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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/05/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5158/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5158 /2023 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Gaviraghi Maria Rosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Matteotti n. 50
AT IA;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Sara Mangone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via G. Broggi, 13 LA;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
IN VIA PRELIMINARE
- :Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e , celebrato in data 28.9.2008 in AT IA, trascritto nel registro dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di AT IA al n° 39, parte II Serie A anno 2008.
- Ordinare agli Ufficiali dello stato civile del Comune di AT IA (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
Disporre: l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento prevalente presso la madre Per_1 Per_2 in AT IA, Via Ghiringhella, 64, Disporre: l'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà della ricorrente alla stessa,
Disporre: che il padre possa tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì al rientro a scuola e inoltre a) nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre *dal lunedì pomeriggio alle ore 18,40 al martedì mattina;
con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
* dal mercoledì pomeriggio alle 18,40 sino al giovedì mattina con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
b) nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre: * lunedì pomeriggio prelevando in piscina e lo accompagnerà a casa della Per_2 madre;
* dal mercoledì pomeriggio alle 18,40 sino al giovedì mattina, con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno almeno due settimane con ciascun genitore. I genitori si comunicheranno i periodi di relativa spettanza entro il 30 maggio di ogni anno. Inoltre sarà possibile concordare un'ulteriore settimana di vacanza che i minori potranno trascorrere con il padre e la madre: Per il periodo di Natale, e trascorreranno dal Per_1 Per_2
23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro, nel rispetto del criterio dell'alternanza annuale. Pasqua ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvi miglior accordi da assumere nell'interesse dei figli.
Porre: a carico del Sig. con decorrenza luglio 2023 (come da separazione) l'importo di € 350,00, da CP_1 versarsi alla sig.ra in via anticipata, entro il 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese nella somma le spese di vitto, abbigliamento e mensa scolastica abbonamenti e spese di trasporto relativi alla frequenza scolastica;
farmaci da banco, contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo scolastico, eventuali oneri di baby-sitter, tempo prolungato, pre-dopo scuola. Detta somme verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal luglio
2024 e con riferimento al mese di luglio 2023. Porre a carico di il 50% delle spese scolastiche, CP_1 pagina 2 di 10 mediche e sportive dei figli, da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica ( escluso farmaci da banco), esamidiagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritte dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa ( es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal medico curante ( fisioterapia); spese mediche urgenti, nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzatura didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento, frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente pubblico, o da suoi delegati senza scopo di lucro ( oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese, in via semplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche e ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici di medicina alternativa o sperimentali: nonchè le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento, iscrizioni e oneri di frequenza di istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto ( non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi), iscrizioni, frequenza e materiali didattici per corso extrascolastici ( es lingue, informatica, attività artistiche), ovvero successivi alla scuola secondaria superiore, iscrizione frequenza e materiale didattici per corsi universitari e post universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizioni, corsi e oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive, viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore ( conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburante e manutenzione);
Disporre che l'assegno Unico Universale dei figli sia percepito 100% dalla Sig.ra . Parte_1
In Via Istruttoria:
Ordinare ex art. 210 c.p.c. al fine di verificare la situazione economica effettiva del Sig. , l'esibizione CP_1 dei documenti bancari riferiti al C/C a lui intestato.
