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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. CORTINOVIS EMANUELA e avv. BONAITI VANESSA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti, attrice contro
(C.F. nato in [...] il [...], P_ C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Scioglimento
Conclusioni: per , come da conclusioni precisate all'udienza del 2 aprile 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con rito civile con , in Parte_1 P_
SPIRANO, in data 28 gennaio 2006 (anno 2006 atto n. 2, reg. SPIRANO, parte I), dalla cui unione nasceva la figlia , il 03.10.2006, maggiorenne economicamente indipendente, da cui si separava Persona_1
1 giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 513/2022 pubblicata il 28/02/2022, RG n. 1224/2021
(passata in giudicato, v. documenti in atti), si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio.
, sebbene non costituitosi in giudizio, compariva personalmente all'udienza del 2 aprile 2025. P_
All'udienza di comparizione del 2 aprile 2025, compariva personalmente , insieme Parte_1 al difensore;
compariva altresì . Il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, P_ dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire e P_ Parte_1 P_
, i quali entrambi confermavano di volere ottenere il divorzio e che la figlia maggiorenne era
[...] economicamente indipendente.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status e alla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del
Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE) 2201/2003, degli artt.
7 -12 Regolamento (UE) 1111/2019, ex reg. CE
2201/2003, e dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge
101/2015 e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_2
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che e hanno contratto matrimonio con Parte_1 P_ rito civile, in SPIRANO, in data 28 gennaio 2006 (anno 2006 atto n. 2, reg. SPIRANO, parte I).
Dalla loro unione è nata la figlia , il 03.10.2006, maggiorenne economicamente Persona_1 indipendente.
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 513/2022 pubblicata il
28/02/2022, RG n. 1224/2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata, in assenza di domande anche economiche.
2 Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della controparte, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e , in Parte_1 P_
SPIRANO, in data 28 gennaio 2006 (anno 2006 atto n. 2, reg. SPIRANO, parte I); dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di SPIRANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. CORTINOVIS EMANUELA e avv. BONAITI VANESSA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti, attrice contro
(C.F. nato in [...] il [...], P_ C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Scioglimento
Conclusioni: per , come da conclusioni precisate all'udienza del 2 aprile 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con rito civile con , in Parte_1 P_
SPIRANO, in data 28 gennaio 2006 (anno 2006 atto n. 2, reg. SPIRANO, parte I), dalla cui unione nasceva la figlia , il 03.10.2006, maggiorenne economicamente indipendente, da cui si separava Persona_1
1 giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 513/2022 pubblicata il 28/02/2022, RG n. 1224/2021
(passata in giudicato, v. documenti in atti), si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio.
, sebbene non costituitosi in giudizio, compariva personalmente all'udienza del 2 aprile 2025. P_
All'udienza di comparizione del 2 aprile 2025, compariva personalmente , insieme Parte_1 al difensore;
compariva altresì . Il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, P_ dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire e P_ Parte_1 P_
, i quali entrambi confermavano di volere ottenere il divorzio e che la figlia maggiorenne era
[...] economicamente indipendente.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status e alla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del
Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE) 2201/2003, degli artt.
7 -12 Regolamento (UE) 1111/2019, ex reg. CE
2201/2003, e dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge
101/2015 e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_2
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che e hanno contratto matrimonio con Parte_1 P_ rito civile, in SPIRANO, in data 28 gennaio 2006 (anno 2006 atto n. 2, reg. SPIRANO, parte I).
Dalla loro unione è nata la figlia , il 03.10.2006, maggiorenne economicamente Persona_1 indipendente.
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 513/2022 pubblicata il
28/02/2022, RG n. 1224/2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata, in assenza di domande anche economiche.
2 Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della controparte, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e , in Parte_1 P_
SPIRANO, in data 28 gennaio 2006 (anno 2006 atto n. 2, reg. SPIRANO, parte I); dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di SPIRANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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