Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00088/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01348/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2023, proposto da
Beni S.r.l., Costruzioni e Gestione Turistica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , SQ SI, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Guglielmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione della Costa Orientale, non costituita in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 482/23 del 31.10.2023 dell'Unione della Costa Orientale di diniego dell'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 ed art. 90 delle NTA del PPTR, per un intervento di “ Progetto per la costruzione di n. 15 alloggi in via Pola, Santa Cesarea Terme – Variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 83/2020 ”;
- del provvedimento prot. n. 16088 del 9.10.2023 del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, con cui esprime parere contrario alla realizzazione del progetto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale, ivi compresi, ove occorra, il preavviso di diniego formulato dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, dalla Unione della Costa Orientale con nota prot. n. 12069/2023 del 20.7.2023, nonché il provvedimento prot. n. 19/2023 del 12.1.2023 dell'Unione della Costa Orientale, trasmesso alla soprintendenza, di autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 ed art. 90 delle NTA del PPTR, per un intervento di “ Progetto per la costruzione di n. 15 alloggi in via Pola, Santa Cesarea Terme – Variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 83/2020 ”, con cui esprime parere favorevole, nella parte in cui pone la condizione “… che non venga realizzato l'ultimo livello (quinto) …”;
- nonché per l'annullamento o la disapplicazione, ove occorra, - della Scheda PAE 0077 (Obiettivi, indirizzi, direttive, prescrizioni) sia nella parte in cui riporta le Prescrizioni per “Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico”, i “Versanti” i “Territori Costieri”, le “Aree di rispetto dei Boschi”, e le componenti dei “valori percettivi” sia nella parte in cui riportano “gli indirizzi per le componenti idrogeologiche”;
- di ogni altro elaborato del PPTR, limitatamente alla parte che assoggetta l'area della ricorrente al regime di inedificabilità assoluta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. VI RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento del provvedimento prot. n. 482/23 del 31.10.2023, con cui l’Unione della Costa Orientale - Comuni di Minervino di Lecce, Ortelle, Santa Cesarea Terme ha denegato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la “ costruzione di n. 15 alloggi in via Pola, Santa Cesarea Terme – Variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 83/2012 ”, nonché della presupposta nota dirigenziale prot. n. 16088 del 9.10.2023, con cui la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto.
2. In particolare i ricorrenti, in qualità di proprietari dei suoli, hanno riferito che:
- l’area interessata dal progetto, che è “inserita in un contesto urbanizzato ed antropizzato”, era classificata nel PRG del 1974 “come Zona Omogenea B5 – Completamento a Carattere Residenziale in Zone di Interesse Paesaggistico” ed oggi, “nella Strumentazione Urbanistica Vigente (P.R.G.), approvata con Deliberazione della Giunta Regionale nr. 688 del 19.4.1993, ricade in Zona omogenea B3 (ex B5) – Completamento a carattere residenziale in zone di interesse Paesaggistico”;
- con permesso di costruire nr. 83/2012 del 17.12.2012 veniva autorizzata la “ Realizzazione di nr. 12 (dodici) alloggi ”, a seguito dell’autorizzazione paesaggistica nr. 43/2012 del 18.10.2012, resa “sulla base del parere favorevole rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Lecce Brindisi e Taranto – Lecce”;
- in data 30.4.2013 sono stati iniziati i lavori per la realizzazione degli scavi;
- in data 19.9.2013, “veniva presentata istanza per rilascio Permesso di Costruire, in variante al Permesso da Costruire nr. 83/2012”, che “prevedeva la realizzazione di un livello aggiuntivo posizionato a valle di Via Pola con aumento della sola superficie coperta e con volume pressoché immutato”;
- in data 8.8.2014 “veniva rilasciato il Permesso di Costruire nr. 59/2014 (P.E. nr. 54/2013) per “Variante in corso d’opera al Permesso di Costruire nr. 83/2012…”, previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nr. 36/2014 del 5.6.2014;
- nel PPRT approvato con D.G.R. nr. 176 del 16.2.2015 l’area in questione è stata ricompresa “nel territorio dichiarato di notevole interesse pubblico e ricade nella “ Struttura Idrogeomorfologica – Componenti Idrologiche - Territori costieri fascia profonda 300 metri ”;
- in vista del rilascio del permesso di costruire in variante nr. 59/2014, “si è proceduto alla redazione della relazione di Verifica alle Norme del PPTR (in data 2013 ancora adottato)” che “è parte integrante della documentazione tecnica allegata al su menzionato permesso di costruire”;