Con riserva di altro produrre e dedurre nei termini previsti dalla legge e/o indicati dal Giudice.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari pagina 3 di 10 Per parte resistente:
Voglia l'On.le Tribunale adito:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
in AT IA (MB) in data 28.09.2008; matrimonio iscritto nei Registri dello stato Parte_1 civile del Comune di AT IA (MB) al n. 39 - Parte II – Serie A – Anno 2008;
2) disporre l'affido congiunto dei minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 Per_1 prevalente presso la madre;
3) assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, sita in AT IA, Via
Ghiringhella 62/64, alla sig.ra Parte_1
4) disporre che il padre potrà tenere con sé i minori secondo il seguente calendario, già in essere tra le parti:
a) Nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre i minori staranno presso di lui:
dal lunedì pomeriggio alle ore 18.40 sino al martedì mattina, con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
dal mercoledì pomeriggio alle ore 18.40 sino al giovedì mattina, con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
nel week end dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
b) Nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre invece i minori staranno presso il padre:
lunedì pomeriggio il sig. preleverà in piscina e lo accompagnerà a casa della madre;
CP_1 Per_2
dal mercoledì pomeriggio alle ore 18.40 sino al giovedì mattina, con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno almeno due settimane con ciascun genitore. I genitori si comunicheranno i periodi di relativa spettanza entro il 30 maggio di ogni anno. Inoltre sarà possibile concordare un'ulteriore settimana di vacanza che i minori potranno trascorrere con il padre e la madre.
Per il periodo di Natale, e trascorreranno dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 Per_1 Per_2 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro, nel rispetto del criterio dell'alternanza annuale. Pasqua ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvi migliori accordi da assumere nell'interesse dei figli;
5) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la somma di € 350,00 a titolo di concorso al CP_1 mantenimento dei figli minori e , da versarsi in via anticipata alla madre entro il 10 di ogni Per_1 Per_2 mese, stabilendo altresì l'adeguamento automatico dell'assegno secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida vigenti presso il Tribunale di Monza;
6) disporre, con riferimento ai costi da sostenere per il trasporto di che ad oggi ammonta a c.a. € Per_1
300,00 mensili, e a eventuali maggiori costi che matureranno in relazione alle sue esigenze, l'utilizzo di parte pagina 4 di 10 della pensione e/o dell'accompagnamento percepito da in linea con quanto già sancito a pag. 10 Per_1 della sentenza di separazione;
7) disporre che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.14 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
28.09.2008 con;
che dalla unione nascevano (06.06.2010) e (15.03.2013); Controparte_1 Per_1 Per_2 che l'unione era diventata intollerabile e improseguibile;
che la casa coniugale era immobile a lei intestato, con contratto di affitto a riscatto, prorogato per la stipula del rogito al 31.12.2025; che le parti erano altresì proprietarie di un immobile sito in AT B.za, Via de Gasperi, acquistato prima del matrimonio, gravato da mutuo stipulato con la , per la somma mutuata di € 120.000,00, scadente in Controparte_2 data 18.05.2036; che l'immobile era locato a terzi per un canone mensile di € 600,00; che era affetta Per_1 da paralisi cerebrale infantile grave, e percepiva assegno assistenziale di euro 1490 mensili;
che entrambe le parti erano lavoratori dipendenti, con redditi di euro 1160 mensili la ricorrente ed euro 1200 mensili il resistente;
concludeva domandando la separazione, l'affido condiviso dei minori con collocamento presso di sé ed assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre;
che fosse posto a carico di quest'ultimo un contribuito al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 600 oltre al 50% delle spese straordinarie, e di poter percepire il 100% dell'assegno unico;
domandava altresì la prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva di essersi trasferito sin da gennaio 2023 in immobile in locazione ad Arcore, via Keplero n. 9/C; non si opponeva all'affido condiviso, all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, né a mantenere i tempi e modi di permanenza dei figli presso i genitori come nella situazione di fatto;
esponeva di vivere in locazione con canone mensile di euro 600,00; di avere in corso un finanziamento di euro 233 mensili per l'acquisito dell'auto; spese per trasporto di euro 130 mensili circa;
domandava che l'importo del contributo al mantenimento ordinario fosse determinato in euro 300 mensili;
non si opponeva a che la ricorrente percepisse l'intero assegno unico, né alla domanda di divorzio.
