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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/07/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente Dott.ssa Erika Capanna Piscé Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice relatore ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2305 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Dell'Orletta e Francesca Mildred Parte_1
Recchia, giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pineto, alla Via G. D'Annunzio n. 194/6,
Attore CONTRO
, in Controparte_1 persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, presso il Complesso monumentale di S. Domenico, via Buccio da Ranallo n.56, L'Aquila Convenuto Con la partecipazione necessaria del P.M.-sede giusto intervento del 21.01.2021 OGGETTO: Querela di falso CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte attrice Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
- accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del 09.06.2015 relativo alla notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale n. 10820150001300110000, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge;
- disporre la cancellazione dalla comparsa di costituzione avversaria della seguente espressione:
“Un processo inutile, uno spreco inutile di soldi ed energie (…) In altre parole, a parte l'inutilità della querela, la sig.ra è bene che smetta di canzonare il diritto”, in quanto trattasi di Pt_1 espressione gratuitamente offensiva e sconveniente ai sensi dell'art. 89 c.p.c., non apportando pagina 1 di 5 alcun vantaggio alla difesa avversaria se non in termini di dileggio della onorabilità dell'attrice e della professionalità dei procuratori della stessa, assegnando, altresì, alla Sig.ra Parte_1 una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da valutare equitativamente”; Per parte convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni avversa richiesta:
-Dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda in fatto e diritto;
-Con vittoria di spese e competenze di causa”.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto querela di falso in via Parte_1 principale disconoscendo la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del 09.06.2015 relativo alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 10820199001382112000, a sua volta relativa alla cartella esattoriale n. 10820150001300110000 avente ad oggetto il pagamento dell'IVA dovuta in forza della compravendita immobiliare del 17.06.2009 meglio descritto in atti.
2. Si è costituita in giudizio l' , , Controparte_1 Controparte_1 la quale ha eccepito l'inammissibilità della proposta querela di falso relativamente alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, trattandosi di parte della relata non fidefaciente e non avendo la controparte contestato la mancata qualificazione da parte del sottoscrivente come destinatario della notifica, non rientrando – tra l'altro – tra i compiti dell'agente postale l'esecuzione di indagini sull'identità del consegnatario. In ogni caso, nel merito ha chiesto il rigetto della proposta querela di falso in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU grafologica, è stata riservata al Collegio per la decisione all'udienza del 10.04.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. Il presente giudizio ha ad oggetto la proposizione di una querela di falso in via principale relativamente alla sottoscrizione apposta in calce alla relata di notifica del 9.06.2015. L'art. 2700 c.c. prevede che «l'atto pubblico» – cui va ricondotta la relata di notifica (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. 1, 29 marzo 2016 n. 6046) – «fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Pertanto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2700 c.c. e art. 4 co. 3 l. n. 890/2012, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, la relata costituisce atto pubblico munito di fede privilegiata che fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario nei confronti del quale è stata effettuata la pagina 2 di 5 notifica e che ha sottoscritto la relata (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 22 novembre 2006, n. 24852 secondo cui “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4 co. 4 l. n. 890/2012 il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza dell'agente postale”; Cass. Civ., sez. 3, 4 febbraio 2014, n. 2421 secondo cui “anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto”; Cass. Civ., sez. 6-2, 4 agosto 2021, n. 22225 secondo cui
“l'ufficiale giudiziario, nell'eseguire (…) la consegna "a mani proprie", ha evidentemente accertato, alla stregua delle dichiarazioni che gli sono state rese sotto pena di responsabilità ex art. 495 cod. pen., l'identità del consegnatario (…) ed ha quindi riscontrato l'identità tra la persona del consegnatario e la persona del destinatario dell'atto”, trattandosi “di risultanza, di accertamento assistiti da pubblica fede, sì che possono essere confutati unicamente mercé l'utile esperimento della querela di falso”). Ne deriva che la proposta querela di falso, contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, è ammissibile.
