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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/11/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di trattazione mediante scambio di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2110/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento – stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge
n. 104/1992
T R A
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Montella, 32, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Lombardi e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Catalano, Nicola Fumo, Luca
CU, TA de IC ed DA IA ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
19.03.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato alla competente
Commissione medica in data 04.04.2022, domanda volta al riconoscimento del CP_1 previsto requisito sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1990.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che riconosceva l'istante meritevole del beneficio di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e che negava il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposto il rinnovo della perizia, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito la domanda è fondata, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto, a seguito di rinnovo della perizia medico-legale, depositata in data 18.10.2025, a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute dell'istante, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – consistenti in Persona_1
“VASCULOPATIA CEREBRALE CON DECLINO COGNITIVO. ARTROSI
POLIDISTRETTUALE CON MARCATO IMPEGNO FUNZIONALE E DEFICIT
DEAMBULATORIO (crolli vertebrali dorsali). IPERTENSIONE ARTERIOSA” ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, da intendersi qui integralmente trascritti.
In particolare, il CTU osserva che “La sig.ra , già all'epoca della domanda di Parte_1 riconoscimento dell'invalidità civile presenta patologie, che necessitavano e necessitano tuttora di continui trattamenti medici, vedi vasculopatia cerebrale con declino cognitivo;
artrosi polidistrettuale con marcato impegno funzionale e deficit deambulatorio (crolli vertebrali dorsali); ipertensione arteriosa. All'esame clinico effettuato in corso di accesso peritale, si evince che la periziata presenta patologie a carico del sistema cerebrale, osteo-articolare e circolatorio, degne di nota. La valutazione per permettere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento si basa essenzialmente sulla valutazione e considerazione di alcuni elementi fondamentali, in particolar modo, quello di non essere in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e non essere in grado di deambulare in maniera autonoma. Allo stato della visita medica espletata, tali requisiti, sono entrambi presenti ed inficiano notevolmente il normale svolgere le comuni attività di vita quotidiana, necessitando di assistenza da parte di terzi. Presenta un sensorio scadente, con orientamento nel tempo e nello spazio molto deficitario, risponde alle domande che le vengono rivolte in modo molto confuso, risulta essere poco collaborante, con capacità di critica ed eloquio scadenti e presenta lacune mnesiche, con deficit della memoria (sia recente che remota). Tale quadro clinico è certamente espressione di involuzione cerebrale con declino cognitivo in evoluzione nel tempo. Ha determinato una condizione di non controllo della funzione sfinterica, tanto da richiedere uso di assorbenza, concessa dall'ASL di appartenenza. La deambulazione risulta essere non autonoma, bisognevole di assistenza, avviene a piccoli passi, con passaggi posturali molto impacciati e deficitari, non mantiene la stazione eretta, presentando un notevole pericolo di caduta, con turbe di equilibrio, necessitando di assistenza. Fa uso di sedia a rotelle dotata, previa consulenza specialistica fisiatrica, dall'ASL di appartenenza. È affetta da una vasculopatia cerebrale in evoluzione ingravescente, che allo stato attuale è responsabile di un declino cognitivo. Nel suo quadro involutivo ha determinato una incontinenza sfinterica che ha richiesto uso di assorbenza e di pannoloni, nel normale svolgere le funzioni fisiologiche. Per tale condizioni patologica involutiva, effettua controlli clinici e strumentali periodici da specialisti della branca, presso ASL CE e anche a domicilio, da parte del curante, cercando di approntare protocolli terapeutici farmacologici e riabilitativi, in base alle condizioni cliniche del momento, per un parziale recupero delle condizioni intellettive e cognitive. È affetta da un'artropatia polidistrettuale, che ha colpito sia le piccole che le grandi articolazioni;
in modo particolare, è colpita, la colonna vertebrale con rigidità della stessa, con risentimento a livello degli arti superiori ed inferiori, con ipostenia e ipotonomiotrofismo degli stessi arti, che rende molto difficoltoso l'atto deambulatorio. Presenta crolli vertebrali multipli a livello dorsale (specie D11 e D12), espressione di una marcata forma di osteoporosi. Per tale condizione patologica effettua controlli clinici e strumentali di routine, trattamenti fisioterapici domiciliari, nell'intento di migliorare le escursioni articolari, allo stato attuale molto limitate con rigidità. È affetta da una cardiopatia ipertensiva con ipertensione arteriosa, allo stato attuale in discreto compenso emodinamico. Anche per tale patologia effettua controlli clinici
e strumentali periodici Vive, quale pensionata, con la sorella vedova e con una nipote, che la accudiscono nel normale svolgere le attività e le funzioni di vita quotidiana, nell'intera giornata, essendo in condizioni di non autonomia. L'insieme delle patologie descritte rende la periziata portatrice di uno stato di handicap di natura grave, ascrivibile al terzo comma dell'art. 3, della legge
104/92. Per cui, da quanto descritto e comparando l'esame obiettivo effettuato dalla commissione nella seduta del 22.04.22 con quello effettuato in corso di accesso peritale, si evince una CP_1 involuzione ingravescente della patologie, specie osteo-articolare e cerebrale, che hanno condotto ad un declino cognitivo e deficit della deambulazione, con assistenza da parte dei familiari, per cui la periziata presenta patologie invalidanti con handicap di natura grave, la cui valutazione permette di esprimere il giudizio di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 508/88 L. 18/80) – grave 100%, con necessità di accompagnamento e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
05.02.1992, n. 104”, con decorrenza dal mese di maggio 2024 (retrodatazione dall'accesso peritale, per l'involuzione delle patologie e dalla valutazione di ausilio ortopedico concesso dall'ASL di appartenenza nel luglio 2024)” (cfr. consulenza), concludendo che “Tenuto conto del sesso, dell'età, dell'attività esercitata e delle sue attitudini, il suddetto quadro morboso rende la periziata
“INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTA' PERSISTENTI A
SVOLGERE LE FUNZIONI E DI COMPITI PROPRI DELLA SUA ETA' (L. 508/88 18/80) – grave 100%, CON NECESSITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E Controparte_2 ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 05.02.1992, n. 104”, con decorrenza dal 01.05.2024”.
Ebbene, tali stati patologici comportano uno stato di bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 01.05.2024 e, cioè, a far data dall'epoca delle operazioni peritali.
La ricorrente, pertanto, presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Lo spostamento della decorrenza determina l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo stato di bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita della ricorrente e, per l'effetto, dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.05.2024;
2) dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in S. M. C.V., 28.11.2025 La Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Paglionico