Alla udienza del 4.4.2024 le parti rispettivamente dichiaravano: vivo a AT IA, vivo in un immobile in affitto a riscatto, per il quale pago 800 euro al Parte_1 mese;
vivo con e lavoro alla KGS come caregiver, lavoro part time, con retribuzione di 1200 euro al mese su Per_1 Per_2
14 mensilità. Percepisco l'assegno unico al 100%, di 600 euro al mese. Siamo comproprietari di un altro immobile, su cui c'è mutuo di 750 euro al mese che pago io, è locato a 600 euro al mese e in parte la locazione copre il mutuo. Percepisco 1500 euro al mese per pensione e accompagnamento di , che vengono versate sul suo libretto e cerco di non toccarlo. Adesso ha Per_1 da parte 6500 euro. Percepiamo poi 700 euro mensili dalla Regione, sempre per , da fine giugno dovrebbe modificarsi Per_1 questa integrazione e scendere a 400 euro mensili. Attualmente il padre li tiene a fine settimana alternati, un pernottamento pagina 5 di 10 infrasettimanale quando ha il fine settimana e due pernottamenti quando non ha il fine settimana. Tutto quello che prendo anche a livello di dividendi che sono 500 euro mensili, ma sono in dichiarazione dei redditi.
AE EL: vivo in Via Keplero ad Arcore, in locazione con canone di euro 600 mensili, vivo da solo.
Sono comproprietario dell'immobile di cui ha parlato la signora, confermo che c'è un mutuo di euro 750 e un canone di locazione di euro 600. Io lavoro a LA per la Giannini s.r.l. come impiegato con reddito di euro 1800 mensili per 13 mensilità, ho cambiato il lavoro, che ho iniziato il 2.1.2024. confermo che ci sono 1500 euro che arrivano sul libretto, non sapevo poi arrivassero 700 euro dalla Regione, li amministra la signora. Ogni anno non si sa se rinnovano il contributo regionale, ma è da anni che viene rinnovato. Tengo i miei figli a fine settimana alternati e poi il lunedì sera e il mercoledì per il pernottamento in una settimana e la settimana successiva il mercoledì per il pernottamento, ma anche in questa settimana vado
a prendere il lunedì in piscina. La signora percepisce dei dividendi dal suo lavoro. Per_2
Il legale della ricorrente insiste nel ricorso, fa presente che la propria assistita sarebbe disponibile a scendere anche a 450 euro mensili, sempre che l'integrazione della regione rimanga come l'attuale.
Il legale del resistente insiste per le proprie conclusioni, ha spese fisse mensili come illustrate;
è disponibile ad una CP_1 consensualizzazione a 350 euro mensili, oltre ad assegno unico, integrazione regionale e quant'altro.
Il Giudice in via provvisoria ed urgente affidava i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre ed assegnazione a della casa coniugale;
regolamentava i rapporti con Parte_1 il padre e disponeva che versasse a euro 350 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei minori;
rinviava per l'esame della documentazione economica aggiornata.
Alla udienza del 19.9.2024 il legale della ricorrente faceva presente che il contributo regionale per Per_1 sarebbe diminuito ad euro 615 mensili e che vi sarebbero stati euro 350 mensili di costi di trasporto;
il legale del resistente proponeva l'utilizzo della pensione di per la copertura di tali ultimi costi;
i legali Per_1 insistevano nelle rispettive domande.
Il Tribunale pronunciava la separazione con sentenza n, 2359/2024 e la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Alla udienza del 6.5.2025 i legali insistevano nelle epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. pagina 6 di 10 -Viene stabilito l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010)
l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, all'esito di una valutazione in positivo dell'idoneità genitoriale dell'uno e in negativo di quella dell'altro.
Nel caso di specie, non è emerso alcun elemento che faccia al Collegio ritenere pregiudizievole per e Per_1
l'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno invero concluso. Per_2
- Il collocamento della prole dovrà essere mantenuto presso la madre, come concordemente richiesto da entrambi, ed in continuità con la situazione creatasi dopo la separazione di fatto.
- A quale collocataria, viene assegnato il domicilio coniugale. Parte_1
Il disposto dell'art. 337 sexies c.c. ha quale finalità precipua quella di garantire alla prole il mantenimento di un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie deve pertanto essere garantita a e la conservazione dell'ambiente ove Per_1 Per_2 hanno prevalentemente vissuto in questi anni.