- in data 28.7.2020 “è stato richiesto il rinnovo del Permesso di Costruire e relativo rinnovo dell’Autorizzazione Paesaggistica”;
- con provvedimento prot. n. 17/2021 del 14.1.2021, la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso “parere sfavorevole al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica”;
- con nota prot. n. 115/21 dell’1.3.2021, l’Unione della Costa orientale ha comunicato il diniego dell’istanza;
- i predetti atti sono stati impugnati dinanzi a questo Tar con ricorso rubricato sub n. 559/2021;
- con sentenza n. 702/2022 il ricorso è stato accolto, sulla scorta della seguente motivazione: “ 6.1. La motivazione del provvedimento impugnato è corredata da formule stereotipate avulse da puntuali e dirimenti riferimenti ai fatti oggetto di valutazione. In particolare, è stato omesso l’esame delle specifiche caratteristiche costruttive del complesso edilizio di che trattasi, nonché della relativa interazione con il paesaggio circostante e le correlate direttrici di tutela. 6.2. Sul punto, occorre osservare che ogni nuova costruzione che venga ad essere realizzata nell’area in questione è destinata - in una qualche misura - a impattare sulla percezione visiva del litorale e la fruizione del paesaggio. Ma se tale interazione fosse di pe sé sufficiente a denegare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, i vincoli rilevati nel provvedimento impugnato si risolverebbero, nella sostanza, in vincoli assoluti, laddove invece si tratta di vincoli relativi, a fronte dei quali l’Amministrazione è tenuta ad impegnarsi nella elaborazione di un tessuto motivazionale articolato e puntuale, che tenga conto della concreta relazione tra le specifiche costruttive dei fabbricati e le caratteristiche del paesaggio circostante: “Il giudizio di incompatibilità paesaggistica (comportante il diniego di autorizzazione paesaggistica) deve essere il risultato del confronto tra le singole caratteristiche del progetto e quelle dell'area di riferimento, e non tra il progetto nel suo complesso e la norma di tutela astrattamente considerata, la quale si riferisce all'intero ambito territoriale vincolato” (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 16/12/2020 n. 1657). 6.3. Né tale onere motivazionale può essere soddisfatto dal generico riferimento alla “percezione della storica Villa Sticchi e di tutto il litorale” e “all’impatto visivo del quinto piano fuori terra”, dal momento che si tratta di affermazioni che non vengono constestualizzate, né in riferimento alla entità del correlato pregiudizio, né in riferimento agli elementi istruttori acquisiti al fine di apprezzare le predette ipotetiche lesioni agli interessi oggetto di tutela. 6.4. E ciò vale, a più forte ragione, ove si tenga conto del fatto che la zona in questione, come riferito dai ricorrenti, è completamente urbanizzata ed è contraddistinta da un edificato diffuso, che difficilmente si concilia con preclusioni lenticolari rispetto a singoli interventi, in mancanza di oggettive ragioni di segno contrario. 6.5. In ogni caso, quanto alla carenza motivazionale che inficia il provvedimento impugnato, è decisivo osservare che l’edificazione dell’area in questione è stata ritenuta per ben due volte compatibile con le esigenze di tutela che interessano il paesaggio circostante - sia in occasione del rilascio del p.d.c. (autorizzazione paesaggistica n. 43/2012), sia in occasione del rilascio della successiva variante per la complessiva edificazione dell’ulteriore piano fuori terra (autorizzazione nr. 36/2014) -, sicché, in mancanza di specifici riferimenti a prescrizioni vincolistiche sopravvenute rispetto a quelle già apprezzate e/o a criticità in precedenza non valutate, non si giustifica il diniego dell’autorizzazione paesaggistici opposto ai fini del rinnovo del titolo edilizio. 6.6. Infine, si osserva che non è conferente il riferimento, pure contenuto nel provvedimento impugnato, al vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 63 della NTA del PPPTR (Area di rispetto dei boschi), dal momento che, trattandosi di un’area classificata quale zona “B” sin dagli anni 70, nella fattispecie opera la previsione eccettuativa di cui all’art. 91 delle stesse NTA ed all’art. 142, co. 2, d.lgs. 42/2004 ”;
- con nota prot. n. 19/23 del 12.1.2023, l’Unione della Costa Orientale ha espresso “parere favorevole” al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, a condizione che “- non venga realizzato l’ultimo livello (quinto) del complesso immobiliare; - vengano incrementate le superfici dei giardini pensili e della vegetazione degli spazi non edificati; - vengano incrementate le superfici permeabili …”;
