2017 trovi applicazione sino al 31/12/2022.
4. Passando ai profili contabili, va anzitutto osservato che l'analitica
3 documentazione prodotta dall'attrice (consistente anche nelle fatture emesse dalla stessa;
doc. 26 fasc. att.) deve essere posta “a fondamento Controparte_1 della decisione” ex art. 115 c. 1 Cpc., non essendo stata specificamente contestata dalla convenuta, le cui difese al riguardo risultano generiche.
Infondata è anche la tesi della convenuta in ordine alla necessità di far riferimento, per quanto concerne il modello Iva 2023, al “TOTALE ACQUISTI E
IMPORTAZIONI” di cui al rigo VF25, pari a € 3.335.178,00, che comprende anche gli importi di cui alle voci “Beni ammortizzabili” e “Altri acquisti e importazioni” (doc.
10 fasc. att.), mentre, tenuto conto della natura dei rapporti fra le parti, il “fatturato in acquisto” di cui al contratto del 18/12/2017 (doc. 5 fasc. att.) deve essere riferito ai “Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi”, pari a €
2.967.305,00.
Rispetto a questo importo, il fatturato in acquisto dalla convenuta, pari a €
2.287.556,66 (cit. p. 6 e doc. 11 fasc. att.), corrisponde alla quota del 77,09% e, pertanto, comporta “il raggiungimento del 70% di fedeltà” previsto nella scrittura del
18/12/2017.
Irrilevanti sono pertanto le questioni relative al fatturato “riferito al negozio sito al porto di Lavagna”, pari a € 205.423,00 (cit. p. 6), anche perché tale circostanza non è stata tempestivamente eccepita dalla convenuta nella comparsa di risposta e nella memoria del 23/09/2024.
Ne discende al condanna della convenuta a pagare all'attrice € 68.626,70, oltre Iva, oltre interessi moratori ex art. 5 D. L.vo 231/2002 dal 19/09/2023 (doc. 9 fasc. att.) al saldo.
Non può invece essere accolta in questa sede la domanda relativa all'imposta di registro, avendo a oggetto un credito meramente eventuale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 9.142,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
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Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna la a pagare alla Controparte_1 Parte_1
€ 68.626,70 (oltre Iva), oltre interessi moratori ex art. 5 D. L.vo
[...]
231/2002 dal 19/09/2023 al saldo;
condanna la a rimborsare alla Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, liquidate in € 9.142,00 per compenso, oltre contributo
[...]
unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 31/01/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
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