- i rapporti con il padre vengono regolamentati come in dispositivo, in continuità alla situazione attuale, al fine di non sottoporre i minori ad ulteriori modifiche nella organizzazione di vita.
- Quanto agli aspetti economici, la ricorrente è lavoratrice dipendente e nell'anno di imposta 2021 ha dichiarato un reddito complessivo (e comprensivo di reddito da locazione sottoposto a cedolare secca) di euro 18702 pari – dedotti gli oneri tributari - ad euro 1495 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Dalla CU 2024 risulta un reddito da lavoro dipendente di euro 19872 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1461 su 12 mensilità; ella allega che le parti hanno alienato l'immobile gravato da mutuo e locato di cui erano comproprietarie.
Vive in immobile in affitto a riscatto con canone mensile di euro 800; percepisce euro 597 di assegno unico;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 758.
Percepisce 615 euro di contributo regionale per la disabilità di , i cui costi di trasporto ammontano Per_1 ad euro 300. pagina 7 di 10 Il resistente nell'anno di imposta 2024 ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente di euro 31.890 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2084 netti mensili su 12 mensilità.
Vive in locazione con canone mensile di euro 600; è gravato da finanziamento di euro 315 mensili;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua una volta soddisfatti i bisogni essenziali è di euro 669.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze dei figli ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, considerate le conclusioni rassegnate sul punto dalle parti, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con effetto dalla domanda, essendosi la convivenza interrotta in epoca anteriore.
Le disponibilità economiche delle parti non sono invero idonee alla determinazione di contributo maggiore a carico del padre, il quale dovrà rimborsare anche la sua quota di spese straordinarie;
peraltro, gli importi riconosciuti in favore di per la sua disabilità potranno essere utilizzati per coprire i costi di trasporto Per_1 maturati in relazione alle sue esigenze, attualmente quantificati in euro 300 mensili.
-l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente, in difetto di opposizione del resistente sul punto.
-la natura e l'esito del giudizio, nonché i rapporti tra le parti, integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 5158 /2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a Parte_1
MILANO (MI) il 10/06/1975 e nato a [...] il [...] , Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 28.9.2008 ad AT IA;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT IA per le annotazioni di legge (atto n. 39 parte II serie A);
3..Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4.Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
5.dispone che il resistente possa vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì al rientro a scuola e inoltre a) Nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre • dal lunedì pomeriggio alle ore 18.40 sino al martedì mattina, con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
• dal mercoledì pomeriggio alle ore 18.40 sino al giovedì mattina, con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
b) Nella settimana in cui il week end è pagina 8 di 10 di spettanza della madre: • lunedì pomeriggio prelevando in piscina e lo accompagnerà a casa della Per_2 madre;
• dal mercoledì pomeriggio alle ore 18.40 sino al giovedì mattina, con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno almeno due settimane con ciascun genitore. I genitori si comunicheranno i periodi di relativa spettanza entro il 30 maggio di ogni anno. Inoltre sarà possibile concordare un'ulteriore settimana di vacanza che i minori potranno trascorrere con il padre e la madre. Per il periodo di Natale, e trascorreranno dal Per_1 Per_2
23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro, nel rispetto del criterio dell'alternanza annuale. Pasqua ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvi migliori accordi da assumere nell'interesse dei figli;
6. Pone a carico di con decorrenza luglio 2023 l'importo di euro 350,00, da versarsi a in via CP_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2024
e con riferimento al mese di luglio 2023. Pone inoltre a carico di il 50% delle spese scolastiche, CP_1 mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, pagina 9 di 10 salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
7. dispone che le spese di trasporto di (attualmente quantificate in euro 300 mensili) vengano Per_1 coperte con i sussidi pubblici riconosciuti in favore della ragazza;
8. dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico per i figli;
Parte_1
9. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 8.5.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5158 /2023 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Gaviraghi Maria Rosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Matteotti n. 50
AT IA;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Sara Mangone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via G. Broggi, 13 LA;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
IN VIA PRELIMINARE
- :Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e , celebrato in data 28.9.2008 in AT IA, trascritto nel registro dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di AT IA al n° 39, parte II Serie A anno 2008.