- con successivo provvedimento prot. n. 16088 del 9.10.2023 la Soprintendenza ha espresso “parere contrario alla realizzazione del progetto”, sulla scorta della seguente motivazione: “ A) Descrizione del contesto di riferimento e dell’area oggetto di intervento e valutazioni in merito alla compatibilità paesaggistica con i valori protetti. Il contesto territoriale e paesaggistico di riferimento, di cui l’area oggetto di intervento costituisce parte integrante, comprende l’abitato di Santa Cesarea Terme. In tale contesto, l’area oggetto di intervento (di superficie pari a mq 2.090,98), situata a monte dell’abitato … (omissis) … In tale contesto territoriale di pregio, la realizzazione del progetto determinerebbe un notevole impatto paesaggistico con obliterazione dei valori di pregio ancora riconoscibili nell’area oggetto di intervento. In particolare: il previsto complesso residenziale, ricadente nella fascia costiera riconosciuta di notevole interesse pubblico, costituito da 15 fabbricati e aree di pertinenza, così come rappresentato negli elaborati grafici agli atti, qualora realizzato: 1. costituirebbe un ulteriore elemento detrattore del paesaggio tutelato, già caratterizzato dalla notevole pressione antropica e dall’urbanizzazione legata al fenomeno del diffondersi di seconde case, con la conseguente riduzione della copertura vegetazionale e dell’introduzione di ulteriore impermeabilizzazione del suolo; inoltre determinerebbe sia l’incremento delle condizioni di rischio idraulico, sia l’impatto morfologico nel complesso sistema del paesaggio di riferimento; 2. altererebbe in maniera irreversibile non solo l’assetto attuale dell’area oggetto di intervento ma anche dell’intero contesto paesaggistico, in quanto l’estensione totale del previsto complesso, in termini di superfici e volumi, risulterebbe per proporzioni incombente rispetto all’edificato esistente, con grave pregiudizio della connotazione paesaggistica e assolutamente sovraordinato rispetto alla matrice territoriale, con dimensioni notevolmente maggiori rispetto agli altri fabbricati presenti nella zona e rispetto all’andamento volumetrico dello skyline identitario dei luoghi; 3. determinerebbe l’alterazione percettiva del paesaggio costiero , … (omissis) …; 4. le opere di realizzazione altererebbero in maniera irreversibile l’assetto attuale dell’area oggetto di intervento, comportando la trasformazione integrale di una consistente parte di città ancora libera, con la conseguente modificazione della percezione identitaria dei luoghi ancora percepibile nel tessuto urbano; 5. i volumi edificati, di notevole estensione e dimensione, non si integrerebbero nel sito e comporterebbero un impatto visivo rilevante … (omissis) ... ; 6. comporterebbe l’ulteriore perdita di un’area verde a prevalente connotazione naturalistica, parte integrante della fascia semicircolare descritta nel D.M. 04.07.1970 come “un altipiano roccioso a guisa di anfiteatro, circoscritto da una pineta di origine artificiale” … (omissis) … Per le ragioni di cui sopra, l’intervento previsto risulta incompatibile con la tutela dei valori paesaggistici del luogo riconosciuti con il provvedimento dichiarativo al D.M. del 04/07/1970. - Considerato che con DGR n. 176/2015 è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia vigente (PPTR) si riportano le relative valutazioni in merito B) PPTR vigente, sistema delle tutele e valutazioni di conformità paesaggistica. L’area oggetto di intervento appartiene all’Ambito di paesaggio Salento delle Serre - Scheda d’Ambito n. 11 del PPTR. … (omissis) … E’ interessata dal seguente sistema di tutele: - Componenti culturali e insediative: BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico (D.M. del 04/07/1970); - Componenti idrologiche: UCP – Versanti; - Componenti idrologiche: BP – Territori costieri; - Componenti idrologiche: UCP – Vincolo idrogeologico; - Componenti botanico vegetazionali: UCP – Aree di rispetto dei boschi; - Componenti dei valori percettivi: UCP – Strada a valenza paesaggistica (via Pola); - considerato che con riferimento al D.M. del 04/07/1970, per il “Progetto per la costruzione di n. 15 alloggi in via Pola”, ricadendo le opere previste in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, trovano applicazione le disposizioni aventi valore prescrittivo contenute nella scheda PAE 0077; (Obiettivi, indirizzi, direttive, prescrizioni) - visto l’art. 79 (Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico) delle NTA del PPTR vigente e la “Scheda di identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso” che interessa l’area tutelata oggetto di intervento - Scheda PAE0077; - viste le Prescrizioni per i “Versanti” contenute nella Scheda PAE0077 (cfr. p. 27), dove al comma 1 si dichiarano non ammissibili progetti che comportano “a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell’assetto morfologico generale del versante; a4) la realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi”; - visti gli Indirizzi per le componenti idrologiche contenute nella Scheda PAE0077 (cfr. p. 22) … (omissis) … ; - viste le Prescrizioni per i “Territori costieri” contenute nella Scheda PAE0077 (cfr. pp. 23-24), dove al comma 