5. Ciò premesso, la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU ha accertato - con argomentazioni immuni da vizi logici e non oggetto di contestazioni dalle parti, e, pertanto, condivise dal Collegio– che la sottoscrizione apposta in calce alla relata di notifica del 9.06.2015, non è, con elevata probabilità, riconducibile a (vd. CTU depositata in data Parte_1
25.10.2022). Ne deriva che deve essere dichiarata la falsità della firma apposta in calce alla relata di notifica del 09.06.2015 apparentemente riconducibile a Parte_1
6. Parte attrice di cancellazione ha, altresì, domandato la cancellazione ex art. 88 c.p.c. della frase contenuta nella comparsa di costituzione e risposta dell' nella quale si legge Controparte_1
pagina 3 di 5 che “a parte l'inutilità della querela, la sig.ra è bene che smetta di canzonare il diritto”, con Pt_1 conseguente richiesta risarcitoria. Su un piano generale di analisi l'art. 88 c.p.c. prevede che «le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità» e l'art. 89 c.p.c. prevede che «negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive» (co. 1), potendo il giudice, in ogni stato dell'istruzione, «disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive» (co. 2) e, nella sentenza che decide la causa, «assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa» (co. 2). Sul piano oggettivo le espressioni sconvenienti ed offensive ex art. 89 c.p.c. consistono in quelle frasi che superano il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento, con la precisazione che l''offensività e la sconvenienza costituiscono nozioni ben distinte atteso che mentre l'offensività consiste nella lesività del valore e dei meriti di qualcuno, la sconvenienza consiste in una lesività di grado minore, inerente al contrasto delle espressioni con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito esse vengono formulate (cfr. Cass. civ., sez. 3, 18 giugno 2003, n. 9707). Tale divieto trova un limite nelle esigenze di difesa in quanto nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art. 89 c.p.c. attribuisce prevalenza al diritto di difesa, nel senso che l'offesa all'onore ed al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio del diritto di difesa, essendo – pertanto – ricollegabili al mero intento di offendere l'avversario. Costituisce, invero, principio consolidato in giurisprudenza quello per cui l'art. 89 c.p.c. non può trovare applicazione quando le espressioni contenute negli scritti difensivi non sono dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo e non rivelano, perciò, un intento offensivo nei confronti della controparte ma conservano un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, essendo dirette a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 31 agosto 2015, n. 17325).
6.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che l' espressione in contestazione usata da parte convenuta non rientra nel divieto di cui agli artt. 88-89 c.p.c. in quanto trattasi di espressione che non risulta dettata “da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che” – come nel caso di specie – “nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte”. Pertanto, “non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e pagina 4 di 5 professionale dell'avversario” (cfr. Cass. civ., sez. L, 18 ottobre 2016, n. 21031; Cass. civ., sez. 3, 6 dicembre 2011, n. 26195). In altri termini, nel caso in esame l'espressione utilizzata dal difensore di parte convenuta può essere inquadrata nell'ambito delle difese articolate per contestare la fondatezza della domanda proposta da ed appare, quindi, funzionale a contrastare gli argomenti utilizzati Parte_1 negli stessi atti difensivi della parte attrice, senza travalicare i limiti del consentito, ledendo la dignità umana e professionale della controparte. Ne deriva il rigetto della richiesta di cancellazione dell'espressione in contestazione ed il conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria formulata.
7. Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che, nonostante l'accertata falsità, esse devono essere compensate ex art. 92 co. 2 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 non potendo ascriversi a parte convenuta la falsità della sottoscrizione in calce alla relata di notifica.
7.1. Le spese della CTU, invece, come liquidate nel decreto del 23-29.11.2022, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQ.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1 ontro
[...] Controparte_2
, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione e eccezione così dispone:
[...]
1) accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della firma apparentemente riconducibile a sull'avviso di ricevimento del 09.06.2015 relativo alla notifica Parte_1 dell'intimazione di pagamento n. 10820199001382112000 relativa alla cartella esattoriale n. 10820150001300110000;
2) ordina la cancellazione della sottoscrizione apposta sul documento di cui al punto 1);
3) dispone, ai sensi dell'art. 226 co. 2 c.p.c. e dell'art. 537 c.p.p., che la Cancelleria provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa su copia autentica del documento di cui sopra;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta così deciso nella camera di consiglio dell'11.07.2025 CP_1
Il Presidente Dott.ssa Silvia Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
Il Giudice relatore Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente) pagina 5 di 5