- Ordinare agli Ufficiali dello stato civile del Comune di AT IA (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
Disporre: l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento prevalente presso la madre Per_1 Per_2 in AT IA, Via Ghiringhella, 64, Disporre: l'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà della ricorrente alla stessa,
Disporre: che il padre possa tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì al rientro a scuola e inoltre a) nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre *dal lunedì pomeriggio alle ore 18,40 al martedì mattina;
con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
* dal mercoledì pomeriggio alle 18,40 sino al giovedì mattina con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
b) nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre: * lunedì pomeriggio prelevando in piscina e lo accompagnerà a casa della Per_2 madre;
* dal mercoledì pomeriggio alle 18,40 sino al giovedì mattina, con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno almeno due settimane con ciascun genitore. I genitori si comunicheranno i periodi di relativa spettanza entro il 30 maggio di ogni anno. Inoltre sarà possibile concordare un'ulteriore settimana di vacanza che i minori potranno trascorrere con il padre e la madre: Per il periodo di Natale, e trascorreranno dal Per_1 Per_2
23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro, nel rispetto del criterio dell'alternanza annuale. Pasqua ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvi miglior accordi da assumere nell'interesse dei figli.
Porre: a carico del Sig. con decorrenza luglio 2023 (come da separazione) l'importo di € 350,00, da CP_1 versarsi alla sig.ra in via anticipata, entro il 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese nella somma le spese di vitto, abbigliamento e mensa scolastica abbonamenti e spese di trasporto relativi alla frequenza scolastica;
farmaci da banco, contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo scolastico, eventuali oneri di baby-sitter, tempo prolungato, pre-dopo scuola. Detta somme verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal luglio
2024 e con riferimento al mese di luglio 2023. Porre a carico di il 50% delle spese scolastiche, CP_1 pagina 2 di 10 mediche e sportive dei figli, da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica ( escluso farmaci da banco), esamidiagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritte dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa ( es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal medico curante ( fisioterapia); spese mediche urgenti, nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzatura didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento, frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente pubblico, o da suoi delegati senza scopo di lucro ( oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese, in via semplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche e ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici di medicina alternativa o sperimentali: nonchè le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento, iscrizioni e oneri di frequenza di istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto ( non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi), iscrizioni, frequenza e materiali didattici per corso extrascolastici ( es lingue, informatica, attività artistiche), ovvero successivi alla scuola secondaria superiore, iscrizione frequenza e materiale didattici per corsi universitari e post universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizioni, corsi e oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive, viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore ( conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburante e manutenzione);
Disporre che l'assegno Unico Universale dei figli sia percepito 100% dalla Sig.ra . Parte_1
In Via Istruttoria:
Ordinare ex art. 210 c.p.c. al fine di verificare la situazione economica effettiva del Sig. , l'esibizione CP_1 dei documenti bancari riferiti al C/C a lui intestato.
