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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/07/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4822 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili e vertente tra:
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Claudia Ardolino ed C.F._1 elettivamente domiciliato in ANNA (NA) alla Via A. D'Auria n. 67, presso lo studio di questi;
E
, nata ad [...] il [...], Controparte_1 codice fiscale difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Antonio C.F._2
POtano ed elettivamente domiciliata in LA (NA) alla Via Marco Taliento n.
131, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in
CI (NA) il 29.09.2016 tra e e Parte_1 Controparte_1
Per_ dalla cui unione nasceva la figlia il 18.11.2016 in San Gennaro UV (NA).
Le parti all'udienza del 02.07.2025, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo.
Il Giudice, raccolto il consenso delle parti e la non opposizione del curatore speciale, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il Procuratore della Repubblica autorizzava la separazione dei coniugi e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto l'accordo di separazione autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nola in data 03.05.2022.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Quanto alle condizioni di divorzio concordate, va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in
Francia;
b) pone in capo al sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Pt_1
Per_ sig.ra ed in favore della minore euro 250,00, somma rivalutabile CP_1 annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
c) pone in capo ad entrambe le parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la figlia, così come individuate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50%;
d) disciplina il diritto di visita paterno come segue: festività scolastiche relative al periodo natalizio e di Capodanno alternate con le festività scolastiche relative al periodo pasquale;
festività scolastiche relative alla festa di Ognissanti ed alla festa di primavera saranno trascorse con il padre e le date di viaggio saranno concordate anche tenuto conto delle esigenze della minore;
vacanze estive (luglio – agosto) un mese con un genitore ed un mese con l'altro da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
e) prende atto dell'accordo tra le parti per cui le spese di viaggio della minore saranno sostenute per tre festività dalla sig.ra e per il mese estivo saranno a carico del CP_1 sig. . Per tale mese il mantenimento ordinario dello sarà determinato Pt_1 Pt_1 sottraendo il costo dei biglietti di viaggio per la figlia
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 il 29.09.2016 in CI (NA) (trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di CI all'atto n.17 parte I dell'anno 2016);
2. affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3. pone in capo al sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Pt_1
Per_ sig.ra ed in favore della minore euro 250,00, somma rivalutabile CP_1 annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
4. pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la figlia, così come individuate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50% ciascuno;
5. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
6. prende atto dell'accordo tra le parti per cui le spese di viaggio della minore saranno sostenute per tre festività dalla sig.ra e le spese del viaggio del mese estivo CP_1 saranno a carico del sig. . Per il mese estivo trascorso con il padre il Pt_1 mantenimento dovuto da sarà determinato sottraendo il costo dei biglietti di Pt_1 viaggio per la figlia;
7. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 04.07.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4822 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili e vertente tra:
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Claudia Ardolino ed C.F._1 elettivamente domiciliato in ANNA (NA) alla Via A. D'Auria n. 67, presso lo studio di questi;
E
, nata ad [...] il [...], Controparte_1 codice fiscale difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Antonio C.F._2
POtano ed elettivamente domiciliata in LA (NA) alla Via Marco Taliento n.
131, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in
CI (NA) il 29.09.2016 tra e e Parte_1 Controparte_1
Per_ dalla cui unione nasceva la figlia il 18.11.2016 in San Gennaro UV (NA).
Le parti all'udienza del 02.07.2025, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo.
Il Giudice, raccolto il consenso delle parti e la non opposizione del curatore speciale, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il Procuratore della Repubblica autorizzava la separazione dei coniugi e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto l'accordo di separazione autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nola in data 03.05.2022.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Quanto alle condizioni di divorzio concordate, va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in
Francia;
b) pone in capo al sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Pt_1
Per_ sig.ra ed in favore della minore euro 250,00, somma rivalutabile CP_1 annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
c) pone in capo ad entrambe le parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la figlia, così come individuate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50%;
d) disciplina il diritto di visita paterno come segue: festività scolastiche relative al periodo natalizio e di Capodanno alternate con le festività scolastiche relative al periodo pasquale;
festività scolastiche relative alla festa di Ognissanti ed alla festa di primavera saranno trascorse con il padre e le date di viaggio saranno concordate anche tenuto conto delle esigenze della minore;
vacanze estive (luglio – agosto) un mese con un genitore ed un mese con l'altro da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
e) prende atto dell'accordo tra le parti per cui le spese di viaggio della minore saranno sostenute per tre festività dalla sig.ra e per il mese estivo saranno a carico del CP_1 sig. . Per tale mese il mantenimento ordinario dello sarà determinato Pt_1 Pt_1 sottraendo il costo dei biglietti di viaggio per la figlia
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 il 29.09.2016 in CI (NA) (trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di CI all'atto n.17 parte I dell'anno 2016);
2. affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3. pone in capo al sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Pt_1
Per_ sig.ra ed in favore della minore euro 250,00, somma rivalutabile CP_1 annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
4. pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la figlia, così come individuate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50% ciascuno;
5. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
6. prende atto dell'accordo tra le parti per cui le spese di viaggio della minore saranno sostenute per tre festività dalla sig.ra e le spese del viaggio del mese estivo CP_1 saranno a carico del sig. . Per il mese estivo trascorso con il padre il Pt_1 mantenimento dovuto da sarà determinato sottraendo il costo dei biglietti di Pt_1 viaggio per la figlia;
7. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 04.07.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)