1 si dichiarano non ammissibili progetti che comportano la “la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali”; - viste le Prescrizioni per le “Aree di rispetto dei Boschi” contenute nella Scheda PAE0077 (cfr. pp. 34-36), dove al comma 1 si dichiarano non ammissibili progetti che comportano “la nuova edificazione”; - viste le Prescrizioni per le componenti dei valori percettivi nella Scheda PAE0077 (cfr. p. 51-52) … (omissis) … Per quanto sopra, il previsto complesso residenziale, qualora realizzato: 7. comporterebbe una rilevante trasformazione del contesto paesaggistico in contrasto con gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e con la normativa d’uso (indirizzi e direttive) dell’Ambito Salento delle Serre, tra i quali: Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri, Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi, Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia e Salvaguardare l’alternanza storica di spazi inedificati ed edificati lungo la costa pugliese, Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo, Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi, Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee salvaguardando i caratteri di naturalità della fascia costiera e riqualificano le aree edificate più critiche in prossimità della costa, caratterizzate dalla concentrazione di edilizia residenziale estiva e dalla proliferazione di insediamenti turistici; 8. si porrebbe in contrasto con le prescrizioni contenute nella Scheda PAE 0077 … (omissis) … 9. costituirebbe un ulteriore elemento detrattore del paesaggio costiero, già caratterizzato dalla notevole pressione antropica e dall’urbanizzazione legata al fenomeno del diffondersi di seconde case, con la conseguente riduzione della copertura vegetazionale e l’ulteriore introduzione di impermeabilizzazione del suolo; inoltre si incrementerebbero sia le condizioni di rischio idraulico, sia di impatto morfologico nel complesso sistema del paesaggio – individuato a livello regionale fra i 16 Paesaggi Costieri ad Alta Valenza Naturalistica … (omissis) … ; 10. comporterebbe un elevato consumo di suolo in un’area soggetta a vincolo idrogeologico in contrasto con gli indirizzi e le direttive di cui agli artt. 43 e 44 delle NTA del PPTR, considerando le sostanziali modifiche all’assetto morfologico dell’area di intervento e valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio; 11. infine, considerato che il paesaggio costiero di Santa Cesarea Terme, individuato a livello regionale fra i 16 Paesaggi Costieri ad Alta Valenza Naturalistica, è caratterizzato dalla presenza di rilevanti areali di naturalità e paesaggi rurali storici in via di estinzione, che assumono l’importante funzione di mantenere varchi aperti e segnare il ritmo paesaggistico delle città costiere (cfr. Elaborato 4.2 del PPTR, Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio regionale), l’intervento previsto vanificherebbe in modo irreversibile la salvaguardia di tali valori paesaggistici ancora esistenti nell’area oggetto di intervento ”;
- infine, con provvedimento prot. n. 482/23 del 31.10.2023 l’Unione della Costa Orientale ha denegato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in forza delle motivazioni espresse nel parere contrario della Soprintendenza.
3. Ciò premesso, i ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:
- “le motivazioni espresse sia Dall’Unione della Costa Orientale che dalla Soprintendenza non sono sufficienti a giustificare gli atti impugnati”;
- “la prescrizione del contesto territoriale e paesaggistico di riferimento non tiene conto dello stato dei luoghi, trattandosi di intervento che si inserisce in un contesto totalmente urbanizzato, già in passato autorizzato con Autorizzazione Paesaggistica nr. 43/2012 del 18.10.2012 e sulla base del parere favorevole rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Lecce Brindisi e Taranto – Lecce, “… considerato che le opere di progetto … sul terreno identificato in Catasto al Foglio 31, P.lla 331 non arrecano pregiudizio al contesto paesistico…””;
- quanto “al punto “ B) PPTR vigente, sistema delle tutele e valutazioni di conformità paesaggistica ”, le considerazioni ivi contenute sono tutte carenti e infondate, dal momento che: “l’intervento de quo è stato già oggetto di rilascio Autorizzazione Paesaggistica nr. 36/2014”; “lo stesso versante è stato intaccato dalle costruzioni esistenti nell’area circostante l’intervento”; il vincolo a territori costieri non opere in riferimenti a terreni “urbanizzati e antropizzati”; l’area ricade “in zona esente da qualsivoglia Vincolo Idrogeologico”; si tratta di “un’area classificata quale zona “B” sin dagli anni 70”, sicché “nella fattispecie opera la previsione eccettuativa di cui all’art. 91 delle stesse NTA ed all’art. 142, co. 2, d.lgs. 42/2004”; “l’intervento de quo non altera significativamente la percezione della peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza”.