Con riserva di altro produrre e dedurre nei termini previsti dalla legge e/o indicati dal Giudice.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari pagina 3 di 10 Per parte resistente:
Voglia l'On.le Tribunale adito:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
in AT IA (MB) in data 28.09.2008; matrimonio iscritto nei Registri dello stato Parte_1 civile del Comune di AT IA (MB) al n. 39 - Parte II – Serie A – Anno 2008;
2) disporre l'affido congiunto dei minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 Per_1 prevalente presso la madre;
3) assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, sita in AT IA, Via
Ghiringhella 62/64, alla sig.ra Parte_1
4) disporre che il padre potrà tenere con sé i minori secondo il seguente calendario, già in essere tra le parti:
a) Nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre i minori staranno presso di lui:
dal lunedì pomeriggio alle ore 18.40 sino al martedì mattina, con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
dal mercoledì pomeriggio alle ore 18.40 sino al giovedì mattina, con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
nel week end dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
b) Nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre invece i minori staranno presso il padre:
lunedì pomeriggio il sig. preleverà in piscina e lo accompagnerà a casa della madre;
CP_1 Per_2
dal mercoledì pomeriggio alle ore 18.40 sino al giovedì mattina, con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno almeno due settimane con ciascun genitore. I genitori si comunicheranno i periodi di relativa spettanza entro il 30 maggio di ogni anno. Inoltre sarà possibile concordare un'ulteriore settimana di vacanza che i minori potranno trascorrere con il padre e la madre.
Per il periodo di Natale, e trascorreranno dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 Per_1 Per_2 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro, nel rispetto del criterio dell'alternanza annuale. Pasqua ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvi migliori accordi da assumere nell'interesse dei figli;
5) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la somma di € 350,00 a titolo di concorso al CP_1 mantenimento dei figli minori e , da versarsi in via anticipata alla madre entro il 10 di ogni Per_1 Per_2 mese, stabilendo altresì l'adeguamento automatico dell'assegno secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida vigenti presso il Tribunale di Monza;
6) disporre, con riferimento ai costi da sostenere per il trasporto di che ad oggi ammonta a c.a. € Per_1
300,00 mensili, e a eventuali maggiori costi che matureranno in relazione alle sue esigenze, l'utilizzo di parte pagina 4 di 10 della pensione e/o dell'accompagnamento percepito da in linea con quanto già sancito a pag. 10 Per_1 della sentenza di separazione;
7) disporre che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.14 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
28.09.2008 con;
che dalla unione nascevano (06.06.2010) e (15.03.2013); Controparte_1 Per_1 Per_2 che l'unione era diventata intollerabile e improseguibile;
che la casa coniugale era immobile a lei intestato, con contratto di affitto a riscatto, prorogato per la stipula del rogito al 31.12.2025; che le parti erano altresì proprietarie di un immobile sito in AT B.za, Via de Gasperi, acquistato prima del matrimonio, gravato da mutuo stipulato con la , per la somma mutuata di € 120.000,00, scadente in Controparte_2 data 18.05.2036; che l'immobile era locato a terzi per un canone mensile di € 600,00; che era affetta Per_1 da paralisi cerebrale infantile grave, e percepiva assegno assistenziale di euro 1490 mensili;
che entrambe le parti erano lavoratori dipendenti, con redditi di euro 1160 mensili la ricorrente ed euro 1200 mensili il resistente;
concludeva domandando la separazione, l'affido condiviso dei minori con collocamento presso di sé ed assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre;
che fosse posto a carico di quest'ultimo un contribuito al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 600 oltre al 50% delle spese straordinarie, e di poter percepire il 100% dell'assegno unico;
domandava altresì la prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva di essersi trasferito sin da gennaio 2023 in immobile in locazione ad Arcore, via Keplero n. 9/C; non si opponeva all'affido condiviso, all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, né a mantenere i tempi e modi di permanenza dei figli presso i genitori come nella situazione di fatto;
esponeva di vivere in locazione con canone mensile di euro 600,00; di avere in corso un finanziamento di euro 233 mensili per l'acquisito dell'auto; spese per trasporto di euro 130 mensili circa;
domandava che l'importo del contributo al mantenimento ordinario fosse determinato in euro 300 mensili;
non si opponeva a che la ricorrente percepisse l'intero assegno unico, né alla domanda di divorzio.
Alla udienza del 4.4.2024 le parti rispettivamente dichiaravano: vivo a AT IA, vivo in un immobile in affitto a riscatto, per il quale pago 800 euro al Parte_1 mese;
vivo con e lavoro alla KGS come caregiver, lavoro part time, con retribuzione di 1200 euro al mese su Per_1 Per_2
14 mensilità. Percepisco l'assegno unico al 100%, di 600 euro al mese. Siamo comproprietari di un altro immobile, su cui c'è mutuo di 750 euro al mese che pago io, è locato a 600 euro al mese e in parte la locazione copre il mutuo. Percepisco 1500 euro al mese per pensione e accompagnamento di , che vengono versate sul suo libretto e cerco di non toccarlo. Adesso ha Per_1 da parte 6500 euro. Percepiamo poi 700 euro mensili dalla Regione, sempre per , da fine giugno dovrebbe modificarsi Per_1 questa integrazione e scendere a 400 euro mensili. Attualmente il padre li tiene a fine settimana alternati, un pernottamento pagina 5 di 10 infrasettimanale quando ha il fine settimana e due pernottamenti quando non ha il fine settimana. Tutto quello che prendo anche a livello di dividendi che sono 500 euro mensili, ma sono in dichiarazione dei redditi.
AE EL: vivo in Via Keplero ad Arcore, in locazione con canone di euro 600 mensili, vivo da solo.
Sono comproprietario dell'immobile di cui ha parlato la signora, confermo che c'è un mutuo di euro 750 e un canone di locazione di euro 600. Io lavoro a LA per la Giannini s.r.l. come impiegato con reddito di euro 1800 mensili per 13 mensilità, ho cambiato il lavoro, che ho iniziato il 2.1.2024. confermo che ci sono 1500 euro che arrivano sul libretto, non sapevo poi arrivassero 700 euro dalla Regione, li amministra la signora. Ogni anno non si sa se rinnovano il contributo regionale, ma è da anni che viene rinnovato. Tengo i miei figli a fine settimana alternati e poi il lunedì sera e il mercoledì per il pernottamento in una settimana e la settimana successiva il mercoledì per il pernottamento, ma anche in questa settimana vado
a prendere il lunedì in piscina. La signora percepisce dei dividendi dal suo lavoro. Per_2
Il legale della ricorrente insiste nel ricorso, fa presente che la propria assistita sarebbe disponibile a scendere anche a 450 euro mensili, sempre che l'integrazione della regione rimanga come l'attuale.
Il legale del resistente insiste per le proprie conclusioni, ha spese fisse mensili come illustrate;
è disponibile ad una CP_1 consensualizzazione a 350 euro mensili, oltre ad assegno unico, integrazione regionale e quant'altro.
Il Giudice in via provvisoria ed urgente affidava i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre ed assegnazione a della casa coniugale;
regolamentava i rapporti con Parte_1 il padre e disponeva che versasse a euro 350 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei minori;
rinviava per l'esame della documentazione economica aggiornata.
Alla udienza del 19.9.2024 il legale della ricorrente faceva presente che il contributo regionale per Per_1 sarebbe diminuito ad euro 615 mensili e che vi sarebbero stati euro 350 mensili di costi di trasporto;
il legale del resistente proponeva l'utilizzo della pensione di per la copertura di tali ultimi costi;
i legali Per_1 insistevano nelle rispettive domande.
Il Tribunale pronunciava la separazione con sentenza n, 2359/2024 e la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Alla udienza del 6.5.2025 i legali insistevano nelle epigrafate conclusioni.
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Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. pagina 6 di 10 -Viene stabilito l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010)
l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, all'esito di una valutazione in positivo dell'idoneità genitoriale dell'uno e in negativo di quella dell'altro.
Nel caso di specie, non è emerso alcun elemento che faccia al Collegio ritenere pregiudizievole per e Per_1
l'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno invero concluso. Per_2
- Il collocamento della prole dovrà essere mantenuto presso la madre, come concordemente richiesto da entrambi, ed in continuità con la situazione creatasi dopo la separazione di fatto.
- A quale collocataria, viene assegnato il domicilio coniugale. Parte_1
Il disposto dell'art. 337 sexies c.c. ha quale finalità precipua quella di garantire alla prole il mantenimento di un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie deve pertanto essere garantita a e la conservazione dell'ambiente ove Per_1 Per_2 hanno prevalentemente vissuto in questi anni.