4. Si è costituita in giudizio l’Autorità ministeriale per resistere al ricorso.
5. Nella pubblica udienza del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Il parere contrario espresso dalla Soprintendenza è motivato in modo puntuale e analitico con specifico riferimento alla tipologia dell’intervento e alla sua interazione con le caratteristiche del contesto territoriale di riferimento.
In particolare, a differenza del precedente atto di diniego annullato da questo Tar con sentenza n. 702/2022 in quanto supportato da motivazione assai stringata e non esaustiva, il parere oggetto di impugnazione in questa sede - così come richiamato per relationem nel provvedimento finale di rigetto - non si limita alla formulazione di osservazioni di carattere generale e astratto, ma è fondato su un complesso articolato di valutazioni, le quali:
- non mancano di cogliere la specificità del progetto presentato dalla ricorrente, che è destinato a impegnare un’area “ pari a mq 2.090,98 ” ai fini della realizzazione di un “ complesso residenziale, ricadente nella fascia costiera … costituito da 15 fabbricati e aree di pertinenza ”;
- si appuntano quindi sull’apprezzamento del fatto che “ l’estensione totale del previsto complesso, in termini di superfici e volumi, risulterebbe per proporzioni incombente rispetto all’edificato esistente … con dimensioni notevolmente maggiori rispetto agli altri fabbricati presenti nella zona e rispetto all’andamento volumetrico dello skyline identitario dei luoghi ”;
- per concludere nel senso che “ i volumi edificati, di notevole estensione e dimensione, non si integrerebbero nel sito e comporterebbero un impatto visivo rilevante ”, tale da risultare pregiudizievole per i valori oggetto di tutela da parte del PPTR del 2015.
6.2. Si tratta di motivazioni che superano le carenze riscontrate con la sentenza n. 702/2002, dal momento che pongono l’attenzione sulla rilevante consistenza strutturale, in termini volumetrici e di superficie, dell’edificato che si intenderebbe realizzare e sulla oggettiva disomogeneità del relativo prospetto rispetto all’edificato preesistente.
6.3. E’ evidente, peraltro, che le predette considerazioni non si esauriscono nella mera opposizione dei vicoli di inedificabilità rinvenibili nelle schede Pae che interessano l’area di riferimento (che la giurisprudenza del Consiglio di Stato – vedi in particolare la sentenza della Sezione Quarta n. 631/2023 - ha chiarito non essere di carattere assoluto), ma si dipanano su un livello più immediato e concreto.
In ultima analisi, l’impianto motivazionale dei provvedimenti impugnati esprime un giudizio discrezionale circa la non compatibilità delle specifiche costruttive dell’intervento rispetto ai valori paesaggistici oggetto di tutela in forza delle prescrizioni introdotte dal PPRT, che è stato approvato con D.G.R. nr. 176 del 16.2.2015, e quindi in epoca successiva al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche n. 43/2012 e 36/2014, ciò che vale a giustificare il diverso apprezzamento contenuto negli atti oggetto del presente giudizio.
6.4. Tali considerazioni risultano tra loro coerenti e argomentate in modo chiaro e ragionevole, sicché sfuggono al sindacato giurisdizionale di questo Tar, che non può sostituirsi all’Amministrazione nella formulazione delle valutazioni di merito di sua competenza: “ La Soprintendenza dispone di un'ampia discrezionalità tecnico - specialistica nel dare i pareri di compatibilità e il potere di valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato. Ne deriva l'inammissibilità delle censure afferenti al merito tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, potendo il G.A. vagliare soltanto la ragionevolezza e la logicità della motivazione, senza sostituirsi all'Amministrazione nello svolgimento di valutazioni alla stessa riservate ” (Tar Campania Napoli, Sez. VI, 10.3.2022, n. 1627).
6.5. Per le anzi dette ragioni il ricorso deve essere respinto.
7. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT CA, Presidente
VI RO, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI RO | NT CA |
IL SEGRETARIO