- i rapporti con il padre vengono regolamentati come in dispositivo, in continuità alla situazione attuale, al fine di non sottoporre i minori ad ulteriori modifiche nella organizzazione di vita.
- Quanto agli aspetti economici, la ricorrente è lavoratrice dipendente e nell'anno di imposta 2021 ha dichiarato un reddito complessivo (e comprensivo di reddito da locazione sottoposto a cedolare secca) di euro 18702 pari – dedotti gli oneri tributari - ad euro 1495 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Dalla CU 2024 risulta un reddito da lavoro dipendente di euro 19872 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1461 su 12 mensilità; ella allega che le parti hanno alienato l'immobile gravato da mutuo e locato di cui erano comproprietarie.
Vive in immobile in affitto a riscatto con canone mensile di euro 800; percepisce euro 597 di assegno unico;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 758.
Percepisce 615 euro di contributo regionale per la disabilità di , i cui costi di trasporto ammontano Per_1 ad euro 300. pagina 7 di 10 Il resistente nell'anno di imposta 2024 ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente di euro 31.890 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2084 netti mensili su 12 mensilità.
Vive in locazione con canone mensile di euro 600; è gravato da finanziamento di euro 315 mensili;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua una volta soddisfatti i bisogni essenziali è di euro 669.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze dei figli ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, considerate le conclusioni rassegnate sul punto dalle parti, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con effetto dalla domanda, essendosi la convivenza interrotta in epoca anteriore.
Le disponibilità economiche delle parti non sono invero idonee alla determinazione di contributo maggiore a carico del padre, il quale dovrà rimborsare anche la sua quota di spese straordinarie;
peraltro, gli importi riconosciuti in favore di per la sua disabilità potranno essere utilizzati per coprire i costi di trasporto Per_1 maturati in relazione alle sue esigenze, attualmente quantificati in euro 300 mensili.
-l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente, in difetto di opposizione del resistente sul punto.
-la natura e l'esito del giudizio, nonché i rapporti tra le parti, integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 5158 /2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a Parte_1
MILANO (MI) il 10/06/1975 e nato a [...] il [...] , Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 28.9.2008 ad AT IA;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT IA per le annotazioni di legge (atto n. 39 parte II serie A);
3..Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4.Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
5.dispone che il resistente possa vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì al rientro a scuola e inoltre a) Nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre • dal lunedì pomeriggio alle ore 18.40 sino al martedì mattina, con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
• dal mercoledì pomeriggio alle ore 18.40 sino al giovedì mattina, con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
b) Nella settimana in cui il week end è pagina 8 di 10 di spettanza della madre: • lunedì pomeriggio prelevando in piscina e lo accompagnerà a casa della Per_2 madre;
• dal mercoledì pomeriggio alle ore 18.40 sino al giovedì mattina, con cena e pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola;
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno almeno due settimane con ciascun genitore. I genitori si comunicheranno i periodi di relativa spettanza entro il 30 maggio di ogni anno. Inoltre sarà possibile concordare un'ulteriore settimana di vacanza che i minori potranno trascorrere con il padre e la madre. Per il periodo di Natale, e trascorreranno dal Per_1 Per_2
23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro, nel rispetto del criterio dell'alternanza annuale. Pasqua ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvi migliori accordi da assumere nell'interesse dei figli;
6. Pone a carico di con decorrenza luglio 2023 l'importo di euro 350,00, da versarsi a in via CP_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2024
e con riferimento al mese di luglio 2023. Pone inoltre a carico di il 50% delle spese scolastiche, CP_1 mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, pagina 9 di 10 salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
7. dispone che le spese di trasporto di (attualmente quantificate in euro 300 mensili) vengano Per_1 coperte con i sussidi pubblici riconosciuti in favore della ragazza;
8. dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico per i figli;
Parte_1
9. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 8.5.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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